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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere all'udienza del 9 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 551/2024RG
TRA in Parte_1
persona del Direttore generale legale rappresentante p.t., avv. Luigi Fruscio. assistito e difeso dall'avv. Anna Faretra
Appellante
E
assistita e difesa dall'avv. Nicola Caroppo CP_1
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 novembre 2022 innanzi al Tribunale del lavoro di Bari, ausiliaria specializzata alle dipendenze dell' - CP_1 Pt_1
premesso di aver prestato, dal 15.3.2020 al 15.5.2020 presso il P.O. di Molfetta la propria attività lavorativa per un totale di 28 turni di lavoro presso una struttura che rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n.18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e di non aver percepito l'incentivo effettivamente spettante nella misura dovuta, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'importo di € 290,85 lordi a titolo di incentivo Covid per il periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 – pari alla differenza tra quanto erogato dalla datrice di lavoro (in totale euro 269,15 lordi) e quanto dovuto in virtù dell'Accordo
Sindacale regionale del 28.5.2020 con riferimento ai turni lavorativi prestati (28 turni pari ad euro 560,00 lordi) - e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento della relativa somma.
2.L'adito Tribunale, con sentenza definitiva n. 2294/2024 resa in data 03.06.2024, richiamate le previsioni di cui agli artt. 1 d.l. n.18/2020 (“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”) e
5 L.R. 12/2020 (“Incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19”), ha accolto la domanda attorea tenendo conto dell'importo complessivo già conseguito pari ad euro 411,15 (di cui euro 142,00 in corso di causa) così riconoscendo la somma lorda di euro 148,85 (pag. 5 della sentenza e dispositivo) sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- in base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, Parte_2
gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID
19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del
Decreto Cura Italia”;
- per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione della presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo pag. 2/12 quattro fasce: FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici Controparte_2
veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto
Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID,
Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D)
(10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”;
- nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020, che è stata coinvolta nella emergenza
Covid prestando la propria attività presso il P.O. di Molfetta e che le mansioni svolte rientrino nella fascia C) così come del resto riconosciuto dalla convenuta che ha già erogato parte della indennità spettante;
- circa la quantificazione del dovuto, considerata l'effettuazione di 28 turni nel periodo di riferimento pari ad euro 560,00 lordi, ne consegue la spettanza di €
148,85 avendo parte ricorrente già conseguito € 269,15 lordi oltre un ulteriore acconto in corso di causa di euro 142,00;
3.Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, ha interposto pag. 3/12 appello l' Pt_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, ha resistito instando per il CP_1 rigetto dell'impugnazione.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 9 dicembre 2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
5.Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 1, co. 1, del d.l. n.18/2020 e dell'Accordo Sindacale Regionale del
25.5.2020 per non aver il Tribunale tenuto conto, nella liquidazione delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di incentivo Covid, delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP, così come previsto dalla disciplina normativa e da quella pattizia, recepite dalla Tabella A del medesimo Accordo Regionale, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022 nonchè dalla successiva Delibera del
Direttore Generale della n. 2438 del 15.12.2022. Pt_1
A tal fine, argomenta che l'applicazione delle decurtazioni previste avrebbe condotto a importi significativamente inferiori (pari rispettivamente a € 46,26 per la fascia A fino a € 7,34 per la fascia D), da epurarsi poi dell'ulteriore tassazione a carico del dipendente;
in tale prospettiva, dunque, sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere tali somme già al netto delle imposte e, pertanto, liquidabili.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
6.L'appello è infondato e va respinto.
7. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall'appellata nella propria memoria di costituzione del presente giudizio.
E' infatti opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. già con sentenza n. 18396/2016 - ribadito anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito) con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023 - “le controversie tra sostituto d'imposta e
pag. 4/12 sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033;
Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre
2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n.
2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU.
15031/2009; 15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).
Tali principi infatti trovano applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. SS. UU.
2064/2011).
Ebbene, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, è dunque evidente che nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario appare correttamente radicata vieppiù ove si consideri che il thema decidendum della presente controversia verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dalla lavoratrice alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo
pag. 5/12 Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate dalla lavoratrice per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs.
15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr.
Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_1
e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione pag. 6/12 diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024;
19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dalla lavoratrice, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può Pt_1
pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass.
13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole
pag. 7/12 indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001
è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare Controparte_3
i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_4
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art.
1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la
uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo CP_4 stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti CP_2
di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate
pag. 8/12 funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle
Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio).
(Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia
D)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
pag. 9/12 Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi, peraltro, di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Inoltre, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti
“….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 CP_4 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1,
D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende . CP_3
Parte 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 del
15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico Pt_1 dell' e dell'IRAP….” . Pt_1
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercitano le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in Parte_1
quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
pag. 10/12 In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono Pt_1
“nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole . Controparte_3
10.Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato con conferma della gravata sentenza.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
12.Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da nei Pt_1 confronti di avverso la sentenza n.2294/2024 resa dal Tribunale di CP_1
Bari sezione lavoro il 3 giugno 2024, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellata, con distrazione, delle Pt_1
spese del presente grado che liquida in complessivi euro 500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di pag. 11/12 versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 12/12
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere all'udienza del 9 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 551/2024RG
TRA in Parte_1
persona del Direttore generale legale rappresentante p.t., avv. Luigi Fruscio. assistito e difeso dall'avv. Anna Faretra
Appellante
E
assistita e difesa dall'avv. Nicola Caroppo CP_1
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17 novembre 2022 innanzi al Tribunale del lavoro di Bari, ausiliaria specializzata alle dipendenze dell' - CP_1 Pt_1
premesso di aver prestato, dal 15.3.2020 al 15.5.2020 presso il P.O. di Molfetta la propria attività lavorativa per un totale di 28 turni di lavoro presso una struttura che rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n.18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e di non aver percepito l'incentivo effettivamente spettante nella misura dovuta, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'importo di € 290,85 lordi a titolo di incentivo Covid per il periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 – pari alla differenza tra quanto erogato dalla datrice di lavoro (in totale euro 269,15 lordi) e quanto dovuto in virtù dell'Accordo
Sindacale regionale del 28.5.2020 con riferimento ai turni lavorativi prestati (28 turni pari ad euro 560,00 lordi) - e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento della relativa somma.
2.L'adito Tribunale, con sentenza definitiva n. 2294/2024 resa in data 03.06.2024, richiamate le previsioni di cui agli artt. 1 d.l. n.18/2020 (“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”) e
5 L.R. 12/2020 (“Incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19”), ha accolto la domanda attorea tenendo conto dell'importo complessivo già conseguito pari ad euro 411,15 (di cui euro 142,00 in corso di causa) così riconoscendo la somma lorda di euro 148,85 (pag. 5 della sentenza e dispositivo) sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- in base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, Parte_2
gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID
19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del
Decreto Cura Italia”;
- per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione della presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo pag. 2/12 quattro fasce: FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici Controparte_2
veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto
Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID,
Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D)
(10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”;
- nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020, che è stata coinvolta nella emergenza
Covid prestando la propria attività presso il P.O. di Molfetta e che le mansioni svolte rientrino nella fascia C) così come del resto riconosciuto dalla convenuta che ha già erogato parte della indennità spettante;
- circa la quantificazione del dovuto, considerata l'effettuazione di 28 turni nel periodo di riferimento pari ad euro 560,00 lordi, ne consegue la spettanza di €
148,85 avendo parte ricorrente già conseguito € 269,15 lordi oltre un ulteriore acconto in corso di causa di euro 142,00;
3.Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, ha interposto pag. 3/12 appello l' Pt_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, ha resistito instando per il CP_1 rigetto dell'impugnazione.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 9 dicembre 2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
5.Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 1, co. 1, del d.l. n.18/2020 e dell'Accordo Sindacale Regionale del
25.5.2020 per non aver il Tribunale tenuto conto, nella liquidazione delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di incentivo Covid, delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP, così come previsto dalla disciplina normativa e da quella pattizia, recepite dalla Tabella A del medesimo Accordo Regionale, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022 nonchè dalla successiva Delibera del
Direttore Generale della n. 2438 del 15.12.2022. Pt_1
A tal fine, argomenta che l'applicazione delle decurtazioni previste avrebbe condotto a importi significativamente inferiori (pari rispettivamente a € 46,26 per la fascia A fino a € 7,34 per la fascia D), da epurarsi poi dell'ulteriore tassazione a carico del dipendente;
in tale prospettiva, dunque, sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere tali somme già al netto delle imposte e, pertanto, liquidabili.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
6.L'appello è infondato e va respinto.
7. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall'appellata nella propria memoria di costituzione del presente giudizio.
E' infatti opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. già con sentenza n. 18396/2016 - ribadito anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito) con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023 - “le controversie tra sostituto d'imposta e
pag. 4/12 sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033;
Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre
2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n.
2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU.
15031/2009; 15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).
Tali principi infatti trovano applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. SS. UU.
2064/2011).
Ebbene, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, è dunque evidente che nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario appare correttamente radicata vieppiù ove si consideri che il thema decidendum della presente controversia verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dalla lavoratrice alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo
pag. 5/12 Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate dalla lavoratrice per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs.
15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr.
Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_1
e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione pag. 6/12 diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024;
19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dalla lavoratrice, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può Pt_1
pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass.
13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole
pag. 7/12 indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001
è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare Controparte_3
i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_4
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art.
1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la
uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo CP_4 stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti CP_2
di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate
pag. 8/12 funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle
Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio).
(Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia
D)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
pag. 9/12 Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi, peraltro, di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Inoltre, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti
“….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 CP_4 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1,
D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende . CP_3
Parte 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 del
15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico Pt_1 dell' e dell'IRAP….” . Pt_1
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercitano le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in Parte_1
quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
pag. 10/12 In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono Pt_1
“nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole . Controparte_3
10.Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato con conferma della gravata sentenza.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
12.Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da nei Pt_1 confronti di avverso la sentenza n.2294/2024 resa dal Tribunale di CP_1
Bari sezione lavoro il 3 giugno 2024, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellata, con distrazione, delle Pt_1
spese del presente grado che liquida in complessivi euro 500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di pag. 11/12 versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 12/12