Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1999, n. 1984
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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Massime1

La norma di un P.R.G. che, in attuazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di fabbricati fronteggiantisi, deve esser osservata anche se soltanto su uno di essi sono aperte le finestre, mentre quello di fronte ha una parete cieca, perché detta norma è volta a stabilire, nell'interesse pubblico, un'idonea intercapedine tra edifici, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.

Commentario1

  • 1Distanza di 10 metri tra costruzioni: si applica agli edifici confinanti posti a diverse altezze?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1999, n. 1984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1984
Data del deposito : 9 marzo 1999

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