Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 3
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata per mancata motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato va effettuato, ove i presupposti del rito sussistano, senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuente relativa.
La consulenza tecnica balistica e quella tecnica medico legale hanno natura di atti non ripetibili che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen. e sono, pertanto, utilizzabili indipendentemente dall'esame del consulente.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2021, la Corte di appello di Milano - Sezione minorenni confermava la sentenza emessa in data 26 settembre 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, con la quale [omissis] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - perché illecitamente deteneva sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish - e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [omissis] a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di …
Leggi di più… - 2. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 3. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 maggio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2021, la Corte di appello di Milano - Sezione minorenni confermava la sentenza emessa in data 26 settembre 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, con la quale [omissis] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - perché illecitamente deteneva sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish - e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [omissis] a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 151
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 40402/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI AN n. il 10 ottobre 1979;
avverso la sentenza 15 maggio 2009 - Corte di Appello di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lombardo Giovanni, il quale, per VI AN ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 15 maggio 2009, depositata in cancelleria il 5 giugno 2009, la Corte di Appello di Venezia, confermava la sentenza 8 maggio 2008 del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato VI AN, responsabile del reato di tentato omicidio ed altro e, esclusa l'aggravante della premeditazione, applicate le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata VI AN, nel corso di un alterco con ON RU, tentava di cagionarne la morte esplodendo al suo indirizzo, con una pistola, più colpi che lo attingevano per cinque volte in varie parti del corpo.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni della parte lesa, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dagli accertamenti tecnici disposti. In particolare il giudice argomentava non essere attendibile la versione fornita dall'imputato di essersi dovuto difendere dall'aggressione del ON in quanto avversato da diverse risultanze di causa quali il numero dei colpi esplosi (sette e non otto come sostenuto dall'imputato) e il rinvenimento presso l'abitazione del VI dell'arma in questione, posto che, se non fosse stata sua, si sarebbe disfatto della stessa anziché tenerla per sè.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Renzo Fogliata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione VI AN chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla preclusione all'accesso al rito abbreviato;
la Corte non ha motivato in merito alla censura concernente il diniego di accesso dal giudizio abbreviato condizionato da parte del Tribunale in relazione alla richiesta di accertamento dattiloscopico sulla pistola onde verificare la presenza delle impronte del ON RU. Il giudice dell'appello non ha preso in considerazione se l'accertamento fosse necessario o meno, ma solo che era condivisibile la scelta del primo giudice di valutare la questione nel contraddittorio delle parti.
b) inosservanza delle norme processuali in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone LI e all'acquisizione del suo elaborato;
in quanto testimone della difesa non poteva essere assunto come consulente del Pubblico Ministero;
inoltre trattandosi di atto irripetibile, la relazione tecnica era da ritenersi nulla perché disposta dal Pubblico Ministero, nella fase delle indagini preliminari, senza alcun avviso al difensore. Inoltre la parte offesa risultava essere stata oggetto di denuncia-querela per fatti del febbraio 2008, successivi a quelli per cui è giudizio, sicché lo stesso non sarebbe dovuto essere esaminato con teste, bensì come indagato o imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. c) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla sussistenza della prova circa la responsabilità del delitto di tentato omicidio. È stato commesso un grave travisamento della prova posto che la Corte non ha considerato che ciò che aveva inceppato l'arma era risultato essere un bossolo e non una munizione sicché non era veritiera l'affermazione della parte lesa non solo di aver sentito il clic di un colpo inesploso, ma che i colpi esplosi erano stati sette e non otto, fatto questo che avvalorava la versione fornita dal VI di essere stato aggredito per primo e di essere stato fatto segno, per primo, di tre colpi d'arma da fuoco da parte del ON RU avvalorando la sussistenza dell'ipotesi di eccesso colposo oltre che la circostanza che l'inserimento della canna della pistola nella bocca del ON RU aveva rappresentato stato solo un gesto intimidatorio. Vi è anzi da ritenere che vi sia la dimostrazione della esclusione dell'animus necandi per la non equivocità degli atti e le sedi attinte dai colpi d'arma da sparo.
d) mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 61 c.p., n.2 ovvero erronea applicazione della norma sostanziale.
e) mancanza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riguardo alla pena base, alla concessione delle attenuanti generiche e alla diminuzione per il tentativo e all'aumento per la continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al primo motivo di ricorso: la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente a quanto indicato in dispositivo. 3.1 - Il rito abbreviato condizionato presuppone la necessità di un'integrazione probatoria, non essendo ammissibile che attraverso la relativa richiesta si persegua in sostanza lo scopo di attivare il meccanismo del contraddittorio nella formazione della prova, in contrasto con la natura del rito speciale, normalmente indirizzato a una decisione allo stato degli atti. E la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (cfr. Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5229, Massaroni Gabrieli, rv. 243282; Sez. 2, 18 ottobre 2007, n. 43329, Mirizzi, rv. 238833). 3.1.1. - Sul punto va altresì richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 27 ottobre 2004, n. 44711, Wajib, rv. 229175) ove è stato stabilito che il giudice, nell'ipotesi di richiesta condizionata, non è tenuto a consentire, sempre e in ogni caso, l'accesso al rito abbreviato atteso che, quando non ritiene necessaria ai fini della decisione, ovvero compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, l'integrazione probatoria indicata dall'imputato nella richiesta risolutivamente condizionata all'assunzione di quelle prove, ben può deliberare di non ammetterle e, di conseguenza, di non disporre il giudizio speciale. In particolare, poi, sulla compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, in riferimento alla eventuale complessità o lunghezza dei tempi della pretesa acquisizione probatoria, la Corte costituzionale (neutralizzandone sostanzialmente la portata) ha avvertito con la medesima pronunzia n. 115 del 2001 che, ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina, ne' con il giudizio abbreviato puro, accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta ex officio. Nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una integrazione probatoria, anche se consistente, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in dibattimento, sì che il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua ad essere un carattere essenziale del rito alternativo. E il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie, nel senso che esse debbano essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (Cass., Sez. 6, 8 aprile 2003, Bonasera, rv. 225678), ponendosi, siccome circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. Ne consegue che, per l'identificazione del carattere di necessità della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice può escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti. Il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5, va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Di talché, la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo.
3.2. - Ciò posto va rilevato che il giudice del merito non ha effettuata alcuna delle valutazioni dianzi riportate ne' ha applicato i principi dianzi indicati, omettendo di effettuare uno scrutinio ex ante con riferimento al momento in cui la richiesta veniva presentata, ma limitandosi ad affermare che fosse doveroso far rispettare la formazione esclusiva della prova nel dibattimento, quale frutto del contraddittorio tra le parti, seguendo le forme ordinarie... con ciò pronunciando una frase che ha meramente eluso il compito delibativo che per contro gli si imponeva. Ne consegue che deve pertanto provvedersi all'applicazione in questa sede della diminuente del rito abbreviato.
3.3. - Il secondo motivo di ricorso non è per contro fondato e va reietto. Questo Collegio sul punto ritiene infatti di dover dare continuità al principio espresso da questa stessa Corte secondo cui in materia di consulenza tecnica balistica (e quella tecnica medico legale) i relativi atti sono disciplinati dall'art. 360 c.p.p. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., lett. c), e sono, pertanto, utilizzabili, indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione. Eventuali nullità afferenti tale procedura devono essere tempestivamente eccepite e dedotte nel giudizio di primo grado, trattandosi di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) (Cass., Sez. 1, 21 dicembre 1995, n. 1000, Bellingheri e altro, rv. 204060). Il significato probatorio della consulenza redatta dal LI è stata dunque correttamente valutata dal giudice del merito atteso peraltro che nessuna tempestiva eccezione è stata sollevata dalla difesa in merito alla irritualità oggi rilevata in ricorso. Sono parimenti utilizzabili le dichiarazioni del LI, sentito quale estensore della consulenza, posto che la sua posizione di accertatore delle qualità balistiche dell'arma utilizzata, contrariamente a quanto assunto in ricorso, lo rendeva semmai non compatibile nella veste di testimone della difesa.
3.2.1. - Va anche respinta l'eccezione per l'inosservanza dell'art.210 c.p.p.. La tesi propugnata dal ricorrente (di inutilizzabilità
delle dichiarazioni della parte offesa) stravolge profondamente la natura dell'istituto di cui trattasi, il quale tende a tutelare l'imputato o l'indagato nel procedimento connesso dal rischio che, deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso. Tanto è vero che l'ordinamento prevede che egli deve essere avvertito della facoltà di non rispondere e deve essere assistito da un difensore, il quale ha diritto di partecipare all'esame (art. 210 c.p.p., commi 3 e 4, nonché comma 6 in relazione all'art. 197 bis c.p.p., comma 3). Quando, pur esistendone i presupposti, non si procede all'applicazione dell'art. 210 c.p.p., la conseguenza della inosservanza non è la inutilizzabilità della deposizione testimoniale ex art. 191 c.p.p., ma piuttosto la nullità della medesima ex art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità. Al riguardo infatti la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma 1, consegue soltanto nei casi in cui quella prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", e non nei casi in cui l'assunzione della prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte: in questi ultimi casi, può trovare applicazione soltanto il diverso istituto delle nullità (Cass., Sez. 1, 11 maggio 1992, n. 6922, Cannarozzo, rv. 190570; Sez. 1, 9 giugno 1994, n. 2825, Lo Cascio, rv. 198961; Sez. 1, 21 febbraio 1997, n. 2690, Mirino, rv. 207271;
Sez. 3, 30 aprile 1999, n. 7747, Leone D, rv. 214162). Nel caso di specie, a quanto è dato comprendere dal ricorso, vi sarebbero stati i presupposti per l'applicazione dell'art. 210 c.p.p. (per quanto alcuna documentazione è stata offerta a comprovazione della sussistenza di un'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p. di ON RU e di suo fratello), posto che i fratelli ON sarebbero stati destinatari di una denuncia- querela (non è dato conoscere da parte di chi, ma è da presumersi da parte del VI, in quanto, in caso contrario, il rilievo non avrebbe senso) sicché, trattandosi di reati collegati a quelli per cui è giudizio, sarebbe dovuto essere applicato l'art. 210 c.p.p., comma 6. Va tuttavia qui rimarcato che la mancata applicazione dell'art. 210 cit. non genera affatto la inutilizzabilità della deposizione testimoniale del ON una semplice nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p., che, per essersi verificata durante l'istruzione dibattimentale, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. In conclusione, non solo non ricorre un caso di inutilizzabilità, ma sussiste una mera nullità, che da una parte non può essere più rilevata da questo giudice, e dall'altra, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 1, non può essere eccepita dagli imputati nel presente processo perché non hanno interesse all'osservanza della disposizione violata.
3.3. - Anche il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato. Sono per vero da ritenersi inammissibili le valutazioni ricostruttive operate dal ricorrente giacché meramente fattuali, stante che alcuna incongruenza logica o motivazionale è dato cogliere sul punto nella sentenza gravata sulla base delle risultanze in atti. 3.3.1. - In materia di animus necandi, va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte;
ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale ovvero in quello di tentato omicidio deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Cass., Sez. 1, 20 maggio 1987, Incamicia, rv. 177610). Il giudice di secondo grado è stato attento all'applicazione di questi principi avendo esaustivamente dato conto delle ragioni di non derubricazione del fatto, giuste le considerazioni esposte in punto di sede corporea attinta dal prevenuto, dell'idoneità dell'arma impiegata, della reiterazione dei colpi assestati alla vittima, nonché delle stesse modalità reiterative dell'atto lesivo quando il soggetto era inerme e disarmato, traendone un convincimento compiuto e logico e per questo non censurabile in questa sede di legittimità. 3.4. - Da respingersi è altresì il quarto motivo attinente all'attenuante della provocazione. Sul punto la motivazione del giudice dell'appello va letta in integrazione con quella del Tribunale di Treviso che affronta in modo compiuto la relativa tematica in modo peraltro immune da vizi logici e giuridici. Inoltre va ribadito il principio di diritto già più volte affermato da questa Corte secondo cui, al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione;
tuttavia è necessaria comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto. Infatti occorre un nesso causale tra il secondo ed il primo, nesso che va escluso in presenza di una più che consistente sproporzione (ex plurimis, Cass., Sez. 1, del 6 novembre 2008, n. 1214, rv. 242622, Sanchez). E nella fattispecie il giudice del merito ha posto in debita evidenza tale notevole sproporzione se si pensa che, a fronte di meri precedenti screzi et similia, il VI ha attentato alla vita del ON sparandogli addosso per ben cinque volte.
3.5. - Infine è da respingere l'ultimo motivo di gravame. Il giudice del merito, ancorché in modo succinto, ha dato conto della propria valutazione dosimetrica giuste le gravissime modalità esecutive del fatto che hanno evidenziato una particolare capacità a delinquere del VI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in otto anni di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010