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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 488/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 488/2017, riservata in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 14 aprile 2025, vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Pasquale Ottaviano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Quarto, alla via Campana, n. 277;
- ATTRICE -
E
(P.I. ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cimmino Salvatore, unitamente al quale domicilia presso Casa Comunale, alla Piazza Municipio n. 1;
- CONVENUTO -
Oggetto: pagamento corrispettivo contrattuale;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (in prosieguo per brevità Parte_2
o “appaltatrice”) ha convenuto in giudizio il per ottenerne la Pt_1 Controparte_1
condanna al pagamento di euro 43.001,34 a titolo di corrispettivo residuo per le opere di manutenzione svolte nel corso degli anni 2013 e 2014 e risarcimento dei danni subiti a causa
Procedimento N. 488/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 1
dell'inadempimento del convenuto.
Parte attrice, ha, in particolare, dedotto di aver ricevuto dal l'incarico di Controparte_1 procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione presso alcuni plessi scolastici siti nel comune, attraverso la procedura di affidamento in economia ex art 125 D.Lgs. n. 163/2006 e nello specifico:
1) scuola di Modigliano e Pontecitra il cui computo metrico ammontava ad euro 8.176,23 più iva;
2) scuola dell'infanzia il cui computo metrico ammontava ad euro 5.478,48 più iva;
Per_1
3) altre scuole nel Comune di non meglio specificate il cui computo metrico ammontava CP_1
ad euro 8.635,01 più iva;
4) altre scuole nel Comune di non meglio specificate il cui computo metrico ammontava CP_1
ad euro 24.796,03 più iva;
5) scuola Terzo Circolo Modigliano il cui computo metrico ammontava ad euro 278,15 più iva.
Ha poi assunto che nel corso del 2014 sarebbero stati effettuati dei pagamenti dal a titolo di CP_1
acconto sulla maggior somma e pertanto ha affermato di essere ancora creditrice della somma residua di euro 43.001,34. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda, con vittoria delle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario ex art 93.
2. Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per non aver esperito il tentativo obbligatorio della negoziazione assistita essendo la materia oggetto del contendere ricompresa tra quelle per le quali è previsto tale obbligo ex nell'art 3 del D.L. n. 132/2014. Nel merito, ha contestato il quantum della pretesa attorea e, in ogni caso, la fondatezza della domanda in quanto gli importi ulteriori di cui si richiede la condanna al pagamento non rientrerebbero tra quelli regolarmente contrattualizzati.
3. Esperito vanamente il tentativo di negoziazione assista e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, in ragione della sua natura documentale è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5 marzo 2019, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo, fino a giungere alla udienza del 23.01.2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e va rigetta per le ragioni di seguito esposte.
1.1. In diritto giova premettere che costituisce principio assolutamente pacifico quello secondo il quale nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, è sempre necessario che i contratti vengano
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stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. n. 26286/2006; n. 22501/2006 e nello stesso senso n. 15488/2001). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass.
8244/2019; Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass.
21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. n. 5192/2012; n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr. Cass. n. 5234/2004, n. 15488/2001; SS.UU. n.
95/2001), sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n.
22994/2015).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 20684/2018).
Consentendo delle modifiche non formali all'accordo originario attraverso i cd. patti aggiuntivi, si vanificherebbero le finalità perseguite con la predisposizione di questo rigoroso formalismo, e ciò in palese contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento, costituzionalmente protetti. Pertanto, il patto aggiuntivo, incidendo sul contenuto dell'originario accordo, necessita anch'esso della forma scritta.
Indi, in assenza di una formalizzazione dei patti de quibus con la pubblica amministrazione non è possibile per legge agire con l'azione ex art. 1218 c.c, ma l'unica forma di tutela riconosciuta all'appaltatore è rappresentata dall'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Ed infatti la Suprema Corte in un caso analogo a quello oggetto di interesse, ha sancito il principio di diritto secondo cui chi ha eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una
P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura
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finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento (Cass civ sentenza. n. 7178/2024).
L'esercizio di tale azione, poiché ha la funzione di eliminare lo squilibrio determinatosi senza giusta causa a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, non trova impedimento -bensì giustificazione- nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass., Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009; Cass., Sez. 2, n. 4269 del 13 aprile 1995).
Queste conclusioni sono suffragate anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 33954/2023, la quale ha affermato che "ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo".
È bene precisare che l'azione ex art 2041 c.c. resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
1.2. Nel caso di specie, la società attrice ha addotto che il convenuto nel 2014 aveva stipulato CP_1
dei contratti che comprendevano solo parzialmente i lavori da questa effettivamente eseguiti, e pertanto le somme in ossequio corrisposte costituivano degli acconti sul totale. Il tutto in virtù di accordi informali intercorsi tra le parti, per meglio conciliare i pagamenti con le disponibilità economiche dell'ente. Tale circostanza è stata però smentita dal convenuto, il quale, costituendosi in giudizio, ha prodotto i contratti -su cui si fonda il rapporto controverso- dai quali emerge che in capo all'attrice non residua alcuna pretesa creditoria. Invero, nei contratti prodotti in giudizio da entrambe le parti, non vi è traccia della natura parziale delle prestazioni in essi dedotte, nè dalle fatture emesse dalla è possibile desumere la volontà della stessa di imputare le somme ricevute a titolo di Pt_1
acconto.
Al fine provare la parzialità del rapporto regolarizzato con i contratti, la ha prodotto in giudizio Pt_1
dei computi metrici all'interno dei quali sarebbero riportate anche le prestazioni ulteriori e non contenute nell'accordo sottoscritto. Al riguardo è opportuno precisare che -così come affermato a più riprese dalla Suprema Corte- tali atti, essendo documenti di parte (insieme alle fatture), non possono costituire una prova sull'esistenza del credito (Cass. Civ. ord. n. 26517/2918; Cass Civ. n.
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9790/2012).
Vieppiù, l'assunta integrazione degli originari contratti con ulteriori prestazioni quantificate nei computi metrici, che in virtù dei principi sopra esposti non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, è espressamente oggetto di preclusione ai sensi del Capitolato speciale di appalto all'art
29 rubricato “valutazione dei lavori- condizioni generali- “ ha espressamente statuito che “i prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori;
..”.
Infine, il capitolato suddetto all'art. 22 esclude anche la strada della natura di acconto del corrispettivo ricevuto, prevedendone un'espressa esclusione.
Donde, la domanda di adempimento contrattuale promossa dalla non può che essere rigettata. Pt_1
3.Questo Tribunale, in assenza di una specifica domanda volta ad accertare un profilo di responsabilità diretta del funzionario, solo velatamente paventata, non può vagliarla in quanto, pur a voler ipotizzare che l'autorizzazione vi sia stata, in difetto dell'esistenza della forma scritta, mai potrebbe giustificare una condanna contrattuale del unica domanda, lo si ribadisce, CP_1
formulata in questa sede.
4. Il rigetto della domanda di adempimento contrattuale reca con sé quello della domanda ancillare di risarcimento del “danno patrimoniale e non”, peraltro, estremamente generica nella formulazione e non provata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della (art. 92 c.p.c.). e vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, con esclusione della fase istruttoria non espletata (non avendo il Comune neppure depositato le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.).
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5.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute al devono essere distratte Controparte_1 in favore dell'avv. Cimmino Salvatore, il quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di pagamento del corrispettivo contrattuale;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_1 dell'Avv. Cimmino Salvatore, quale difensore del , in persona del sindaco p.t., Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 1453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 15.04.2024
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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