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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 43540/2024 promossa da:
(P. I.V.A ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Angelo Raffaele Chiaia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari alla Via Van Westerhout n. 69 e pertanto presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte attrice -
contro
:
(P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Paltrinieri, Luca Paltrinieri e Tommaso
Paltrinieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via Goldoni n. 1
- parte convenuta-
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
A) Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a vedersi riconoscere l'indennizzo conseguente alla perdita dell'autovettura DA UC 1.6 CRDI targata GF354TP -assicurata per il Furto,
l'Incendio e la con la quale conseguenza CP_2 Controparte_1 dell'avvenuto furto parziale, ovvero in alternativa, il risarcimento del danno in caso di optata riparazione del medesimo autoveicolo;
B) per l'effetto, condannare la citata Compagnia di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo in ragione del valore di mercato pagina 1 di 10 -alla data del furto- dell'autoveicolo assicurato, pari ad € 26.000,00 circa, ovvero al ristoro dei danni riportati dalla innanzi menzionata autovettura a seguito del furto parziale nella misura determinata nella perizia elaborata dal fiduciario della Società convenuta, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi sulla scorta delle evidenze in atti;
C) condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della delle Parte_1
somme da questa sostenute (i) per il trasporto del veicolo dal luogo di rinvenimento al
Deposito Aci Ceruolo Generoso, (ii) per la custodia diaria dell'autoveicolo dalla data di rinvenimento e sino all'effettivo recupero (iii) per le somme già corrisposte a titolo di premio per la polizza assicurativa, a decorrere dalla data dell'avvenuto furto (21/6/2024) e sino alla scadenza della copertura assicurativa;
D) condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
Nel merito:
- Respingere la domanda attorea per inoperatività della copertura assicurativa azionata e comunque per essere infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in atti indicate.
- In via di subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa azionata, contenersi nei limiti delle previsioni contrattuali l'obbligazione indennitaria di Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova che incombe interamente su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e per testimoni sui seguenti capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 9.4.2025:
1) “vero che il dispositivo GPS tracker IMEI 359647090623765 installato sulla vettura
DA UC targata GF 354 TP, di proprietà della non è un Parte_1
sistema antifurto satellitare dotato di riconoscimento attraverso sistemi elettronici (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento) e blocco motore, ma è soltanto un sistema di geolocalizzazione”;
pagina 2 di 10 2) “vero che il dispositivo GPS tracker IMEI 359647090623765 è diverso dai dispositivi antifurto c.d. attivi richiesti dalla polizza stipulata da con Parte_1 [...]
che si rammostra sub docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta”; CP_1
3) “vero che anche il dispositivo di è diverso dai dispositivi antifurto Parte_2 CP_3
c.d. attivi richiesti dalla polizza stipulata da con Parte_1 [...]
che si rammostra sub docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta”; CP_1
4) “vero che a seguito della denuncia di furto dell'autovettura, ha Controparte_1
richiesto a di fornire due documenti: a) il certificato del sistema di Parte_1
sorveglianza satellitare rilasciato dalla casa produttrice in cui vengono elencate le relative caratteristiche di funzionamento e azione sull'autovettura oggetto di furto, comprovanti il riconoscimento attraverso sistemi elettronici, come chiave elettronica e transponder per avviamento, con sensore antisollevamento e il blocco motore;
b) la documentazione rilasciata dalla centrale operativa contenente i tracciati di sorveglianza satellitare registrati
12 ore prima dell'evento furto, durante e dopo”;
5) “vero che non ha fornito la documentazione di cui al precedente Parte_1 capitolo”.
Si indica a testimone il legale rappresentante, o suo incaricato, della Infodrive s.p.a., domiciliato in Milano, via Nino Bixio n. 31 (sui capitoli 1-2-3).
L'interrogatorio formale viene deferito su tutti i capitoli.
Si chiede - ove occorra - disporsi CTU volta a verificare l'idoneità o meno del dispositivo antifurto installato sull'autovettura attorea oggetto di furto rispetto alle condizioni previste nella polizza azionata e nelle relative condizioni generali di assicurazione.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in virtù di contratto di assicurazione contro il furto Parte_1
rappresentato dalla polizza n. 202328098 chiede nel presente giudizio di condannare al pagamento dell'indennizzo di € 26.000,00 Controparte_1
dovuto a seguito del furto (parziale) dell'autovettura di sua proprietà targata
GF354TP subito il 21.6.2024.
2. A fondamento della domanda proposta, parte attrice:
a. ha documentato di essere proprietaria dell'autovettura DA UC (doc.
5 e 6) assicurata per rischio da responsabilità civile con
[...]
con polizza n. 30/195894492 (doc.7) e per incendio, Controparte_4
pagina 3 di 10 furto, rapina e garanzia accessorie con Controparte_1
con polizza n. 202328098 (doc. 8);
[...]
b. ha allegato che per entrambi i contratti di assicurazione era prevista l'installazione a bordo dell'autovettura di distinti dispositivi di rilevazione satellitare al fine di riscontrare la condotta stradale tenuta alla guida del veicolo, nonché di geolocalizzare il mezzo assicurato;
c. ha quindi documentato di aver installato sulla vettura il dispositivo concesso in comodato d'uso da assicuratrice per la responsabilità civile CP_5
(doc. 9), ossia il dispositivo Super Easy (IMEI 867917051431523);
d. ha documentato di aver inoltre installato a bordo dell'autovettura anche il dispositivo GPS Tracker (IMEI 359647090623765 cfr. doc. 10,11 e 12) fornito da Infodrive S.p.a. e installato dalla rivenditrice dell'autovettura e ha allegato che le specifiche tecniche di tale Controparte_6
dispositivo sono state accettate da Parte_3
ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione contro il furto, incendio e la rapina;
e. ha allegato che il 21.6.2024 alle ore 9:30 , che aveva in uso Parte_1
l'autovettura assicurata, l'ha parcheggiata, dopo averla chiusa, davanti alla sua abitazione nel complesso residenziale “Residence Borgo Regina” e ha allegato che sempre , poche ore dopo, non ha più ritrovato Pt_1
l'autovettura dove l'aveva parcheggiata;
f. ha documentato che ha quindi sporto denuncia del furto subito ai Pt_1
Carabinieri di Noicattaro (doc. 13);
g. ha documentato di aver quindi richiesto tramite il broker assicurativo alla
Infodrive s.p.a. copia del tracciato rilevato il giorno del furto dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura e di aver appreso in quella circostanza che il dispositivo antifurto, nonostante avesse la spia verde lampeggiante, non risultava effettivamente collegato alla centrale al momento del furto
(doc.15 e 16);
h. ha allegato, che l'1.7.2024 l'autovettura è stata ritrovata dalla polizia locale a Cerignola (FG), completamente distrutta (cfr. doc. 17 dal quale risulta che la carrozzeria era ammaccata, gli interni e gli pneumatici mancanti così come tutti gli accessori di bordo compresa la batteria dell'autovettura);
pagina 4 di 10 i. ha allegato che l'autovettura è stata poi trasportata presso l'officina “Ceruolo
Generoso” dove è stata visionata da perito fiduciario dell'assicurazione e ha documentato che successivamente l'assicurazione le ha comunicato di ritenere di non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo preteso dall'odierna attrice tramite comunicazione di posta elettronica certificata del
30.09.2024 (doc. 20);
j. ha documentato che il valore dell'autovettura all'epoca del furto parziale, secondo la media della quotazione stimata da Eurotax e Quattroruote era di €
26.000,00 circa (doc. 23, 24 e 25);
k. ha dedotto di ritenere tenuta al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione in ragione del fatto che il malfunzionamento dell'antifurto installato al fine dell'operatività della polizza non avrebbe potuto, in ogni caso, impedire il verificarsi dell'evento dannoso, evidenziando inoltre che la produzione del tracciato dell'autovettura rilevato da altro antifurto presente sul mezzo avrebbe comunque consentito all'assicurazione di avere piena contezza degli stessi dati che avrebbe avuto a disposizione grazie all'antifurto collegato all'assicurazione contro il furto ed ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione, quantificato in misura pari al valore commerciale dell'autovettura al momento del furto, attesa l'antieconomicità della sua riparazione oppure in misura pari al valore delle riparazioni necessarie per la rimessione in pristino dell'autovettura assicurata.
3. si è costituita in giudizio, eccependo di Controparte_1 non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo richiesto dall'attore in forza del contratto di assicurazione concluso tra le parti non avendo approvato le specifiche tecniche dell'apparecchiatura Infodrive installata dall'attrice, radicalmente diverse da quelle pretese al fine della valida esecuzione del contratto di assicurazione, contestando, in ogni caso, la quantificazione dell'indennizzo da quest'ultima compiuta per non aver tenuto conto dell'Iva detraibile e il valore del relitto, deducendo di non essere tenuta nemmeno al pagamento delle spese per il trasporto e la custodia del mezzo o al rimborso del premio della polizza sino alla scadenza pagina 5 di 10 contrattuale ai sensi degli artt. 24 e 36 delle condizioni generali di assicurazione
(doc. 3), chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome ritenuta infondata.
4. In particolare, parte convenuta:
a. ha evidenziato di non aver mai approvato le specifiche tecniche dell'apparecchiatura fornita da Infodrive e installata sulla vettura dell'assicurata;
b. ha precisato, infatti, che il dispositivo richiesto dalla polizza Nobis non è un mero sistema di geolocalizzazione e non è un sistema “analogo” a quello installato da Infodrive o alla scatola nera fornita di perché è un CP_3
dispositivo che agisce in maniera attiva per impedire o rendere più difficoltoso l'evento furto, essendo dotato di sensore antisollevamento e di blocco motore, con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS attivata con sistemi elettronici di riconoscimento, in grado di monitorare i movimenti della vettura prima, durante e dopo l'evento furto;
c. ha dedotto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione “la mancata installazione e/o mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o la mancata consegna dei tracciati, in casi di sinistro, comporteranno la perdita totale dell'indennizzo”;
d. ha eccepito l'inutilizzabilità della quotazione estratta da “Quattroruote”, prevendendo la polizza espressamente la quotazione “Eurotax”;
e. ha infine contestato la pretesa attorea di porre a carico della compagnia le spese sostenute per il trasporto e la custodia del mezzo ai sensi degli artt. 24
e 36 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 3).
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. parte attrice ha prodotto le schede tecniche degli antifurti installati sull'autovettura (doc.ti 26 e 27, da leggersi unitamente ai documenti 9, 10 e 11 già prodotti in allegato alla citazione), allegando di averle trasmesse al broker assicurativo prima della stipulazione dell'assicurazione contro il furto, deducendo pertanto che la stipulazione dell'assicurazione è stata compiuta dalla convenuta considerando equipollente ai fini dell'esecuzione della polizza i dispositivi installati sull'autovettura rispetto a quelli indicati nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 28).
6. L'attrice ha documentato di aver proposto domanda di mediazione ai fini della procedibilità della domanda (doc. 29), poi conclusasi negativamente in ragione della pagina 6 di 10 mancata partecipazione dell'odierna convenuta al procedimento di mediazione nonostante fosse obbligatoria, non assistito da giustificato motivo (doc. 31).
7. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenuto superfluo dare corso alle prove orali e alla c.t.u. richieste da entrambe le parti ai fini della decisione.
8. La domanda proposta da è infondata e non può trovare Parte_1
accoglimento. agisce per chiedere l'esatto adempimento di Parte_1 [...]
al contratto di assicurazione contro il furto in Controparte_1 corso di esecuzione tra le parti quando l'autovettura assicurata è stata (parzialmente) rubata il 21.6.2024.
Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova del verificarsi di un evento assicurato fatto incombe sulla parte attrice. Come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, ed in particolare sentenza 1558/2018, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore”.
L'attrice ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 8 parte attrice, doc. 2 parte convenuta), che comunque non risulta in contestazione tra le parti.
Al fine di provare il furto subito, parte attrice ha prodotto la denuncia sporta ai
Carabinieri il 21.06.2024 (doc. 13), il verbale di rinvenimento del veicolo della
Polizia locale di Cerignola (doc. 17), ed il tracciato GPS ottenuto tramite la “scatola nera” concessa in comodato da (doc. 18), assicuratrice contro la CP_3
responsabilità civile, dalla quale è desumibile lo spossessamento del bene assicurato subito dall'attrice, del resto non contestato dalla convenuta.
9. costituendosi in giudizio ha invece contestato l'operatività della polizza, CP_1 deducendo che sull'autovettura non era istallato il tipo di antifurto necessario affinché l'assicurazione fosse efficace, le cui specifiche tecniche erano pagina 7 di 10 puntualmente indicate alla pag. 8 delle condizioni particolari del contratto, che l'assicurato si era impegnato a rispettare pena l'inoperatività dell'assicurazione
(pag. 8 doc. 8 parte attrice) e che costituiva il motivo delle condizioni economiche e normative applicate al contratto di assicurazione (con azzeramento dello scoperto cfr. p. 8 doc. 8 att.), in conseguenza dell'elevato grado di protezione attivamente offerto dal dispositivo antifurto contrattualmente previsto, diversamente dai dispositivi installati da parte attrice, per altro solo parzialmente funzionanti, aventi funzionamento e finalità completamente diverse quali localizzatori di tipo passivo.
10. L'eccezione di inefficacia del contratto di assicurazione proposta da parte convenuta
è fondata e deve essere accolta.
Il contratto di assicurazione indica chiaramente, pena perdita totale dell'indennizzo, che il veicolo deve essere dotato di un antifurto satellitare “High” che consente la localizzazione con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS attivata con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica/trasponder per avviamento) con sensore antisollevamento e blocco motore.
Il contratto di assicurazione prevede espressamente che entro 72 ore dalla stipulazione del contratto l' debba consegnare il certificato attestante Parte_4
l'istallazione ed il collaudo del dispositivo di sicurezza all'assicurazione e l'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione chiarisce inoltre che in caso di furto, entro tre giorni dall'evento e pena la perdita dell'indennizzo, l'assicurato debba deve fornire copia del certificato di installazione dell'antifurto corredato da idonea documentazione fiscale, oltre a copia dell'ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l'evento.
È pacifico che parte attrice, oltre a non aver attivato sul proprio autoveicolo il tipo di antifurto richiesto dal contratto, non ha fornito alla convenuta la documentazione richiesta a seguito del furto.
Dai certificati di collaudo e dalle schede tecniche prodotte da parte attrice risulta documentato di tutti i dispositivi installati sull'autovettura dell'attrice (doc.ti 26 e
27, da leggersi unitamente ai documenti 9, 10 e 11 già prodotti in allegato alla citazione), risulta evidente che i sistemi satellitare e il sistema meccanico installati sull'autovettura assicurata non avessero le specifiche tecniche richieste ai fini dell'efficacia del contratto di assicurazione, e in particolare con riguardo pagina 8 di 10 all'antifurto Infodrive, la stessa società fornitrice dell'antifurto ha chiarito che “il dispositivo GPS Tracker IMEI 359647090623765 è un mero sistema di geolocalizzazione, non dotato, di “…riconoscimento attraverso sistemi elettronici
(chiave elettronica eo transponder per avviamento)…” e blocco motore, e che, quindi, il dispositivo GPS Tracker IMEI 359647090623765 non poteva e non avrebbe mai potuto essere collegato alla Polizza sottoscritta ….” (doc. 4 parte convenuta e doc. 16 parte attrice).
Risulta quindi documentalmente provato che il tipo di antifurto installato dall'attrice
è diverso da quello richiesto dalla polizza a pena di inefficacia del contratto di assicurazione.
Inoltre non risulta provato che la convenuta abbia accettato i diversi tipi di antifurto installati da parte attrice sulla sua vettura prima della stipulazione del contratto, non avendo compiuto alcuna dichiarazione in tal senso il broker con la comunicazione oggetto del doc. 28 di parte attrice, con la quale il broker si è limitato a confermare l'emissione della polizza in relazione ad un contratto di assicurazione che prevede espressamente l'obbligo di installazione di un antifurto di tipo attivo entro 72 ore dalla stipulazione del contratto.
Il chiaro tenore letterale del contratto di assicurazione, ha impedito di ammettere qualsiasi prova contraria al contenuto del documento, avente ad oggetto l'avvenuto accordo sull'accettazione di un dispositivo antifurto diverso da quello indicato come condizione di efficacia della copertura assicurativa, tramite prova testimoniale ai sensi dell'art. 2722 c.c.
Di conseguenza la domanda di parte attrice deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della presente controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
12. Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda, deve essere Controparte_1
condannata al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari al doppio del pagina 9 di 10 contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs.
28/2010.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 2.547,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e
CPA;
3) condanna altresì al versamento di entrata Controparte_1
al bilancio dello Stato entrata al bilancio dello Stato pari al doppio del contributo unificato del presente giudizio.
Milano, 28 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 43540/2024 promossa da:
(P. I.V.A ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Angelo Raffaele Chiaia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mola di Bari alla Via Van Westerhout n. 69 e pertanto presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte attrice -
contro
:
(P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Paltrinieri, Luca Paltrinieri e Tommaso
Paltrinieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via Goldoni n. 1
- parte convenuta-
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
A) Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a vedersi riconoscere l'indennizzo conseguente alla perdita dell'autovettura DA UC 1.6 CRDI targata GF354TP -assicurata per il Furto,
l'Incendio e la con la quale conseguenza CP_2 Controparte_1 dell'avvenuto furto parziale, ovvero in alternativa, il risarcimento del danno in caso di optata riparazione del medesimo autoveicolo;
B) per l'effetto, condannare la citata Compagnia di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo in ragione del valore di mercato pagina 1 di 10 -alla data del furto- dell'autoveicolo assicurato, pari ad € 26.000,00 circa, ovvero al ristoro dei danni riportati dalla innanzi menzionata autovettura a seguito del furto parziale nella misura determinata nella perizia elaborata dal fiduciario della Società convenuta, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi sulla scorta delle evidenze in atti;
C) condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della delle Parte_1
somme da questa sostenute (i) per il trasporto del veicolo dal luogo di rinvenimento al
Deposito Aci Ceruolo Generoso, (ii) per la custodia diaria dell'autoveicolo dalla data di rinvenimento e sino all'effettivo recupero (iii) per le somme già corrisposte a titolo di premio per la polizza assicurativa, a decorrere dalla data dell'avvenuto furto (21/6/2024) e sino alla scadenza della copertura assicurativa;
D) condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
Nel merito:
- Respingere la domanda attorea per inoperatività della copertura assicurativa azionata e comunque per essere infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in atti indicate.
- In via di subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa azionata, contenersi nei limiti delle previsioni contrattuali l'obbligazione indennitaria di Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova che incombe interamente su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e per testimoni sui seguenti capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 9.4.2025:
1) “vero che il dispositivo GPS tracker IMEI 359647090623765 installato sulla vettura
DA UC targata GF 354 TP, di proprietà della non è un Parte_1
sistema antifurto satellitare dotato di riconoscimento attraverso sistemi elettronici (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento) e blocco motore, ma è soltanto un sistema di geolocalizzazione”;
pagina 2 di 10 2) “vero che il dispositivo GPS tracker IMEI 359647090623765 è diverso dai dispositivi antifurto c.d. attivi richiesti dalla polizza stipulata da con Parte_1 [...]
che si rammostra sub docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta”; CP_1
3) “vero che anche il dispositivo di è diverso dai dispositivi antifurto Parte_2 CP_3
c.d. attivi richiesti dalla polizza stipulata da con Parte_1 [...]
che si rammostra sub docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta”; CP_1
4) “vero che a seguito della denuncia di furto dell'autovettura, ha Controparte_1
richiesto a di fornire due documenti: a) il certificato del sistema di Parte_1
sorveglianza satellitare rilasciato dalla casa produttrice in cui vengono elencate le relative caratteristiche di funzionamento e azione sull'autovettura oggetto di furto, comprovanti il riconoscimento attraverso sistemi elettronici, come chiave elettronica e transponder per avviamento, con sensore antisollevamento e il blocco motore;
b) la documentazione rilasciata dalla centrale operativa contenente i tracciati di sorveglianza satellitare registrati
12 ore prima dell'evento furto, durante e dopo”;
5) “vero che non ha fornito la documentazione di cui al precedente Parte_1 capitolo”.
Si indica a testimone il legale rappresentante, o suo incaricato, della Infodrive s.p.a., domiciliato in Milano, via Nino Bixio n. 31 (sui capitoli 1-2-3).
L'interrogatorio formale viene deferito su tutti i capitoli.
Si chiede - ove occorra - disporsi CTU volta a verificare l'idoneità o meno del dispositivo antifurto installato sull'autovettura attorea oggetto di furto rispetto alle condizioni previste nella polizza azionata e nelle relative condizioni generali di assicurazione.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in virtù di contratto di assicurazione contro il furto Parte_1
rappresentato dalla polizza n. 202328098 chiede nel presente giudizio di condannare al pagamento dell'indennizzo di € 26.000,00 Controparte_1
dovuto a seguito del furto (parziale) dell'autovettura di sua proprietà targata
GF354TP subito il 21.6.2024.
2. A fondamento della domanda proposta, parte attrice:
a. ha documentato di essere proprietaria dell'autovettura DA UC (doc.
5 e 6) assicurata per rischio da responsabilità civile con
[...]
con polizza n. 30/195894492 (doc.7) e per incendio, Controparte_4
pagina 3 di 10 furto, rapina e garanzia accessorie con Controparte_1
con polizza n. 202328098 (doc. 8);
[...]
b. ha allegato che per entrambi i contratti di assicurazione era prevista l'installazione a bordo dell'autovettura di distinti dispositivi di rilevazione satellitare al fine di riscontrare la condotta stradale tenuta alla guida del veicolo, nonché di geolocalizzare il mezzo assicurato;
c. ha quindi documentato di aver installato sulla vettura il dispositivo concesso in comodato d'uso da assicuratrice per la responsabilità civile CP_5
(doc. 9), ossia il dispositivo Super Easy (IMEI 867917051431523);
d. ha documentato di aver inoltre installato a bordo dell'autovettura anche il dispositivo GPS Tracker (IMEI 359647090623765 cfr. doc. 10,11 e 12) fornito da Infodrive S.p.a. e installato dalla rivenditrice dell'autovettura e ha allegato che le specifiche tecniche di tale Controparte_6
dispositivo sono state accettate da Parte_3
ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione contro il furto, incendio e la rapina;
e. ha allegato che il 21.6.2024 alle ore 9:30 , che aveva in uso Parte_1
l'autovettura assicurata, l'ha parcheggiata, dopo averla chiusa, davanti alla sua abitazione nel complesso residenziale “Residence Borgo Regina” e ha allegato che sempre , poche ore dopo, non ha più ritrovato Pt_1
l'autovettura dove l'aveva parcheggiata;
f. ha documentato che ha quindi sporto denuncia del furto subito ai Pt_1
Carabinieri di Noicattaro (doc. 13);
g. ha documentato di aver quindi richiesto tramite il broker assicurativo alla
Infodrive s.p.a. copia del tracciato rilevato il giorno del furto dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura e di aver appreso in quella circostanza che il dispositivo antifurto, nonostante avesse la spia verde lampeggiante, non risultava effettivamente collegato alla centrale al momento del furto
(doc.15 e 16);
h. ha allegato, che l'1.7.2024 l'autovettura è stata ritrovata dalla polizia locale a Cerignola (FG), completamente distrutta (cfr. doc. 17 dal quale risulta che la carrozzeria era ammaccata, gli interni e gli pneumatici mancanti così come tutti gli accessori di bordo compresa la batteria dell'autovettura);
pagina 4 di 10 i. ha allegato che l'autovettura è stata poi trasportata presso l'officina “Ceruolo
Generoso” dove è stata visionata da perito fiduciario dell'assicurazione e ha documentato che successivamente l'assicurazione le ha comunicato di ritenere di non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo preteso dall'odierna attrice tramite comunicazione di posta elettronica certificata del
30.09.2024 (doc. 20);
j. ha documentato che il valore dell'autovettura all'epoca del furto parziale, secondo la media della quotazione stimata da Eurotax e Quattroruote era di €
26.000,00 circa (doc. 23, 24 e 25);
k. ha dedotto di ritenere tenuta al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione in ragione del fatto che il malfunzionamento dell'antifurto installato al fine dell'operatività della polizza non avrebbe potuto, in ogni caso, impedire il verificarsi dell'evento dannoso, evidenziando inoltre che la produzione del tracciato dell'autovettura rilevato da altro antifurto presente sul mezzo avrebbe comunque consentito all'assicurazione di avere piena contezza degli stessi dati che avrebbe avuto a disposizione grazie all'antifurto collegato all'assicurazione contro il furto ed ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione, quantificato in misura pari al valore commerciale dell'autovettura al momento del furto, attesa l'antieconomicità della sua riparazione oppure in misura pari al valore delle riparazioni necessarie per la rimessione in pristino dell'autovettura assicurata.
3. si è costituita in giudizio, eccependo di Controparte_1 non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo richiesto dall'attore in forza del contratto di assicurazione concluso tra le parti non avendo approvato le specifiche tecniche dell'apparecchiatura Infodrive installata dall'attrice, radicalmente diverse da quelle pretese al fine della valida esecuzione del contratto di assicurazione, contestando, in ogni caso, la quantificazione dell'indennizzo da quest'ultima compiuta per non aver tenuto conto dell'Iva detraibile e il valore del relitto, deducendo di non essere tenuta nemmeno al pagamento delle spese per il trasporto e la custodia del mezzo o al rimborso del premio della polizza sino alla scadenza pagina 5 di 10 contrattuale ai sensi degli artt. 24 e 36 delle condizioni generali di assicurazione
(doc. 3), chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome ritenuta infondata.
4. In particolare, parte convenuta:
a. ha evidenziato di non aver mai approvato le specifiche tecniche dell'apparecchiatura fornita da Infodrive e installata sulla vettura dell'assicurata;
b. ha precisato, infatti, che il dispositivo richiesto dalla polizza Nobis non è un mero sistema di geolocalizzazione e non è un sistema “analogo” a quello installato da Infodrive o alla scatola nera fornita di perché è un CP_3
dispositivo che agisce in maniera attiva per impedire o rendere più difficoltoso l'evento furto, essendo dotato di sensore antisollevamento e di blocco motore, con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS attivata con sistemi elettronici di riconoscimento, in grado di monitorare i movimenti della vettura prima, durante e dopo l'evento furto;
c. ha dedotto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione “la mancata installazione e/o mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o la mancata consegna dei tracciati, in casi di sinistro, comporteranno la perdita totale dell'indennizzo”;
d. ha eccepito l'inutilizzabilità della quotazione estratta da “Quattroruote”, prevendendo la polizza espressamente la quotazione “Eurotax”;
e. ha infine contestato la pretesa attorea di porre a carico della compagnia le spese sostenute per il trasporto e la custodia del mezzo ai sensi degli artt. 24
e 36 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 3).
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. parte attrice ha prodotto le schede tecniche degli antifurti installati sull'autovettura (doc.ti 26 e 27, da leggersi unitamente ai documenti 9, 10 e 11 già prodotti in allegato alla citazione), allegando di averle trasmesse al broker assicurativo prima della stipulazione dell'assicurazione contro il furto, deducendo pertanto che la stipulazione dell'assicurazione è stata compiuta dalla convenuta considerando equipollente ai fini dell'esecuzione della polizza i dispositivi installati sull'autovettura rispetto a quelli indicati nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. 28).
6. L'attrice ha documentato di aver proposto domanda di mediazione ai fini della procedibilità della domanda (doc. 29), poi conclusasi negativamente in ragione della pagina 6 di 10 mancata partecipazione dell'odierna convenuta al procedimento di mediazione nonostante fosse obbligatoria, non assistito da giustificato motivo (doc. 31).
7. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenuto superfluo dare corso alle prove orali e alla c.t.u. richieste da entrambe le parti ai fini della decisione.
8. La domanda proposta da è infondata e non può trovare Parte_1
accoglimento. agisce per chiedere l'esatto adempimento di Parte_1 [...]
al contratto di assicurazione contro il furto in Controparte_1 corso di esecuzione tra le parti quando l'autovettura assicurata è stata (parzialmente) rubata il 21.6.2024.
Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova del verificarsi di un evento assicurato fatto incombe sulla parte attrice. Come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, ed in particolare sentenza 1558/2018, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore”.
L'attrice ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 8 parte attrice, doc. 2 parte convenuta), che comunque non risulta in contestazione tra le parti.
Al fine di provare il furto subito, parte attrice ha prodotto la denuncia sporta ai
Carabinieri il 21.06.2024 (doc. 13), il verbale di rinvenimento del veicolo della
Polizia locale di Cerignola (doc. 17), ed il tracciato GPS ottenuto tramite la “scatola nera” concessa in comodato da (doc. 18), assicuratrice contro la CP_3
responsabilità civile, dalla quale è desumibile lo spossessamento del bene assicurato subito dall'attrice, del resto non contestato dalla convenuta.
9. costituendosi in giudizio ha invece contestato l'operatività della polizza, CP_1 deducendo che sull'autovettura non era istallato il tipo di antifurto necessario affinché l'assicurazione fosse efficace, le cui specifiche tecniche erano pagina 7 di 10 puntualmente indicate alla pag. 8 delle condizioni particolari del contratto, che l'assicurato si era impegnato a rispettare pena l'inoperatività dell'assicurazione
(pag. 8 doc. 8 parte attrice) e che costituiva il motivo delle condizioni economiche e normative applicate al contratto di assicurazione (con azzeramento dello scoperto cfr. p. 8 doc. 8 att.), in conseguenza dell'elevato grado di protezione attivamente offerto dal dispositivo antifurto contrattualmente previsto, diversamente dai dispositivi installati da parte attrice, per altro solo parzialmente funzionanti, aventi funzionamento e finalità completamente diverse quali localizzatori di tipo passivo.
10. L'eccezione di inefficacia del contratto di assicurazione proposta da parte convenuta
è fondata e deve essere accolta.
Il contratto di assicurazione indica chiaramente, pena perdita totale dell'indennizzo, che il veicolo deve essere dotato di un antifurto satellitare “High” che consente la localizzazione con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS attivata con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica/trasponder per avviamento) con sensore antisollevamento e blocco motore.
Il contratto di assicurazione prevede espressamente che entro 72 ore dalla stipulazione del contratto l' debba consegnare il certificato attestante Parte_4
l'istallazione ed il collaudo del dispositivo di sicurezza all'assicurazione e l'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione chiarisce inoltre che in caso di furto, entro tre giorni dall'evento e pena la perdita dell'indennizzo, l'assicurato debba deve fornire copia del certificato di installazione dell'antifurto corredato da idonea documentazione fiscale, oltre a copia dell'ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l'evento.
È pacifico che parte attrice, oltre a non aver attivato sul proprio autoveicolo il tipo di antifurto richiesto dal contratto, non ha fornito alla convenuta la documentazione richiesta a seguito del furto.
Dai certificati di collaudo e dalle schede tecniche prodotte da parte attrice risulta documentato di tutti i dispositivi installati sull'autovettura dell'attrice (doc.ti 26 e
27, da leggersi unitamente ai documenti 9, 10 e 11 già prodotti in allegato alla citazione), risulta evidente che i sistemi satellitare e il sistema meccanico installati sull'autovettura assicurata non avessero le specifiche tecniche richieste ai fini dell'efficacia del contratto di assicurazione, e in particolare con riguardo pagina 8 di 10 all'antifurto Infodrive, la stessa società fornitrice dell'antifurto ha chiarito che “il dispositivo GPS Tracker IMEI 359647090623765 è un mero sistema di geolocalizzazione, non dotato, di “…riconoscimento attraverso sistemi elettronici
(chiave elettronica eo transponder per avviamento)…” e blocco motore, e che, quindi, il dispositivo GPS Tracker IMEI 359647090623765 non poteva e non avrebbe mai potuto essere collegato alla Polizza sottoscritta ….” (doc. 4 parte convenuta e doc. 16 parte attrice).
Risulta quindi documentalmente provato che il tipo di antifurto installato dall'attrice
è diverso da quello richiesto dalla polizza a pena di inefficacia del contratto di assicurazione.
Inoltre non risulta provato che la convenuta abbia accettato i diversi tipi di antifurto installati da parte attrice sulla sua vettura prima della stipulazione del contratto, non avendo compiuto alcuna dichiarazione in tal senso il broker con la comunicazione oggetto del doc. 28 di parte attrice, con la quale il broker si è limitato a confermare l'emissione della polizza in relazione ad un contratto di assicurazione che prevede espressamente l'obbligo di installazione di un antifurto di tipo attivo entro 72 ore dalla stipulazione del contratto.
Il chiaro tenore letterale del contratto di assicurazione, ha impedito di ammettere qualsiasi prova contraria al contenuto del documento, avente ad oggetto l'avvenuto accordo sull'accettazione di un dispositivo antifurto diverso da quello indicato come condizione di efficacia della copertura assicurativa, tramite prova testimoniale ai sensi dell'art. 2722 c.c.
Di conseguenza la domanda di parte attrice deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della presente controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
12. Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda, deve essere Controparte_1
condannata al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari al doppio del pagina 9 di 10 contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs.
28/2010.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 2.547,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e
CPA;
3) condanna altresì al versamento di entrata Controparte_1
al bilancio dello Stato entrata al bilancio dello Stato pari al doppio del contributo unificato del presente giudizio.
Milano, 28 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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