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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 255/2023 R.A.C.L., promossa da nata Lanusei il 22.09.1977, ivi residente in [...]e Susu n. 21 (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru, C.F._1 che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del Direttore Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto in Nuoro presso la sede dell' , CP_1 resistente
Oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_1 di avere lavorato, dall'anno 2002 e sino all'anno 2022, come addetta alle pulizie per conto di svariate ditte appaltatrici, occupandosi della pulizia dei locali di Poste Italiane S.p.A., nonché come collaboratrice domestica per conto di privati, in aggiunta all'attività prevalente di addetta alle pulizie.
La stessa ha dedotto anche di avere lavorato, in precedenza, dall'anno 2000 all'anno 2002, come apprendista pasticcera.
Le mansioni prevalentemente svolte dalla ricorrente sarebbero consistite nel lavaggio e nella pagina 1 di 4 sanificazione degli ambienti, scale ed uffici, utilizzando strumenti quali il mop, l'aspirapolvere e stracci per la pulizia degli arredi e dei vetri. Il lavoro era articolato su tutti i giorni della settimana, con inizio dalle ore 7,30 alle ore 12,30 circa, oltre a tre ore di straordinario, con cadenza trimestrale, per una pulizia più approfondita dei locali, presso gli uffici postali di Lanusei, Ilbono, Villagrande Per_1
Strisaili, ed Arzana. Persona_2
Attualmente, la ricorrente è dipendente di con la quale presta la sua attività lavorativa Parte_2 per 14,30 ore settimanali.
In data 29 gennaio 2021 e 1° febbraio 2021, la ricorrente ha presentato domanda all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale (pratiche n. 515619524, n. 515619525 e n. 515619526), in ragione dell'inabilità al lavoro dovuta alle patologie dalle quali la stessa è affetta, ossia epicondilite dx, sindrome di De VA ed ispessimento del nervo ulnare al solco cubitale, che la stessa ha ricondotto all'attività lavorativa svolta.
Con provvedimenti del 27 giugno 2021 e 30 giugno 2021, rigettava la suddetta richiesta, ritenendo CP_1 il rischio lavorativo, cui era stata esposta la ricorrente, inidoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate.
La ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale, con certificato Persona_3 dell'8 settembre 2021, rilevava la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia della ricorrente ed il lavoro svolto ed accertava la sussistenza delle seguenti patologie: “Malattia di De VA con STC al polso destro, epicondilite omerale omolaterale, tenosinovite flessori 1° e 4° dito della mano destra”
e riconosceva un danno biologico nella misura del 6%.
In data 21 settembre 2021 e 28 marzo 2022, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso la decisione di per ciascuna delle patologie in relazione alle quali era stato richiesto il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, senza esito alcuno.
ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare sussistenti le patologie Parte_1 denunciate come malattia professionale nella misura del 6% o nella diversa misura accertata in causa, con riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione nella misura e nei termini di legge. ha resistito in giudizio, contestando l'origine professionale delle patologie lamentate dalla CP_1 ricorrente e ha sostenuto che le stesse siano riconducibili al fisiologico invecchiamento delle articolazioni, anziché a situazioni di sovraccarico anomalo patite nell'ambiente di lavoro. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue. pagina 2 di 4 Parte ricorrente ha asserito di avere lavorato come addetta alle pulizie per svariate ditte (anni 2002-
2022), come apprendista pasticcera (anni 2000-2002) e come collaboratrice domestica, per circa 14 ore settimanali.
Tali circostanze non sono state contestate da che si è costituito in giudizio limitandosi a CP_1 disconoscere l'origine professionale della malattia, e sono state confermate dalle testimonianze assunte in udienza.
In particolare, e (udienza del 24 settembre 2024) hanno confermato che la Tes_1 Testimone_2 ricorrente ha lavorato presso gli uffici postali di Villagrande e Lanusei, Ilbono, Persona_2 Per_1 ed Arzana, riferendo anche in merito all'orario di lavoro giornaliero, svolto dal lunedì al venerdì, comunque non inferiore alla mezz'ora presso ciascun ufficio, nonché agli strumenti utilizzati per lo svolgimento di tale attività.
La teste (udienza del 25 febbraio 2025) ha riferito in merito all'attività lavorativa Testimone_3 svolta dalla ricorrente sia come collaboratrice domestica, che prestando assistenza personale in favore di sua madre allettata. Dalla documentazione agli atti è emerso che tale ultima attività lavorativa è stata espletata dall'attrice negli anni 2006 e 2007.
Ai fini dell'accertamento dell'origine professionale della malattia e della determinazione della misura dell'eventuale danno biologico, è stato conferito incarico al consulente tecnico d'ufficio dott. Per_4
il quale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato
[...] che la ricorrente è affetta da “Malattia di De VA e Sindrome del Tunnel Carpale al polso destro ed epicondilite gomito omolaterale con limitazione funzionale dei polsi e delle mani”.
Egli ha precisato, altresì, che “In letteratura medica è ampiamente correlato e confermato dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/65) il rapporto causale esistente tra lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita e le patologie dei distretti del polso-dita delle mani e del gomito come la sindrome De VA e del tunnel carpale e l'epicondilite”.
Ha concluso ritenendo che “le patologie denunciate da considerare derivate dall'attività lavorativa per
i movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita con essa correlati.
Per la valutazione del danno biologico sono stati utilizzati i seguenti codici della tabella delle menomazioni del danno biologico permanente (…). CP_1
Appare corretto nel caso in esame applicare delle percentuali ridotte in proporzione alla gravità del quadro clinico rilevato riconoscendo un danno biologico del 3% per il codice 163, del 2% per il codice pagina 3 di 4 232 %, del 2% per il 267 e del 2% fisso per il 238.
In conclusione, il quadro patologico nel suo insieme esprime una menomazione psico fisica con un danno biologico relativo dell'l'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e ha comportato un'invalidità temporanea di non idoneità al lavoro dal 05/02/2021 al 31/03/2021”.
A parere di questo Tribunale, il Consulente argomenta in maniera sufficiente e logica, anche riguardo alle osservazioni di parte resistente per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici CP_1
e motivazionali. Pertanto, non vi è ragione di discostarsi dalle valutazioni dallo stesso espresse.
Per quanto sopra, il giudicante ritiene che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico per malattia di De VA e sindrome del tunnel carpale al polso destro ed epicondilite gomito omolaterale con limitazione funzionale dei polsi e delle mani, nella misura dell'8%, dalla data della domanda amministrativa.
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione, in favore CP_1 della ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022,
n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno Parte_1 biologico derivante da malattia professionale in misura dell'8% (otto per cento);
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale, con interessi CP_1 decorrenti nei termini di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 255/2023 R.A.C.L., promossa da nata Lanusei il 22.09.1977, ivi residente in [...]e Susu n. 21 (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cardedu presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru, C.F._1 che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del Direttore Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto in Nuoro presso la sede dell' , CP_1 resistente
Oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_1 di avere lavorato, dall'anno 2002 e sino all'anno 2022, come addetta alle pulizie per conto di svariate ditte appaltatrici, occupandosi della pulizia dei locali di Poste Italiane S.p.A., nonché come collaboratrice domestica per conto di privati, in aggiunta all'attività prevalente di addetta alle pulizie.
La stessa ha dedotto anche di avere lavorato, in precedenza, dall'anno 2000 all'anno 2002, come apprendista pasticcera.
Le mansioni prevalentemente svolte dalla ricorrente sarebbero consistite nel lavaggio e nella pagina 1 di 4 sanificazione degli ambienti, scale ed uffici, utilizzando strumenti quali il mop, l'aspirapolvere e stracci per la pulizia degli arredi e dei vetri. Il lavoro era articolato su tutti i giorni della settimana, con inizio dalle ore 7,30 alle ore 12,30 circa, oltre a tre ore di straordinario, con cadenza trimestrale, per una pulizia più approfondita dei locali, presso gli uffici postali di Lanusei, Ilbono, Villagrande Per_1
Strisaili, ed Arzana. Persona_2
Attualmente, la ricorrente è dipendente di con la quale presta la sua attività lavorativa Parte_2 per 14,30 ore settimanali.
In data 29 gennaio 2021 e 1° febbraio 2021, la ricorrente ha presentato domanda all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale (pratiche n. 515619524, n. 515619525 e n. 515619526), in ragione dell'inabilità al lavoro dovuta alle patologie dalle quali la stessa è affetta, ossia epicondilite dx, sindrome di De VA ed ispessimento del nervo ulnare al solco cubitale, che la stessa ha ricondotto all'attività lavorativa svolta.
Con provvedimenti del 27 giugno 2021 e 30 giugno 2021, rigettava la suddetta richiesta, ritenendo CP_1 il rischio lavorativo, cui era stata esposta la ricorrente, inidoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate.
La ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale, con certificato Persona_3 dell'8 settembre 2021, rilevava la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia della ricorrente ed il lavoro svolto ed accertava la sussistenza delle seguenti patologie: “Malattia di De VA con STC al polso destro, epicondilite omerale omolaterale, tenosinovite flessori 1° e 4° dito della mano destra”
e riconosceva un danno biologico nella misura del 6%.
In data 21 settembre 2021 e 28 marzo 2022, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso la decisione di per ciascuna delle patologie in relazione alle quali era stato richiesto il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, senza esito alcuno.
ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare sussistenti le patologie Parte_1 denunciate come malattia professionale nella misura del 6% o nella diversa misura accertata in causa, con riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione nella misura e nei termini di legge. ha resistito in giudizio, contestando l'origine professionale delle patologie lamentate dalla CP_1 ricorrente e ha sostenuto che le stesse siano riconducibili al fisiologico invecchiamento delle articolazioni, anziché a situazioni di sovraccarico anomalo patite nell'ambiente di lavoro. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue. pagina 2 di 4 Parte ricorrente ha asserito di avere lavorato come addetta alle pulizie per svariate ditte (anni 2002-
2022), come apprendista pasticcera (anni 2000-2002) e come collaboratrice domestica, per circa 14 ore settimanali.
Tali circostanze non sono state contestate da che si è costituito in giudizio limitandosi a CP_1 disconoscere l'origine professionale della malattia, e sono state confermate dalle testimonianze assunte in udienza.
In particolare, e (udienza del 24 settembre 2024) hanno confermato che la Tes_1 Testimone_2 ricorrente ha lavorato presso gli uffici postali di Villagrande e Lanusei, Ilbono, Persona_2 Per_1 ed Arzana, riferendo anche in merito all'orario di lavoro giornaliero, svolto dal lunedì al venerdì, comunque non inferiore alla mezz'ora presso ciascun ufficio, nonché agli strumenti utilizzati per lo svolgimento di tale attività.
La teste (udienza del 25 febbraio 2025) ha riferito in merito all'attività lavorativa Testimone_3 svolta dalla ricorrente sia come collaboratrice domestica, che prestando assistenza personale in favore di sua madre allettata. Dalla documentazione agli atti è emerso che tale ultima attività lavorativa è stata espletata dall'attrice negli anni 2006 e 2007.
Ai fini dell'accertamento dell'origine professionale della malattia e della determinazione della misura dell'eventuale danno biologico, è stato conferito incarico al consulente tecnico d'ufficio dott. Per_4
il quale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato
[...] che la ricorrente è affetta da “Malattia di De VA e Sindrome del Tunnel Carpale al polso destro ed epicondilite gomito omolaterale con limitazione funzionale dei polsi e delle mani”.
Egli ha precisato, altresì, che “In letteratura medica è ampiamente correlato e confermato dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/65) il rapporto causale esistente tra lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita e le patologie dei distretti del polso-dita delle mani e del gomito come la sindrome De VA e del tunnel carpale e l'epicondilite”.
Ha concluso ritenendo che “le patologie denunciate da considerare derivate dall'attività lavorativa per
i movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita con essa correlati.
Per la valutazione del danno biologico sono stati utilizzati i seguenti codici della tabella delle menomazioni del danno biologico permanente (…). CP_1
Appare corretto nel caso in esame applicare delle percentuali ridotte in proporzione alla gravità del quadro clinico rilevato riconoscendo un danno biologico del 3% per il codice 163, del 2% per il codice pagina 3 di 4 232 %, del 2% per il 267 e del 2% fisso per il 238.
In conclusione, il quadro patologico nel suo insieme esprime una menomazione psico fisica con un danno biologico relativo dell'l'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e ha comportato un'invalidità temporanea di non idoneità al lavoro dal 05/02/2021 al 31/03/2021”.
A parere di questo Tribunale, il Consulente argomenta in maniera sufficiente e logica, anche riguardo alle osservazioni di parte resistente per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici CP_1
e motivazionali. Pertanto, non vi è ragione di discostarsi dalle valutazioni dallo stesso espresse.
Per quanto sopra, il giudicante ritiene che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico per malattia di De VA e sindrome del tunnel carpale al polso destro ed epicondilite gomito omolaterale con limitazione funzionale dei polsi e delle mani, nella misura dell'8%, dalla data della domanda amministrativa.
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione, in favore CP_1 della ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022,
n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno Parte_1 biologico derivante da malattia professionale in misura dell'8% (otto per cento);
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale, con interessi CP_1 decorrenti nei termini di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4