Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 3651
CASS
Sentenza 10 dicembre 2013

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L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 3651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3651
Data del deposito : 10 dicembre 2013

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