Provvedimento: […] La ricorrente deduce l'illegittimità della liquidazione operata dall'Ufficio alla luce del contenuto dell'atto notarile contenente il patto di famiglia, in quanto, con l'atto in esame, dapprima vi è stata una prodromica risoluzione ex art. 768 septies, cod. civ., delle quote già donate in favore della ricorrente, con conseguente ritorno delle medesime nella piena titolarità dei di lei genitori, Nominativo_2 e Nominativo_3, e, solo successivamente, vi è stata una nuova attribuzione in ossequio al “patto di famiglia”, per effetto del quale la ricorrente ha ricevuto, per mezzo del fratello, Nominativo_1, la somma complessiva di euro 1.110.000,00 derivante dalle quote di spettanza dei genitori.
Leggi di più...- art. 58 d.lgs. 346/1990·
- imposta di donazione·
- patto di famiglia·
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