Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
La causa di giustificazione di cui all'art. 47 cod. pen. è esclusa dalla sussistenza nell'agente del dubbio in merito al fatto posto che, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'erronea certezza richiesta dalla norma. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'imputato - nel ricevere la droga - fosse nella condizione di non poter escludere che lo stupefacente fosse droga pesante, e dunque di dubitare delle assicurazione del venditore che si trattasse di droga leggera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2005, n. 15388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15388 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 378
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 030830/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO GI, n. in Padova il 17.04.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 21 ottobre 2003;
Udita in Pubblica Udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 21 ottobre 2003 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza in data 11 dicembre 2002 del G.U.P. del Tribunale di Piacenza, con la quale GI GI, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui agli artt. 73, 80.2 D.P.R. n. 309/1990. Il 25 novembre 2001 la Guardia di Finanza aveva proceduto al controllo di un furgone condotto da GI e, a seguito di perquisizione, aveva rinvenuto trenta "panetti" di sostanza stupefacente del tipo eroina, idonea al confezionamento "da 10.434 e 15.652 dosi giornaliere", come accertato d a una consulenza tossicologica successivamente disposta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione "in ordine alla qualificazione giuridica del fatto". Avendo pregressamente l'imputato sostenuto di non aver avuto conoscenza del tipo di sostanza stupefacente trasportata "per conto dei committenti albanesi, assume che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato "per quale motivo debba essere esclusa la sussistenza di un errore sul fatto in capo all'imputato", essendosi limitata "ad affermare in negativo che non risulta provato il contrario...";
b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in punto di negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale - lamenta il ricorrente - non avrebbe considerato che le sue dichiarazioni avevano dato un contributo notevole allo svolgimento delle indagini, dovendosi ritenere che "ciò che importa è che il collaboratore faccia tutto quanto in suo potere per interrompere l'attività delittuosa e per sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti" e "il perseguimento o meno di un risultato utile appare evento esteriore alla fattispecie...".
3. Il ricorso è infondato.
Invero, quanto al primo motivo di doglianza, hanno rilevato i giudici del merito che l'azione del ricorrente era, nella specie, assistita quanto meno dal dolo eventuale: quand'anche non gli fosse stata rilevata la vera natura della sostanza stupefacente consegnatagli, com'egli assume, e posto che, comunque, non si contestata che sostanza stupefacente gli venne affidata, hanno, in particolare, rilevato che egli "non aveva motivo di credere che, anziché di droga "pesante", si trattasse di droga "leggera...", tenuto conto anche, in sostanza, della personalità del committente ME EN, della sua "caratura delinquenziale", del compenso elargitogli (L. 3.000.000", "essendo facilmente deducibile che un compenso così elevato era necessariamente da rapportarsi ad un trasporto di droga..."), delle altre evidenziate modalità del fatto. E deve rifermarsi che anche il semplice dubbio comporta l'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 47 c.p., giacché, mentre l'errore determina il convincimento della sussistenza di una situazione di fatto che non ha rispondenza nella realtà, il dubbio suscita nella mente dell'agente uno stato di incertezza, una possibilità di diversi giudizi che, sin quando permane, impedisce il formarsi di quella convinzione soggettiva che permea, invece, l'errore di fatto (Cass., Sez. 2^, n. 69/1982; id., Sez. 2^, n. 235/1981; id., Sez. 5^, n. 6421/1974; id., Sez. 1^, n. 488/1969). Tale argomentare si sottrae, dunque, a rinvenibili vizi di violazione di legge o di illogicità, la quale, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta", cioè deducibile immediatamente, ictu oculi. Quanto al secondo motivo di censura, deve rilevarsi che l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990 richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature...) a quella illegittima attività connesse (così anche Cass., Sez. 2^, 22.5.1995, n. 5890). Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati.
Nella specie, i giudici del merito hanno escluso che le dichiarazioni dell'imputato rivestissero tali connotazioni, rilevando che questi "s'è deciso a fare rivelazioni sui suoi complici (in particolare sul cittadino albanese Mema Gentiau o EN) soltanto a diversi mesi di distanza, quando i principali responsabili del "traffico" per cui si procede avevano avuto modo di far perdere le loro tracce..." , e che le sue dichiarazioni avevano "in massima parte solo confermato cose che la Guardia di Finanza già sapeva" e pertanto le stesse avevano "solo rafforzato un quadro probatorio già esistente"; e tale accertamento di merito è incensurabile in questa sede, donde la piena legittimità del giudizio conclusivamente espresso sul punto dalla gravata decisione.
4. Il ricorso va, dunque,. Rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005