Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in luogo di fissare l'apposita udienza prevista dall'art. 447, comma secondo, cod. proc. pen., respinga "de plano" la richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, potendo l'omissione predetta, integratrice di nullità a regime cosiddetto "intermedio", essere dedotta solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
O S C U RA T A
M REPUBBLICA ITALIANA
4 7 43 10 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/12/2007
SENTENZA
N. 01258 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. VITALONE CLAUDIO
1. Dott. CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 013879/2007 2. Dott.DE MAIO GUIDO
3.Dott.GRASSI ALDO 11
4.Dott.PETTI CIRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di LECCO TRIBUNALE
nei confronti di:
A.L. 1) N. IL (omissis) avverso ORDINANZA del 05/04/2007
GIP TRIBUNALE di LECCO
sentita la relazione fatta dal Consigliere che ha chiesto il reigetto DE MAIO GUIDO Dr. che he lette/sentite le conclusioni del P.G.
del roses.
:
Udit
C U R A T A
i difensor Avv. O S C U R A T A
MOTIVAZIONE
Con provvedimento in data 5.4.2007, reso nell'ambito del procedimento penale a carico di A.L. in ordine al reato di cui all'art.609 bis cp commesso in Olgiate Folgora il 21.9.06 in danno di il GIP del Tribunale di Lecco N.O.M.R. rigettò l'istanza depositata nel corso delle indagini preliminari presso la locale Procural della Repubblica in data 29.3.2007, con la quale l'indagato aveva richiesto, in relazione al menzionato reato, l'applicazione di una pena concordata con il PM. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il PM presso quel Tribunale denunciando con il primo motivo violazione di norme processuali, risultando "pacificamente che il provvedimento impugnato è stato emesso de plano senza attivare il procedimento camerale, mentre l'art.447 cpp fa obbligo al Giudice, al quale, nel corso delle indagini preliminari sia stata presentata richiesta di applicazione della pena, di fissare apposita udienza della quale le parti devono essere informate mediante notificazione".
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il GIP aveva rigettato l'istanza anche nel merito ritenendo la non applicabilità al reato contestato dell'attenuante di cui all'art. 609 co.4 cp con inosservanza o erronea applicazione della norma, in quanto dalle dichiarazioni stesse della parte offesa risultava che "la libertà sessuale della vittima, ancorché minorenne (ma di età maggiore dei 14 anni all'epoca dei fatti) era stata compressa in modo non grave". Il ricorso va dichiarato inammissibile perché, nonostante la fondatezza della eccezione di nullità prospettata con il primo motivo, non consentito in questa fase. Ed invero, in tema di patteggiamento, nel corso delle indagini preliminari, l'omessa. disposizione del giudice di comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile nei termini di cui all'art. 182 co.2 cpp (sez.I, 9.11.1994 n.11214; sez.IV, 7.11.97 n.2519; sez. VI, 14.1.2000 n.344); tale nullità, tuttavia, può essere dedotta solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (sez. VI, 2.10.98 n.1737).
Non ignora il Collegio l'esistenza di giurisprudenza di segno contrario (sez.III, 13.10. 2005 n.2634, rv.232917), secondo cui il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in luogo di fissare l'apposita udienza prevista dall'art.447 co.2 cpp, respinga de plano la richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari è da considerare affetto da nullità cd. a regime intermedio ed avverso il medesimo deve ritenersi esperibile ai sensi dell'art. 127 co.7 cpp il ricorso per cassazione;
in tale ipotesi, infatti, non troverebbe applicazione il disposto dell'art.586 cpp (per il quale le ordinanze dibattimentali e predibattimentali sono impugnabili solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio), dal momento che il provvedimento in questione non si colloca nella fase dibattimentale o predibattimentale, ma in quella delle indagini preliminari, definendola. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover aderire al primo orientamento, per i seguenti motivi: I)innanzi tutto, perché nel vigente codice di procedura penale deve escludersi l'esistenza di un principio generale per il quale in tutti ад O S C U R A T A
i procedimenti che si svolgono "secondo le norme dell'art. 127" di detto codice, il provvedimento terminativo sarebbe sempre ricorribile per cassazione in forza della disposizione di cui al co.7 della richiamata norma (sez. V, 1.9.99 n.2792; sez.VI, 8.2.1992, Parigi ed altri); II) perché l'ordinanza di cui si discute non sempre esaurisce la fase delle indagini preliminari, in quanto, nei casi in cui è prevista l'udienza preliminare, provvedimento che esaurisce la fase è solo ex art.424 cpp la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio;
III) poi, perché l'ordinanza de qua costituisce un provvedimento comunque non definitivo, potendo la richiesta essere rinnovata "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" (art.448 co.1 cpp, che dispone altresì che il giudice può emettere la sentenza di patteggiamento anche "dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta"); IV)perché, in siffatto contesto, assume rilievo la disposizione dell'art. 182 co.2, in base al quale le nullità previste dagli artt. 180 e 181 devono essere eccepite entro i termini previsti dagli artt.180 e 181 co.2, 3 e 4”. Per quanto qui interessa l'art. 182 co.2 dispone che “le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art.424” (e, cioè, prima che venga dichiarata chiusa la discussione) e, “quando manchi l'udienza preliminare..., entro il termine previsto dall'art.491 comma 1". Deve, quindi, ritenersi: I)che la deducibilità della nullità innanzi al giudice che procede fino al termine da ultimo indicato esclude che la citata ordinanza de plano sia ricorribile immediatamente;
II) che, di conseguenza, tale rimedio è consentito solo contro la sentenza che, definendo il giudizio, abbia recepito l'ordinanza che ha negativamente deciso sulla eccezione di nullità (e cioè contro la sentenza ex art.424 o quella di primo grado). E', infine, opportuno precisare che il secondo motivo, concernente il diniego del GIP in ordine alla richiesta dell'attenuante del fatto di lieve entità, non può condurre all'annullamento dell'ordinanza, perchè il diniego stesso non configura nullità alcuna: esso rientra nella discrezionalità del giudicante che -se sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione- è incensurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deliberato il 12.12.2007
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ерви шась Gu y DEPOSITATI
30. GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1
) (Pacio