Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 153-2/2024 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 153-2/2024 P.U. da
(C.F. ), con l'avv. Lara Meneghello Parte_1 C.F._1
Ricorrente nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, con sede in Arzignano (VI), via Verlato n. 80, con l'avv. Domenico Barbalace P.IVA_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art. 268 CCII depositato da parte ricorrente in data 24.12.2024, per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore resistente;
vista la memoria del debitore, nella quale lo stesso aderisce al ricorso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
1
ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia Controparte_2
delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;
rilevato che il debitore è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata, in quanto trattasi di società agricola: dalla visura camerale risulta infatti che la debitrice ha ad oggetto l'esercizio esclusivo di attività agrarie o connesse al settore agricolo ex art. 2135 c.c.; nella denominazione sociale è presente l'indicazione “società agricola” ex art. 2 d.lgs. n. 99/2004; la debitrice ha avuto il riconoscimento da parte di della qualifica di IAP (imprenditore Pt_2
agricolo professionale) ex art. 1 d.lgs. n. 99/2004 cit.; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non è inferiore a cinquantamila euro;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che
, sulla base della documentazione in atti, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il debitore si trovi in stato di insolvenza, sicché può dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
richiamato l'art. 270, comma 5, CCII, secondo cui: “Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.” e dunque precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:
- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
, con sede legale in Arzignano (VI), via Controparte_1
Verlato n. 80, C.F. ; P.IVA_1
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;
nomina Liquidatore il dott. Alessandro Caldana;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel Registro delle Imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.
Vicenza, 20/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
3