TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2086 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. SANDRINI BARBARA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30/1/2025 con ordinanza del e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga di: 2
1) affidarsi la minore in via super esclusiva alla madre, con Persona_1
collocamento esclusivo e residenza della figlia presso la madre stessa. La
responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre nel senso che potrà assumere tutte le decisioni riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute della minore, senza necessità del consenso del padre;
in tali poteri sono compresi anche quelli di fissare e trasferire la residenza anagrafica e di iscrizione scolastica della minore;
di richiedere il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e il rilascio del passaporto per la minore senza l'assenso del padre;
in ogni caso, anche in ordine alle altre questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, la responsabilità
genitoriale verrà esercitata in via esclusiva dalla madre, senza necessità del consenso del padre;
2) disporsi che sia la madre a provvedere al mantenimento della figlia minore
, tenuto conto che la madre stessa ha la capacità reddituale per Persona_1
farvi interamente fronte ed, altresì, del disinteresse del padre e della contumacia ed irreperibilità del medesimo, oltre che sia la madre a provvedere per le spese straordinarie e/o accessorie per la stessa figlia minore;
3) in via subordinata, a seguito degli accertamenti istruttori svolti sul reddito dello stesso signor ed acquisiti nel corso del procedimento: disporsi che il signor Per_1
versi alla signora a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore , la somma di euro 100,00 Persona_1
mensili, o la diversa somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda, importo che dovrà essere versato entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, mediante accredito mensile sul conto corrente intestato alla signora e che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, a Parte_1
decorrere dall'anno successivo al mese di sua decorrenza;
la madre provvederà per le spese straordinarie e/o accessorie per la figlia minore,
salvo il rimborso nella misura del 50% dal signor alla signora CP_1
delle spese che sosterrà per la minore, come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Verona - Sezione Terza sottoscritto in data 13.12.2024, che viene qui di seguito riportato con indicazione delle singole voci di spesa:
2 3
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
rette dell'asilo nido e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet
domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri
3 4
ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunale o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
4) la misura di sostegno alle famiglie, denominata Assegno Unico, sarà richiesta e percepita dalla signora al 100%; Parte_1
5) confermarsi i provvedimenti indifferibili emessi dal Tribunale il 3.7.2024;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i procedimenti, oltre
15% di rimb. forf. spese generali, CPA 4% e IVA 22%.
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con ricorso introduttivo e precisate con memoria ex art. 473 bis n.17, 1° comma, c.c. e non ammesse.”
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2024 la ricorrente sig.
[...]
diva il Tribunale affinché fossero regolamentate le condizioni Pt_1
di affidamento relative alla figlia , nata l'[...] dalla relazione Per_1
non coniugale con il sig. ed in particolare che fosse CP_1
stabilito l'affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre e il mantenimento integrale a carico di quest'ultima.
Con decreto in data 08/04/2004 la Presidente delegava sé stessa per il procedimento e fissava udienza per la comparizione personale dei genitori, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Con successiva istanza 01/07/2024 la ricorrente chiedeva che con provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. il Tribunale
autorizzasse il trasferimento della minore nella nuova residenza di
Castelmassa (RO) e la presentazione della domanda per l'iscrizione della
4 5
figlia alla nuova scuola primaria “Alexander Fleming” di Castelnuovo
Bariano (RO).
Con decreto 03/07/2024 la Presidente autorizzava quanto richiesto e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca l'udienza del giorno
16/07/2024, udienza che, stante il mancato perfezionamento della notifica,
veniva differita al 24/09/2024.
A quest'ultima udienza compariva la sola ricorrente che confermava le allegazioni contenute in ricorso;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata,
depositata il 7/10/2025:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che il resistente, regolarmente notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c., non si è costituito, né è comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della figlia , nata l'[...]; Per_1
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del resistente e nella contumacia e irreperibilità del medesimo (residente anagraficamente in Legnago,
via Senza Fissa Dimora), appare preferibile fin dalla presente fase, disporre la residenza prevalente della figlia di anni nove presso la madre, con affidamento esclusivo rafforzato e tempi e modalità d'incontro con il padre solo previo accordo tra i genitori;
ritenuto che, nonostante la disponibilità della madre a provvedere integralmente al mantenimento della bambina, va comunque verificato se il padre
5 6
abbia una capacità contributiva, richiedendo d'ufficio, nell'interesse della figlia minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sull'estratto conto contributivo e sugli eventuali redditi del padre;
rilevato che i mezzi di prova orale indicati, riferendosi per lo più alle ragioni della crisi del rapporto, siano superflui ai fini della decisione;
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c., pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla Persona_1
madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
in tali poteri sono compresi anche quelli di fissare e trasferire la residenza anagrafica e di iscrizione scolastica;
gli incontri tra il padre e la minore saranno concordati tra i genitori;
2) Conferma i provvedimenti indifferibili emessi il 3.7.2024.
RESPINGE le istanze di prova orale.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig.
nato a [...] il [...] e residente CP_1
anagraficamente a LEGNAGO (VR) (codice fiscale: ) e C.F._2
all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino al 15.11.2024 per la trasmissione.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 5.12.2024 h 10 per esame dell'esito delle informazioni;
udienza del 30.1.2025 h.
9.45 per rimessione della causa al Collegio con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e fino a quindici giorni prima per il deposito di comparse conclusionali.
6 7
Si comunichi. Copia della presente ordinanza sia inserita anche nel subprocedimento”
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate trasmettevano quanto richiesto.
All'udienza del 30/01/2025 parte ricorrente si riportava alle conclusioni e alla comparsa conclusionale già depositate e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per conclusionali.
In diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n° 154, con il quale si è attuata la piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio,
completata con l'introduzione delle norme processuali di cui agli artt. 473
bis e ss c.p.c.
Nel merito, va osservato che a fronte dell'allegazione specifica dell'assenza di rapporti tra il padre e la figlia fin dal 2018 e di inosservanza degli obblighi di mantenimento e di cura della bambina da parte del padre,
il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato di avervi adempiuto,
com'era suo onere. A ciò si aggiunga che non è nota la sua dimora, posto che è registrato anagraficamente in Legnago (VR), in via dei Senza Fissa
Dimora, indirizzo fittizio delle persone irreperibili.
Il padre, nato nel 1985, deve presumersi dotato di capacità
lavorativa; dalle informazioni acquisite dall'INPS risulta aver svolto negli ultimi anni attività di lavoro dipendente, seppur alternata da periodi di malattia e di disoccupazione.
La madre svolge stabile attività lavorativa con rapporto di lavoro dipendente ed un reddito di circa € 2000 al mese, vive con la figlia in una casa di proprietà, acquistata con un mutuo la cui rata è di € 456 al mese.
Tenuto conto della pluriennale assenza di rapporti tra padre e figlia e tra genitori, della contumacia e del totale disinteresse anche dal punto di
7 8
vista economico del padre, va confermato l'affidamento superesclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater 3 comma c.c., essendo giustificata la deroga non solo al regime ordinario dell'affidamento condiviso, ma altresì
a quello dell'affidamento esclusivo, che attribuirebbe comunque al genitore non affidatario il diritto di condividere le decisioni di maggiore interesse;
gli incontri tra padre e figlia potranno svolgersi solo previo accordo, non essendoci le condizioni per disporre una regolamentazione fissa, per quanto già sopra rilevato.
Quanto al contributo al mantenimento, pur nella disponibilità della madre di continuare a farsene carico integralmente, nell'interesse della bambina, va ritenuto congruo l'importo di € 150 mensili, comprensivo delle spese straordinarie forfetizzate, tenuto conto delle presumibili esigenze della minore, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dell'assenza di contribuzione diretta, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre e del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di quest'ultima. La previsione della forfetizzazione delle spese straordinarie è
giustificata dalle probabili difficoltà di riscossione e di comunicazione con l'obbligato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo, secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale),
delle questioni trattate (di complessità bassa) e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) affida la figlia minore in via super esclusiva alla Persona_1
madre, con collocamento e residenza della figlia presso la madre stessa;
8 9
la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre nel senso che potrà assumere tutte le decisioni riguardo l'istruzione,
l'educazione e la salute della minore, senza necessità del consenso del padre;
in tali poteri sono compresi anche quelli di fissare e trasferire la residenza anagrafica e di iscrizione scolastica della minore;
di richiedere il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e il rilascio del passaporto per la minore senza l'assenso del padre;
2) gli incontri con il padre potranno avvenire solo previo accordo tra i genitori sui tempi e sulle modalità;
3) dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda, CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo Per_1
mensilmente alla madre sig. entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, l'importo di € 150, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivo delle spese straordinarie;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3809,00 oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 15/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
9