Articolo 1298 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1298. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento ((ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianita'.)) a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) ;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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