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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11976/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Dadone Eugenio, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
07/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 406 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: il 24.04.2006.
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale sita in Torino v g Da Verazzano n 4 venga assegnata, con gli arredi che la compongono, alla sig ra , dando atto che il Sig Parte_2 Pt_1 Pt_1 ha già provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale portando seco i propri beni ed effetti personali;
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_ maggiorenne che non è attualmente autosufficiente e mantiene la residenza presso la madre, entro il giorno 27 di ogni mese la somma di Euro 300,00. (trecento) mensili, con rivalutazione Istat annuale sino all'autonomia economica della medesima.
DISPONE che il sig. provveda, inoltre, sino a tale data al versamento del 50% delle Parte_1 spese mediche non coperte dal SSN delle spese scolastiche, universitarie, e ricreative e sportive previamente concordate, come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino di cui le parti dichiarano di averne avuta copia. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e verranno suddivise in misura pari al 50%.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale pendente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11976/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Dadone Eugenio, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
07/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 406 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: il 24.04.2006.
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale sita in Torino v g Da Verazzano n 4 venga assegnata, con gli arredi che la compongono, alla sig ra , dando atto che il Sig Parte_2 Pt_1 Pt_1 ha già provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale portando seco i propri beni ed effetti personali;
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_ maggiorenne che non è attualmente autosufficiente e mantiene la residenza presso la madre, entro il giorno 27 di ogni mese la somma di Euro 300,00. (trecento) mensili, con rivalutazione Istat annuale sino all'autonomia economica della medesima.
DISPONE che il sig. provveda, inoltre, sino a tale data al versamento del 50% delle Parte_1 spese mediche non coperte dal SSN delle spese scolastiche, universitarie, e ricreative e sportive previamente concordate, come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino di cui le parti dichiarano di averne avuta copia. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e verranno suddivise in misura pari al 50%.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale pendente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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