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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4704 / 2019
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.6.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mirko Di Biase
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. MO TA
-convenuto–
e
P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
NK RG FE e NZ AN
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.6.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio il deducendo di aver conferito a Controparte_1 quest'ultimo incarico professionale di consulente del lavoro;
che il consulente era
2 incorso in responsabilità professionale in ordine alle scelte attuate in occasione del licenziamento comminato il 9.11.2014 alla dipendente per non CP_3 aver formalizzato l'atto di intimazione in forma scritta, per non aver previsto la possibilità che la dipendente, nel momento in cui le è stato intimato il licenziamento, si trovava nelle condizioni di cui all'art. 35 D.lgs. 198/2006
(nullità del licenziamento attuato a causa del matrimonio), per non aver valutato la possibilità di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, stante il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla contrattazione collettiva;
che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, con l'ordinanza resa all'esito del giudizio r.g. n. 1405/2015, a seguito di ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarava, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 198/2006, la nullità del licenziamento intimato da , titolare dell'impresa Parte_1 individuale Arcobaleno, a , in quanto intimato in concomitanza col CP_3 matrimonio, con condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro della lavoratrice, nonché al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva;
che la dipendente, con nota del 4.4.2016, rinunciava alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per il pagamento della indennità pari a
15 mensilità della retribuzione;
che a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale del 20.6.2016, a tacitazione di ogni pendenza, la Ditta attrice corrispondeva alla lavoratrice la somma di € 28.000,00.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla scorta delle prove prodotte e producende: accertare che il Dott. ha svolto l'incarico di Consulente del Lavoro della Controparte_1 ditta istante;
accertare l'inadempimento posto in essere da parte del Dr. CP_1
il quale non ha provveduto a consigliare al proprio cliente di formalizzare
[...]
l'intimazione di licenziamento nei riguardi della sig.ra in forma scritta CP_3
e di aver provveduto alla suddetta intimazione in violazione dell'art. 35 d.lgs.
198/2006, nonché per non aver consigliato al proprio Cliente di intimare il licenziamento per il superamento del periodo di comporto ex art. 175 CCNL, fissato in gg. 180, ormai decorsi alla data di intimazione del licenziamento;
accertare, per
l'effetto, la colpa professionale derivante dal mancato e/o non puntuale esercizio
3 del proprio incarico di consulenza;
accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente posta in essere dal professionista ed il danno patito dall'istante; condannare, per l'effetto della propria condotta colpevole, il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, e precisamente al pagamento della somma pari ad € 28.000,00 versata da parte dell'istante in favore della sig.ra
, nonché al pagamento della somma da calcolarsi equativamente dal CP_3
Giudicante per lucro cessante, consistente nel mancato godimento della somma versata in favore della lavoratrice, per la risoluzione transattiva della vicenda, somma che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario attrice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver svolto consulenza Controparte_1 in favore dell'attore e di non esser entrato, nel corso del rapporto, nelle scelte e/o politiche aziendali di gestione del personale e/o quant'altro, né tantomeno con riferimento a quanto assunto nell'atto di citazione. Precisava il convenuto di aver concluso il 29.5.2016, con effetto retroattivo al 29.5.2007, con LLOYD'S of
London la polizza n. A116C161940 al fine di essere manlevato in relazione ad eventuali richieste risarcitorie scaturenti dall'esercizio dell'attività professionale.
Sulla base di tali deduzioni, il convenuto chiedeva, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel merito il rigetto delle avverse domande.
Si costituiva la compagnia assicuratrice Controparte_2 opponendosi alle richieste avanzate nei suoi confronti.
La causa, istruita con prova documentale e orale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 25.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che la domanda attorea si fonda sull'allegata responsabilità professionale del dott. in qualità Controparte_1 di consulente del lavoro, per l'asserita omissione di un'adeguata attività di consulenza in relazione alle decisioni da assumere in occasione del licenziamento intimato in data 9 novembre 2014 alla signora dipendente dello CP_3 stesso attore.
In punto di diritto, si osserva che la responsabilità professionale derivante dall'espletamento di un'attività intellettuale è normativamente inquadrabile negli
4 artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. In particolare, l'articolo 1176, comma 2, c.c. statuisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata. A tale previsione si affianca l'art. 2236
c.c., il quale prevede che, qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni unicamente in ipotesi di dolo o colpa grave. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il professionista, quale il commercialista incaricato di una prestazione di consulenza, è gravato dall'obbligo, a prescindere dallo specifico oggetto dell'incarico, di rappresentare al cliente, in maniera esaustiva e chiara, tanto le opzioni praticabili quanto quelle impraticabili, al fine di consentire a quest'ultimo di assumere una decisione pienamente consapevole e conforme al proprio interesse (Cass. n. 14387/2019;
Cass. n. 13007/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nell'ambito dell'azione risarcitoria per responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'esistenza e alla validità del vincolo negoziale, il danno subito e il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del professionista ed il pregiudizio patito (per tutte cfr. Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n. 9917/2010).
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato in presenza di un'attività del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Conseguentemente, il cliente, in quanto presunto soggetto leso, è onerato della dimostrazione non solo dell'esistenza del danno subito, ma anche del nesso di causalità tra tale pregiudizio e l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione professionale ascrivibile al professionista. Difatti, l'affermazione di responsabilità del professionista postula una valutazione prognostica positiva circa la probabilità che, attraverso l'adempimento diligente delle attività omesse o negligentemente compiute, il cliente avrebbe conseguito un risultato più favorevole. Non è, per converso, possibile presumere che qualsivoglia negligenza professionale abbia causato un danno risarcibile. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in conseguenza di un
5 qualsiasi inadempimento del professionista, dovendosi accertare, mediante un giudizio di probabilità causale, se, in assenza della condotta negligente del professionista, l'esito sfavorevole per il cliente si sarebbe comunque verificato
(Cass. 20707/2023; Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
Premesso quanto sopra, con riferimento al caso sub iudice, si rileva la carenza di allegazione e di prova in ordine alla precisa delimitazione dell'incarico professionale conferito al consulente in relazione alla procedura di licenziamento intimato alla dipendente nonché alla portata di detto incarico. Tale CP_3 accertamento costituisce un presupposto imprescindibile al fine di definire l'estensione dell'obbligo informativo gravante sul professionista e di valutare la diligenza dallo stesso esigibile nell'esecuzione della prestazione.
In particolare, la parte attrice, a fronte delle contestazioni del convenuto, si è limitata ad allegare il conferimento di un incarico di consulenza del lavoro al dott.
deducendo l'obbligo di quest'ultimo di assistere e supportare Controparte_1 il cliente nelle decisioni aziendali concernenti le politiche di assunzione e quelle ad esse connesse, omettendo qualsivoglia specificazione in merito alla concreta estensione e al contenuto di tale mandato professionale.
Al riguardo, non risultano dirimenti né i fatti dedotti nella memoria istruttoria di parte attrice, né le risultanze dell'espletata prova orale, dalle quali non è emerso il concreto contenuto della prestazione professionale cui si era obbligato il consulente in relazione alla procedura di licenziamento da adottare nei confronti della sig. CP_3
In definitiva, pur sussistendo in capo all'attore l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza e la validità del vincolo negoziale, nonché il contenuto specifico dell'incarico professionale conferito, nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto, difettando l'allegazione, prima ancora che la prova, dell'inclusione, nell'ambito dell'incarico professionale conferito al convenuto, della specifica attività di consulenza concernente la selezione della modalità più idonea per la risoluzione del rapporto di lavoro relativo alla sig.ra e, in particolare, CP_3 delle precise modalità spazio-temporali del conferimento dell'incarico professionale che l'attore assume di aver affidato al dott. in relazione alla CP_1 procedura di licenziamento della dipendente.
6 Questa carenza assertoria ed istruttoria costituisce ragione sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
Ad ogni modo, anche a non voler ritenere decisivo tale rilievo, si rileva che contrariamente a quanto allegato dall'attore, dall'esame della documentazione in atti è emerso che, nella causa di lavoro r.g. n. 1405/2015, l'odierno attore si è difeso rappresentando che il rapporto di lavoro in questione si era risolto per mutuo consenso, essendo intervenuto un preciso accordo con la lavoratrice, finalizzato a consentirle di fruire dell'indennità di disoccupazione, mediante l'adozione di un provvedimento di licenziamento meramente simulato (cfr. all. nn.
1 e 9 alla citazione).
Tale prospettazione, oltre a porsi in contrasto con quanto dedotto nel presente giudizio, pare corroborare la completa estraneità del convenuto alla gestione della procedura di licenziamento.
Ulteriormente, si rileva che dall'esame della documentazione ritualmente prodotta dalla medesima parte attrice emerge un quadro fattuale difforme da quello prospettato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Nello specifico, con riferimento alla doglianza concernente le modalità formali di comunicazione del licenziamento, si rileva che nell'ordinanza del 23.3.2016 è stata esclusa la sussistenza di un vizio di forma, avendo il giudice del lavoro ritenuto che la trasmissione alla lavoratrice della comunicazione obbligatoria unificata , recante l'indicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per Pt_2
"licenziamento per giustificato motivo oggettivo", integrasse validamente il requisito della forma scritta prescritta dall'articolo 2 della l. n. 604/1966 (cfr. all.
1 alla citazione e all. 3 alla seconda memoria istruttoria dell'attore).
In ordine alla censura mossa al professionista per aver proceduto all'intimazione del licenziamento in asserita violazione dell'articolo 35 d.lgs. n. 198/2006, ovvero, come meglio specificato nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per non aver il convenuto consigliato di differire l'intimazione del licenziamento di ulteriori sei mesi, al fine di evitare la predetta violazione, tale prospettazione risulta contraddittoria rispetto a quanto dedotto dallo stesso attore nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio promosso dalla lavoratrice, ove si dava atto, come precedentemente evidenziato, dell'intervenuto accordo con quest'ultima in merito alla tempistica e alle modalità di risoluzione del rapporto di
7 lavoro. Appare, in ogni caso, dirimente la circostanza che non sussiste prova alcuna in ordine al fatto che l'incarico professionale conferito al convenuto includesse la specifica attività di consulenza in merito alla scelta della modalità più appropriata per la risoluzione del rapporto di lavoro e, in particolare, al motivo del licenziamento.
Premesso quanto esposto, la carenza assertiva e la contraddittorietà intrinseca tra le allegazioni di parte attrice e la documentazione versata in atti evidenziano come la stessa, già sul piano meramente assertivo, non abbia compiutamente individuato gli elementi costitutivi della pretesa giuridica azionata in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attore va rigettata, con conseguente assorbimento delle domande proposte dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa in merito al rapporto di garanzia dedotto in giudizio.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.001,00 –
52.000.00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio ai principi di soccombenza e di causalità, tenuto conto che la chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte del convenuto si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice
(Cass. n. 9941/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda della ditta attrice;
2)condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv.
MO TA dichiaratosi antistatario;
3)condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della terza chiamata in causa, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
8 Cassino, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.6.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mirko Di Biase
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. MO TA
-convenuto–
e
P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
NK RG FE e NZ AN
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.6.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio il deducendo di aver conferito a Controparte_1 quest'ultimo incarico professionale di consulente del lavoro;
che il consulente era
2 incorso in responsabilità professionale in ordine alle scelte attuate in occasione del licenziamento comminato il 9.11.2014 alla dipendente per non CP_3 aver formalizzato l'atto di intimazione in forma scritta, per non aver previsto la possibilità che la dipendente, nel momento in cui le è stato intimato il licenziamento, si trovava nelle condizioni di cui all'art. 35 D.lgs. 198/2006
(nullità del licenziamento attuato a causa del matrimonio), per non aver valutato la possibilità di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, stante il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla contrattazione collettiva;
che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, con l'ordinanza resa all'esito del giudizio r.g. n. 1405/2015, a seguito di ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarava, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 198/2006, la nullità del licenziamento intimato da , titolare dell'impresa Parte_1 individuale Arcobaleno, a , in quanto intimato in concomitanza col CP_3 matrimonio, con condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro della lavoratrice, nonché al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva;
che la dipendente, con nota del 4.4.2016, rinunciava alla reintegrazione nel posto di lavoro optando per il pagamento della indennità pari a
15 mensilità della retribuzione;
che a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale del 20.6.2016, a tacitazione di ogni pendenza, la Ditta attrice corrispondeva alla lavoratrice la somma di € 28.000,00.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla scorta delle prove prodotte e producende: accertare che il Dott. ha svolto l'incarico di Consulente del Lavoro della Controparte_1 ditta istante;
accertare l'inadempimento posto in essere da parte del Dr. CP_1
il quale non ha provveduto a consigliare al proprio cliente di formalizzare
[...]
l'intimazione di licenziamento nei riguardi della sig.ra in forma scritta CP_3
e di aver provveduto alla suddetta intimazione in violazione dell'art. 35 d.lgs.
198/2006, nonché per non aver consigliato al proprio Cliente di intimare il licenziamento per il superamento del periodo di comporto ex art. 175 CCNL, fissato in gg. 180, ormai decorsi alla data di intimazione del licenziamento;
accertare, per
l'effetto, la colpa professionale derivante dal mancato e/o non puntuale esercizio
3 del proprio incarico di consulenza;
accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente posta in essere dal professionista ed il danno patito dall'istante; condannare, per l'effetto della propria condotta colpevole, il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, e precisamente al pagamento della somma pari ad € 28.000,00 versata da parte dell'istante in favore della sig.ra
, nonché al pagamento della somma da calcolarsi equativamente dal CP_3
Giudicante per lucro cessante, consistente nel mancato godimento della somma versata in favore della lavoratrice, per la risoluzione transattiva della vicenda, somma che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario attrice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver svolto consulenza Controparte_1 in favore dell'attore e di non esser entrato, nel corso del rapporto, nelle scelte e/o politiche aziendali di gestione del personale e/o quant'altro, né tantomeno con riferimento a quanto assunto nell'atto di citazione. Precisava il convenuto di aver concluso il 29.5.2016, con effetto retroattivo al 29.5.2007, con LLOYD'S of
London la polizza n. A116C161940 al fine di essere manlevato in relazione ad eventuali richieste risarcitorie scaturenti dall'esercizio dell'attività professionale.
Sulla base di tali deduzioni, il convenuto chiedeva, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel merito il rigetto delle avverse domande.
Si costituiva la compagnia assicuratrice Controparte_2 opponendosi alle richieste avanzate nei suoi confronti.
La causa, istruita con prova documentale e orale, è stata posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 25.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che la domanda attorea si fonda sull'allegata responsabilità professionale del dott. in qualità Controparte_1 di consulente del lavoro, per l'asserita omissione di un'adeguata attività di consulenza in relazione alle decisioni da assumere in occasione del licenziamento intimato in data 9 novembre 2014 alla signora dipendente dello CP_3 stesso attore.
In punto di diritto, si osserva che la responsabilità professionale derivante dall'espletamento di un'attività intellettuale è normativamente inquadrabile negli
4 artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. In particolare, l'articolo 1176, comma 2, c.c. statuisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata. A tale previsione si affianca l'art. 2236
c.c., il quale prevede che, qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni unicamente in ipotesi di dolo o colpa grave. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il professionista, quale il commercialista incaricato di una prestazione di consulenza, è gravato dall'obbligo, a prescindere dallo specifico oggetto dell'incarico, di rappresentare al cliente, in maniera esaustiva e chiara, tanto le opzioni praticabili quanto quelle impraticabili, al fine di consentire a quest'ultimo di assumere una decisione pienamente consapevole e conforme al proprio interesse (Cass. n. 14387/2019;
Cass. n. 13007/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nell'ambito dell'azione risarcitoria per responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'esistenza e alla validità del vincolo negoziale, il danno subito e il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del professionista ed il pregiudizio patito (per tutte cfr. Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n. 9917/2010).
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato in presenza di un'attività del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Conseguentemente, il cliente, in quanto presunto soggetto leso, è onerato della dimostrazione non solo dell'esistenza del danno subito, ma anche del nesso di causalità tra tale pregiudizio e l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione professionale ascrivibile al professionista. Difatti, l'affermazione di responsabilità del professionista postula una valutazione prognostica positiva circa la probabilità che, attraverso l'adempimento diligente delle attività omesse o negligentemente compiute, il cliente avrebbe conseguito un risultato più favorevole. Non è, per converso, possibile presumere che qualsivoglia negligenza professionale abbia causato un danno risarcibile. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in conseguenza di un
5 qualsiasi inadempimento del professionista, dovendosi accertare, mediante un giudizio di probabilità causale, se, in assenza della condotta negligente del professionista, l'esito sfavorevole per il cliente si sarebbe comunque verificato
(Cass. 20707/2023; Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
Premesso quanto sopra, con riferimento al caso sub iudice, si rileva la carenza di allegazione e di prova in ordine alla precisa delimitazione dell'incarico professionale conferito al consulente in relazione alla procedura di licenziamento intimato alla dipendente nonché alla portata di detto incarico. Tale CP_3 accertamento costituisce un presupposto imprescindibile al fine di definire l'estensione dell'obbligo informativo gravante sul professionista e di valutare la diligenza dallo stesso esigibile nell'esecuzione della prestazione.
In particolare, la parte attrice, a fronte delle contestazioni del convenuto, si è limitata ad allegare il conferimento di un incarico di consulenza del lavoro al dott.
deducendo l'obbligo di quest'ultimo di assistere e supportare Controparte_1 il cliente nelle decisioni aziendali concernenti le politiche di assunzione e quelle ad esse connesse, omettendo qualsivoglia specificazione in merito alla concreta estensione e al contenuto di tale mandato professionale.
Al riguardo, non risultano dirimenti né i fatti dedotti nella memoria istruttoria di parte attrice, né le risultanze dell'espletata prova orale, dalle quali non è emerso il concreto contenuto della prestazione professionale cui si era obbligato il consulente in relazione alla procedura di licenziamento da adottare nei confronti della sig. CP_3
In definitiva, pur sussistendo in capo all'attore l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza e la validità del vincolo negoziale, nonché il contenuto specifico dell'incarico professionale conferito, nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto, difettando l'allegazione, prima ancora che la prova, dell'inclusione, nell'ambito dell'incarico professionale conferito al convenuto, della specifica attività di consulenza concernente la selezione della modalità più idonea per la risoluzione del rapporto di lavoro relativo alla sig.ra e, in particolare, CP_3 delle precise modalità spazio-temporali del conferimento dell'incarico professionale che l'attore assume di aver affidato al dott. in relazione alla CP_1 procedura di licenziamento della dipendente.
6 Questa carenza assertoria ed istruttoria costituisce ragione sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
Ad ogni modo, anche a non voler ritenere decisivo tale rilievo, si rileva che contrariamente a quanto allegato dall'attore, dall'esame della documentazione in atti è emerso che, nella causa di lavoro r.g. n. 1405/2015, l'odierno attore si è difeso rappresentando che il rapporto di lavoro in questione si era risolto per mutuo consenso, essendo intervenuto un preciso accordo con la lavoratrice, finalizzato a consentirle di fruire dell'indennità di disoccupazione, mediante l'adozione di un provvedimento di licenziamento meramente simulato (cfr. all. nn.
1 e 9 alla citazione).
Tale prospettazione, oltre a porsi in contrasto con quanto dedotto nel presente giudizio, pare corroborare la completa estraneità del convenuto alla gestione della procedura di licenziamento.
Ulteriormente, si rileva che dall'esame della documentazione ritualmente prodotta dalla medesima parte attrice emerge un quadro fattuale difforme da quello prospettato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Nello specifico, con riferimento alla doglianza concernente le modalità formali di comunicazione del licenziamento, si rileva che nell'ordinanza del 23.3.2016 è stata esclusa la sussistenza di un vizio di forma, avendo il giudice del lavoro ritenuto che la trasmissione alla lavoratrice della comunicazione obbligatoria unificata , recante l'indicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per Pt_2
"licenziamento per giustificato motivo oggettivo", integrasse validamente il requisito della forma scritta prescritta dall'articolo 2 della l. n. 604/1966 (cfr. all.
1 alla citazione e all. 3 alla seconda memoria istruttoria dell'attore).
In ordine alla censura mossa al professionista per aver proceduto all'intimazione del licenziamento in asserita violazione dell'articolo 35 d.lgs. n. 198/2006, ovvero, come meglio specificato nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per non aver il convenuto consigliato di differire l'intimazione del licenziamento di ulteriori sei mesi, al fine di evitare la predetta violazione, tale prospettazione risulta contraddittoria rispetto a quanto dedotto dallo stesso attore nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio promosso dalla lavoratrice, ove si dava atto, come precedentemente evidenziato, dell'intervenuto accordo con quest'ultima in merito alla tempistica e alle modalità di risoluzione del rapporto di
7 lavoro. Appare, in ogni caso, dirimente la circostanza che non sussiste prova alcuna in ordine al fatto che l'incarico professionale conferito al convenuto includesse la specifica attività di consulenza in merito alla scelta della modalità più appropriata per la risoluzione del rapporto di lavoro e, in particolare, al motivo del licenziamento.
Premesso quanto esposto, la carenza assertiva e la contraddittorietà intrinseca tra le allegazioni di parte attrice e la documentazione versata in atti evidenziano come la stessa, già sul piano meramente assertivo, non abbia compiutamente individuato gli elementi costitutivi della pretesa giuridica azionata in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attore va rigettata, con conseguente assorbimento delle domande proposte dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa in merito al rapporto di garanzia dedotto in giudizio.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.001,00 –
52.000.00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio ai principi di soccombenza e di causalità, tenuto conto che la chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte del convenuto si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice
(Cass. n. 9941/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda della ditta attrice;
2)condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv.
MO TA dichiaratosi antistatario;
3)condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della terza chiamata in causa, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
8 Cassino, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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