Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 24340
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Sentenza 20 giugno 2024

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Il patteggiamento è ammissibile solo quando sia interamente pagato il debito tributario, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di attività di accertamento amministrativo o penale. Infatti, il comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 74/2000 prevede l'estinzione del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi come causa di non punibilità per i reati di omesso versamento delle imposte certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti, qualora il pagamento degli importi dovuti avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Pertanto, alla luce di tale disciplina, la preclusione al patteggiamento di cui all'indicata norma, per il caso di mancata estinzione del debito tributario, opera con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, mentre con riferimento ai più gravi reati dichiarativi, il patteggiamento è ammissibile solo quando sia interamente pagato il debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 24340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24340
    Data del deposito : 20 giugno 2024
    Fonte ufficiale :

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