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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 872/2025 di R.G. promossa da:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI (C.F.:
), rappresentato in via anche disgiunta dai funzionari e P.IVA_1 CP_1
LI HI, elettivamente domiciliato press la sede in Vercelli via Luigi
Pirandello 18 appellante contro
(C.F.: ), in proprio e quale legale CP_2 C.F._1 rappresentante di , con il patrocinio dell'avv. GILI LUIGI presso Controparte_3 il cui studio in Torino corso G. Matteotti n. 31 sono elettivamente domiciliati appellati contro
[...]
Controparte_4
Appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e comunicato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alle controparti, l di Biella-Vercelli Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 18-25 del
23.01.2025, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da e Parte_2 da , quale legale rappresentante nonchè in proprio, per CP_2
l'annullamento dell'atto di accertamento di illecito amministrativo n. prot. 8552 del
10/06/2024, con cui sono state contestate le violazioni dell'art. 10, parr. 1 e 2. del
1 Reg. CE n. 561/06 e s.m.i, per non aver organizzato il lavoro dei conducenti dei propri automezzi e non averli messi in condizione di osservare le disposizioni del regolamento CEE n. 3821/85 (come sostituito dal regolamento UE n. 165/2014), con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 174, co. 14 del D.lgs. 285/92 per ciascun dipendente interessato, nonché la violazione dell'art. 33, commi 2 e 3, del reg. UE n.
165/2014 per non aver trasferito/conservato i dati tachigrafici con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 della legge n. 727/1978, per ogni singolo foglio di registrazione mancante, a seguito degli accertamenti condotti dai funzionari dello i Vercelli e dagli Agenti della Polizia Stradale di Vercelli in data 15/03/2024. Pt_3
L'appellante avanzava le seguenti conclusioni:
- dichiarare la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 189, 281sexies e 321 c.p.c e degli artt. 24 co. 2 e 111 co. 2 Cost., perché emessa e depositata in cancelleria in data 23.10.2025 anco prima delo scadere del termine di 30 giorni concesso all'udienza del 9.10.2025, nonché per difetto di motivazione;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_5 nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vercelli ai sensi
[...] dell'art. 204 bis del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 7, co. 5, del D.lgs. n. 150/2011;
- respingere ogni domanda formulata dagli originari ricorrenti e confermare il verbale di notificazione atto di illecito amministrativo prot. n. 8552 del 10/06/2024, nonché di statuire in subordine in ordine all'importo delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 204bis D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che si riterranno da confermare. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n.
149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal Parte_1 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Su costituivano in giudizio e , in proprio e quale Controparte_3 CP_2 legale rappresentante, chiedendo di:
i) rigettare in toto il ricorso in appello proposto dall' Controparte_5
respingendo anzitutto le eccezioni di nullità e difetto motivazionale
[...] ex adverso fatte valere in via preliminare con i primi due motivi di gravame e per l'effetto ii) confermare la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 18/2025, depositata il
23.01.2025
2 iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, le parti venivano invitate dal Giudice alla discussione orale della causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la compatibilità con il rito del lavoro
(Cass. 20 aprile 2006, n. 9235).
Ciò premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza perché pubblicata prima del termine di 30 giorni per il deposito delle note conclusive assegnato dal Giudice all'udienza del 9.01.2025: valorizzando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi che la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé e che, per la declaratoria di nullità della sentenza, è indispensabile fornire la prova dell'effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso di specie non è allegato e provato (Vedi
Cass. 7086/2015).
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento anche il motivo di appello relativo all'omessa motivazione e falsa applicazione delle norme di legge in riferimento al difetto di legittimazione passiva dell' ; la parte Parte_1 lamenta che il primo Giudice ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della senza nulla statuire sul punto. CP_4
Ritiene questo Giudice che, avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni la competenza dell' a svolgere le verifiche ed irrogate le relative sanzioni, lo Parte_1 stesso sia legittimato passivo nel relativo giudizio di opposizione, essendo l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, dotata di autonoma soggettività giuridica.
In sostanza, sono validamente applicabili al caso di specie i principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020,
n. 6964) “nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in
3 quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati. A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione”(Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018).”
In ogni caso, occorre rilevare che il primo Giudice ha integrato il contraddittorio con la la quale si è costituita in giudizio, non potendosi configurare Controparte_4 alcuna eventuale lesione dell'integrità del contraddittorio.
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene fondati i motivi di appello relativi alla omessa motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13 del Reg. CE n. 561/2006 e del D.M. 20 giugno 2007 con riguardo ai presupposti delle sanzioni contestate ed alla errata ricostruzione dei fatti sottostanti e omessa valutazione delle circostanze allegate: dalla verifica ispettiva, iniziata il 15.03.2024 e conclusa in data 30.05.2025 presso l'unità locale della società da parte dei funzionari dello di Vercelli e degli agenti della Polizia Stradale di Vercelli, risulta che i Pt_3 mezzi scarrabili targati GL312GL e GG887YZ intestati alla società hanno svolto per il periodo dal 01.01.2024 al 15.03.2024, attività di mero trasporto di rifiuti dall'unità locale di San MO ER fino ai punti di raccolta di Santhià e Torino, percorrendo dunque tragitti medio/lunghi, e non anche di raccolta porta a porta e successivo smaltimento degli stessi, come documentato dall'esame dei formulari prodotti dall'azienda e dalle dichiarazioni del responsabile dell'unità operativa di San
MO ER, . Controparte_6
Dall'esame dei formulari prodotti dall'azienda (doc. 4 di memoria difensiva), la Polizia stradale ha potuto ricavare anche i giorni ed individuare gli autisti che hanno utilizzato i mezzi in questione nel periodo di accertamento e per i quali sono state contestate le sanzioni di cui al provvedimento impugnato, nel quale sono specificatamente contestate le violazioni dell'art. 14 c. 14 del CDS e all'art. 19 della legge 727/1978, per il mancato uso dei cronotachigrafi da parte degli autisti che hanno guidato i mezzi in questione e che hanno svolto attività vera e propria di trasporto di merci con conseguente obbligo di registrazione dei dati tachigrafici e obbligo di trasferimento e conservazione dei dati di download.
4 La parte appellata non ha provato, come era suo onere, che i mezzi in questione svolgessero nel periodo oggetto di ispezione attività di raccolta e smaltimento di rifiuti domestici a domicilio, tenuto conto che la società svolge anche attività di trasporto di merci e non avendo la stessa contestato l'attività di mero trasporto dei rifiuti, ritenendo che quest'ultima deve tenuta distinta dal trasporto dei rifiuti e dei residui non pericolosi effettuato da imprese che non svolgono attività di raccolta e smaltimento.
Tale tesi difensiva appare contraria al principio interpretativo espresso dalla Corte di
Giustizia (sentenza 21 marzo 1996) che ha chiarito che una deroga all'obbligo di impiego del tachigrafo «non può essere interpretata in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire;
la portata delle deroghe previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento», ossia quella di garantire maggiori livelli di sicurezza stradale e lo sviluppo di dinamiche correttamente concorrenziali nell'autotrasporto.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali (Cfr. Corte di giustizia europea in cause C-335/94 e C-39/95).
Alla luce del criterio di stretta interpretazione dell'esenzione in oggetto, appare allora corretto ritenere che, indipendentemente dal codice ATECO relativo all'attività prevalente della società (ossia il 38.11. relativo al servizio di nettezza urbana a cui si affianca quello 49.41 relativo al trasporto di merci), si debba verificare caso per caso l'effettivo impiego dei mezzi nei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio (vedi D.M. del 22.04.2025 del delle Infrastrutture e dei Traposti), CP_4 impiego che può escludersi nel caso di specie sulla base delle verifiche ispettive, ricadendo sulla parte che chiede di beneficiarie della norma eccezionale di esenzione dai relativi obblighi l'onere di fornire la prova contraria.
La sentenza deve dunque essere riformata e l'atto impugnato deve essere dichiarato legittimo.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate.
5
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-accoglie l'appello e conferma la legittimità dell'atto impugnato.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vercelli, il 29.10.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 872/2025 di R.G. promossa da:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BIELLA-VERCELLI (C.F.:
), rappresentato in via anche disgiunta dai funzionari e P.IVA_1 CP_1
LI HI, elettivamente domiciliato press la sede in Vercelli via Luigi
Pirandello 18 appellante contro
(C.F.: ), in proprio e quale legale CP_2 C.F._1 rappresentante di , con il patrocinio dell'avv. GILI LUIGI presso Controparte_3 il cui studio in Torino corso G. Matteotti n. 31 sono elettivamente domiciliati appellati contro
[...]
Controparte_4
Appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e comunicato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alle controparti, l di Biella-Vercelli Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 18-25 del
23.01.2025, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da e Parte_2 da , quale legale rappresentante nonchè in proprio, per CP_2
l'annullamento dell'atto di accertamento di illecito amministrativo n. prot. 8552 del
10/06/2024, con cui sono state contestate le violazioni dell'art. 10, parr. 1 e 2. del
1 Reg. CE n. 561/06 e s.m.i, per non aver organizzato il lavoro dei conducenti dei propri automezzi e non averli messi in condizione di osservare le disposizioni del regolamento CEE n. 3821/85 (come sostituito dal regolamento UE n. 165/2014), con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 174, co. 14 del D.lgs. 285/92 per ciascun dipendente interessato, nonché la violazione dell'art. 33, commi 2 e 3, del reg. UE n.
165/2014 per non aver trasferito/conservato i dati tachigrafici con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 della legge n. 727/1978, per ogni singolo foglio di registrazione mancante, a seguito degli accertamenti condotti dai funzionari dello i Vercelli e dagli Agenti della Polizia Stradale di Vercelli in data 15/03/2024. Pt_3
L'appellante avanzava le seguenti conclusioni:
- dichiarare la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 189, 281sexies e 321 c.p.c e degli artt. 24 co. 2 e 111 co. 2 Cost., perché emessa e depositata in cancelleria in data 23.10.2025 anco prima delo scadere del termine di 30 giorni concesso all'udienza del 9.10.2025, nonché per difetto di motivazione;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_5 nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vercelli ai sensi
[...] dell'art. 204 bis del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 7, co. 5, del D.lgs. n. 150/2011;
- respingere ogni domanda formulata dagli originari ricorrenti e confermare il verbale di notificazione atto di illecito amministrativo prot. n. 8552 del 10/06/2024, nonché di statuire in subordine in ordine all'importo delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 204bis D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che si riterranno da confermare. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da quantificare ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n.
149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal Parte_1 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Su costituivano in giudizio e , in proprio e quale Controparte_3 CP_2 legale rappresentante, chiedendo di:
i) rigettare in toto il ricorso in appello proposto dall' Controparte_5
respingendo anzitutto le eccezioni di nullità e difetto motivazionale
[...] ex adverso fatte valere in via preliminare con i primi due motivi di gravame e per l'effetto ii) confermare la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 18/2025, depositata il
23.01.2025
2 iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, le parti venivano invitate dal Giudice alla discussione orale della causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la compatibilità con il rito del lavoro
(Cass. 20 aprile 2006, n. 9235).
Ciò premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza perché pubblicata prima del termine di 30 giorni per il deposito delle note conclusive assegnato dal Giudice all'udienza del 9.01.2025: valorizzando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi che la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé e che, per la declaratoria di nullità della sentenza, è indispensabile fornire la prova dell'effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso di specie non è allegato e provato (Vedi
Cass. 7086/2015).
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento anche il motivo di appello relativo all'omessa motivazione e falsa applicazione delle norme di legge in riferimento al difetto di legittimazione passiva dell' ; la parte Parte_1 lamenta che il primo Giudice ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della senza nulla statuire sul punto. CP_4
Ritiene questo Giudice che, avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni la competenza dell' a svolgere le verifiche ed irrogate le relative sanzioni, lo Parte_1 stesso sia legittimato passivo nel relativo giudizio di opposizione, essendo l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, dotata di autonoma soggettività giuridica.
In sostanza, sono validamente applicabili al caso di specie i principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020,
n. 6964) “nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all'iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l'iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in
3 quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati. A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione”(Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018).”
In ogni caso, occorre rilevare che il primo Giudice ha integrato il contraddittorio con la la quale si è costituita in giudizio, non potendosi configurare Controparte_4 alcuna eventuale lesione dell'integrità del contraddittorio.
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene fondati i motivi di appello relativi alla omessa motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13 del Reg. CE n. 561/2006 e del D.M. 20 giugno 2007 con riguardo ai presupposti delle sanzioni contestate ed alla errata ricostruzione dei fatti sottostanti e omessa valutazione delle circostanze allegate: dalla verifica ispettiva, iniziata il 15.03.2024 e conclusa in data 30.05.2025 presso l'unità locale della società da parte dei funzionari dello di Vercelli e degli agenti della Polizia Stradale di Vercelli, risulta che i Pt_3 mezzi scarrabili targati GL312GL e GG887YZ intestati alla società hanno svolto per il periodo dal 01.01.2024 al 15.03.2024, attività di mero trasporto di rifiuti dall'unità locale di San MO ER fino ai punti di raccolta di Santhià e Torino, percorrendo dunque tragitti medio/lunghi, e non anche di raccolta porta a porta e successivo smaltimento degli stessi, come documentato dall'esame dei formulari prodotti dall'azienda e dalle dichiarazioni del responsabile dell'unità operativa di San
MO ER, . Controparte_6
Dall'esame dei formulari prodotti dall'azienda (doc. 4 di memoria difensiva), la Polizia stradale ha potuto ricavare anche i giorni ed individuare gli autisti che hanno utilizzato i mezzi in questione nel periodo di accertamento e per i quali sono state contestate le sanzioni di cui al provvedimento impugnato, nel quale sono specificatamente contestate le violazioni dell'art. 14 c. 14 del CDS e all'art. 19 della legge 727/1978, per il mancato uso dei cronotachigrafi da parte degli autisti che hanno guidato i mezzi in questione e che hanno svolto attività vera e propria di trasporto di merci con conseguente obbligo di registrazione dei dati tachigrafici e obbligo di trasferimento e conservazione dei dati di download.
4 La parte appellata non ha provato, come era suo onere, che i mezzi in questione svolgessero nel periodo oggetto di ispezione attività di raccolta e smaltimento di rifiuti domestici a domicilio, tenuto conto che la società svolge anche attività di trasporto di merci e non avendo la stessa contestato l'attività di mero trasporto dei rifiuti, ritenendo che quest'ultima deve tenuta distinta dal trasporto dei rifiuti e dei residui non pericolosi effettuato da imprese che non svolgono attività di raccolta e smaltimento.
Tale tesi difensiva appare contraria al principio interpretativo espresso dalla Corte di
Giustizia (sentenza 21 marzo 1996) che ha chiarito che una deroga all'obbligo di impiego del tachigrafo «non può essere interpretata in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire;
la portata delle deroghe previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento», ossia quella di garantire maggiori livelli di sicurezza stradale e lo sviluppo di dinamiche correttamente concorrenziali nell'autotrasporto.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali (Cfr. Corte di giustizia europea in cause C-335/94 e C-39/95).
Alla luce del criterio di stretta interpretazione dell'esenzione in oggetto, appare allora corretto ritenere che, indipendentemente dal codice ATECO relativo all'attività prevalente della società (ossia il 38.11. relativo al servizio di nettezza urbana a cui si affianca quello 49.41 relativo al trasporto di merci), si debba verificare caso per caso l'effettivo impiego dei mezzi nei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio (vedi D.M. del 22.04.2025 del delle Infrastrutture e dei Traposti), CP_4 impiego che può escludersi nel caso di specie sulla base delle verifiche ispettive, ricadendo sulla parte che chiede di beneficiarie della norma eccezionale di esenzione dai relativi obblighi l'onere di fornire la prova contraria.
La sentenza deve dunque essere riformata e l'atto impugnato deve essere dichiarato legittimo.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate.
5
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-accoglie l'appello e conferma la legittimità dell'atto impugnato.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vercelli, il 29.10.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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