Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata, per omessa o erronea motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato, va disposto senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuente ove ne sussistano i presupposti.
In tema di applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 cod. pen., il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa non è di per sè sufficiente ad escludere il dolo in quanto, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell'azione comporta l'accettazione del rischio nella causazione dell'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha giudicato corretta la condanna di soggetto imputato di prostituzione minorile per condotte anteriori all'introduzione dell'art. 602-quater cod. pen. e perpetrate nonostante il dubbio circa la minore età della persona offesa).
Commentari • 5
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Quesito con risposta a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli Per accertare il dolo nel reato di incendio, si seguono criteri indiziari basati su circostanze esteriori che rivelano l'atteggiamento interiore dell'agente. Il dolo generico implica la volontà di cagionare un incendio con caratteristiche tali da creare un pericolo per la pubblica incolumità, mentre il dolo specifico consiste nell'uso del fuoco esclusivamente per danneggiare un bene altrui. La distinzione è rilevante per qualificare il fatto come incendio doloso (art. 423 c.p.) o danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), in base alla volontà dell'autore e all'entità dell'evento (Cass., sez. I, 12 settembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37837 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1212
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 4098/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.N. , nato a (IS) ;
N.V. , nato a (IS) ;
C.D. , nato a (IS) ;
B.G. , nato a (IS) ;
avverso la sentenza del 05/06/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per M. (capo 6) e rigetto degli altri ricorsi;
uditi per la parte civile l'avv. Anastasio Gianluca e l'avv. Mele Maria, che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Pioletti Ugo, Cordasco Mauro e l'avv. Esbardo Lucio che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 5 giugno 2013, ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Rossano assolvendo M.N. dal reato di cui al capo 7) della rubrica perché il fatto non sussiste, riducendogli, per l'effetto, la pena in ordine al residuo reato di cui al capo 6) della rubrica a nove anni di reclusione e 32.000,00 Euro di multa;
riducendo altresì la pena inflitta a N.V. a due anni e un mese di reclusione, previa riqualificazione giuridica del fatto come originariamente contestato nell'ipotesi tentata, e confermando le statuizioni di condanna nei confronti di B.G.
(condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione e 10.000,00 Euro di multa) e C.D. (condannato in primo grado alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 500,00 Euro di multa).
1.1. A C.D. è contestato il delitto (capo 11 della rubrica) previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p., art. 600 bis c.p., comma 1, perché, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, favoriva la prostituzione Me.Lu.Fi. (nata il (IS) ), procurandole tre appuntamenti con B.G. , portandola presso i luoghi prestabiliti per gli incontri sessuali a pagamento. In (IS) .
1.2. A B.G. è contestato il delitto (capo 21 della rubrica) previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p., art. 600 bis c.p., commi 2 e 3, perché, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali con la minorenne Me.Lu.Fi. (nata il (IS) ), consumando con la medesima rapporti sessuali completi in cambio di denaro, circa 40 Euro, che corrispondeva direttamente alla minore. In (IS) in tre occasioni nei mesi di (IS) .
Con la recidiva semplice.
1.3. A M.N. , assolto dal reato di cui al capo 7), è
contestato il delitto (capo 6 della rubrica) previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., comma 2, perché, con più condotte esecutive nel medesimo disegno criminoso, in concorso con Me.Na. (per la quale si è proceduto separatamente), sorella minore di Me.Va. (nata il (IS) ), induceva e favoriva la prostituzione della minorenne V. , avviandola al meretricio mediante una sottile opera di persuasione, rappresentandole la possibilità di facili guadagni per far fronte allo stato di bisogno economico della vittima accompagnandola verso l'abitazione di R.G. . In (IS) .
1.4. A N.V. è infine contestato il delitto (capo 23
della rubrica) previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1 perché, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali con la minorenne Me.Va. (nata il (IS) ) minore degli anni quattordici, facendola spogliare, palpeggiandola ai seni e vagina e tentando di penetrarla analmente, in cambio di denaro, che poi non consegnava alla giovane per il rifiuto della stessa opposto alla consumazione del rapporto sessuale anale. In (IS) in due occasioni nel mese di (IS) . Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
2. La Corte territoriale è giunta alle precedenti conclusioni dopo avere analizzato la struttura della sentenza di primo grado, risolto le questioni di natura processuale e condiviso le considerazioni del primo giudice in ordine al giudizio di generale e specifica attendibilità delle sorelle Me.Va. e Me.Lu.Fi.
, persone offese dei reati contestati.
2.1. Quanto a C.D. , la cui posizione è collegata a quella di B.G. , la Corte territoriale ha ritenuto fondato il giudizio di colpevolezza sia sulla base del riconoscimento personale operato da Me.Lu.Fi. in data (IS)
che sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dalla giovane nel corso dell'incidente probatorio del 2 agosto 2011, allorquando dichiarò di avere intrattenuto alcuni rapporti sessuali con il ricorrente che, negli stessi giorni, l'aveva accompagnata presso l'abitazione di B.G. con cui aveva intrattenuto altri rapporti sessuali, ricevendo in ogni circostanza la somma 20 Euro ciascuno sia dal C. che da B.G. .
2.2. Il quale è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli (al capo 21 della rubrica) per aver ammesso l'incontro sessuale a pagamento, procuratogli dal C. , con la Me. ,
rafforzando ulteriormente la credibilità della persona offesa e rendendo una versione ritenuta inverosimile quanto al fatto che fosse inconsapevole della reale età della ragazza, per avergli questa riferito di essere maggiorenne, salvo poi a contraddirsi avendo rivelato che, in occasione di un successivo incontro, egli si sarebbe reso conto del fatto che la ragazza fosse minorenne ed aveva desistito dal consumare il rapporto sessuale con lei ma senza spiegare da quale elemento di fatto, in tale circostanza, si sarebbe reso conto della reale età della ragazza, ossia quale elemento nuovo e diverso gli avesse consentito, e solo in tale occasione, di rendersi conto dell'effettiva età della vittima.
2.3. In relazione alla posizione di M.N. , la Corte di appello ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta esclusivamente con riferimento al reato di cui al capo 7) della rubrica, per il quale assolveva l'imputato, rideterminando la pena irrogatagli per il capo 6).
2.4. Quanto infine alla posizione di N.V. , la Corte
territoriale ha precisato come il Tribunale avesse diversamente qualificato in fatto contestato sussumendolo nella fattispecie criminosa della prostituzione minorile e pervenendo a formulare il giudizio di penale responsabilità sulla base degli esiti dell'incidente probatorio, essendo emersa in termini inequivocabili la coerenza e la chiarezza delle dichiarazioni di Me.Va. nella parte in cui venivano descritti i tentativi di penetrazione anale operati dal N. .
Tuttavia la Corte del merito ha ritenuto non acquisita la prova circa l'esistenza di un sinallagma tra gli atti sessuali compiuti e la dazione di denaro corrisposta alla vittima per compierli, riformando perciò la sentenza di primo grado e ritenendo configurabile l'originaria contestazione, ossia quella di violenza sessuale con persona minore degli anni quattordici (art. 609 quater c.p.), ma nella forma tentata.
3. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza C.D. , B.G. , M.N. e N.V. hanno proposto,
tramite i propri difensori, ricorso per cassazione.
3.1. C.D. affida il gravame a tre motivi con i quali deduce:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla violazione delle formalità previste dall'art. 213 c.p.p. nell'esecuzione dell'atto ricognitivo;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per omessa valutazione di prove decisive in ordine al prospettato rapporto di inimicizia con B.G. ;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 62 bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.2. B.G. affida il gravame a due motivi con i quali prospetta:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 438 c.p.p. ed al conseguente vizio di motivazione sul rilievo che, avendo ritualmente riproposto la richiesta di rito abbreviato condizionato, l'accesso al rito gli sarebbe stato illegittimamente interdetto con provvedimento emesso fuori udienza;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p. e conseguente vizio di motivazione sulla non consapevolezza da parte del ricorrente della minore età della vittima.
3.3. M.N. affida il gravame a due motivi con i quali lamenta:
1) mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello proposti da uno dei difensori dell'imputato. Si assume che la Corte territoriale ha scrutinato esclusivamente il ricorso presentato dall'avv. Francesco Calabrò, difensore di fiducia del ricorrente, che, secondo la Corte del merito, aveva proposto doglianze esclusivamente in ordine all'imputazione di cui al capo 7) e non anche con riferimento all'imputazione di cui al capo 6) della rubrica.
Tuttavia il ricorrente era difeso anche da altro difensore, l'avv. Paolo Cosentino, che aveva sollevato specifiche doglianze anche con riferimento al capo 6) della rubrica in ordine al quale la sentenza impugnata è viziata per omessa pronuncia non avendo la Corte scrutinato la doglianza nell'erronea convinzione che fosse stato presentato un unico ricorso per avv. Calabrò.
2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto comunicabile, ex art. 118 c.p., al ricorrente la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 1, in relazione allo specifico rapporto di parentela sussistente tra la parte offesa e la sorella Me.Na. , concorrente nel reato con il M. .
3.4. N.V. , che ha proposto due separati ricorsi per avv. Esbardo e per avv. Cordasco, affida rispettivamente il gravame a tre ed a due motivi con i quali si duole:
a) nel ricorso per avv. Esbardo:
1) della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere i Giudici del merito fondato la prova sulle dichiarazioni della persona offesa assunte in violazione dei principi fissati dalle convenzioni internazionali (carta di Noto e convenzione di Lanzarote);
2) della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e per difetto di motivazione della sentenza su punti decisivi del tema di prova inerenti alla ritenuta attendibilità delle persone offese;
3) della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p., seppure nella forma tentata;
b) nel ricorso per avv. Cordasco:
1) della violazione dell'art. 213 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione allo svolgimento della ricognizione;
2) della violazione dell'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1, e dell'art. 56 c.p., in relazione all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1, nonché dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale ed in ogni caso per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza sia degli estremi del reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne relativamente all'accertamento dell'età della persona offesa all'epoca del fatto, sia della sussistenza dell'ipotesi del tentativo di atti sessuali, ex art. 56 c.p., a fronte di un reato consumato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da C.D. è inammissibile per la tardività della sua presentazione.
1.1. La sentenza impugnata è stata emessa in data 5 giugno 2013 e la Corte di appello ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, nel termine di novanta giorni.
1.2. La motivazione della sentenza è stata depositata in cancelleria in data 30 agosto 2013 e dunque entro il termine di novanta giorni dall'introitata riserva del deposito della motivazione.
1.3. L'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) stabilisce che il termine per proporre impugnazione nel caso previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3, è di quarantacinque giorni, che decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso di deposito della motivazione della sentenza oltre il termine determinato, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d). Nel caso di specie, essendo stata la motivazione della sentenza depositata entro il termine determinato dal giudice di novanta giorni, il dies a quo per proporre impugnazione, nel termine di quarantacinque giorni, sarebbe dovuto decorrere dal 3 settembre 2013. Ricadendo tale ultima data nel periodo feriale e dunque in costanza della sospensione ex lege dei termini processuali, la decorrenza per proporre impugnazione andava differita alla scadenza del periodo di sospensione ossia al 16 settembre 2013.
1.4. L'art. 585 c.p.p., comma 3, stabilisce che, quando è diversa la decorrenza per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
Il ricorrente era contumace e l'estratto contumaciale gli è stato notificato in data 19 settembre 2013 (v. annotazione in calce alla sentenza di appello).
Il termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre per l'imputato dalla data di notificazione dell'estratto sicché il termine per proporre il gravame decorreva, anche per il difensore, dal 19 settembre 2013.
1.5. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore in data 11 novembre 2013 (v. annotazione in calce alla sentenza di appello nonché timbro del "depositato" a fronte del ricorso) e dunque ben oltre il termine di quarantacinque giorni (scadente il 3 novembre 2013) per la tempestiva proposizione del gravame.
2. Il ricorso proposto da B.G. è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2.1. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Con esso il ricorrente denuncia la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe enfatizzato le dichiarazioni ammissive del ricorrente, quanto al compimento del rapporto sessuale, obliterando invece che nel corso dell'incidente probatorio la persona offesa aveva ammesso di aver rivelato a tutti la sua maggiore età.
Il rilievo non è condivisibile.
Va chiarito che ratione temporis (gennaio - marzo 2010) il fatto attribuito all'imputato è cronologicamente anteriore all'introduzione dell'art. 602 quater c.p. collocato nel codice penale dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4, comma 1, lett. p),
che, colmando una lacuna segnalata dalla dottrina, ha appunto inserito, nella sezione prima (dei delitti contro la personalità individuale) l'art. 602 quater c.p., per il quale "quando i delitti previsti dalla predetta sezione sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile".
Come già questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, dep. 27/01/2014, R., in motivazione), si tratta di una disposizione ripresa dall'art. 539 c.p., abrogato, omologa a quella di cui all'art. 609 sexies c.p., (con l'unica differenza del limite di età che nell'art. 609 sexies c.p., è parametrato sulla persona minore degli anni quattordici) e che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello, Rv. 245416) ha in passato ritenuto, siccome "in malam partem", insuscettibile di interpretazione analogica e dunque di estensione ad altri reati (nella specie proprio al reato di prostituzione minorile).
Ne consegue che, avuto riguardo al tempo del commesso reato, l'età della persona minore componeva gli elementi essenziali del fatto costituendo uno dei requisiti diretti a differenziare l'applicabilità dell'art. 600 bis c.p. rispetto alle norme incriminatrici di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75 sul favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. L'età del minore rientrava quindi pienamente nel fuoco del dolo dovendo costituire oggetto di rappresentazione da parte del soggetto agente senza il ricorso a presunzioni di conoscenza. Ciò posto, la Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione, ha tenuto conto del fatto che la ragazza avesse rivelato un'età diversa da quella effettiva ma ha escluso che il ricorrente non fosse a conoscenza della minore età della vittima e tanto sul fondamentale rilievo che l'imputato stesso aveva affermato di essersi reso successivamente conto del fatto che la ragazza fosse minorenne sicché desistette dal consumare un successivo rapporto sessuale con lei ma senza spiegare da quale elemento di fatto, in tale circostanza, si sarebbe reso conto della reale età della ragazza, ossia quale elemento nuovo e diverso gli avesse consentito, e solo in tale occasione, di rendersi conto dell'effettiva età della vittima. Con tale argomentazione la Corte di appello ha sostanzialmente riconosciuto che, in assenza di fatti nuovi, il dubbio postumo dell'imputato fosse pienamente sovrapponibile al dubbio genetico e ciò a maggior ragione se, al momento iniziale del rapporto, la ragazza avesse manifestato, contrariamente al vero, di essere maggiorenne.
Ne deriva che il dubbio non è di per sè sufficiente ad escludere il dolo e dunque la responsabilità in quanto chi agisce nel dubbio non agisce con una conoscenza contraria alla realtà, essendo consapevole di potersi esporre a violare la legge, con la conseguenza che la sussistenza nell'agente del dubbio determina una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'errore (v. Sez. 4, n. 15388 del 02/03/2005, Greggio, Rv. 231553) ed il compimento dell'azione, nonostante la presenza di un'incertezza, comporta il superamento del dubbio determinando l'accettazione del rischio nella causazione dell'evento, che deve ritenersi accettato anche se l'agente abbia non la convinzione bensì semplicemente il dubbio che l'evento stesso possa concretamente verificarsi, e concretizzando dunque una responsabilità materializzabile, così come correttamente ritenuto dai giudici del merito, nella forma del dolo eventuale.
2.2. È invece fondato il primo motivo di ricorso.
Va premesso che il ricorrente, a seguito dell'emissione del decreto dispositivo del giudizio immediato, aveva ritualmente proposto istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato da un'integrazione probatoria di tipo documentale.
Il Gip rigettava de plano l'accesso al rito e la domanda di ammissione veniva rinnovata, in limine litis, all'udienza dibattimentale del 18 gennaio 2012 e contestualmente rimodulata in rito abbreviato non condizionato in conseguenza dell'intervenuta acquisizione dei documenti cui era stata subordinata la primitiva richiesta.
Il Tribunale, con ordinanza resa nella medesima udienza, rigettava la richiesta di rito abbreviato sul rilievo che vi era stata una mutatio libelli (da abbreviato condizionato ad abbreviato non condizionato) e la Corte di appello, richiamando copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità, ha condiviso l'approdo cui era giunto il primo giudice.
Va allora riaffermato il principio secondo il quale, emesso il decreto dispositivo del giudizio immediato, è possibile decidere de plano in ordine ai requisiti di ammissibilità dell'istanza di accedere a riti alternativi, concernenti la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente, la riferibilità dell'istanza medesima all'intero processo (Sez. 1, n. 29115 del 03/07/2007, Confl., comp. in proc. Pontrelli, Rv. 237346). L'udienza, e dunque la sua fissazione con decreto, è invece necessaria per la delibazione sulla fondatezza dell'istanza, udienza nella quale, nel caso di richiesta di rito abbreviato condizionato, occorre verificare nel contraddittorio tra le parti i profili di compatibilità dell'integrazione probatoria richiesta con il rito reclamato e la necessità della stessa ai fini della decisione (Sez. 3, n. 45683 del 11/10/2011, D., Rv. 251604). Gli epiloghi decisori, pur potendo radicare nullità, sono di regola insindacabili da parte del giudice del dibattimento (solo nel caso di rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato incondizionato è stata ritenuta abnorme l'ordinanza reiettiva: Sez. 1, Sentenza n. 399 del 18/11/2008, dep. 09/01/2009, Confi, comp. in proc. Bortolacelli, Rv. 242871) perché, nei casi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia negato l'accesso al giudizio condizionato all'integrazione probatoria, è fatta salva solo la possibilità del recupero del "rito" di fronte allo stesso giudice del dibattimento (Corte cost. sent. 23 maggio 2003, n. 169 ) potendo l'imputato rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potendo il giudice disporre il giudizio abbreviato.
Nondimeno - qualora si proceda a delibare, come nella specie, senza fissazione dell'udienza e dunque in violazione del principio del contraddittorio, sull'ammissibilità del rito abbreviato condizionato richiesto a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato - il provvedimento di rigetto della richiesta adottato de plano dal giudice dell'udienza preliminare è affetto da nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 30/01/2008, P.M. in proc. Agostoni, Rv. 239248: nell'analogo caso di omessa fissazione dell'apposita udienza prevista dall'art. 447 c.p.p., comma 2). Si tratta pur sempre di una nullità suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p. nel momento in cui la difesa abbia accettato gli effetti dell'atto, reiterando, con inammissibili variazioni, la richiesta di trasformazione del rito di fronte al tribunale, nella pienezza del contraddittorio fra le parti (Sez. 2, n. 139 del 28/09/2011, dep. 10/01/2012, Saccoia, Rv. 251762). Il Tribunale e la Corte di appello hanno dunque fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte in materia e tuttavia la richiesta predibattimentale del ricorrente è stata a torto estromessa dal novero della rinnovazione e relegata nell'ambito della mutatio libelli.
In realtà il ricorrente ha reiterato la medesima richiesta, che è stata prima frettolosamente liquidata dal giudice dell'udienza preliminare, il quale non ha fissato l'apposita udienza per vagliarla nel contraddittorio, e poi è stata malamente interpretata dal giudice dibattimentale come richiesta diversa, quando il ricorrente ha invece reiterato la medesima richiesta con l'unica precisazione (rimodulazione secondo la prospettazione difensiva e mutatio libelli secondo i giudici del merito) di essere la condizione, originariamente apposta al rito, nel frattempo già verificatasi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175), con la conseguenza che il giudice, nel caso di richiesta condizionata, non è tenuto a consentire, sempre e in ogni caso, l'accesso al rito abbreviato atteso che, quando non ritiene necessaria ai fini della decisione, ovvero compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, l'integrazione probatoria indicata dall'imputato nella richiesta risolutivamente condizionata all'assunzione di quelle prove, ben può deliberare di non ammetterle e, di conseguenza, di non disporre il procedimento speciale.
Ciò comporta che il giudice del merito debba compiere le idonee valutazioni in proposito senza eludere l'obbligo della motivazione laddove, nel caso di specie, il doveroso scrutinio sul diritto all'accesso al rito è stato omesso dal giudice dell'udienza preliminare, che ha rigettato de plano la richiesta, dal giudice di primo grado, che l'ha valutata erroneamente inammissibile perché variata, e dal giudice di appello che ha condiviso la valutazione del tribunale cosicché, in presenza di un'erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p.. Ciò posto, questa Corte, con condivisibile orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata sia per mancata motivazione che per erronea declaratoria d'inammissibilità in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato va effettuato senza rinvio, ove i presupposti del rito, come nella specie, sussistano, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuente relativa (Sez. 1, n. 8082 del 11/02/2010, Visentin, Rv. 246330).
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di B.G. limitatamente alla pena, che va ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 442 c.p.p., e che va quindi rideterminata, ricorrendo ad una mera operazione aritmetica, in mesi otto di reclusione e 6.667,00 Euro di multa.
3. Il ricorso proposto da M.N. è fondato in accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto al secondo.
Con esso fondatamente si lamenta l'omessa pronuncia sui motivi di appello proposti dall'avv. Cosentino Paolo, che aveva sollevato specifiche doglianze, non scrutinate dalla Corte territoriale, anche con riferimento al capo 6) della rubrica.
Va precisato che l'atto di appello, per avv. Cosentino allegato al ricorso per cassazione, è tempestivo (dies a quo per la sua proposizione 5 novembre 2012, scadenza del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado;
dies ad quem per la presentazione 20 dicembre 2012; data del deposito dell'atto d'appello: 18 dicembre 2012).
Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata in parte qua per omessa pronuncia non avendo la Corte esaminato le proposte doglianze, comportando ciò l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sui motivi proposti nell'interesse di M.N. dall'avv. Paolo Cosentino con l'atto d'appello in relazione al capo 6) della rubrica.
4. Il ricorso proposto da N.V. è fondato in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rispettivamente proposti per avv. Cordasco ed avv. Esbardo.
I restanti motivi sono infondati.
4.1. Quanto alla doglianza relativa all'inosservanza delle disposizioni indicate dall'art. 213 c.p.p., con particolare riferimento alla mancata descrizione della persona da riconoscere, essa è manifestamente infondata.
Questa Corte ha infatti affermato che il riconoscimento dell'imputato, effettuato in sede di incidente probatorio senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona, non è affetto da nullità ne' da inutilizzabilità (Sez. 3, n. 23432 del 05/05/2010, D.P., Rv. 247638).
4.2. Quanto alle doglianze relative alla violazione dei principi contenuti nella Carta di Noto e comunque al difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla ritenuta attendibilità delle persone offese (primo e secondo motivo per avv. Esbardo), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come pure il ricorrente mostra di non ignorare (pag. 4 del ricorso), che, in tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, i protocolli prescritti dalla cosiddetta Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore, come illustrato nelle premesse della Carta medesima;
sicché la loro inosservanza non determina ne' nullità ne' inutilizzabilità della prova (Sez. 3, n. 45607 del 05/11/2013, A., Rv. 258315). Quanto infine al formulato giudizio di attendibilità delle parti offese, è solo il caso di ricordare come i Giudici del merito abbiano congruamente motivato circa il fatto che il nucleo centrale delle loro dichiarazioni abbia trovato ampio conforto negli atti processuali ed il ricorrente contrasta l'approdo conseguito attraverso valutazioni di merito insuscettibili di esame in sede di legittimità, sollecitando una inammissibile rivalutazione delle prove, e peraltro contraddittoriamente, come sarà chiaro dall'esame del successivo motivo del ricorso, avendo le difese ampiamente valorizzato proprio le dichiarazioni di Me.Va. , persona offesa del reato attribuito al N. , laddove la dichiarante ha escluso che i rapporti sessuali ricercati dal ricorrente fossero il corrispettivo di una prestazione economica.
4.3. Sono invece fondati i motivi che denunciano il difetto di motivazione in parte qua della sentenza impugnata su un punto decisivo del tema di prova.
Va ricordato che all'imputato era originariamente contestato il reato di cui all'art. 609 quater c.p. per aver compiuto, in due occasioni temporalmente collocate nell'estate del XXXX, atti sessuali con Me.Va. , nata il (IS) .
Secondo l'accusa, quindi, i fatti erano stati commessi prima del (IS) , allorquando la persona offesa non aveva ancora compiuto i quattordici anni.
Il Tribunale, sul presupposto della mancanza di prova sull'età della persona offesa al momento della consumazione dei reati (se cioè infraquattordicenne o meno), ha ritenuto, qualificando diversamente in iure il fatto contestato, di configurare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 bis c.p., commi 2 e 3, sul rilievo che i rapporti tra N.V. e Me.Va. fossero a pagamento, in quanto solitamente le sorelle Me. svolgevano attività di prostituzione e non essendo peraltro ravvisabile alcuna diversa causale idonea a giustificare il contatto di natura sessuale tra la ragazza ed il ricorrente.
La Corte di appello ha ribaltato tale ratio deciderteli sul presupposto che da alcun elemento concreto fosse possibile desumere che il rapporto tra il N. e Me.Va. dovesse essere a pagamento, circostanza del resto esclusa dalla stessa persona offesa in sede di incidente probatorio.
La Corte territoriale ha quindi riservato poche righe al sostegno della pronosticata ipotesi alternativa motivando che "sulla scorta di quanto sopra detto con riferimento alla mancanza di prova della sinallagmaticità degli atti sessuali rispetto alla dazione di denaro, va riformata la decisione del Tribunale di Rossano in punto di inquadramento giuridico del fatto ripristinando l'originaria qualificazione nella forma tentata" ma senza minimamente spiegare, come fondatamente lamenta il ricorrente, quale altro elemento avesse consentito, sul piano motivazionale, alla Corte calabrese di superare lo stato di incertezza sull'età della ragazza al momento della consumazione del reato, incertezza che aveva determinato il primo giudice ad escludere il fatto di reato originariamente contestato e di configurare l'ipotesi di reato dalla Corte di appello, con assertiva motivazione, invece esclusa.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio anche in ordine a tale specifico punto per difetto di motivazione e tanto con riferimento all'ipotesi di reato ritenuta dal giudice d'appello, quanto con riferimento all'ipotesi di reato invece esclusa.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di C.D. consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
B.G. e C.D. vanno altresì condannati alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Me.Lu.Fi. , liquidate come da pedissequo dispositivo, mandando al giudice di rinvio di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado per le restanti parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro nei confronti di N.V. e M.N.
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Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di B.G. limitatamente alla pena che determina in mesi otto di reclusione e 6.667,00 Euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso di B. . Dichiara inammissibile il ricorso di C.D. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna B.G. e C.D. alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Me.Lu.Fi. , nel grado liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento allo Stato se ammessa al gratuito patrocinio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014