Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1793
CASS
Sentenza 16 ottobre 2018

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In tema di circolazione stradale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, prevedendo la procedibilità di ufficio per queste ultime, il giudice penale non ha giurisdizione quando venga portato alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo, per violazione del codice della strada, che non abbia connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che il giudice penale possa essere ritenuto competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo prima ancora di essere investito della cognizione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2018, n. 1793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1793
    Data del deposito : 16 ottobre 2018

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