Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 2
La completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione della latitanza, va valutata non come riferimento a parametri prefissati ma alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente valutata l'esaustività di ricerche effettuate, in relazione alla condizione di nomade dell'imputato, unicamente in un campo nomadi quale luogo di precedente reperibilità dello stesso).
La previsione di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies cod. pen. commessi in danno di infraquattordicenne nonché per il delitto di cui all'art. 609 quinquies cod. pen., è insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia "in malam partem".
Commentari • 3
- 1. Art. 609-sexies - Ignoranza dell’età della persona offesa (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Decreto di irreperibilità: le ricerche devono essere svolte cumulativamenteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2022
- 3. Decreto di irreperibilità: come compiere le ricercheDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2022
Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 46983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46983 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1689
Dott. SENSINI Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42416/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S. N. IL (OMISSIS);
2) CO.ST. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 21/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 01/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni e Caroleo Grimaldi Francesco. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia della Corte di Assise di Foggia del 25/10/2006, appellata dal Procuratore Generale e dagli imputati, rideterminava la pena nei confronti di Co.St. - escluse le riconosciute attenuanti generiche - in anni tredici e mesi sei di reclusione, mentre, nei confronti di C.S., sempre escluse le già riconosciute attenuanti ex art. 62 bis c.p., confermava la pena di anni otto di reclusione ed Euro 20.493,00 di multa.
In particolare, il Co. era stato riconosciuto colpevole, in concorso con altri soggetti le cui posizioni erano state stralciate, dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di alcune ragazze rumene (segnatamente, B.A.J., S.
C.L. e P.M.), indotte a trasferirsi in (OMISSIS)
con la prospettiva di un lavoro onesto e, qui giunte, costrette, con condotte minacciose e violente, a prostituirsi;
di violenza sessuale in danno della B.A., di riduzione e mantenimento in uno stato di soggezione continuativa (riduzione in schiavitù - art. 600 c.p. - nei confronti di S.C.L. e B.A.). Il
prevenuto veniva altresì riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., art. 610 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter e successive modifiche, nonché del delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il C. veniva condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della B.A., di P.
M. e di S.C. (capi A), F) e G) della rubrica), per il reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1 (per aver favorito e sfruttato la prostituzione della sedicenne F.N.
T., detta " N.") (capo H), nonché per il delitto di associazione per delinquere (capo L). Fatti commessi in (OMISSIS) ed altrove, dal (OMISSIS).
2- Avverso la sentenza dalla Corte di Assise di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei loro difensori.
2.1- La difesa del Co., con un unico, articolato motivo, ha dedotto l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per omessa citazione dell'imputato. In particolare, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, che accompagnava la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, era stato notificato per il Co., il 10/3/2005, al difensore d'ufficio Avv. M. D'Andrea ex art. 165 c.p.p. a seguito della dichiarazione di latitanza del prevenuto, illegittimamente ritenuta sulla scorta degli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine esclusivamente nel campo nomadi di (OMISSIS), nel quale l'imputato aveva dimorato per pochi mesi. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva poi dichiarato l'imputato contumace ed il decreto di rinvio a giudizio era stato notificato al difensore d'ufficio. L'eccezione era stata formulata alla Corte di Assise di Appello di Bari, unitamente al deposito di una nutrita documentazione anagrafica. La Corte territoriale, tuttavia, aveva omesso di verificare l'esattezza del verbale di vane ricerche, presupposto del provvedimento dichiarativo della latitanza, ex art. 295 c.p.p., comma 2. Nè tale provvedimento poteva, del resto, essere esaminato in quanto mancante nel fascicolo processuale. Tra l'altro, in sede di spontanee dichiarazioni rese dal Co. dinanzi alla Corte di Assise di Appello, era emerso che l'imputato, in data 8/9/2003, era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione della Prefettura di Foggia, notificato dalla Questura di quella città, cosicché egli si era allontanato dal campo nomadi di (OMISSIS), trovando ospitalità presso quello di (OMISSIS). Tale circostanza rendeva ancor più evidente che le ricerche erano state condotte in modo solo formale, in quanto la Questura di Foggia doveva ben sapere che non sarebbe stato possibile rintracciare il prevenuto presso quel campo nomadi. Si deduceva, conclusivamente, la nullità della vocatio in iudicium. In data 15/4/2009 veniva depositata memoria difensiva, con la quale si reiterava l'eccezione di nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che disponeva il giudizio avanti la Corte di Assise di Foggia e di tutti gli atti conseguenti, per l'illegittima pronuncia del decreto di latitanza. Veniva prodotta copia del decreto di espulsione dell'imputato, emesso dal Prefetto di Foggia in data 8/9/2003, notificato in pari data al Co..
2.2 - La difesa del C. deduceva: 2.2.1) difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge in punto di valutazione della attendibilità delle parti offese. L'atto di appello aveva evidenziato molteplici discrasie che ponevano in dubbio l'attendibilità delle giovani dichiaranti: tuttavia, la sentenza impugnata aveva omesso totalmente di farsi carico di siffatti elementi, che, per contro, avrebbero avuto rilevanza sul piano della complessiva logicità del ragionamento probatorio. 2.2.2) erronea applicazione della legge penale, e correlativo vizio di motivazione, avuto riguardo agli artt. 600 bis e 609 sexies c.p. (ignoranza dell'età della persona offesa). La difesa aveva prospettato - e lo aveva fatto lo stesso ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee rese in appello - la questione dell'inconsapevolezza, in capo al C., della minore età della F.N.T., sedicenne all'epoca dei fatti. La
sentenza impugnata, a tali obiezioni, aveva risposto con argomentazioni destituite di fondamento, assumendo, da un lato, che l'età della parte offesa risultava pacificamente sul documento della stessa, senza peraltro argomentare se tale documento fosse mai stato in possesso del ricorrente;
dall'altro, che, in ogni caso, le affermazioni del prevenuto di non essere a conoscenza della minore età della F. non potevano avere alcuna efficacia scriminante, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ai sensi dell'art. 609 sexies c.p.. Un simile argomentare era, tuttavia, in palese violazione di legge sotto due profili: in primo luogo, perché l'art. 609 sexies c.p. sancisce l'irrilevanza dell'ignoranza dell'età della parte offesa individuando una serie di fattispecie incriminatrici, tra le quali non figura quella di cui all'art. 600 bis c.p.. In secondo luogo, l'art. 609 sexies c.p. fa riferimento a reati commessi in danno di persona minore di anni 14, laddove, nella specie, la F. risultava sedicenne;
2.2.3) difetto e/o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., dal momento che erano stati enucleati, quali prove dell'esistenza del vincolo criminoso e della partecipazione al medesimo del C., i medesimi elementi che avrebbero militato per la commissione dei singoli reati di favoreggiamento e di sfruttamento. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Destituito di fondamento è il gravame proposto dal Co.. In primo luogo, lamenta il ricorrente che i giudici del merito non abbiano esaminato il contenuto del verbale di vane ricerche, non essendo tale atto presente nel fascicolo processuale. In ogni caso, le "ricerche" svolte dalla polizia giudiziaria non potevano ritenersi nè esaustive ne' puntuali, posto che le forze dell'ordine avevano ricercato il prevenuto solo presso il campo nomadi di (OMISSIS), ove il predetto non poteva trovarsi a seguito del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Foggia in data 8/9/2003.
L'assunto è destituito di fondamento.
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'esistenza dello stato di latitanza non consegue alla redazione del verbale di vane ricerche ad opera della polizia giudiziaria, ma al provvedimento del Giudice che è il risultato di una valutazione di merito in ordine alla effettiva sussistenza di tale situazione (cfr. Cass. Sez. 6, 26/11/2003 n. 2541, Stankovic;
Sez. 2, 24/9/1997 n. 4802). Recita, invero, l'art. 295 c.p.p., comma 2 "il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296 c.p.p., lo stato di latitanza".
In buona sostanza, il giudice adotta il provvedimento dichiarativo della latitanza compiendo una valutazione ispirata ad un criterio rebus sic stantibus di certezza, vale a dire con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e, quindi, delle notificazioni in virtù di esso eseguite, le eventuali informazioni pervenute successivamente (cfr. Cass. Sez. 6, 10/4/2003 n. 29702). Peraltro, quanto ai luoghi di ricerca, le indagini non sono vincolate dai criteri indicati dall'art. 159 c.p.p. in tema di irreperibilità dell'imputato (luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, di abituale svolgimento dell'attività lavorativa, informazioni da acquisirsi presso l'amministrazione carceraria centrale), rilevando unicamente che quelle svolte dalla polizia giudiziaria siano dal giudice ritenute esaurienti. Nella specie, la valutazione risulta compiuta secondo parametri rispettosi dei dati normativi sopra richiamati.
Ed, invero, la Corte di Assise di Appello ha correttamente osservato che, tenuto conto della condizione di nomade del Co., soggetto senza fissa dimora e reperibile "presso l'accampamento nomadi di (OMISSIS)", l'unico luogo nel quale gli agenti incaricati dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale potevano ritenere di trovare il prevenuto era il suddetto campo nomadi, non sussistendo un luogo di abituale dimora ovvero di residenza o di abituale svolgimento dell'attività lavorativa ove la p.g.. 10 potesse ricercare. Invero, il carattere di "esaustività" delle ricerche eseguite non obbedisce a parametri prefissati (come, ad esempio, nel caso dell'imputato irreperibile, ove l'art. 159 c.p.p. prevede, come si è detto, che le indagini vengano tassativamente compiute nei luoghi ivi indicati), ma va piuttosto parametrato alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte. A ciò va aggiunto che solo in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bari, il Co. ha affermato di essere stato raggiunto, "nel corso dell'anno (OMISSIS)", da un provvedimento di espulsione della Prefettura di Foggia (prodotto solo in questa fase di legittimità a corredo di una memoria difensiva), deducendo - nel presente ricorso - di essere stato costretto, a seguito del provvedimento amministrativo, ad allontanarsi dal campo nomadi di (OMISSIS), riparando presso il campo nomadi di (OMISSIS). La circostanza, dedotta nel giudizio di secondo grado in sede di spontanee dichiarazioni, in modo estremamente generico, non può, tuttavia, essere letta nel senso auspicato dal ricorrente, in quanto, presupponendo la dichiarazione di latitanza - come poc'anzi affermato - una valutazione ispirata ad un criterio rebus sic stantibus di certezza, la Corte territoriale ha correttamente argomentato che le ricerche del Co. erano state indirizzate verso l'unico luogo conosciuto e conoscibile allo stato degli atti. Inoltre, l'essersi il Co. sottratto - per sua stessa ammissione - al provvedimento amministrativo (trovando rifugio in altro campo nomadi), non appare di certo conducente nel senso prospettato dalla difesa, che ha lamentato ricerche di "mera facciata" da parte delle forze dell'ordine: infatti, non solo non emergeva comunque altro luogo verso il quale le ricerche stesse potessero essere indirizzate, ma, ancor più, l'adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione induceva ragionevolmente a ritenere l'assenza del ricercato nel territorio nazionale, non risultando peraltro la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero ex art. 169 c.p.p.. Conclusivamente, il gravame del Co. va rigettato.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
4 - Destituiti di fondamento sono il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal C. (cfr. 2.2.1) e 2.2.3), mentre va accolta la seconda censura sollevata.
4.1- La prima doglianza concerne il preteso difetto di motivazione in punto di valutazione della attendibilità delle persone offese. L'assunto è privo di fondamento.
Invero, di assoluta centralità, nell'economia di entrambe le sentenze di merito, è la valutazione della attendibilità delle persone offese nonché del rinvenimento di positivi riscontri alle loro dichiarazioni.
Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile a quella del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. n. 3348 del 2004, Pacca;
conf. Sez. 3, 10/7/2000, Bonaccio), la suddetta doglianza - nella specie - appare immediatamente contraddetta dalla semplice lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - del controllo penetrante e rigoroso cui i giudici di merito hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla B.A.J., dalla S.C.L. e dalla P.
M. evidenziando, altresì, come il giudizio di colpevolezza del ricorrente poggiasse, oltre che sulle dichiarazioni delle tre donne, tra l'altro maggiormente attendibili in quanto neppure costituitesi parti civili, su ulteriori considerazioni, non certo di secondario momento, che costituivano riscontri esterni al loro narrato: 1) i contatti telefonici, intervenuti nella primavera del (OMISSIS), tra la B. e tale Avv. Tonti, il quale difendeva nell'ambito del presente procedimento i coimputati P.V. e T.
A. (le cui posizioni erano state stralciate) e che, nel corso delle suddette telefonate, aveva rappresentato alla B. di essere in possesso dei suoi documenti, aggiungendo che glieli avrebbe restituiti solo previo ritiro della denuncia sporta nei confronti del T.V. (" E."), con il quale la ragazza era fidanzata quando viveva in Romania e che le aveva prospettato la possibilità di un lavoro in pizzeria, una volta giunta in (OMISSIS); 2) le dichiarazioni della teste B.E., volontaria della
"Caritas", persona assolutamente estranea ai fatti di causa e, pertanto, maggiormente attendibile, la quale, avendo seguito la B. quando quest'ultima era stata ospite in una struttura protetta di (OMISSIS), aveva avuto anch'ella una conversazione telefonica con il predetto legale, nel corso della quale le era stato fatto chiaramente intendere che la B. sarebbe rientratala in possesso dei suoi documenti solo all'esito del ritiro della denuncia presentata a carico di " E."; 3) le dichiarazioni rese dalla dottoressa T., la quale aveva riferito di aver rilevato, all'altezza degli avambracci della ragazza, segni cicatriziali che risultavano del tutto compatibili con il racconto fornito dalla giovane, di essersi tagliata i polsi con un coltello, nella speranza di essere condotta in ospedale ed avere così la possibilità di trovare una via di uscita alla sua penosa situazione. Conclusivamente, con un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente alle risultanze processuali, i giudici della Corte territoriale sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità della B., il cui racconto aveva trovato piena rispondenza in quello delle altre parti offese. A tale riguardo, giova ribadire che la valutazione della credibilità della persona offesa è, comunque, pur sempre una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che il giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni. Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie concreta, offrendo la sentenza censurata una spiegazione oltremodo plausibile della sua analisi probatoria, non certo scalfita da elementi significativi di segno contrario.
4.2- Parimenti infondato è il motivo (cfr. 2.2.3) con il quale il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di uno stabile vincolo associativo tra i vari protagonisti della vicenda, rumeni ed italiani, ed in merito alla consapevole partecipazione ad esso da parte del C..
Entrambe le sentenze di merito si diffondono sugli stabili collegamenti tra il Co., il T. ed il P. - che si occupavano del reclutamento e del trasporto in (OMISSIS) delle giovani rumene da avviare alla prostituzione, precisamente a (OMISSIS), nonché sugli altrettanto stabili collegamenti tra costoro ed il C.. Si è altresì esaustivamente motivato sulla stretta collaborazione instauratasi tra i "gestori rumeni" ed il C. il quale, d'intesa con i primi e con proprio vantaggio economico (trattenendo per sè parte dei proventi del meretricio), si occupava di procacciare clienti alle ragazze e le accompagnava con il proprio veicolo nei luoghi in cui si svolgeva l'attività di prostituzione, prelevandole al termine delle prestazioni sessuali. I giudici del merito danno atto, concordemente, di un'attività prestata in via stabile e continuativa, concludendo, con argomentazioni prive di smagliature logiche, che il C. non poteva che prestare, consapevolmente, un cospicuo e non certo occasionale contributo alla realizzazione del programma criminoso in oggetto.
4.3- Fondato è, per contro, il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha posto la questione della inconsapevolezza, in capo al prevenuto, della minore età della F.T.N.,
risultata sedicenne.
A fronte di tale obiezione, sollevata in appello, la Corte territoriale ha testualmente argomentato: "alcuna efficacia scriminante può, invece, attribuirsi alla affermazione del C. di non essere stato a conoscenza della minore età
della F., trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ai sensi dell'art. 609 sexies c.p." (cfr. pag. 50 sentenza impugnata). L'assunto è giuridicamente errato e privo di riscontri ermeneutici, che militano, al contrario, in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dai giudici della Corte territoriale. L'art. 609 sexies c.p., invero, che sancisce l'irrilevanza dell'età della persona offesa, individua una serie di fattispecie incriminatrici (delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p.), tra le quali non figura quella disciplinata dall'art. 600 bis. Nè - come correttamente rilevato dalla difesa - pare revocabile in dubbio che la norma sia insuscettibile di estensione analogica, giacché, diversamente argomentando, si violerebbe, all'evidenza, il divieto di analogia in malam partem.
Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che la disposizione dell'art. 609 sexies c.p., disciplinando l'irrilevanza dell'età della persona offesa dal reato, fa comunque riferimento a soggetto infraquattordicenne e nulla prevede nel caso in cui il soggetto passivo abbia compiuto i quattordici anni. Nel caso di specie, risulta incontrovertibilmente dagli atti che, all'epoca dei fatti, la F. era sedicenne. Neppure appare corretto affermare - come fatto dai giudici dell'appello - che l'età della F. doveva comunque essere conosciuta dal C., risultando la stessa dai documenti di identità della ragazza, da lui detenuti. Simili argomentazioni, infatti, se appaiono esatte con riferimento al Co. - risultando dalle sentenze di primo e di secondo grado che egli aveva materialmente sottratto i passaporti della B. e della S. - non possono estendersi analogicamente al
C., posto che nessun elemento le sentenze di merito offrono a sostegno di questa ipotesi.
D'altro canto, questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 40432/2006, Celiku) che la consapevolezza dell'età infraquattordicenne della vittima da parte dell'imputato si pone tra gli elementi essenziali del fatto tipico previsto dalla fattispecie criminosa in disamina. Conseguentemente, l'esatta rappresentazione di tale elemento non può essere affidata ad una mera presunzione, ma impone un'indagine specifica nella opportuna sede di merito.
Sul punto, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.S. limitatamente al reato di cui all'art. 600 bis c.p. (capo H), con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari, per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del C.; rigetta il ricorso di
Co.St., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009