Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
La norma di un P.R.G. che, in attuazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di fabbricati fronteggiantisi, deve esser osservata anche se soltanto su uno di essi sono aperte le finestre, mentre quello di fronte ha una parete cieca, perché detta norma è volta a stabilire, nell'interesse pubblico, un'idonea intercapedine tra edifici, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.
Commentario • 1
- 1. Distanza di 10 metri tra costruzioni: si applica agli edifici confinanti posti a diverse altezze?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1999, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI IN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa degli avvocati FULVIO FERLITO, CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dagli avvocati DE DONNO PECCHIOLI DONATELLA, PAOLO PECCHIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 10618/96 proposto da:
NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dagli avvocati DE DONNO PECCHIOLI DONATELLA, PAOLO PECCHIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TI NN IN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa dagli avvocati FULVIO FERLITO, CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 733/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 7/6/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/9/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
uditi gli Avvocati CALOGERO NARESE e FULVIO FERLITO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato PAOLO PECCHIOLI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ET AN, proprietaria di un villino con giardino, adiva il Pretore di Firenze, con ricorso di denuncia di nuova opera del 23/5/75 con il quale esponeva che il confinante ON TE, proprietario di un lotto di terreno su cui insisteva un fabbricato distante 3,27 dal suo confine e adibito a piano terra a stabilimento industriale ed al primo piano ad abitazione, nonché un garage sporgente rispetto al fabbricato principale e confinante con la sua proprietà, aveva ottenuto dal Sindaco di Campi Bisenzio licenzia di ristrutturazione generale della costruzione con trasformazione della parte industriale in civili abitazioni e profonde modifiche degli appartamenti preesistenti. Esponeva, inoltre, che il garage costruito in appoggio al muro di confine ed al muro perimetrale di detto fabbricato, già coperto a tetto, sarebbe stato trasformato, previa demolizione, in civile abitazione con soprastante loggia e terrazza fino al confine della proprietà della ricorrente e che, inoltre, dall'edificio ristrutturato si sarebbero esercitate da più parti vedute verso la sua proprietà a distanza inferiore a 10 metri fra pareti finestrate;
denunciava, pertanto, le illegittimità della licenza edilizia e delle opere conseguenti, chiedendo la sospensione dei lavori, salvo il successivo giudizio di merito per le demolizioni e/o per il risarcimento dei danni.
Il pretore, con ordinanza del 24/6/75 disponeva la sospensione dei lavori e il rinvio per il giudizio di merito ad altra udienza ove, ritenuta la propria incompetenza, disponeva la riassunzione avanti al tribunale di Firenze. Con atto di citazione la ET provvedeva a tale incombente.
Medio tempore, a seguito di istanze amministrativa inoltrate dalla ET, il sindaco di Campi Bisenzio revocava in parte la licenza edilizia e ordinava al ON di provvedere alla demolizione delle opere indicate nell'ordinanza n. 16974. Il ON adiva il T.A.R., interveniva nel giudizio la ET. Il Tribunale amministrativo confermava i provvedimenti sindacati. Avverso detta decisione, proponeva appello il ON, mentre la ET instava per l'appello incidentale;
il Consiglio di Stato confermava la sentenza del T.A.R.Dopo la pubblicazione di quest'ultima sentenza, il tribunale di
Firenze pronunciava sentenza non definitiva il 23/7/83, condannando il ON alla riduzione in pristino della costruzione accessoria (ex garage) e all'eliminazione delle soprastanti loggia e terrazza, nonché al risarcimento dei danni conseguiti dalla ET per la eccessiva volumetria realizzata da controparte.
Esperita ulteriore istruttoria, il tribunale emetteva sentenza definitiva di condanna del ON al pagamento in favore di ET AN di £. 24.000.000 e "di £.
2.100 giornaliere dal 1974 ad oggi" con interessi legali dal 26/1/76 al saldo, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso dette decisioni proponeva appello ON NO;
resisteva e proponeva appello incidentale ET AN.
La C.A. di Firenze, con sentenza 21/4-7/6/95, così statuiva:
"limita la condanna di ON NO a pagare a ET AN la somma di £. 26.719.313 a titolo di risarcimento danno, ferme le ulteriori statuizioni;
lo condanna anche a rimborsare le spese processuali".
Contro detta decisione propone ricorso per cassazione ET AN, articolando tre motivi, propone impugnazione anche ON NO (n. 10618/96) con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
Col primo mezzo di ricorso la ET denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 873 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la C.A. non ha tenuto in alcuna considerazione ne' il giudicato del Consiglio di Stato, di conferma dei provvedimenti sindacali, con i quali era stata annullata la licenza edilizia del ON ed era stata ordinata la demolizione delle opere lesive dei diritti della ET, tra cui l'edificio lungo il confine, ne' il fatto che detta costruzione era stata demolita e poi ricostruita, per cui non avrebbe potuto risorgere in situ, in quanto non conforme alle prescrizioni sulle distanze del piano regolatore vigente. Al riguardo la C.A. aveva ritenuto non completamente demolito il garage per essere rimaste in piedi due pareti, senza, peraltro, rilevare che l'una era il muro di confine con la ricorrente e l'altro il muro perimetrale dell'edificio principale del ON.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. sì come integrato dall'art. 10 della N.T.A del P.R.G. del Comune di Campi Bisenzio (nel quale è richiamato l'art. 9 del D.M. 2/4/68 n.1404) in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 c.p.c. Ritiene la ricorrente che la C.A. abbia errato nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 10 della N.T.A. del P.R.G. disciplinerebbe le distanze tra costruzioni e non le distanze delle vedute dalle costruzioni, conseguentemente ha respinto la domanda di riduzione in pristino delle opere realizzate dal ON, consistenti nell'apertura di nuove finestre nell'edificio principale e nella copertura a terrazza dell'ex garage, dalle quali è consentito un diritto inspicere sulla proprietà confinante, e, comunque, ha anche respinto la richiesta di ottenere il risarcimento dei danni nell'ipotesi in cui detta autorità giudiziaria avesse ritenuto che la citata norma non fosse integrativa dell'art. 873 c.c. Peraltro la distanza minima di m.10 tra pareti finestrate è posta da norme integrative del codice civile e, pertanto, l'apertura di nuove finestre su un edificio preesistente o la realizzazione di una terrazza rappresentano una violazione di dette norme, nulla rilevando il fatto che l'edificio di essa ricorrente prospiciente la proprietà ON è munito di finestre.
Infine con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente la mancata conferma della sentenza del Tribunale da parte della C.A. nella parte relativa al riconoscimento del danno temporaneo, costituito dalla presenza fino alla demolizione di una mole eccessiva, atta a degradare il valore locativo del villino ET, in base alla considerazione che tale immobile era abitato da essa ricorrente anziché concesso in locazione a terzi, senza affatto considerare che la confinante, pur non avendo subito un danno direttamente economico, ha sopportato il danno derivante dall'incombenza della illegittima costruzione limitrofa;
tanto più le illegittimità di cui trattasi violano le norme del codice civile e integrative di queste relative alle distanze tra costruzioni e in parte quelle speciali di edilizia, non integrative della disciplina del codice.
Da ciò consegue che andava confermata la condanna del ON al risarcimento del danno temporaneo subito dalla ET, tanto più che tale danno non andava nemmeno provato per quanto attiene alle violazioni delle norme sulle distanze del c.c. o integrative di esse. Ha errato inoltre la C.A. nel non prendere in considerazione l'appello incidentale della ET nella parte in cui lamentava la mancata quantificazione da parte del tribunale in merito al danno temporale dalla stessa subito in relazione alla presenza fino alla demolizione di corpi di fabbrica indicati con le lettere "Z" ed "M", nonché la domanda della stessa ricorrente relativa alla riliquidazione del danno sia permanente che temporaneo in riferimento alla richiesta di ulteriori demolizioni. Questi, invece, i motivi a sostegno del ricorso incidentale ON:
MOTIVO N.1 Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della presunta illeceità dell'attività edilizia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 872, II co., c.c. in relazione all'art.2043 c.c.(art.360 n.4 e n.3 c.p.c.).
Sostiene il ricorrente che perché vi sia diritto ad un risarcimento del danno illegittimo occorre che sia accertata l'esistenza di una situazione lesiva del patrimonio giuridico del vicino avvenuta in violazione di norme dell'ordinamento; nel caso di specie la sentenza impugnata affermata che non è presupposto del risarcimento l'apertura di nuove vedute da pareti finestrate preesistenti, mentre il altro capo il ON è stato condannato a risarcire il danno alla ET. Poiché ciò è stato configurato come "introspezione potenziale" che il ON poteva effettuare dalla copertura a terrazzo del suo fabbricato, se ne dovrebbe dedurre che la C.A. ha individuato la ragione del danno in un fatto diverso dalla costituzione della veduta e, quindi, nell'"incombenza" dei volumi dell'edificio de quo.
Ma per giungere a tale conclusione la C.A. avrebbe dovuto accertare il presupposto necessario del risarcimento accordato, mentre la sostituzione della copertura anteriore con quella a terrazza non è mai stata ritenuta illegittima e/o illecita, ne' poteva essere ritenuto illegittimo l'ex garage in quanto era stato costruito prima dell'edificio della ET e, anche se senza licenza edilizia, non in contrasto con norme urbanistiche e soprattutto con quelle relative alle distanze rispetto ad una costruzione non ancora esistente.
In conclusione si ascrive alla sentenza impugnata di aver determinato e liquidato il danno senza avere accertato l'esistenza di un fatto illecito.
MOTIVO N.2 Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della avvenuta riduzione, anziché incremento dei volumi incombenti sulla proprietà del terzo (art. 360 n.4 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che la C.A. abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda da lui proposta in ordine all'accertamento dell'avvenuta riduzione dei volumi realizzati ed incombenti sulla proprietà ET. Chiede, pertanto, che detto accertamento venga effettuato da altro giudice di merito in quanto, se risultasse accertata tale circostanza, non un danno avrebbe conseguito la ET dalla sua attività edilizia ma un vantaggio. MOTIVO N.3 Omessa pronuncia sugli effetti del "condono edilizio", riguardanti la qualificazione come lecita o illecita dell'attività edificatoria del ricorrente (art. 360 n.4 c.p.c.). Afferma il ricorrente che il danno legato ai volumi realizzati in esubero rispetto al titolo legittimante è stato poi sanato per effetto del condono edilizio concesso allo stesso e, pertanto, anche per questi volumi manca l'elemento della illiceità. Su detta questione la C.A. ha del tutto omesso di pronunciarsi. MOTIVO N.4 Violazione e falsa applicazione delle norme relative all'equivalenza fra danno e risarcimento per effetto dell'accertata non risarcibilità del danno prevalente (art. 360 n.3 c.p.c.). Chiede il ricorrente la rideterminazione dell'entità del danno perché, ritenendo che il presunto danno prodotto dalla copertura e terrazza dell'edificio principale non sia risarcibile, rimane solo la possibilità di introspezione dall'unica finestra esistente dal corpo di fabbrica contrassegnato con la lettera "P", ma detta veduta non viola le norme sulle distanze ed è sempre esistita fin da epoca anteriore al villino ET;
pertanto nessun aggravamento ha subito la proprietà confinante per le opere successivamente compiute dal ON.
Entrambe le parti resistono con controricorso alle reciproche impugnazioni ed hanno, nel termine ex art. 378 c.p.c., depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Suprema Corte sul ricorso principale (cui va riunito quello incidentale), nello stesso ordine dei motivi esposti in narrativa:
I - Non risponde a verità che nella impugnata sentenza sia stato ritenuto l'ex garage (corpo D della consulenza) in tutte le sue parti tranne che nei due muri laterali. Leggesi invero a fol. 20 della sentenza stessa, secondo capoverso:
"...1) Il corpo "D" al piano terra, abusivo, era in contrasto con detta norma (vecchia normativa) e con la ristrutturazione non è stato demolito, ma usato a formare parte integrante della consistenza abitata".
Tale osservazione in fatto, ripresa dalla consulenza d'ufficio, non viene contraddetta da quanto leggesi a fol. 23 della sentenza stessa, ovi si dà atto della realizzazione, ex novo, del "nuovo piano di copertura", e tanto sulla scorta di rilievi fotografici in atto.
Tali accertamenti in fatto non sono censurabili in questa sede. Peraltro, sul piano più strettamente giuridico, va rilevato che nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano persino gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione di un manufatto (cfr. Cass. 861/96; 112/94; 1259/93; 962/92; 786/90). II - Condivide appieno questa Corte l'avviso del giudice dell'appello, secondo il quale la norma del P.R.G. del Comune in questione (approvato il 27/4/1973) dalla regione Toscana, norma attuativa dell'art. 9 D.M. 2/4/1968 n.1444) - che l'art. 10 prescrive la distanza minima di metri 10 tra le pareti finestrate di un edificio e quelle dei fabbricati frontisti - è intesa a regolare le distanze tra costruzioni, non l'apertura di finestre in pareti preesistenti (erette nel vigore di pregressa normativa) che si fronteggiano e siano già (anche una sola) finestrate. La norma, cioè, tutela l'interesse - pubblico - ad un'idonea intercapedine tra gli edifici quando le relative pareti siano munite di finestre, non quello - privato - alla riservatezza del frontista.
Tanto ciò è vero che il limite di detta norma opera anche nel caso in cui una delle pareti fronteggiantisti sia finestrata e l'altra, magari preesistente, cieca 8cfr. Cass. Sez. Un. n. 1486 del 18/2/97 n. 502513). Male, pertanto, la ricorrente interpreta il divieto ex art. 10 Reg. cit. come riferito al "fronteggiarsi di finestre" (v. fol. 13, 3 capov. ricorso), vero invece essendo che (dato questo pacifico in causa e ritenuto dalla impugnata sentenza), preesistendo una situazione di violazione di quelle distanze per la preesistenza di finestre (lo afferma, la stessa ricorrente nel ricorso, a fol. 13, 3 capov.) nulla impediva al ON di aprirne una nuova, trovandovi il muro alla distanza prescritta per l'apertura di vedute verso il confine.
III - Infondata è anche questa censura.
Con la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze del 23/7/1983 il danno temporaneo è stato individuato unicamente nel degrado del valore locativo della proprietà ET, su cui gravano le volumetrie illegittime. Tale statuizione non è stata oggetto di gravame da parte dell'attrice. Coerente, allora, con tale impostazione dell'"an debeatur" la decisione della Corte territoriale che in concreto tale specifico danno esclude per la semplice constatazione che - in fatto - di perdita del valore locativo non aveva senso parlare nel momento in cui la casa era abitata dalla proprietaria.
Questa considerazione del giudice di appello, qui condivisa, è assorbente della doglianza relativa al danno, sempre temporaneo, per l'incombenza dei corpi "Z" e "M" della consulenza (peraltro senza che di questa siano adeguatamente censurate le risultanze, per come riportate in sentenza, in ordine alle costruzioni che influiscono direttamente sulla proprietà dell'attrice).
Osserva il Collegio sul ricorso incidentale, nello stesso ordine dei relativi motivi di cui in narrativa quanto appreso.
1 - Non risponde a verità che la costruzione della terrazza non sia stata ritenuta illegittima dal giudice di merito, avendo questi fatte proprie, sul punto,le osservazioni e conclusioni del C.T.U. circa l'abusivo aumento delle volumetrie.
Leggesi nella sentenza impugnata al riguardo:
"L'incremento delle volumetrie è derivato dai seguenti interventi:
f) solaio sovrapposto e quello di copertura del piano primo, a formare una camera d'aria con uno spessore totale al calpestio della terrazza del piano 2 di cm. 0,60".
Peraltro detta terrazza, prima inesistente, fu dotata di normale parapetto, atto all'affaccio, di cm. 90.
Si ricava ancora dalla sentenza, che tale trasformazione integra "nuova struttura o porzione di fabbrica valida per la misurazione delle distanze" ed è "parte integrante dell'abitazione" del ON come trasformata. Conclusione del C.T.U., condivisa dalla Corte territoriale, è che "le suddette volumetrie abusive in generale e quella afferente la terrazza in particolare producono un aggravio apprezzabile alla libertà residuale del contiguo edificio (ET) rispetto a quella goduta prima del 1974..." Tale aggravio, generico, per la terrazza si sostanzia anche nella nuova veduta, sull'opposta proprietà, che essa costituisce (fol. 21 sent. imp.).
Se non ritenuta dal giudice amministrativo, pertanto, la illegittimità per realizzazione di volumetria non consentita dagli strumenti urbanistici - è stata affermata motivatamente dal giudice ordinario, con valutazioni nemmeno specificamente sottoposte a censura dal ricorrente.
2 - L'aumento delle volumetrie incombenti sulla proprietà ET, una volta eliminate le parti da demolire, è stato l'oggetto specifico della istruzione, seguita in primo grado alla sentenza non definitiva, e all'ordinanza, che proprio per questo rimise la causa sul ruolo.
Orbene sul punto, sulla scorta delle indagini e misurazioni del C.T.U. (ivi compresa la relazione integrativa del 21/2/1988), i giudici di merito hanno ritenuto in fatto che, rispetto al preesistente, l'incremento volumetrico dovuto alla ristrutturazione operata dal ON, per la parte incombente sulla proprietà ET (individuata nei corpi D - A al piano primo, T al 2 piano-terrazza) era pari a mc. 511, di cui mc. 254 di volumi effettivi e mc. 257 dovuti a sovrapposizione di solai o trasformazione di coperture.
Solo in relazione a questi incrementi è stato calcolato il danno prodotto all'attrice (v. pag. 14 prima parte e pag. 21 fine sent. imp.).
È fin troppo evidente che il "volume d'incremento" si contrappone alle volumetrie del fabbricato prima della illegittima ristrutturazione (pag. 21 fine cit. ).
Erra, pertanto, il ricorrente quando sostiene che non si è tenuto conto delle domolizioni operate nel corso della stessa ristrutturazione da parte dei giudici di merito.
Peraltro non sempre proponibile la compensazione tra strutture abbatture e altre strutture (di diverso sito) abusivamente create, giacché l'abbattimento di un manufatto integra un'attività lecita, mentre la costruzione di un abusivo (o l'abusivo ampliamento) costituisce illecito. È di quest'ultima azione che vanno calcolati i danni prodotti ex art. 2043 - 2056 c. civ. 3 - È principio consolidato in giurisprudenza che il condono edilizio disciplina la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, ma non incide sui rapporti tra privati, sicché il vicino, leso dalle violazioni delle norme urbanistiche, conserva il diritto ad ottenere il risarcimento del danno (per tutte v. Sez. Un.15/10/92 n. 11260; Cass. 3737/94; 12459/95; 5828/96; 4438/97).
4 - Il motivo "de quo" resta assorbito dal rigetto di quello sub 1. Val la pena di aggiungere che con memoria depositata nei termini ex art. 378 c.p.c. il ON ha prospettato nuova, epperciò inammissibile, censura, contestando la configurabilità di danno risarcibile nei rapporti di vicinato per opere eseguite senza concessione (all'epoca licenza) edilizia. La questione è peraltro oggetto di giudicato (interno) a seguito della mancata impugnativa sul punto della sentenza non definitiva citata, che si è uniformata ad altro consolidato indirizzo di questa Corte (v. pagine 9-10 sent. imp., ove si parla di danno costituito dalla presenza di una mole eccessiva, atta a degradare il valore commerciale del bene dell'attrice; v. poi Cass. Sez. II n. 1488/87; 3679/96). In definitiva entrambi i ricorsi - qui riuniti - vanno rigettati, siccome infondati.
Considerata la reciproca soccombenza delle parti in questa fase, vanno compensate le relative spese tra di esse.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese.
Roma lì 29/9/98.
Depositata in Cancelleria il 9/3/1999.