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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2384/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Fabio Pelleriti, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Gaetano Riccardo Abate, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, i coniugi premesso di Parte_3
essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. 264/2016 emesso dal
Tribunale di Catania il 24.3.2016, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
Pedara il 28.6.1990, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del
4.12.2024, precisando che dalla loro unione era nata la figlia in data Parte_4
28.09.1991
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
2) La casa coniugale, già precedentemente assegnata al sig. , rimarrà in Parte_1
suo esclusivo possesso;
3) Nessuna statuizione in ordine all'affidamento ed al
2 mantenimento della figlia , ormai autonoma ed economicamente indipendente.” Pt_4
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Pedara il 28.6.1990 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Pedara al n. 21, parte 2, serie A, anno 1990 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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