TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2335 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, in via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), via San Sebastiano, n. 62, presso lo studio dell'avv. Elvira Longobardi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_4 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001684000, notificato il 26.10.2022, relativo al veicolo AUDIO A3 SB 2.0 TDI, targato: FR863RV, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920120000478349000; 43920130000443556000 e la cartella di pagamento n. 13920150001700041000, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 13980202200001684000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione che il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente dalla sottoposizione del fermo amministrativo al veicolo AUDI A3 SB 2.0 TDI targato: FR863RV in proprietà del ricorrente. nel merito ed in via principale: ordinare all'agente per la riscossione l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito di cui è causa ed in mancanza dichiarare l'omessa notifica;
nel merito ed in via gradata: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' ente resistente nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001684000 degli avvisi di addebito: 1) n. 43920120000478349000 e 2)
n. 43920130000443556000 e della cartella di pagamento 3) n. 40320130000468367000; 3) n.
13920150001700041000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa erariale de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c”. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , e , i quali CP_1 CP_4 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, e il rigetto del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' ha documentato lo sgravio ex lege Controparte_6
(art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) degli avvisi di addebito aventi n.
43920120000478349000 e 43920130000443556000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
2 legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent.
n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
4. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000478349000 e
43920130000443556000, riportati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa,
e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. Il ha documentato di aver validamente notificato la cartella di pagamento n. CP_7
13920150001700041000, il 25.08.2015, sottesa all'atto di pagamento oggetto di odierna contestazione e, di aver, successivamente notificato ulteriori atti di pagamento (contenenti la cartella di pagamento di cui si tratta), durante l'arco temporale pari a cinque anni decorrenti dalla data di notifica della predetta cartella. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000831457000, notificata il 19.06.2017;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920229001195074000, notificata il 18.07.2022.
8. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella di notifica della comunicazione di fermo amministrativo (impugnata in via principale) non è spirato il termine quinquennale di prescrizione.
9. Per tutte le ragioni fin qui espresse, si dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000478349000 e 43920130000443556000, e il rigetto relativamente alla cartella di pagamento n. 13920229001195074000, richiamati dalla comunicazione di fermo amministrativo impugnata in via principale.
10. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate nei rapporti con , mentre nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
43920120000478349000 e 43920130000443556000, richiamati dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa le spese di lite nei rapporti con;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 700,00€, Parte_1 Con da corrispondere in favore di;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 700,00€, Parte_1 da corrispondere in favore dell , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_4
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, in via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), via San Sebastiano, n. 62, presso lo studio dell'avv. Elvira Longobardi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_4 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001684000, notificato il 26.10.2022, relativo al veicolo AUDIO A3 SB 2.0 TDI, targato: FR863RV, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920120000478349000; 43920130000443556000 e la cartella di pagamento n. 13920150001700041000, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 13980202200001684000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione che il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente dalla sottoposizione del fermo amministrativo al veicolo AUDI A3 SB 2.0 TDI targato: FR863RV in proprietà del ricorrente. nel merito ed in via principale: ordinare all'agente per la riscossione l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito di cui è causa ed in mancanza dichiarare l'omessa notifica;
nel merito ed in via gradata: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' ente resistente nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001684000 degli avvisi di addebito: 1) n. 43920120000478349000 e 2)
n. 43920130000443556000 e della cartella di pagamento 3) n. 40320130000468367000; 3) n.
13920150001700041000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa erariale de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c”. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , e , i quali CP_1 CP_4 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, e il rigetto del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' ha documentato lo sgravio ex lege Controparte_6
(art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) degli avvisi di addebito aventi n.
43920120000478349000 e 43920130000443556000, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
2 legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent.
n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
4. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000478349000 e
43920130000443556000, riportati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa,
e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. Il ha documentato di aver validamente notificato la cartella di pagamento n. CP_7
13920150001700041000, il 25.08.2015, sottesa all'atto di pagamento oggetto di odierna contestazione e, di aver, successivamente notificato ulteriori atti di pagamento (contenenti la cartella di pagamento di cui si tratta), durante l'arco temporale pari a cinque anni decorrenti dalla data di notifica della predetta cartella. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000831457000, notificata il 19.06.2017;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920229001195074000, notificata il 18.07.2022.
8. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella di notifica della comunicazione di fermo amministrativo (impugnata in via principale) non è spirato il termine quinquennale di prescrizione.
9. Per tutte le ragioni fin qui espresse, si dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000478349000 e 43920130000443556000, e il rigetto relativamente alla cartella di pagamento n. 13920229001195074000, richiamati dalla comunicazione di fermo amministrativo impugnata in via principale.
10. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate nei rapporti con , mentre nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
43920120000478349000 e 43920130000443556000, richiamati dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa le spese di lite nei rapporti con;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 700,00€, Parte_1 Con da corrispondere in favore di;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 700,00€, Parte_1 da corrispondere in favore dell , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_4
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4