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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del Giudice uno Dott. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 49/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
n.q. di Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1
della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe D'Angelo, giusta procura allegata in atti;
Appellante
E
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Pepe, giusta procura allegata in atti;
Appellati
E
in persona del legale rappresentante p.t.. CP_4
1 Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1925/2019 del
28.5.2019 e depositata il 30.5.2019.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.2.2025 i difensori delle parti concludevano riportandosi alle domande ed argomentazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia verte sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1925/2019, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha
[...]
accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni materiali e fisici patiti da CP_3
in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Palermo in data 12.2.2015,
[...]
con la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 2.338,08, nonché al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto:
a) l'errata valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure per avere ritenuto dimostrata la circostanza – confermata dal teste escusso – secondo cui l'evento dannoso fosse riconducibile alla condotta dolosa o colposa di altro veicolo rimasto sconosciuto e non, secondo quanto riportato nel verbale di Pronto Soccorso, per una caduta accidentale provocata dallo stesso danneggiato;
b) la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'assenza di prova circa la partecipazione di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro oggetto del giudizio;
2 c) la violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per avere il Giudice di primo grado attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al conducente rimasto non identificato.
L'appellante, pertanto, ha chiesto la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricevuto pagamento sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitisi in giudizio, , e hanno Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiesto il rigetto dell'avverso gravame, deducendo la totale infondatezza dello stesso per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
La ritualmente citata anche nel presente grado di giudizio, non si CP_4
è costituita.
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Secondo quanto allegato nell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, il minore a bordo del motociclo Husquarna targato Controparte_3
EB1371Z, di proprietà di e garantito per la RCA dalla Groupama Controparte_1
Assicurazioni S.p.A., mentre percorreva la via UR3 con direzione di marcia verso via
Roccazzo, veniva urtato da un'autovettura Fiat Punto rimasta con targa non identificata proveniente dal senso di marcia opposto, che impegnava la corsia sulla quale viaggiava il
CP_3
Dall'urto con l'autovettura, che si dava alla fuga senza fornire le proprie generalità, il motociclo subiva danni materiali per complessivi euro 795,70, mentre il CP_3
riportava lesioni fisiche per il cui accertamento veniva refertato presso il P.O. dell'Ospedale Ingrassia di Palermo.
Nel corso del giudizio di primo grado, istruito mediante prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la pretesa attorea,
3 condannando la (oggi al pagamento in favore del della CP_5 Pt_1 CP_3
somma di euro 2.338,08 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.750,00.
In questo grado la causa è stata posta in decisione con devoluzione integrale della valutazione della responsabilità sulla base delle prove documentali e delle allegazioni dalle parti.
******
Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità dell'appello, avendo l'appellante individuato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., il quantum appellatum, formulando specifiche censure rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, che alla mancata (e/o errata) valutazione delle prove, che infine circa la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione.
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti appresso indicati.
Lamenta l'appellante in via principale, che il primo giudice avrebbe:
a) del tutto omesso di valutare il referto del pronto soccorso del 12.2.2015 - atto dotato di pubblica fede (peraltro mai contestata dall'attore) - nel quale si legge
“caduta accidentale da moto” (circostanza del tutto incompatibile con la dinamica prospettata in citazione);
b) errato nell'attribuire rilevanza decisiva alla prova orale espletata, essendosi il teste escusso ) “limitato a confermare asetticamente gli articolati che gli Testimone_1
venivano letti, lasciando, così, incerto il grado di attendibilità della deposizione (e ciò palesemente in contrasto da quanto raccomandato, a proposito dell'escussione dei testi dalla Suprema Corte)”.
4 In via subordinata, l'appellante si duole che il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2054 comma 2° c.c., in materia di circolazione dei veicoli giacché, secondo cui “…è obbligo del giudice di merito tener conto dell'incidenza causale del comportamento posto in essere dai conducenti coinvolti nel sinistro, al fine del necessario riparto delle rispettive e reciproche responsabilità, a norma degli artt. 2054, comma secondo, e
1227, comma primo, c.c.”.
I primi due motivi di appello non meritano di essere accolti.
Osserva, invero, il Tribunale, per quanto al primo (motivo sub “a”), che i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cass. 8536/2023), mentre, per ogni altro elemento, costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 116
c.p.c..
Per quanto attiene, invece, al secondo (motivo sub “b”), deve rilevarsi che la prova espletata con il teste pur se verbalizzata solo “per relationem” (ovverosia Tes_1
mediante rinvio alle circostanze di fatto narrate nei capitolari di prova), consente di ritenere provato che, nelle circostanze di lugo e di tempo narrate dall'attore in citazione, si è verificato uno scontro tra il motociclo condotto dal ed un veicolo rimasto CP_3
non identificato.
Emerge, infatti, dagli atti di causa che il teste - della cui attendibilità non è Tes_1
lecito dubitare, non avendo l'appellante neppure fatto cenno a circostanze di qualsivoglia natura (oggettiva o soggettiva) che potrebbero indurre chi giudica a ritenere che possa avere deposto il falso - ha confermato che:
1. “In data 12.2.2015 alle ore 17,30 circa il minore sig. percorreva a bordo del CP_3
motociclo Husquarna la Via UR3 in Palermo con direzione Via Roccazzo allorquando veniva urtato e scaraventato in terra da un'autovettura Fiat Punto di colore celeste rimasta con targa non identificata;
5 2. "Tale ultimo mezzo, percorrendo la medesima Via con direzione opposta,
effettuando una manovra di sorpasso di un altro veicolo, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso ed urtava il motociclo nella parte sinistra del manubrio provocandone la caduta in terra con il proprio conducente";
3. "Dopo l'urto il conducente dell'autovettura si dava alla fuga senza fornire le proprie generalità";
4. " La targa dell'autovettura investitrice è rimasta non identificata perchè si è data alla fuga e perchè la mia attenzione era diretta a valutare le condizioni fisiche del Sig. CP_3
5. “A seguito dell'urto il minore riportava lesioni fisiche per le quali veniva
trasportato al P.S. dell'Ospedale “G.F.Ingrassia” di Palermo”.).
Orbene, alla luce di quanto precede, bene ha fatto il primo giudice a valorizzare la deposizione del teste escusso, se non altro al fine di ritenere raggiuta la prova del fatto che, nel caso di specie, si è verificato uno scontro tra i due veicoli (oltre che in ordine alla circostanza della fuga del veicolo antagonista ed alla conseguente impossibilità di individuare il soggetto responsabile, requisito essenziale ai fini della legittimazione passiva del Fondo di Garanzia).
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello spiegato in subordine da Pt_1
volto a sentire accertare la violazione dell'art. 2054 comma 2 ° c.c., a mente del quale
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. al riguardo Cass. Civ., Sez.
6 III, n. 33483/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 7479/2020; Cass. Civ., Sez. III, n.
23431/2014).
Ora, nel caso di specie, come ben può evincersi dal tenore dei capitolati di prova su cui il teste è stato chiamato a deporre, nulla questi ha riferito circa il comportamento tenuto dal e, in particolare, circa l'osservanza, da parte di quest'ultimo, di una CP_3
regolare condotta di guida, e ciò tanto con riferimento all'obbligo di ogni utente della strada di viaggiare tenendo regolarmente la destra (art. 143 comma 1 c.d.s.), quanto con riferimento al rispetto dei limiti di velocità esistenti nel tratto urbano teatro del sinistro, fattori questi quanto mai rilevanti al fine di stabilire un eventuale concorso di responsabilità a suo carico.
Dette carenze probatorie non consentono, ad avviso di chi giudica, di fare piena luce sulla reale dinamica del sinistro e, in particolare, circa il grado di responsabilità ascrivibile ai suoi due protagonisti.
In particolare (ciò che più rileva), non consentono di attribuire efficacia
“assorbente” (tale, cioè, da rendere superflua l'indagine sul comportamento del all'invasione di marcia posta in essere dal veicolo rimasto non identificato. CP_3
Ed invero, “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca
l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (Cass. 29927/2024).
Per tale ragione, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in tema di scontro tra veicoli, non può dirsi superata.
7 Ecco, dunque, che - all'esito della nuova valutazione delle risultanze istruttorie - deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 50%.
Per l'effetto l'ammontare del risarcimento spettante al liquidato dal CP_3
primo giudice in € 2.338,08, va ridotto ad € 1.169,04.
In virtù del (sia pur parziale) accoglimento del presente gravame, va accolta la richiesta dell'appellante di modifica della statuizione relativa alle spese del primo grado di giudizio, nel senso che - ferma restando la quantificazione operata dal Giudice di prime cure (pari a complessivi € 1.750,00, oltre accessori di legge) - queste vanno poste a carico della nei limiti del 50% (875,00), dovendo per il rimanente 50% intendersi Pt_1
compensate.
Da quanto precede discende, quale logica conseguenza che - in parziale accoglimento della domanda restitutoria spiegata dall'appellante - l'appellato va condannato alla restituzione, in favore di della somma di € 2.044,04 (€ 1.169,04 Pt_1
+ € 875,00), oltre interessi legali dalla ricezione del pagamento al soddisfo e con esclusione della chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
***
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio di appello, le spese di questo procedimento, da liquidarsi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad
€ 5.200,00), vanno compensate nei limiti del 50%, mentre il rimamene 50% va posto a carico di convenuti appellati e liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla n.q., Parte_1
8 ACCERTA che la responsabilità del sinistro per cui è causa va ripartita in parti eguali tra gli odierni contendenti;
RIDUCE, per l'effetto, da € 2.338,08 ad € 1.169,04 l'ammontare del risarcimento spettante al sig. CP_3
COMPENSA, nei limiti del 50%, le spese del primo grado di giudizio;
PONE il rimanente 50% a carico della Pt_1
NA che gli appellati alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 2.044,04, oltre interessi legali dalla ricezione del pagamento al soddisfo;
COMPENSA, nei limiti del 50%, le spese di questo grado di appello;
NA gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, del rimanente
50% delle spese di questo grado di giudizio, che liquida (detto 50%) in € 852,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, ed oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, il 20.2.2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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