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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12705/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. D'ACUNTI STEFANO e dell'avv. MEZZACAPO CAMILLO ( ) VIA GIUSEPPE FERRARI 12 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE DELLE MILIZIE, 9 00192 ROMA presso il difensore avv. D'ACUNTI STEFANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Rugabella 20122 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO CONVENUTA CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, anche istruttoria, per tutto quanto dedotto nel presente atto: In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi richiamati in narrativa, che a fronte delle irregolarità evidenziate nel presente atto il piano di ammortamento della operazione di leasing per cui è causa deve essere ricalcolato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. Firmato 117, comma 7, TUB, in regime di capitalizzazione semplice e, per l'effetto: a) ch 117, comma 7, TUB, in regime di capitalizzazione semplice e, per l'effetto: a) che l'importo omnicomprensivo che, all'1.2.2025, la Società avrebbe dovuto corrispondere alla sulla base dei canoni ricalcolati, ammonta ad CP_1 Controparte_1
Euro 1.082.768,48, a fronte dell'importo effettivamente corrisposto pari a complessivi Euro 1.387.711,07, per una differenza di Euro 304.942,59 in favore della b) che il debito residuo all'1.2.2025 – Parte_1 comprensivo di capitale ed interessi maturati – è pari a Euro 1.333.267,00, in luogo del capitale residuo di Euro
1.425.864,82 che risulterebbe dal piano convenzionale, per una differenza di Euro 92.597,82 in favore della Società, fermo che detto residuo dovrà essere rimborsato sulla base del piano ricalcolato alle condizioni suindicate;
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque la inefficacia delle fideiussioni prestate alla dai Sigg.ri e in favore della per Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1
i motivi espressi nel presente atto. In via subordinata, salvo gravame: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi richiamati in narrativa, che a fronte delle molteplici irregolarità evidenziate il piano di ammortamento della operazione di leasing per cui è causa deve essere ricalcolato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, e, per l'effetto, determinare il capitale residuo e l'importo che, sempre all'1.2.2025, la Società pagina 1 di 10 avrebbe dovuto corrispondere sulla base dei canoni così ricalcolati e gli importi mensili che da tale data la Società dovrà corrispondere sulla base del piano ricalcolato alle condizioni suindicate;
- per i motivi espressi nel presente atto accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque la inefficacia delle fideiussioni prestate alla dai Sigg.ri e in favore della Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1 limitatamente al debito residuo afferente al contratto di locazione finanziaria per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. Giustizia n. 55/2014) e gli accessori come per legge. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha un valore compreso tra Euro 260.000,00 e Euro 520.000,00 e, pertanto, il C.U. da versare ammonta ad Euro 1.214,00
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - rigettare ogni avversa domanda e istanza in quanto del tutto inammissibile oltre che illegittima e infondata, nonché pretestuosa e temeraria, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, precisate in narrativa. Con il favore delle spese e compensi di causa. Fatto salvo ogni altro diritto, anche con riguardo alle azioni recuperatorie che la riserva doverosamente di intraprendere in caso di persistente morosità CP_2 dell'utilizzatrice Con ogni riserva istruttoria del caso nei termini di legge. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Doglianze da parte di utilizzatrice di bene in leasing, nonché da Parte_1 Parte_2
e garanti, in relazione al contratto stipulato con
[...] Parte_3 Parte_4
(ora l'odierna convenuta) Controparte_1
Sull'indeterminatezza/nullità del tasso leasing Parte attrice contesta il tasso leasing indicato in contatto, siccome a suo dire non conforme a quello corretto. Infatti lo stesso sarebbe esposto solo in forma di tasso annuo nominale (ossia in regime di capitalizzazione semplice) anziché, come prevede la normativa di trasparenza, alla stregua di un tasso interno di attualizzazione, ossia in regime di capitalizzazione composta. Quest'ultima, com'è noto, tiene conto degli interessi che maturano sugli interessi medio tempore maturati e, pertanto, nel caso di durata superiore all'anno determina un tasso superiore a quello calcolato in regime di capitalizzazione semplice (si noti, per inciso: si tratta di due modi di valutare una stessa prestazione: con il regime ultimo citato, si tiene conto anche dei costi c.d. figurativi o economici della prestazione, che resta però invariata;
una prestazione di 100 corrisponde a un flusso finanziario di identico contenuto a prescindere dal momento in cui è eseguita, ma se si tratta di un obbligo di restituzione è evidente che, da un punto di vista economico, un conto è eseguirla alla scadenza del rapporto, un conto è eseguirla prima: perché in questo caso il debitore si priva della possibilità di investire la somma e, per contro, il credito si avvantaggia della possibilità di investirla anzitempo rispetto alla data di scadenza del prestito). Ora, il punto è che dato un tasso d'interesse nominale, è matematicamente possibile calcolare il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta. Il punto assume preciso rilievo perché per l'operatività dell'art. 117 c. 7 sembra infatti deporre Cass. n. 12889/2021 (per il vero: non è del tutto chiara la fattispecie sulla quale si è pronunciata), la quale però si contraddice da due punti di vista. Su di un piano di coerenza interna la sentenza, dopo avere esaltato il ruolo della trasparenza, conclude nel senso che pagina 2 di 10 essenziale e sufficiente è che il tasso leasing sia anche solo determinabile;
tuttavia il significato minimo di trasparenza consiste in chiarezza e comprensibilità, evidenziazione in modo diretto e immediato;
se il dato è evincibile solo a mezzo di calcoli o tramite perifrasi (determinabilità) la trasparenza è negata in radice. Soprattutto però, da un punto di vista applicativo, sostenere che basta la determinabilità del tasso leasing per escludere l'applicazione del comma 7 significa in sostanza negare pressoché sempre l'applicazione del comma 7 citato. Il tasso leasing quale t.i.a. è infatti pressoché sempre determinabile: o per via del fatto che risulta possibile in base all'indicazione della frequenza, numero ed entità dei canoni e del prezzo d'opzione nonché del costo d'acquisto del bene, o per il solo fatto che sia indicato anche il mero tasso nominale (in questo caso, in base a precise regole matematiche, è infatti pacificamente possibile passare al tasso in regime d'interesse composto). Nel caso di specie, il tasso leasing viene indicato, sia pure quale tasso annuo nominale;
è allora altresì determinabile il tasso leasing in regime di t.i.a.; dunque non opera il comma 7 citato (in buona sintesi: la sufficienza della mera determinabilità del tasso leasing ai sensi di Cass. n. 12889/2021 finisce per tacitare pressoché sempre le pretese di parte utilizzatrice). Né può parlarsi di lesione della trasparenza, nel momento in cui la stessa serve a consentire al beneficiario della stessa la portata del proprio impegno, sufficientemente chiarita dall'indicazione di numero, frequenza e ammontare delle rate dovute;
in una con il tasso annuo nominale, si tratta di elementi tutti che consentono di sviluppare il piano di ammortamento (che non è una clausola contrattuale necessaria, bensì il mero sviluppo delle clausole contrattuali suddette). In ogni caso: quand'anche si ritenga che non basti, in deroga alla normativa della Banca d'Italia in punto di trasparenza, indicare il tasso con la specificazione che si tratta di tasso nominale, ma occorra in ogni caso indicare il tasso interno di attualizzazione (ossia un tasso calcolato in regime d'interesse composto), la sanzione non è quella dell'art. 117 c. 7 cit., bensì solo quella del risarcimento del danno, sempre che se ne dimostrino i presupposti di fattispecie: ma appare ben difficile che un utilizzatore possa avere creduto che il tasso indicato in contatto fosse un t.i.a. e abbia subito danni in conseguenza di ciò, nel momento in cui si esplicita a chiare lettere che si trattava di un t.a.n. Si vedano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
Sulla non applicabilità dell'art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993 Si osserva che in ogni caso i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 cit. non potrebbero trovare applicazione. Il tasso c.d. leasing, secondo la normativa di trasparenza, è “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi”. Ora, il tasso leasing non è un elemento essenziale del contratto;
non integra una prestazione (tali essendo i canoni) né ha la funzione di servire a determinarle (essendo peraltro i canoni già indicati in contratto). Depone nel senso che non si tratti di un elemento essenziale il fatto che nulla sia cambiato rispetto a prima dell'ottobre 2003: momento in cui pagina 3 di 10 per la prima volta la normativa di trasparenza ha previsto la necessità di indicare in contratto il tasso leasing. Prima di tale data il contratto di leasing non doveva riportare il tasso in esame;
eppure il contratto era pacificamente valido. Né il tasso è divenuto elemento essenziale o prestazione ai sensi dell'art. 1 c. 136 l. n. 124/2017. Il tasso leasing non serve infatti per determinare il contenuto essenziale del contratto, perché le prestazioni costituenti l'oggetto del contratto sono esattamente determinate tramite l'indicazione, come nel contratto in esame, dei canoni (ammontare, numero, frequenza). Le “condizioni praticate”, per esprimerci ai sensi dell'art. 117 c. 4 sono esattamente indicate a prescindere dal tasso leasing. Il tasso leasing non deve essere indicato a pena di indeterminabilità dell'oggetto del contratto inteso come l'insieme delle prestazioni dovute (che è poi ciò che sottintende l'art. 117 c. 4 cit.). Tanto poco il tasso leasing ha a che fare con il contratto, ossia è dotato di valenza negoziale, che dal 2009 la previsione del tasso leasing ricorre, in forza proprio delle istruzioni di trasparenza, solo nell'ambito dedicato all'informativa pubblicitaria e precontrattuale e non se ne richiede più l'indicazione in contratto (cfr. infra per l'ipotesi in cui lo stesso sia invece riportato nel contratto). Il tasso leasing è in realtà l'oggetto di un obbligo precontrattuale di informazione (la nullità potrebbe quindi riguardare al più, a tutto voler concedere, i contratti stipulati dal 2003 al 2009: il che pare di per sé già un'anomalia), essendo del resto previsto nell'ambito di disposizioni che hanno mera finalità di trasparenza e che, pertanto, non hanno la funzione di innovare in qualche misura la struttura del contratto (a livello di fattispecie o di portata impegnativa dello stesso). Il tasso leasing neppure serve per determinare le prestazioni contrattuali;
ciò è tanto vero che viene definito in sede di trasparenza dando proprio per scontate, ossia quale prius, le prestazioni delle parti (costo d'acquisto del bene, da un lato;
canoni e prezzo del riscatto dall'altra), laddove il tasso leasing è il posterius, ossia il risultato di un'operazione economica che postula proprio la conoscenza delle prestazioni (1).
Che poi le parti possano accordarsi sul tasso per poi calcolare a ritroso le prestazioni è possibile: ma ciò non rileva, non essendo tale il punto di vista normativo (su questo punto, cfr. infra). Del resto, che il tasso leasing non sia un tasso d'interesse, integrante quindi l'art. 117 c. 4 d. lgs. n. 385/1993, deriva dal fatto che la normativa di trasparenza prevede l'indicazione del tasso leasing “in luogo del tasso d'interesse”. Quindi abbiamo plurimi argomenti:
• strutturale (le prestazioni del contratto di leasing sono determinate anche senza necessità di ricorrere al tasso leasing)
• normativo/definitorio (il tasso leasing postula che le prestazioni siano già state determinate)
• storico (prima del 2003 si faceva tranquillamente a meno del tasso leasing e il contratto era pacificamente valido)
• sistematico (il tasso leasing è previsto nell'ambito di disposizioni che hanno mera finalità di trasparenza)
• letterale: non appare un caso il fatto che il tasso leasing sia definito come un tasso che opera “in luogo” del tasso d'interesse: dunque non si rientra, letteralmente, nell'ambito del concetto di “tasso d'interesse” di cui all'art. 117 c. 4 cit. Tali argomenti, singolarmente e 1 La normativa di trasparenza descrive il tasso leasing come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” pagina 4 di 10 nell'insieme, convergono nel senso di negare che il tasso leasing sia un tasso o una condizione ai sensi dell'art. 117 c.
4. Depongono in tale senso due ulteriori considerazioni, di maggior rilievo in quanto volti, in positivo, a chiarire in via di sintesi funzionale, la natura del tasso. Anzitutto occorrerebbe infatti chiedersi a cosa serva il tasso leasing. Operativamente, si potrebbe sostenere, è necessario per costruire il piano di ammortamento oppure a verificarne la correttezza, ma la definizione integra un corto circuito giuridico perché il tasso leasing come definito dalla normativa di trasparenza viene dopo le prestazioni dell'una e dell'altra parte: date queste ultime si individua il tasso leasing. Il prius sono le prestazioni, il posterius il tasso. Il punto allora è che il tasso leasing non serve tanto a individuare le prestazioni dovute dall'utilizzatore; l'equazione che ne è alla base (da un lato costo del bene, dall'altro costo del leasing) piuttosto, serve a consentire all'utilizzatore di valutare se, in luogo di acquistare direttamente il bene (anticipando subito l'intero capitale) non convenga iniziare fin da subito a goderne e divenirne proprietario in un secondo momento. Si consideri: entia non sunt multiplicanda sine necessitate. Per il concedente non ha molto senso indicare il tasso leasing;
acquistato un bene al prezzo di 100, può bene concederlo in leasing indicando il tasso che intende lucrarvi (per es. il 10%) e che costituisce il correlativo costo dell'utilizzatore. Indicare un tasso che tenga conto in sede di costruzione dello stesso anche del prezzo per esercitare il riscatto del bene non ha molto senso per il concedente, perché questi al termine del rapporto avrà comunque diritto alla restituzione del bene ovvero dell'equivalente monetario (il prezzo del riscatto): voci, alternative tra di loro, che non indicano certo un guadagno (esattamente come in capo al locatore non si realizza un guadagno, né in senso economico né in senso giuridico, dalla restituzione dell'immobile a fine locazione. Tale obbligo è funzionale solo a evitare un arricchimento ingiustificato in capo al conduttore, derivante dal trattenimento del bene: non si tratta quindi di una prestazione inerente a un corrispettivo). L'indicazione del costo per acquistare il bene ha senso quindi solo per l'utilizzatore. In sintesi, il tasso leasing, come suggerisce la stessa definizione della banca d'Italia, è il costo del second best: posto 100 il costo d'acquisto del bene, il tasso leasing è strutturalmente ciò che rende possibile equiparare al costo per acquistare la proprietà quel numero superiore a 100 che è dato dai canoni e dal prezzo d'opzione: numero che espresso in termini percentuali integra il c.d. tasso di attualizzazione. La funzione del tasso leasing è quella di evidenziare quanto costa all'utilizzatore godere del bene fin da subito e diventarne proprietario dopo rispetto a un contratto di compravendita (2). Se questo è lo scopo è del tutto naturale che il tasso leasing rilevi nella fase precontrattuale perché è solo in tale fase che l'informazione è utile per l'utilizzatore (che sceglierà se comprare il bene o se prenderlo in leasing). 2 Questa ricostruzione, si noti, presenta due vantaggi. Anzitutto rende ragione e consente di valorizzare pienamente il corrispettivo per l'esercizio del diritto d'opzione (il cui richiamo altrimenti, trattandosi di un costo che è frutto di una scelta, non risulta meglio definito), atteso che il confronto con il corrispettivo dell'acquisto della proprietà del bene è possibile solo in termini omogenei, ossia postulando un imprenditore interessato all'acquisto. Inoltre spiega perché il tasso leasing sia un tasso puro, ossia che non considera i costi ulteriori (come accade per es. nel caso del t.a.e.g. e dell'i.s.c.); il tasso leasing non serve per comparare più contratti di leasing (caso in cui servirebbe l'i.s.c.); la comparazione è tra compravendita e leasing;
ma allora calcolare i costi dei due contratti e metterli a confronto non ha molto senso, perché si tratta di strutture contrattuali totalmente difformi (laddove il taeg postula invece la possibilità di un confronto). pagina 5 di 10 Quanto all'omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di ammortamento del leasing in ordine al regime applicato (semplice o composto), né i criteri di imputazione a capitale o a interessi, premesso che alcuna norma impone l'allegazione del piano di ammortamento, si osserva che si tratta di indicazioni non necessarie ai fini di trasparenza: l'indicazione del tipo di piano, rectius dei criteri di calcolo alla base del piano, non costituisce un'informazione che gli intermediari finanziari e le banche in specie devono fornire al cliente, ai sensi di Cass. S.U. n. 15130/2024 (3). 3 Così la motivazione della sentenza: “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto
[…]. Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più […] Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva
1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione,
e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria […] Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze pagina 6 di 10 Vale solo la pena di rimarcare l'infondatezza della tesi inerente alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore. Si tratta del risvolto della tesi secondo la quale all'interno del piano di ammortamento alla francese sarebbe comunque presente un costo c.d. occulto, in ragione della capitalizzazione composta impiegata ai fini dell'elaborazione del piano, che si assume costituire una scelta non obbligata. Ciò perché il piano di ammortamento alla francese potrebbe essere “costruito” in regime di capitalizzazione semplice. Ora, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Si ribadisce, anzitutto, che dal punto di vista della validità in punto di determinatezza, è sufficiente che il contratto evidenzi in modo chiaro gli obblighi di restituzione di parte attrice: numero, frequenza, ammontare delle rate. Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. In secondo luogo, è evidente che la doglianza non può essere basata sulla maggiore convenienza del piano di ammortamento in regime di interesse semplice. Quand'anche possibile, il punto è che nessuna norma impone di adottare o di indicare come possibile, a fini di trasparenza, un piano di ammortamento più favorevole all'utente del sistema bancario. Peraltro, occorre soggiungere (impregiudicato il fatto che la possibilità di un ammortamento alla francese elaborato in regime di capitalizzazione semplice appare tesi quantomeno discussa tra i matematici finanziari) che una simile imposizione dovrebbe fare i conti con la circostanza che l'alternativa dell'ammortamento francese “semplice” (impregiudicata la sua effettiva possibilità per così dire “tecnica”) appare questione o ipotesi recente (oltre che discussa). Non si comprende quindi come sia possibile pretendere di sanzionare un istituto di credito per non avere informato il cliente del fatto che il piano di ammortamento sia stato calcolato in regime di interesse composto (a prescindere dal fatto che una simile informazione, sia consentito, lascia il tempo che trova, avuto riguardo alla non semplicità del concetto, in punto di ausilio all'utente) anziché in un regime la cui ammissibilità è dubbia e, soprattutto, che è apparso all'orizzonte delle questioni giuridiche solo in epoca recente (e che, per vero, non sembra giammai essersi posto invece nell'ambito della tecnica bancaria). A tutto voler concedere, il problema si dovrebbe porre solo per i futuri contratti.
Per quanto concerne infine la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni attori e Pt_2
si osserva quanto segue. Parte_3
Anzitutto si tratta di fideiussioni relative a uno specifico rapporto (i.e. quello di leasing) e per il relativo importo, determinabile a priori: quindi non viene in rilievo né una fideiussione sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”. pagina 7 di 10 omnibus né la relativa problematica. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere applicabile la decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 (neppure prodotta, al pari della delibera A.b.i. che ne ha formato oggetto), si osserva quanto segue.
In punto di competenza: premesso che in sede di conclusioni è contestata la nullità della fideiussione, basata in forza della parte motiva dell'atto anche in relazione alla violazione della l. n. 287/1990; il richiamo alla stessa non vale tuttavia a determinare la necessità di una decisione in composizione collegiale. Tale competenza sussiste solo per le intese restrittive della concorrenza. Se una parte delle stesse stipulasse con un terzo un contratto in ipotesi attuativo dell'intesa medesima, stipulerebbe un accordo logicamente diverso da quello integrante l'intesa vietata;
rispetto allo stesso, conseguentemente, non potrebbe venire in rilievo quale causa diretta di nullità il divieto di restrizioni negoziali della concorrenza. Il punto è del resto pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Ora, si noti che il precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, nel momento in cui l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. s.u. n. 41994/2021), ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa pagina 8 di 10 a monte deve pur sempre essere accertata, e dunque deve formare oggetto di istruttoria, per affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità). È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte.
Nel merito: la decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 può comprovare l'esistenza di un'intesa fino al 2005: data della sua decisione. Non vi sono elementi per ritenere che l'intesa si sia protratta ulteriormente. In secondo luogo, si potrebbe dire che la pur precedente intesa abbia comunque avuto l'effetto di instaurare pratiche anticoncorrenziali. Però si osserva in senso contrario quanto segue. La diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. Consegue che le domande sono infondate.
Spese pari a € 18.000,00 (avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di una fase istruttoria in senso proprio) oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., da porre in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di parte attrice e CONDANNA
e in solido, al pagamento di € 18.000,00 Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Controparte_1
pagina 9 di 10 Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12705/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. D'ACUNTI STEFANO e dell'avv. MEZZACAPO CAMILLO ( ) VIA GIUSEPPE FERRARI 12 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE DELLE MILIZIE, 9 00192 ROMA presso il difensore avv. D'ACUNTI STEFANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Rugabella 20122 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO CONVENUTA CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, anche istruttoria, per tutto quanto dedotto nel presente atto: In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi richiamati in narrativa, che a fronte delle irregolarità evidenziate nel presente atto il piano di ammortamento della operazione di leasing per cui è causa deve essere ricalcolato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. Firmato 117, comma 7, TUB, in regime di capitalizzazione semplice e, per l'effetto: a) ch 117, comma 7, TUB, in regime di capitalizzazione semplice e, per l'effetto: a) che l'importo omnicomprensivo che, all'1.2.2025, la Società avrebbe dovuto corrispondere alla sulla base dei canoni ricalcolati, ammonta ad CP_1 Controparte_1
Euro 1.082.768,48, a fronte dell'importo effettivamente corrisposto pari a complessivi Euro 1.387.711,07, per una differenza di Euro 304.942,59 in favore della b) che il debito residuo all'1.2.2025 – Parte_1 comprensivo di capitale ed interessi maturati – è pari a Euro 1.333.267,00, in luogo del capitale residuo di Euro
1.425.864,82 che risulterebbe dal piano convenzionale, per una differenza di Euro 92.597,82 in favore della Società, fermo che detto residuo dovrà essere rimborsato sulla base del piano ricalcolato alle condizioni suindicate;
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque la inefficacia delle fideiussioni prestate alla dai Sigg.ri e in favore della per Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1
i motivi espressi nel presente atto. In via subordinata, salvo gravame: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi richiamati in narrativa, che a fronte delle molteplici irregolarità evidenziate il piano di ammortamento della operazione di leasing per cui è causa deve essere ricalcolato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, e, per l'effetto, determinare il capitale residuo e l'importo che, sempre all'1.2.2025, la Società pagina 1 di 10 avrebbe dovuto corrispondere sulla base dei canoni così ricalcolati e gli importi mensili che da tale data la Società dovrà corrispondere sulla base del piano ricalcolato alle condizioni suindicate;
- per i motivi espressi nel presente atto accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque la inefficacia delle fideiussioni prestate alla dai Sigg.ri e in favore della Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1 limitatamente al debito residuo afferente al contratto di locazione finanziaria per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. Giustizia n. 55/2014) e gli accessori come per legge. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha un valore compreso tra Euro 260.000,00 e Euro 520.000,00 e, pertanto, il C.U. da versare ammonta ad Euro 1.214,00
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - rigettare ogni avversa domanda e istanza in quanto del tutto inammissibile oltre che illegittima e infondata, nonché pretestuosa e temeraria, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, precisate in narrativa. Con il favore delle spese e compensi di causa. Fatto salvo ogni altro diritto, anche con riguardo alle azioni recuperatorie che la riserva doverosamente di intraprendere in caso di persistente morosità CP_2 dell'utilizzatrice Con ogni riserva istruttoria del caso nei termini di legge. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Doglianze da parte di utilizzatrice di bene in leasing, nonché da Parte_1 Parte_2
e garanti, in relazione al contratto stipulato con
[...] Parte_3 Parte_4
(ora l'odierna convenuta) Controparte_1
Sull'indeterminatezza/nullità del tasso leasing Parte attrice contesta il tasso leasing indicato in contatto, siccome a suo dire non conforme a quello corretto. Infatti lo stesso sarebbe esposto solo in forma di tasso annuo nominale (ossia in regime di capitalizzazione semplice) anziché, come prevede la normativa di trasparenza, alla stregua di un tasso interno di attualizzazione, ossia in regime di capitalizzazione composta. Quest'ultima, com'è noto, tiene conto degli interessi che maturano sugli interessi medio tempore maturati e, pertanto, nel caso di durata superiore all'anno determina un tasso superiore a quello calcolato in regime di capitalizzazione semplice (si noti, per inciso: si tratta di due modi di valutare una stessa prestazione: con il regime ultimo citato, si tiene conto anche dei costi c.d. figurativi o economici della prestazione, che resta però invariata;
una prestazione di 100 corrisponde a un flusso finanziario di identico contenuto a prescindere dal momento in cui è eseguita, ma se si tratta di un obbligo di restituzione è evidente che, da un punto di vista economico, un conto è eseguirla alla scadenza del rapporto, un conto è eseguirla prima: perché in questo caso il debitore si priva della possibilità di investire la somma e, per contro, il credito si avvantaggia della possibilità di investirla anzitempo rispetto alla data di scadenza del prestito). Ora, il punto è che dato un tasso d'interesse nominale, è matematicamente possibile calcolare il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta. Il punto assume preciso rilievo perché per l'operatività dell'art. 117 c. 7 sembra infatti deporre Cass. n. 12889/2021 (per il vero: non è del tutto chiara la fattispecie sulla quale si è pronunciata), la quale però si contraddice da due punti di vista. Su di un piano di coerenza interna la sentenza, dopo avere esaltato il ruolo della trasparenza, conclude nel senso che pagina 2 di 10 essenziale e sufficiente è che il tasso leasing sia anche solo determinabile;
tuttavia il significato minimo di trasparenza consiste in chiarezza e comprensibilità, evidenziazione in modo diretto e immediato;
se il dato è evincibile solo a mezzo di calcoli o tramite perifrasi (determinabilità) la trasparenza è negata in radice. Soprattutto però, da un punto di vista applicativo, sostenere che basta la determinabilità del tasso leasing per escludere l'applicazione del comma 7 significa in sostanza negare pressoché sempre l'applicazione del comma 7 citato. Il tasso leasing quale t.i.a. è infatti pressoché sempre determinabile: o per via del fatto che risulta possibile in base all'indicazione della frequenza, numero ed entità dei canoni e del prezzo d'opzione nonché del costo d'acquisto del bene, o per il solo fatto che sia indicato anche il mero tasso nominale (in questo caso, in base a precise regole matematiche, è infatti pacificamente possibile passare al tasso in regime d'interesse composto). Nel caso di specie, il tasso leasing viene indicato, sia pure quale tasso annuo nominale;
è allora altresì determinabile il tasso leasing in regime di t.i.a.; dunque non opera il comma 7 citato (in buona sintesi: la sufficienza della mera determinabilità del tasso leasing ai sensi di Cass. n. 12889/2021 finisce per tacitare pressoché sempre le pretese di parte utilizzatrice). Né può parlarsi di lesione della trasparenza, nel momento in cui la stessa serve a consentire al beneficiario della stessa la portata del proprio impegno, sufficientemente chiarita dall'indicazione di numero, frequenza e ammontare delle rate dovute;
in una con il tasso annuo nominale, si tratta di elementi tutti che consentono di sviluppare il piano di ammortamento (che non è una clausola contrattuale necessaria, bensì il mero sviluppo delle clausole contrattuali suddette). In ogni caso: quand'anche si ritenga che non basti, in deroga alla normativa della Banca d'Italia in punto di trasparenza, indicare il tasso con la specificazione che si tratta di tasso nominale, ma occorra in ogni caso indicare il tasso interno di attualizzazione (ossia un tasso calcolato in regime d'interesse composto), la sanzione non è quella dell'art. 117 c. 7 cit., bensì solo quella del risarcimento del danno, sempre che se ne dimostrino i presupposti di fattispecie: ma appare ben difficile che un utilizzatore possa avere creduto che il tasso indicato in contatto fosse un t.i.a. e abbia subito danni in conseguenza di ciò, nel momento in cui si esplicita a chiare lettere che si trattava di un t.a.n. Si vedano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
Sulla non applicabilità dell'art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993 Si osserva che in ogni caso i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 cit. non potrebbero trovare applicazione. Il tasso c.d. leasing, secondo la normativa di trasparenza, è “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi”. Ora, il tasso leasing non è un elemento essenziale del contratto;
non integra una prestazione (tali essendo i canoni) né ha la funzione di servire a determinarle (essendo peraltro i canoni già indicati in contratto). Depone nel senso che non si tratti di un elemento essenziale il fatto che nulla sia cambiato rispetto a prima dell'ottobre 2003: momento in cui pagina 3 di 10 per la prima volta la normativa di trasparenza ha previsto la necessità di indicare in contratto il tasso leasing. Prima di tale data il contratto di leasing non doveva riportare il tasso in esame;
eppure il contratto era pacificamente valido. Né il tasso è divenuto elemento essenziale o prestazione ai sensi dell'art. 1 c. 136 l. n. 124/2017. Il tasso leasing non serve infatti per determinare il contenuto essenziale del contratto, perché le prestazioni costituenti l'oggetto del contratto sono esattamente determinate tramite l'indicazione, come nel contratto in esame, dei canoni (ammontare, numero, frequenza). Le “condizioni praticate”, per esprimerci ai sensi dell'art. 117 c. 4 sono esattamente indicate a prescindere dal tasso leasing. Il tasso leasing non deve essere indicato a pena di indeterminabilità dell'oggetto del contratto inteso come l'insieme delle prestazioni dovute (che è poi ciò che sottintende l'art. 117 c. 4 cit.). Tanto poco il tasso leasing ha a che fare con il contratto, ossia è dotato di valenza negoziale, che dal 2009 la previsione del tasso leasing ricorre, in forza proprio delle istruzioni di trasparenza, solo nell'ambito dedicato all'informativa pubblicitaria e precontrattuale e non se ne richiede più l'indicazione in contratto (cfr. infra per l'ipotesi in cui lo stesso sia invece riportato nel contratto). Il tasso leasing è in realtà l'oggetto di un obbligo precontrattuale di informazione (la nullità potrebbe quindi riguardare al più, a tutto voler concedere, i contratti stipulati dal 2003 al 2009: il che pare di per sé già un'anomalia), essendo del resto previsto nell'ambito di disposizioni che hanno mera finalità di trasparenza e che, pertanto, non hanno la funzione di innovare in qualche misura la struttura del contratto (a livello di fattispecie o di portata impegnativa dello stesso). Il tasso leasing neppure serve per determinare le prestazioni contrattuali;
ciò è tanto vero che viene definito in sede di trasparenza dando proprio per scontate, ossia quale prius, le prestazioni delle parti (costo d'acquisto del bene, da un lato;
canoni e prezzo del riscatto dall'altra), laddove il tasso leasing è il posterius, ossia il risultato di un'operazione economica che postula proprio la conoscenza delle prestazioni (1).
Che poi le parti possano accordarsi sul tasso per poi calcolare a ritroso le prestazioni è possibile: ma ciò non rileva, non essendo tale il punto di vista normativo (su questo punto, cfr. infra). Del resto, che il tasso leasing non sia un tasso d'interesse, integrante quindi l'art. 117 c. 4 d. lgs. n. 385/1993, deriva dal fatto che la normativa di trasparenza prevede l'indicazione del tasso leasing “in luogo del tasso d'interesse”. Quindi abbiamo plurimi argomenti:
• strutturale (le prestazioni del contratto di leasing sono determinate anche senza necessità di ricorrere al tasso leasing)
• normativo/definitorio (il tasso leasing postula che le prestazioni siano già state determinate)
• storico (prima del 2003 si faceva tranquillamente a meno del tasso leasing e il contratto era pacificamente valido)
• sistematico (il tasso leasing è previsto nell'ambito di disposizioni che hanno mera finalità di trasparenza)
• letterale: non appare un caso il fatto che il tasso leasing sia definito come un tasso che opera “in luogo” del tasso d'interesse: dunque non si rientra, letteralmente, nell'ambito del concetto di “tasso d'interesse” di cui all'art. 117 c. 4 cit. Tali argomenti, singolarmente e 1 La normativa di trasparenza descrive il tasso leasing come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” pagina 4 di 10 nell'insieme, convergono nel senso di negare che il tasso leasing sia un tasso o una condizione ai sensi dell'art. 117 c.
4. Depongono in tale senso due ulteriori considerazioni, di maggior rilievo in quanto volti, in positivo, a chiarire in via di sintesi funzionale, la natura del tasso. Anzitutto occorrerebbe infatti chiedersi a cosa serva il tasso leasing. Operativamente, si potrebbe sostenere, è necessario per costruire il piano di ammortamento oppure a verificarne la correttezza, ma la definizione integra un corto circuito giuridico perché il tasso leasing come definito dalla normativa di trasparenza viene dopo le prestazioni dell'una e dell'altra parte: date queste ultime si individua il tasso leasing. Il prius sono le prestazioni, il posterius il tasso. Il punto allora è che il tasso leasing non serve tanto a individuare le prestazioni dovute dall'utilizzatore; l'equazione che ne è alla base (da un lato costo del bene, dall'altro costo del leasing) piuttosto, serve a consentire all'utilizzatore di valutare se, in luogo di acquistare direttamente il bene (anticipando subito l'intero capitale) non convenga iniziare fin da subito a goderne e divenirne proprietario in un secondo momento. Si consideri: entia non sunt multiplicanda sine necessitate. Per il concedente non ha molto senso indicare il tasso leasing;
acquistato un bene al prezzo di 100, può bene concederlo in leasing indicando il tasso che intende lucrarvi (per es. il 10%) e che costituisce il correlativo costo dell'utilizzatore. Indicare un tasso che tenga conto in sede di costruzione dello stesso anche del prezzo per esercitare il riscatto del bene non ha molto senso per il concedente, perché questi al termine del rapporto avrà comunque diritto alla restituzione del bene ovvero dell'equivalente monetario (il prezzo del riscatto): voci, alternative tra di loro, che non indicano certo un guadagno (esattamente come in capo al locatore non si realizza un guadagno, né in senso economico né in senso giuridico, dalla restituzione dell'immobile a fine locazione. Tale obbligo è funzionale solo a evitare un arricchimento ingiustificato in capo al conduttore, derivante dal trattenimento del bene: non si tratta quindi di una prestazione inerente a un corrispettivo). L'indicazione del costo per acquistare il bene ha senso quindi solo per l'utilizzatore. In sintesi, il tasso leasing, come suggerisce la stessa definizione della banca d'Italia, è il costo del second best: posto 100 il costo d'acquisto del bene, il tasso leasing è strutturalmente ciò che rende possibile equiparare al costo per acquistare la proprietà quel numero superiore a 100 che è dato dai canoni e dal prezzo d'opzione: numero che espresso in termini percentuali integra il c.d. tasso di attualizzazione. La funzione del tasso leasing è quella di evidenziare quanto costa all'utilizzatore godere del bene fin da subito e diventarne proprietario dopo rispetto a un contratto di compravendita (2). Se questo è lo scopo è del tutto naturale che il tasso leasing rilevi nella fase precontrattuale perché è solo in tale fase che l'informazione è utile per l'utilizzatore (che sceglierà se comprare il bene o se prenderlo in leasing). 2 Questa ricostruzione, si noti, presenta due vantaggi. Anzitutto rende ragione e consente di valorizzare pienamente il corrispettivo per l'esercizio del diritto d'opzione (il cui richiamo altrimenti, trattandosi di un costo che è frutto di una scelta, non risulta meglio definito), atteso che il confronto con il corrispettivo dell'acquisto della proprietà del bene è possibile solo in termini omogenei, ossia postulando un imprenditore interessato all'acquisto. Inoltre spiega perché il tasso leasing sia un tasso puro, ossia che non considera i costi ulteriori (come accade per es. nel caso del t.a.e.g. e dell'i.s.c.); il tasso leasing non serve per comparare più contratti di leasing (caso in cui servirebbe l'i.s.c.); la comparazione è tra compravendita e leasing;
ma allora calcolare i costi dei due contratti e metterli a confronto non ha molto senso, perché si tratta di strutture contrattuali totalmente difformi (laddove il taeg postula invece la possibilità di un confronto). pagina 5 di 10 Quanto all'omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di ammortamento del leasing in ordine al regime applicato (semplice o composto), né i criteri di imputazione a capitale o a interessi, premesso che alcuna norma impone l'allegazione del piano di ammortamento, si osserva che si tratta di indicazioni non necessarie ai fini di trasparenza: l'indicazione del tipo di piano, rectius dei criteri di calcolo alla base del piano, non costituisce un'informazione che gli intermediari finanziari e le banche in specie devono fornire al cliente, ai sensi di Cass. S.U. n. 15130/2024 (3). 3 Così la motivazione della sentenza: “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto
[…]. Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più […] Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva
1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione,
e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria […] Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze pagina 6 di 10 Vale solo la pena di rimarcare l'infondatezza della tesi inerente alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore. Si tratta del risvolto della tesi secondo la quale all'interno del piano di ammortamento alla francese sarebbe comunque presente un costo c.d. occulto, in ragione della capitalizzazione composta impiegata ai fini dell'elaborazione del piano, che si assume costituire una scelta non obbligata. Ciò perché il piano di ammortamento alla francese potrebbe essere “costruito” in regime di capitalizzazione semplice. Ora, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Si ribadisce, anzitutto, che dal punto di vista della validità in punto di determinatezza, è sufficiente che il contratto evidenzi in modo chiaro gli obblighi di restituzione di parte attrice: numero, frequenza, ammontare delle rate. Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. In secondo luogo, è evidente che la doglianza non può essere basata sulla maggiore convenienza del piano di ammortamento in regime di interesse semplice. Quand'anche possibile, il punto è che nessuna norma impone di adottare o di indicare come possibile, a fini di trasparenza, un piano di ammortamento più favorevole all'utente del sistema bancario. Peraltro, occorre soggiungere (impregiudicato il fatto che la possibilità di un ammortamento alla francese elaborato in regime di capitalizzazione semplice appare tesi quantomeno discussa tra i matematici finanziari) che una simile imposizione dovrebbe fare i conti con la circostanza che l'alternativa dell'ammortamento francese “semplice” (impregiudicata la sua effettiva possibilità per così dire “tecnica”) appare questione o ipotesi recente (oltre che discussa). Non si comprende quindi come sia possibile pretendere di sanzionare un istituto di credito per non avere informato il cliente del fatto che il piano di ammortamento sia stato calcolato in regime di interesse composto (a prescindere dal fatto che una simile informazione, sia consentito, lascia il tempo che trova, avuto riguardo alla non semplicità del concetto, in punto di ausilio all'utente) anziché in un regime la cui ammissibilità è dubbia e, soprattutto, che è apparso all'orizzonte delle questioni giuridiche solo in epoca recente (e che, per vero, non sembra giammai essersi posto invece nell'ambito della tecnica bancaria). A tutto voler concedere, il problema si dovrebbe porre solo per i futuri contratti.
Per quanto concerne infine la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni attori e Pt_2
si osserva quanto segue. Parte_3
Anzitutto si tratta di fideiussioni relative a uno specifico rapporto (i.e. quello di leasing) e per il relativo importo, determinabile a priori: quindi non viene in rilievo né una fideiussione sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”. pagina 7 di 10 omnibus né la relativa problematica. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere applicabile la decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 (neppure prodotta, al pari della delibera A.b.i. che ne ha formato oggetto), si osserva quanto segue.
In punto di competenza: premesso che in sede di conclusioni è contestata la nullità della fideiussione, basata in forza della parte motiva dell'atto anche in relazione alla violazione della l. n. 287/1990; il richiamo alla stessa non vale tuttavia a determinare la necessità di una decisione in composizione collegiale. Tale competenza sussiste solo per le intese restrittive della concorrenza. Se una parte delle stesse stipulasse con un terzo un contratto in ipotesi attuativo dell'intesa medesima, stipulerebbe un accordo logicamente diverso da quello integrante l'intesa vietata;
rispetto allo stesso, conseguentemente, non potrebbe venire in rilievo quale causa diretta di nullità il divieto di restrizioni negoziali della concorrenza. Il punto è del resto pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Ora, si noti che il precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, nel momento in cui l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. s.u. n. 41994/2021), ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa pagina 8 di 10 a monte deve pur sempre essere accertata, e dunque deve formare oggetto di istruttoria, per affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità). È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte.
Nel merito: la decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 può comprovare l'esistenza di un'intesa fino al 2005: data della sua decisione. Non vi sono elementi per ritenere che l'intesa si sia protratta ulteriormente. In secondo luogo, si potrebbe dire che la pur precedente intesa abbia comunque avuto l'effetto di instaurare pratiche anticoncorrenziali. Però si osserva in senso contrario quanto segue. La diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. Consegue che le domande sono infondate.
Spese pari a € 18.000,00 (avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di una fase istruttoria in senso proprio) oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., da porre in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di parte attrice e CONDANNA
e in solido, al pagamento di € 18.000,00 Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Controparte_1
pagina 9 di 10 Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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