Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.
In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione).
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La mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p. non determina nullità né inutilizzabilità, trattandosi di termine ordinatorio privo di sanzione processuale. L'inosservanza dell'obbligo di audizione tempestiva della persona offesa non incide sulla legittimità delle altre fonti di prova né sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in assenza di un divieto probatorio espresso. L'omessa tempestiva escussione della persona offesa, prevista a tutela della vittima, non può essere fatta valere dall'indagato, difettando in capo a quest'ultimo un concreto interesse processuale. Corte di Cassazione sez. VI, ud. 10 marzo 2026 (dep. …
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A cura dell'Avv. Giacomo Cossavella Il caso. Nella vicenda portata all'attenzione della Suprema Corte, tre imputati sono stati condannati per il reato, loro rispettivamente ascritto, ex art. 609 quater, comma IV c.p., per aver compiuto atti sessuali con minore di anni quattordici. I tre interponevano ricorso per cassazione avverso la Sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli che, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di primo grado, aveva ridotto la pena complessivamente inflitta, confermando, nel resto, il Provvedimento del primo Giudice. Dei plurimi motivi di censura dedotti dalle Difese, risultano particolarmente meritevoli di attenzione quello concernente la …
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Nato nel 1988, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con lode e menzione della Commissione. Dal 2012 collabora con la Cattedra di Diritto processuale penale della medesima Università (Prof.ssa Maria Grazia Coppetta) e con quelle degli insegnamenti opzionali afferenti. È membro della Redazione dell'opera Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, IV ed., a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2016. Nel 2016 supera l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. Nel 2017 consegue con lode il titolo di Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, curriculum Diritto - Sviluppo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
O S C U R A T A 5 6 5 1 / 1 4 An caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: REPUBBLICA ITALIANA ☐ disposto d'ufficio In nome del Popolo Italiano ☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☑ Imposto dalla legge TERZA SEZIONE PENALE ¡tana OrianiBele 11. CANCELLIERE Composta da Claudia Squassoni - Presidente - Sent. N. 2247 sez. -CC 10/12/2013 Lorenzo Orilia R.G.N. 35090/2013 Vito Di Nicola Relatore - Andrea Gentili Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R.A. nato a (omissis) avverso la ordinanza del 18/07/2013 del Tribunale della libertà di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevalli, che ha concluso chiedendo il rigetto ricorso;
udito per l'imputato l'avv.--- 1 O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 luglio 2013, il Tribunale della libertà di Trieste, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata R.A. riformava l'impugnata ordinanza cautelare nell'interesse di sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. R.A.Nei confronti di era stata elevata l'imputazione cautelare di cui all'art. 600 bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva alla prostituzione i minori S.D.R. (nato il (omissis) 7) e S.C.M. (nato (omissis) consumando con loro, in quattro distinte occasioni (17 e 24 febbraio nonché 4 e 20 marzo 2013), rapporti sessuali e sadomaso retribuite tramite corresponsione a ciascuna persona offesa, della somma di euro trenta per ogni singolo episodio. Nel pervenire alla surrichiamata conclusione, confutando i motivi proposti con l'istanza di riesame coltivata anche con motivi aggiunti articolati in apposita memoria, il Tribunale distrettuale evidenziava come le acquisizioni istruttorie confermassero la gravità del quadro indiziario e la sussistenza di esigenze cautelari che tuttavia potevano, ad avviso del Collegio cautelare, essere salvaguardate, in applicazione del principio di adeguatezza, con la concessione degli arresti domiciliari.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, R.A. affidando le doglianze a sei motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando il vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ad un punto decisivo della contestazione cautelare circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 600 bis, comma 1, cod. pen., nella misura in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che la condotta induttiva potesse essere integrata da ogni attività tesa a convincere ed invogliare il minore a realizzare rapporti sessuali, anche favorendo il venir meno di eventuali remore, illogicamente ritenendo, a tal fine, che l'induzione potesse seguire l'atto sessuale o consistere proprio nella sua consumazione, pervenendo poi a ricostruire i fatti con motivazione illogica e contraddittoria.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza della motivazione sulla ritenuta attendibilità 2 O S C U R A TA intrinseca ed estrinseca delle persone offese. Si assume che il Tribunale ha ritenuto non minata l'attendibilità dei dichiaranti dalla presenza di negativi elementi che avessero potuto incrinarla, omettendo di valutare il motivo di riesame con il quale era stata messa in luce l'evidenza dei tabulati telefonici che associavano il numero di telefono, poi utilizzato dai ragazzi, a quello in uso al R. addirittura nell'agosto e nell'ottobre del 2012 e la circostanza macroscopica per cui quell'utenza, usata dalle persone offese, fosse intestata a colei che le assisteva nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria, s.i.t. assunte peraltro in violazione dell'art. 351, comma 1 ter, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando il vizio di illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza con particolare riferimento alla ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente circa la minore età dei due fratelli, nonostante dagli atti risultasse che le persone offese avessero espressamente dichiarato al R. di avere rispettivamente 18 e 19 anni. va 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando il vizio di carente ed illogica motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine al paventato pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando il vizio di carente ed illogica motivazione in merito alla proporzionalità ed adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto al ritenuto pericolo di reiterazione del reato.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente infine denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando il vizio di carenza ed illogica motivazione in merito al rigetto della richiesta ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. di svolgimento di attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va precisato come la decisione sul ricorso sia stata assunta prima dell'udienza nella quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato e risolto la questione se, anche a seguito dell'entrata in vigore 3 O S C U R A TA della legge 1 ottobre 2012, n. 172, la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integri gli estremi della fattispecie di cui al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen. o quella di cui al comma secondo dell'art. 600-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno optato per la seconda soluzione, che non comporta, nel caso di specie, particolari ricadute sul titolo cautelare in quanto, vertendosi in una ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto storico rimasto immutato, la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 600 bis cod. pen., prevedendo la reclusione da uno a sei anni, ammette le restrizioni di libertà disposte nel corso dell'incidente cautelare. Peraltro le critiche mosse nei confronti dell'impugnata ordinanza non colgono, a maggior ragione, nel segno essendo incontroverso che il ricorrente abbia compiuto atti sessuali con persone minorenni, retribuendole. Il Tribunale distrettuale, lungi dal rendere una motivazione illogica o ver contraddittoria sul punto, ha spiegato come i gravi indizi di colpevolezza dovessero ritenersi integrati sia volendo dare credito alla versione delle persone offese, le quali hanno riferito di sapere che le prestazioni sessuali sarebbero state ricompensate, e sia dando credito alla versione difensiva del Ravenna, avendo quest'ultimo ammesso di aver corrisposto denaro ai due ragazzi in più occasioni e che tale denaro servisse loro per rientrare in Spagna. Soprattutto dopo il primo incontro, quindi, le persone offese si erano prestate ai successivi convegni sessuali nella consapevolezza di essere retribuite, evento puntualmente verificatosi, ed il ricorrente, in cambio delle prestazioni sessuali convenute, corrispondeva il denaro nella precisa consapevolezza che le persone offese ne avessero bisogno. Va allora chiarito come anche il fatto di reato di cui all'art. 600 bis cod. pen., sebbene strutturato come norma di chiusura, imponga alle persone maggiori di età di astenersi, al fine di non devastare l'equilibrio di vita dei minori, dall'intrattenere con loro rapporti sessuali contaminandone la integrità psichica e fisica con dazioni di denaro o altre utilità in cambio di prestazioni sessuali, la cui esecuzione prescinde dal comportamento o dall'atteggiamento del minore stesso, svolgendo il diritto penale, in siffatti casi, anche una complementare funzione di orientamento culturale, esigendo, con la minaccia di una severa sanzione, quel dovere di astensione che, se osservato ed a prescindere dal modo di atteggiarsi del minore, salvaguarda l'interesse penalmente rilevante e dunque il bene 4 O S C U R A TA giuridico per la cui tutela l'incriminazione è predisposta anche in adesione alle Carte internazionali. Ne consegue l'infondatezza del motivo.
3. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto collegati, possono essere congiuntamente scrutinati. Essi sono infondati. Il Tribunale, con congrua e logica motivazione, ha ritenuto le dichiarazioni delle persone offese convergenti e coerenti rispetto al fatto da provare, peraltro neppure negato nella sua storicità dal ricorrente, e ha poi rilevato come proprio la richiesta del ricorrente stesso di conoscere l'età dei ragazzi, seppure attraverso un dubbio che colpevolmente egli decideva di non sciogliere, doveva ritenersi dimostrativa della consapevolezza circa la minore età delle persone offese. -A fronte di ciò e dunque in presenza di una logica valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e del materiale di causa il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa degli atti processuali obliterando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una га rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito. Merita solo segnalare che la inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma 1 ter, cod. proc. pen. (disposizione introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 1 ottobre 2013, n. 172, secondo cui nei procedimenti per i delitti indicati nella lista del richiamato comma 1 ter, tra cui è compreso quello di cui all'art. 600 bis cod. pen., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero) non produce alcuna nullità delle dichiarazioni assunte in violazione della richiamata disposizione, non essendo la nullità espressamente prevista dalla legge, ma con la necessaria sottolineatura a dimostrazione dell'importanza che un tale adempimento riveste nell'economia delle dichiarazioni rese nel procedimento da persone minorenni che l'inosservanza, da un lato, può assumere rilevanza ai fini - di una responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 124 cod. proc. pen. (disposizione espressamente applicabile anche agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria) e, dall'altro, determinare negative ricadute in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni assunte senza le precauzioni 5 O S C U R A T A richieste dalla norma. Nel caso di specie, per quanto in precedenza ritenuto, le dichiarazioni delle attendibilità, offese non risultano penalizzate, in punto dipersone dall'inosservanza della richiamata disposizione. Va infine aggiunto che l'art. 4, comma 1, lett. p), della legge n.172 del 2012, colmando una lacuna segnalata dalla dottrina, ha introdotto, nella sezione prima (dei delitti contro la personalità individuale) del codice penale, l'art. 602 quater cod. pen. per il quale quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Si tratta di una disposizione ripresa dall'art. 539 cod. pen. abrogato, omologa a quella di cui all'art. 609 sexies cod. pen. (con l'unica differenza del limite di età che nell'art. 609 sexies è parametrato sulla persona minore degli anni quattordici) e che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello, Rv. 245416) ha in passato ritenuto, siccome "in malam partem", ve insuscettibile di interpretazione analogica e dunque di estensione ad altri reati (nella specie proprio al reato di prostituzione minorile). Ne consegue che ora la disciplina di cui all'art. 602 quater cod. pen. è applicabile a tutti i delitti compresi nella sezione I, del capo III, titolo XII, libro II del codice penale e, ratione temporis, anche al caso di specie, essendo stati i fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore del richiamato art. 602 quater cod. pen. E' di tutta evidenza infine come il fatto tipico scriminante, ossia l'ignoranza inevitabile nella quale possa incorrere colui al quale il reato è attribuito, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, con la conseguenza che l'ignoranza inevitabile non può, come nel caso di specie, fondarsi soltanto o principalmente sulle dichiarazioni delle vittime di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che sia esperita alcuna puntuale verifica circa la veridicità di una tale affermazione, essendo richiesto a chi si appresti al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo non formale, necessariamente approfondito e scrupoloso, ossia direttamente proporzionale alla presenza dei rilevanti valori in gioco, dovendosi infatti tutelare il libero sviluppo psicofisico dei minori. Correttamente quindi il Tribunale distrettuale ha stimato di alcun rilievo il 6 O S C U R A TA fatto che le vittime avessero esposto al R. di avere un'età maggiore di quella effettiva ed ha, per l'effetto, logicamente ritenuto che il ricorrente avesse agito senza aver posto in essere alcuna verifica concreta diretta a risolvere un dubbio che egli evidentemente si era posto, accettando il rischio di compiere colpevolmente, come in effetti è accaduto, atti sessuali con soggetti minorenni.
4. Infondato è anche il quarto motivo di gravame, avendo il Tribunale distrettuale fondatamente considerato sussistente, senza incorrere in vizi logici o giuridici, il concreto pericolo di reiteratio criminis sia sul rilievo che il ricorrente aveva reiterato più volte la condotta criminosa nei confronti dei fratelli S. interrompendola solo per l'intervento di un fattore esterno, costituito dall'incontro con il padre dei minori, e sia sul fatto che, come comprovato dalle investigazioni di polizia, il R. era venuto in contatto, dopo gli incontri con i fratelli S. ed a riprova dell'assenza di qualsiasi resipiscenza, con un altro minore al preciso scopo di consumare con lo stesso un rapporto sessuale, verosimilmente a ver pagamento, dimostrando quindi una concreta propensione per la reiterazione di condotte criminose specifiche.
5. Quanto al quinto motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di adeguatezza, l'approdo cui è giunto il Collegio cautelare è giuridicamente corretto e la motivazione è immune da vizi logici. Il Tribunale ha ritenuto salvaguardabile l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, individuando la misura cautelare nell'ambito di quelle custodiali sul rilievo che le altre misure, per la libertà di movimento che comportano, non potevano ritenersi adeguate per la tutela del bisogno cautelare. Si tratta di un apprezzamento che risulta congruamente e logicamente motivato e che quindi si sottrae al sindacato di legittimità, trovando sostegno proprio nella storicità e nella specificità delle condotte attribuite al ricorrente, il quale ha realizzato gli incontri con i minori proprio in virtù della libertà di movimento della quale si giovava. Siccome il principio di adeguatezza opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo (come pure per tutta la durata dello stesso), ciò che si richiede è l'idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente si ravvisino, secondo il principio della minore compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 7 O S C U RAT A 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324). La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che, in tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari (Sez. 3, n. 19 del 11/01/1999, P.M. in proc. Atiogbe H., Rv. 213003). A tali principi si è pienamente uniformata l'ordinanza impugnata, con la conseguenza che la doglianza deve ritenersi infondata.
6. Infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di gravame. Il Tribunale distrettuale ha motivato il diniego dell'autorizzazione al lavoro in considerazione della particolare intensità dell'esigenza cautelare individuata, che consigliava di evitare ogni contatto del R. con l'esterno, anche al fine di scongiurare il rischio che lo stesso potesse in qualche modo riprendere quella rete vey di contatti che lo aveva portato ancora una volta, il 10 giugno 2013, ad avvicinare un soggetto minorenne. Nel pervenire a tale conclusione, il Collegio cautelare, con congrua motivazione, si è attenuto al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, per il quale, in tema di arresti domiciliari, il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa (art. 284, comma terzo, cod. proc. pen.), deve procedere ad una valutazione improntata a criteri di particolare rigore e, a tal fine, non può certamente prescindere dalla valutazione anche della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316). Infatti la compatibilità tra autorizzazione al lavoro e necessaria tutela del bisogno cautelare costituisce un presupposto dell'autorizzazione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., la cui mancanza preclude la possibilità di valutare la sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione de qua. La quale non sarebbe mai concedibile se, pur in costanza di indispensabili esigenze di vita o di assoluto stato di bisogno, le esigenze cautelari risultassero potessero, in via prognostica, risultare compromesse dal rilascio dell'autorizzazione al lavoro. 8 O S C U R A T A Siccome le esigenze cautelari sono state motivatamente definite di particolare intensità, per avere il Tribunale coerentemente posto anche i divieti accessori di comunicazione all'esterno dell'imputato, è di tutta evidenza come l'autorizzazione al lavoro non potesse essere concessa. Del resto, e conclusivamente, non risultano neppure comprovati lo stato di assoluta indigenza o l'impossibilità di provvedere alle indispensabili esigenze di vita, avendo il R. prospettato ed allegato (pag.3 del provvedimento impugnato), proprio al fine di ottenere gli arresti domiciliari, come il figlio e la madre di questi avessero dichiarato la loro disponibilità a riceverlo nell'abitazione ed a prendersene cura.
7. Al rigetto del gravame, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 10/12/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squasson Vito Di Nicola ито с и сма w صلعمان DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2.7 DEN 2014 LLIERE IL CANCELLIERE UA RI 9