Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, i protocolli prescritti dalla cosiddetta Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore, come illustrato nelle premesse della Carta medesima; sicché la loro inosservanza non determina né nullità né inutilizzabilità della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2013, n. 45607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45607 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/11/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 3139
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 36871/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.C. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 203/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. CONTICELLI Guido (sost. Proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 25.6.2012 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza emessa dal GIP presso il Tribunale di Viterbo nei confronti di A.C. in ordine ai reati di violenza sessuale e minacce nei confronti della figlia minore M.M. nonché di maltrattamenti nei confronti della moglie A. , riducendo ad anni sette di reclusione la pena originariamente inflitta. Nel condividere il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice, la Corte di merito ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della minore riscontrate da quelle della zia U.M. (sorella di A. ) e, quanto al trattamento sanzionatorio, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche.
2. L'imputato, tramite difensore, ricorre per cassazione deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato: rimprovera, in sostanza, alla Corte di merito di avere condannato l'imputato non sulla base della fondatezza dell'accusa, ma al contrario, perché non vi sarebbero state affermazioni in grado di provare il contrario. Rimprovera altresì alla Corte di Roma di avere ritenuto attendibili le dichiarazioni della minore tralasciando di considerare le molteplici contraddizioni emerse dalla sua deposizione, peraltro resa in violazione dei principi stabiliti dalla Carta di Noto. Sottolinea inoltre l'inattendibilità anche dell'altra teste, U.M. , evidenziando le ragioni di astio che nutriva per ragioni economiche verso l'imputato, da ritenersi, più che carnefice, vittima di una strategia escogitata per provocarne l'allontanamento in quanto ritenuto l'artefice dei problemi di salute psichica della moglie. Segnala ancora il mancato rinvenimento di materiale pornografico in sede di perquisizione, dato rilevante, ma sottovalutato anch'esso. Si duole infine della motivazione a sostegno del rigetto dell'istanza di concessione delle attenuanti generiche affermando che la Corte ha fondato il suo diniego per la natura stessa del reato, attraverso un'argomentazione in base alla quale la tipologia di reato rende tout court inapplicabile la circostanza de qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.
In linea di principio va osservato - in ordine alla prima censura - che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. dep. 27/07/2010 Rv. 247740; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 39994 del 26/09/2007 Ud. dep. 29/10/2007 Rv. 237952).
Va altresì richiamato il principio secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 ; cass.
6.6.06 n. 23528 ). L'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha innanzitutto motivato sull'assenza di finalità ritorsive della U. verso l'imputato osservando che il procedimento penale era stato avviato a seguito di una segnalazione dei neuropsichiatri infantili dell'Istituto Mondino di XXXXX, presso il quale la ragazza era stata indirizzata, sicché il comportamento della zia U.M. appariva finalizzato al sostegno psicologico della minore, anche perché se avesse inteso perseguire altre finalità non si sarebbe rivolta a specialisti in psichiatria infantile in grado di "smascherare racconti fasulli" e ha escluso che le domande rivolte dalla zia alla minore mirassero a suggestionarla;
ha quindi considerato la capacità a testimoniare della minore, sulla base delle conclusioni degli esperti di neuropsichiatria infantile (riportandone il contenuto) e ha ritenuto attendibili le sue dichiarazioni in considerazione della precisione e coerenza nella ricostruzione dei vari episodi, della genuinità delle affermazioni della ragazza (riportando anche precise espressioni e considerazioni della minore circa il dolore fisico provato e le motivazioni addotte dal padre per giustificare i propri abusi, nonché le reazioni emotive della ragazza durante il racconto di alcuni particolari); ha poi dato atto delle risultanze della visita medica (che ha confermato i rapporti sessuali) ritenendo difficilmente ipotizzabile, data la giovane età (tredici anni), la preesistenza di relazioni intime;
ha poi dato atto dei disturbi post traumatici da stress compatibili con i denunciati abusi;
ha dato una risposta alle asserite contraddizioni circa luoghi e orari degli abusi e, quanto al mancato rinvenimento di videoregistratori, ha osservato che tale circostanza non inficia la credibilità del racconto non potendosi escludere che l'imputato abbia fatto sparire l'apparecchio e i filmini pornografici nel timore che la figlia, ormai lontana dal clima di violenza, avesse potuto rivelare l'accaduto.
Si rivela dunque priva di fondamento la tesi difensiva (pag. 7 ricorso) secondo cui la condanna si sarebbe basata non già sulla base di accuse fondate, ma su assenza di affermazioni in grado di provare il contrario.
Quanto alla asserita violazione dei protocolli in tema di testimonianza di cui alla Carta di Noto va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detti principi lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima e la loro inosservanza non determina ne' nullità ne' inutilizzabilità dell'esame dei minori (cass. Sez. 3, Sentenza n. 20568 del 10/04/2008 Ud. dep. 22/05/2008 Rv. 239879; Sez. 3, Sentenza n. 15157 del 16/12/2010 Ud. dep. 14/04/2011 Rv. 249898).
2. Quanto al vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, va osservato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito;
è stato altresì precisato dalla giurisprudenza che ai fini della concessione delle stesse non è richiesto l'esame di tutti i parametri di cui all'art.133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (cfr. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 33506 del 07/07/2010 Ud. dep. 13/09/2010 Rv. 247959). Ebbene, la Corte di merito, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, congruamente motivato la sua decisione negativa non già richiamando la sola natura del reato, ma la gravità dei fatti, la loro reiterazione nel tempo nei confronti di persone particolarmente fragili, cioè la moglie, per la patologia psichica, e la figlia, per la giovanissima età che la rendeva particolarmente indifesa e vulnerabile: ha quindi considerato più parametri dell'art. 133 c.p. e precisamente la gravità del reato desunta dalla natura dell'azione e dalla gravità del danno cagionato alle parti offese. Trattasi in conclusione di un percorso argomentativo del tutto coerente da un punto di vista logico che, come tale, si sottrae alla critica rivolta che invece appare finalizzata, attraverso la riproposizione delle censure svolte con l'atto di appello, a sollecitare una nuova rivisitazione della vicenda fattuale, cioè una attività che nel giudizio di legittimità è preclusa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013