Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, prevedendo la procedibilità di ufficio per queste ultime, il giudice penale non ha giurisdizione quando venga portato alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo, per violazione del codice della strada, che non abbia connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che il giudice penale possa essere ritenuto competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo prima ancora di essere investito della cognizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
0 1793-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO FUMU - Presidente - Sent. n. sez. 1921/2018 CC 16/10/2018 - Relatore SALVATORE DOVERE - - R.G.N. 24728/2018 ANDREA MONTAGNI Motivazione Semplificata IE RI ES DA CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2018 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG dr. P. Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione al verbale di contestazione di violazioni al Codice della strada elevato dalla Polizia Stradale di Forlì nei confronti di OC FA. Il Tribunale ha ritenuto che la competenza in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non appartenga al giudice ordinario, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 41/2016. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione lo OC a mezzo del difensore di fiducia, avv. Mauro Crociati, che con unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Ad avviso dell'esponente a seguito della legge n. 41/2016, e segnatamente della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, quando emerge una connessione obiettiva tra tali reati e una violazione amministrativa, competente a conoscere dell'opposizione alla violazione amministrativa è il giudice penale, come statuito anche dalla Circolare n. 2251 del 25.3.2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La legge 23.3.2016 n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nel dare autonomia a quest'ultima fattispecie, in precedenza ricompresa in quella più ampia definita dall'art. 590 cod. pen., ne ha determinato la procedibilità di ufficio. Tuttavia non si vede come da tale previsione scaturisca una modifica delle regole che disciplinano la ripartizione di attribuzioni tra autorità giurisdizionale e autorità amministrativa a riguardo delle violazioni amministrative che concretano la condotta colposa del reato di lesioni (per quel che qui rileva). Il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 689/1981 dispone che "Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa". L'ultimo comma aggiunge che "La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità". Il Codice della strada, all'art. 221, adotta una disciplina non dissimile, sintetizzata nella seguente previsione: "Qualora l'esistenza di un reato dipenda 2 dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220". Tal ultima disposizione prescrive all'autorità giudiziaria che ravvisi solo una violazione amministrativa di rimettere gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore.
3.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso (Sez. 1, n. 31662 del 08/07/2004 dep. 20/07/2004, Confl. comp. in proc. Gustin, Rv. 229485; nella specie si faceva questione della giurisdizione del giudice penale sull'accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all'omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell'auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto;
giurisdizione che il S.C. ha escluso, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).
3.3. Il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali, a suo avviso, la sopraggiunta procedibilità di ufficio del reato di lesioni personali stradali innoverebbe la disciplina dettata dal citato art. 24; ma ha fatto richiamo alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 2251 del 25.3.2016. In effetti in un passo di tale provvedimento amministrativo, trattando delle tematica della connessione tra reati e violazioni al codice della strada, dopo aver richiamato la disciplina posta dall'art. 221 Cod. str., si sostiene che "Qualora, ...! il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i reati sopraindicati affinché vi provveda nelle forme e modi indicati dall'art. 221 C.d.S. Allo stesso modo si procede anche nel caso in cui sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere la quale è sempre il giudice penale. Allo scopo di rendere edotto il trasgressore che 3 il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovrà essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati". Si tratta di affermazioni che vengono presentate come frutto di una rinnovata riflessione imposta dall'entrata in vigore della legge n. 41/2016; ma che non indicano alcun nuovo dato normativo quale base dell'interpretazione offerta ed anzi si richiamano al (non modificato) disposto dell'art. 221. Per vero, si tratta del solo motivo di equivocità del passo sopra riportato, che per il resto non contiene esplicitamente la regola che il ricorrente vorrebbe ne fosse tratta;
ovvero che anche prima che il giudice penale sia investito della cognizione del reato egli è competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo. Resta quindi ribadito che per effetto della legge n. 41/2016 non è derivata alcuna modifica alla disciplina concernente la connessione obiettiva tra reato e violazione amministrativa al codice della strada. Pare opportuno rimarcare che non ne ricava alcun pregiudizio il trasgressore (paventabile ove si ipotizzi il decorso dei termini per l'opposizione in sede amministrativa): ove il giudice penale non ravvisi la ipotizzata connessione, in forza della previsione già riportata del comma 4 dell'art. 220 Cod. str., i termini decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando. Mentre nel caso in cui egli abbia introdotto l'opposizione in sede amministrativa, provocando in caso di rigetto l'intervento del giudice civile, sarà questi, ove rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato, a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, siccome competente a decidere sulla predetta violazione (cfr. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990 02). Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Ң + Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA UDIZIARIO IL FUNZIONARI 16 GEN 2019 Dott.ssa Iran oggi,. 5