Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato, effettuato in sede di incidente probatorio senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona, non è affetto da nullità né da inutilizzabilità, e ben può essere utilizzato nel giudizio abbreviato, in cui rileva solo l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento.
Commentario • 1
- 1. Etilometro senza avviso difensivo: nullità intermedia sanata dalla richiesta di abbreviato (Cass. 40802/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 23432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23432 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 875
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 43638/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.P.H., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1767/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 01/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gulotta Guglielmo e avv. Rubino Antonino. OSSERVA
Con sentenza del 18/12/07, all'esito di giudizio abbreviato, D. P.H. è stato condannato dal GUP del tribunale di Palermo alla pena di giustizia ed alla liquidazione dei danni in favore delle parti civili siccome ritenuto responsabile: a) del reato di cui agli artt. 609 bis e septies c.p. in danno di M.S. e art. 527 c.p., in relazione a fatti accaduti in (OMISSIS);
b) artt. 609 bis e septies c.p., in danno di C.F. e art.527 c.p. in relazione ad atti compiuti all'interno del portone d'ingresso dell'abitazione di quest'ultima in
(OMISSIS);
c) artt. 609 bis e septies c.p., in danno di D.G.M. e art. 527 c.p. per fatti accaduti in (OMISSIS). La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, riduceva la pena inflitta all'imputato.
Avverso quest'ultima sentenza propone in questa sede ricorso il D. P. deducendo:
1) violazione di regola processuale sulle ricognizioni di persona effettuata da M.S. e C.F.;
2) manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione;
inosservanza delle regole concernenti la valutazione delle prove in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa M.S. e della ricognizione dell'imputato da quest'ultima effettuata;
violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 in relazione alla illegittima riapertura dell'istruzione dibattimentale disposta d'ufficio per sentire nuovamente la parte civile sui medesimi fatti e circostanze;
3) manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione, nonché inosservanza delle regole concernenti la valutazione della prova in ordine alla ritenuta attendibilità della parte offesa C.F. e della ricognizione dell'imputato da quest'ultima effettuata;
violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 per l'escussione del teste S.; manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta inattendibile la testimonianza di S. e della N. e nella parte in cui si è
disatteso l'alibi dell'imputato;
4) manifesta illogicità, contraddittorietà in mancanza della motivazione nel punto in cui è stata ritenuta attendibile a testimonianza della parte offesa D.G.M.T., la testimonianza di Mi.Gi. e la ricognizione da lui effettuata dell'imputato; mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla incompatibilità tra le reali fattezze fisiche dell'imputato e la descrizione da parte del Mi. e della D.G.; mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'omesso vaglio della documentazione medica attestante l'impossibilità di deambulare del D.P. il giorno dell'aggressione nonché della testimonianza dei docenti attestanti tale condizione;
5) mancanza, illogicità è contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso vaglio delle richieste tese ad ottenere l'assoluzione con formula piena rispetto all'episodio contestato in danno di Mo.Em.;
6) mancanza, illogicità è contraddittorietà della motivazione sulle statuizione relative alla pena ed, in particolare, sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 609 bis c.p., u.c. e delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1) Con il primo motivo si censura anzitutto il fatto che il gip abbia proceduto alla ricognizione personale nel corso dell'incidente probatorio senza chiedere preventivamente alla M. ed alla C. se avessero già visto in effigie il D.P..
Al riguardo occorre immediatamente chiarire che, come più volte precisato da questa Corte, la ricognizione formale di cui all'art.213 c.p.p., non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l'unico strumento probatorio idoneo al (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006 Rv. 233338) e che, pertanto, il effettuato senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione non affetto da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità (Sez. 1, n. 2948 del 22/01/1997 Rv. 207218) A fortiori, dunque, il riconoscimento stesso non può soffrire limitazione alcuna per la valutazione nel giudizio abbreviato in cui rileva solo l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento. Per quanto concerne inoltre le contestazioni relative alle modalità del riconoscimento fotografico iniziale sostanzialmente censurato per la presenza di un solo soggetto con le caratteristiche descritte dalla p.o., si rileva anzitutto che ad esso è seguito anche il riconoscimento formale in sede di incidente probatorio, rispetto al quale si è dato atto che le vittime non hanno mostrato incertezze. Ciò posto, per rispondere ai rilievi del ricorrente, è sufficiente richiamare in questa sede l'orientamento consolidato secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (ex plurimis Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007 Rv. 239416) In questo senso, quindi, non può essere sindacata in questa sede, in quanto correttamente motivata, la decisione dei giudici di appello che hanno ritenuto comunque affidabili le dichiarazioni delle p.o. valutando sia la sicurezza mostrata da queste ultime nel riconoscimento effettuato nel corso dell'incidente probatorio, sia il tenore delle risposte fornite nell'escussione nel corso del giudizio di appello dalla M. sia, infine, l'esistenza di precisi riscontri rispetto alle circostanze narrate. Va aggiunto che il giudice di appello ha dimostrato particolare scrupolo nel verificare l'esito delle ricognizioni, come dimostra la circostanza che pure in presenza di un formale riconoscimento da parte di altra p.o. - Mo.Em. -, hanno ugualmente ritenuto insufficiente la prova sul rilievo dei turbamenti manifestati dalla ragazza nel corso del riconoscimento stesso e della non linearità di quest'ultimo. Nè i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova possono formare evidentemente oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della motivazione (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006 Rv. 234605).
2) Con il secondo motivo - incentrato sull'episodio relativo a M.S. - si pone anzitutto la questione dei limiti della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e si asserisce che il giudice di appello non ha chiamato a testimoniare le persone interessate su fatti e circostanze nuove o successivamente emerse ma, invece, li ha chiamati a fornire una nuova rappresentazione dei medesimi fatti allo scopo di .. contrastare gli altrimenti "superabili rilievi difensivi. Si assume, in sostanza, che la rinnovazione del dibattimento sarebbe stata strumentale a superare le contraddizioni di testi e p.o., ed, in particolare, della M..
Va tuttavia rilevato che nessun limite vi è sul piano generale per il potere di integrazione probatoria del giudice nel rito abbreviato. Quest'ultimo, infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale (sent. 320/2007), dopo la scelta operata con la riforma introdotta con la L. n. 479 del 1999 di privare il pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito - configurando, quindi, l'accesso al giudizio abbreviato come un vero e proprio "diritto" dell'imputato che ne faccia richiesta non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di decidere il processo "allo stato degli atti" - è previsto ora proprio come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi. Nè vi è dubbio che, coerentemente, il potere di acquisizione integrativa debba riguardare anche il giudizio di appello, come nella specie. È stato, infatti, da tempo puntualizzato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è senz'altro compatibile anche con il rito abbreviato (Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008 Rv. 239081). Quanto ai rilievi di illogicità della motivazione sul riconoscimento dell'imputato va in questa sede ribadito che l'illogicità stessa deve essere tale disarticolare l'intero ragionamento probatorio il che certamente non ricorre nella specie a proposito delle argomentazioni che sorreggono le valutazioni sulla affidabilità del riconoscimento. La sentenza muove, infatti, dal presupposto che la M. ha sempre dichiarato di essere in grado di riconoscere l'imputato avendolo visto, sia pure "di sfuggita", da circa due metri ed ha fornito una descrizione di quest'ultimo non limitata alla lunghezza dei capelli, puntualizzando anche le circostanze in cui lo aveva notato. Le censure sulla "progressione del ricordo" della vittima appaiono non decisive in questa sede avendo correttamente il giudice di appello testato la fondatezza del riconoscimento attraverso l'esame diretto della denunciante ed enunciato puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto non convincenti le dichiarazioni difensive rese dall'imputato. Nè vi è spazio in questa sede per valutazioni di merito al riguardo.
Si rileva infine che in nessun caso possono assumere a parere del Collegio valenza decisiva i rilievi sulla presenza o meno della foto dell'imputato tra quelle mostrate la prima volta alla M. in quanto nei motivi di ricorso si deduce la mera possibilità e non la certezza che la foto fosse effettivamente già presente nell'ambito del primo riconoscimento.
3) Il terzo motivo si incentra, come detto in precedenza, sulla inattendibilità di C.F. e sulla scelta del giudice di appello di sentire nuovamente il teste S..
In ordine al primo aspetto si stigmatizzano, come per la M., le modalità del riconoscimento. Sul punto, tuttavia, premesso che in nessun modo viene posta in dubbio l'aggressione, ne' si contesta che gli elementi di riconoscimento indicati dalla ragazza (capelli, giubbotto, ecc.) fossero incompatibili con la persona dell'imputato, non possono che essere richiamate le considerazioni in precedenza espresse sulla validità ed utilizzabilità del riconoscimento. Tra l'altro si riconosce in sentenza che la ricognizione nel corso dell'incidente probatoria è stata preceduta dal riconoscimento fotografico - sebbene contestato - dell'imputato e si insiste sulla decisi vita della circostanza che la ragazza non abbia avuto tentennamenti dinanzi al GIP nell'indicare l'imputato. Sul tabulato telefonico e sulla errata percezione del giudice di prime cure dei dati in esso contenuti la decisione di appello si sofferma a lungo indicandone con motivazione logica e congruente la irrilevanza.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi S. e N.,
attraverso le quali la difesa ha cercato di dimostrare l'estraneità dell'imputato alla aggressione della C., la sentenza, con estrema puntualità da atto delle ragioni per le quali non ha ritenuto di poter individuare in esse elementi decisivi in contrasto con la tesi accusatoria, puntualmente indicando rispetto allo S. anche i profili di contraddittorietà "interna" delle dichiarazioni dallo stesso rese e, cioè, evincibili tra le varie versioni in atti, soprattutto con riferimento agli orari della revisione.
Peraltro, posto che, richiamando quanto detto in precedenza sui poteri del giudice di appello nel rito abbreviato, non può esser in alcun modo censurata la scelta della Corte di merito di procedere all'esame diretto dei testi, appare evidente che in realtà attraverso l'indicazione di vizi motivazionali, si intende perseguire in realtà l'obiettivo di una diversa valutazione degli elementi di prova notoriamente preclusa in questa sede.
4) Le considerazioni di carattere generale svolte in precedenza vanno ovviamente richiamate anche per il quarto motivo di ricorso che riguarda l'episodio in danno di D.G.M..
A proposito dell'aggressione da quest'ultima patita si sottolinea da parte del ricorrente che l'unico riconoscimento dell'imputato è quello operato dal teste Mi. che si sarebbe posto all'inseguimento del D.P. dopo l'accaduto. In proposito si contesta: a) che nessuna descrizione quest'ultimo avrebbe fornito prima del riconoscimento fotografico;
b) che gli sarebbe stato comunque impossibile vedere il volto della persona che fuggiva;
c) che inizialmente il teste non avrebbe accennato alla zoppia dell'imputato; d) che la versione dell'inseguimento contrasta con la documentazione medica in atti. In realtà la circostanza che il Mi. non abbia immediatamente riferito il particolare della zoppia, è stata logicamente ritenuta ininfluente per la credibilità del teste alla luce delle precisazioni da questo rese nel successivo esame avendo dichiarato che solo nel corso della fuga il D. P. aveva manifestato problemi nella corsa. Rileva inoltre la Corte di merito con argomentazione anch'essa indubbiamente logica che tale condizione, pur provocando sofferenza, non era comunque tale da inibire la deambulazione e che l'imputato, pur sofferente, era stato comunque in grado di raggiungere una libreria per crearsi un alibi. Correttamente, inoltre, richiama anche le dichiarazioni della cassiera della libreria che la dichiarato di avere notato la sofferenza del D.P. per riscontrare la validità del riconoscimento dell'imputato.
La Corte di merito risponde specificamente dunque ai rilievi della difesa secondo i quali il D.P. non sarebbe stato in grado di camminare e comunque si avvale di argomenti logici e fattuali per motivare le ragioni della ritenuta attendibilità del riconoscimento evidenziando tra l'altro anche la corrispondenza della descrizione fornita dal Mi. e dalla p.o. con riferimento all'abbigliamento del fuggitivo.
Nè, si deve ancora una volta rilevare, si rende possibile il sindacato di merito sulla valutazione degli elementi di prova o sulla possibilità di adattare ai fatti una diversa opzione interpretativa seppure ugualmente logica rispetto a quella indicata in sentenza. 5) Si appalesano sostanzialmente di merito le censure sulla mancata assoluzione con formula piena dell'imputato per l'episodio in danno della Mo., avendo la Corte di merito correttamente indicato le ragioni dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., individuate non solo nel riconoscimento - comunque avvenuto - ma anche nella similitudine delle modalità dell'aggressione denunciata dalla p.o. rispetto agli altri episodi.
6) Appare, infine, correttamente motivata la decisione che ha ritenuto non configurabile la diminuente dell'art. 609 bis c.p., u.c. con il richiamo della particolare spregevolezza degli atti di coartazione fisica ed al timore ingenerato su un numero ragguardevole di vittime e, rispetto al complessivo trattamento sanzionatorio, con il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010