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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 468/2024 RG
promossa da
(CF: , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 p ), rappresentata Parte_2 C.F._2 e difesa dall'avv. Renat esso ia alla via della Repubblica n.26 n. 5 eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Piera Controparte_1 C.F._3 P il c la Piazza dell'Unità Nazionale n.19 è eletto domicilio
–resistente–
Ragioni della decisione (1)
in proprio e quale procuratrice generale di Parte_3 CP_2 Per premesso di aver ricevuto in donazione, con atto a ministero Notaio del 18.12.2018, da che riservava ad essa l'usufrutto vita natural ante, la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38 e che aveva concesso alla nipote della in CP_2 Parte_1 Controparte_1 comodato l'immobile per i mesi di settembre/ottobre 2023, lamentato che
[...]
che aveva provveduto al cambio della serratura della porta d'ingresso CP_1 ile, non restituiva l'immobile, indebitamente occupandolo fruendo delle utenze attive nello stesso, nonostante la richiesta dell'usufruttuaria del 29.02.2024, con ricorso ex art. 447bis Cpc, ritualmente notificato, con azione personale di restituzione e/o di rivendica, evocava in giudizio per sentirla condannare al Controparte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma di danaro per illegittima occupazione nonchè della somma di € 709,46 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze attive nell'immobile , con vittoria di spese. (2) Si costituiva in giudizio che, rilevato che nella specie non era Controparte_1 configurabile né un contratto di comodato né di locazione, trattandosi semmai di occupazione sine titulo, denunciato un conflitto di interessi tra la e la Parte_1
, contestata la validità della procura speciale rilasciata dalla alla Pt_2 Pt_2 eccepita la improcedibilità delle domande attoree per mancato Parte_1 esperimento della procedura di mediazione, instava, previo mutamento del rito, da
Pag. 1 a 4 speciale delle locazioni a rito ordinario, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via subordinata, per essere manlevata da Parte_1 da ogni domanda contro di lei proposta e per il rigetto della domanda in
[...] quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, (3) Definita negativamente la mediazione, autorizzata la parte ricorrente a produrre la delibera del 18.4.2024 del difensore civico regionale e la nota del Persona_2
24.04.2024, assunta la prova orale (interpello di testi parte Controparte_1 resistente: , deceduta Testimone_1 Parte_2 Parte_1 nel giudizio quale piena proprietaria, rinunciata la domanda volta al
[...] risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2024 come da separato verbale. (4)
Nella specie, esiste(va) un contratto di comodato, avente ad oggetto l'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38, censito a CF Comune di Imperia Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19, tra l'originaria usufruttuaria e Parte_2 Controparte_1
(4.1) Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803, co.1, cc). Essendo, per stessa definizione legislativa (art. 1803, co.2, cc) un contratto essenzialmente gratuito, è da inquadrarsi nell'ambito dei cd rapporti di cortesia e, dal punto di vista strutturale, l'operazione viene ricostruita come attribuzione patrimoniale unilaterale con obbligazioni, non in rapporto di corrispettività, per entrambe le parti. Il comodato, perfezionandosi con la consegna del bene (che non è mera esecuzione del contratto), è un contratto reale. (5) Premesso che l'accordo delle parti non è sottosposto a vincoli di forma, per cui la prova del contratto può essere fornita in qualsiasi modo, che il contratto di comodato di immobili non richiede la forma scritta e non è soggetto all'obbligo di registrazione, nella specie, la prova della esistenza di un contratto di comodato la si inferisce: (i) dal documento n. 4 di parte ricorrente, non contestato dalla parte resistente, laddove dichiarando il 17.4.2024 la propria residenza nell'immobile oggetto Controparte_1 di contesa, allegava, a comprova, la dichiarazione a firma Parte_2
(usufruttuaria ed originaria comodante) con la quale quest'ultima messo a sua disposizione a titolo gratuito l'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38; (ii) dalla documentazione prodotta su autorizzazione del Tribunale con l'ordinanza del 25.6.2024 (delibera del 18.4.2024 del difensore civico regionale e la nota
del 24.04.2024), atteso il comportamento concludente tenuto dalla Persona_2 al fine della sottoscrizione avente ad oggetto la somministrazione di Controparte_1 servizi idrici. L'art. 5 della L. 80/2014, richiamata anche nella nota di CP_3
, infatti dispone che «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
[...] chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione
Pag. 2 a 4 sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445». Per ottenere l'attivazione dell'utenza avente ad oggetto la somministrazione di acqua potabile relativa all'immobile oggetto di contesa, presentando al gestore del servizio idrico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da Pt_2 relativa al contratto di comodato, ha riconosciuto la esistenza
[...] Controparte_1 ntratto di comodato. (6) Ricollegando la propria pretesa al venir meno del contratto di comodato, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non è azione di rivendicazione bensì di restituzione quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un bene di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al pagamento di un'indennità per indebita occupazione. (6.1) L'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozio giuridico di comodato gratuito che non presuppone(va) necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (cass. n. 25052/2018). (6.2) Nella specie, non mira ad ottenere il riconoscimento del Parte_1 diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, fondando la sua pretesa sul fatto di un volontario trasferimento dell'immobile in forza di un titolo contrattuale che esisteva, ma che è venuto a scadenza. (7) Il detto rapporto di comodato aveva una durata a tempo determinato, essendo stato concesso il godimento dell'immobile fino al mese di ottobre 2023, data in cui la
[...] avrebbe dovuto trasferirsi in Germania. CP_1
(7.1) Ciò lo si desume dalle risposte fornite dalla parte resistente in sede di interpello, laddove: (i) alla domanda “Vero che consentiva tramite Parte_2 Parte_1
a dal mese di aprile 2023 di dimorare nell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Imperia Via Andrea Doria n.38 piano secondo, concordandone la liberazione entro il mese di ottobre, allorquando la convenuta avrebbe dovuto trasferirsi in Germania?”, rispondeva: «non pensavo che la casa fosse di pensavo fosse già stata donata a mia Parte_2 nonna, la quale mi diede le chiavi. Non mi era stata dato un limite temporale, ero io che volevo padre in Germania ma mio padre non lo ha consentito e sono rimasta nell'immobile». La riconosce CP_1 di aver concluso un contratto con la nonna, indirettamente confermando che l'uso le era stato temporalmente concesso fino al suo trasferimento in Germania, avversato dal padre;
(ii) alla domanda “Vero che nel corso del mese di ottobre 2023 dell'anno 2023 Controparte_1 ha provveduto al cambio della serratura della porta d'ingresso dell'immobile sito in Imperia Via Andrea Doria n.38 piano secondo?”, rispondeva: «ho cambiato la serratura ma nel mese di novembre 2023». Ed infatti, consapevole di non avere più titolo alla detenzione in quanto non si sarebbe trasferita in Germania, nel novembre del 2023 cambiava la serratura per impedire alla nonna di accedere all'immobile con le chiavi in possesso della stessa. (7.2) Avendo il comodato durata fino al 31.10.2023, ai sensi dell'art. Controparte_1
1809 cc, era obbligata a restituire l'immobile alla scadenza del termine convenuto. Non avendo dato corso alla restituzione dell'immobile al termine del Controparte_1 periodo concordato, la domanda di riconsegna è fondata.
Pag. 3 a 4 (8) La domanda di riconsegna è altresì fondata anche qualora si ritenga, come dichiarato, in contrasto insanabile con l'ammesso cambio della serratura effettuato nel novembre del 2023, dalla in sede di interpello, («…Non mi era stato dato un limite CP_1 temporale») che non fosse stato convenuto un termine. Invero, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art. 1810 cc). Nella specie, la ricorrente, con raccomandata ar del 29.02.2024, ha chiesto la restituzione dell'immobile, obbligazione rimasta inadempiuta. (9) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del motivo di ricorso svolto in via principale, con effetto di assorbimento del motivo di ricorso svolto in via subordinata. (9.1) Pertanto, avendo la parte ricorrente rinunciato alla domanda volta al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, va condannata al rilascio, in Controparte_1 favore di dell'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria Parte_1
n.38, cen peria Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19), libero da cose persone (10) In ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e del contenuto dei messaggi WhatsApp allegati alla comparsa di costituzione, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pron
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al rilascio, in Controparte_1 favore di dell'immobile sito ndrea Doria Parte_1 n.38, cen peria Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19, libero da cose persone
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 30.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
Pag. 4 a 4
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 468/2024 RG
promossa da
(CF: , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 p ), rappresentata Parte_2 C.F._2 e difesa dall'avv. Renat esso ia alla via della Repubblica n.26 n. 5 eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Piera Controparte_1 C.F._3 P il c la Piazza dell'Unità Nazionale n.19 è eletto domicilio
–resistente–
Ragioni della decisione (1)
in proprio e quale procuratrice generale di Parte_3 CP_2 Per premesso di aver ricevuto in donazione, con atto a ministero Notaio del 18.12.2018, da che riservava ad essa l'usufrutto vita natural ante, la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38 e che aveva concesso alla nipote della in CP_2 Parte_1 Controparte_1 comodato l'immobile per i mesi di settembre/ottobre 2023, lamentato che
[...]
che aveva provveduto al cambio della serratura della porta d'ingresso CP_1 ile, non restituiva l'immobile, indebitamente occupandolo fruendo delle utenze attive nello stesso, nonostante la richiesta dell'usufruttuaria del 29.02.2024, con ricorso ex art. 447bis Cpc, ritualmente notificato, con azione personale di restituzione e/o di rivendica, evocava in giudizio per sentirla condannare al Controparte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma di danaro per illegittima occupazione nonchè della somma di € 709,46 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze attive nell'immobile , con vittoria di spese. (2) Si costituiva in giudizio che, rilevato che nella specie non era Controparte_1 configurabile né un contratto di comodato né di locazione, trattandosi semmai di occupazione sine titulo, denunciato un conflitto di interessi tra la e la Parte_1
, contestata la validità della procura speciale rilasciata dalla alla Pt_2 Pt_2 eccepita la improcedibilità delle domande attoree per mancato Parte_1 esperimento della procedura di mediazione, instava, previo mutamento del rito, da
Pag. 1 a 4 speciale delle locazioni a rito ordinario, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via subordinata, per essere manlevata da Parte_1 da ogni domanda contro di lei proposta e per il rigetto della domanda in
[...] quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, (3) Definita negativamente la mediazione, autorizzata la parte ricorrente a produrre la delibera del 18.4.2024 del difensore civico regionale e la nota del Persona_2
24.04.2024, assunta la prova orale (interpello di testi parte Controparte_1 resistente: , deceduta Testimone_1 Parte_2 Parte_1 nel giudizio quale piena proprietaria, rinunciata la domanda volta al
[...] risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2024 come da separato verbale. (4)
Nella specie, esiste(va) un contratto di comodato, avente ad oggetto l'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38, censito a CF Comune di Imperia Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19, tra l'originaria usufruttuaria e Parte_2 Controparte_1
(4.1) Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803, co.1, cc). Essendo, per stessa definizione legislativa (art. 1803, co.2, cc) un contratto essenzialmente gratuito, è da inquadrarsi nell'ambito dei cd rapporti di cortesia e, dal punto di vista strutturale, l'operazione viene ricostruita come attribuzione patrimoniale unilaterale con obbligazioni, non in rapporto di corrispettività, per entrambe le parti. Il comodato, perfezionandosi con la consegna del bene (che non è mera esecuzione del contratto), è un contratto reale. (5) Premesso che l'accordo delle parti non è sottosposto a vincoli di forma, per cui la prova del contratto può essere fornita in qualsiasi modo, che il contratto di comodato di immobili non richiede la forma scritta e non è soggetto all'obbligo di registrazione, nella specie, la prova della esistenza di un contratto di comodato la si inferisce: (i) dal documento n. 4 di parte ricorrente, non contestato dalla parte resistente, laddove dichiarando il 17.4.2024 la propria residenza nell'immobile oggetto Controparte_1 di contesa, allegava, a comprova, la dichiarazione a firma Parte_2
(usufruttuaria ed originaria comodante) con la quale quest'ultima messo a sua disposizione a titolo gratuito l'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria n.38; (ii) dalla documentazione prodotta su autorizzazione del Tribunale con l'ordinanza del 25.6.2024 (delibera del 18.4.2024 del difensore civico regionale e la nota
del 24.04.2024), atteso il comportamento concludente tenuto dalla Persona_2 al fine della sottoscrizione avente ad oggetto la somministrazione di Controparte_1 servizi idrici. L'art. 5 della L. 80/2014, richiamata anche nella nota di CP_3
, infatti dispone che «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
[...] chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione
Pag. 2 a 4 sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445». Per ottenere l'attivazione dell'utenza avente ad oggetto la somministrazione di acqua potabile relativa all'immobile oggetto di contesa, presentando al gestore del servizio idrico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da Pt_2 relativa al contratto di comodato, ha riconosciuto la esistenza
[...] Controparte_1 ntratto di comodato. (6) Ricollegando la propria pretesa al venir meno del contratto di comodato, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non è azione di rivendicazione bensì di restituzione quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un bene di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al pagamento di un'indennità per indebita occupazione. (6.1) L'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozio giuridico di comodato gratuito che non presuppone(va) necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (cass. n. 25052/2018). (6.2) Nella specie, non mira ad ottenere il riconoscimento del Parte_1 diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, fondando la sua pretesa sul fatto di un volontario trasferimento dell'immobile in forza di un titolo contrattuale che esisteva, ma che è venuto a scadenza. (7) Il detto rapporto di comodato aveva una durata a tempo determinato, essendo stato concesso il godimento dell'immobile fino al mese di ottobre 2023, data in cui la
[...] avrebbe dovuto trasferirsi in Germania. CP_1
(7.1) Ciò lo si desume dalle risposte fornite dalla parte resistente in sede di interpello, laddove: (i) alla domanda “Vero che consentiva tramite Parte_2 Parte_1
a dal mese di aprile 2023 di dimorare nell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Imperia Via Andrea Doria n.38 piano secondo, concordandone la liberazione entro il mese di ottobre, allorquando la convenuta avrebbe dovuto trasferirsi in Germania?”, rispondeva: «non pensavo che la casa fosse di pensavo fosse già stata donata a mia Parte_2 nonna, la quale mi diede le chiavi. Non mi era stata dato un limite temporale, ero io che volevo padre in Germania ma mio padre non lo ha consentito e sono rimasta nell'immobile». La riconosce CP_1 di aver concluso un contratto con la nonna, indirettamente confermando che l'uso le era stato temporalmente concesso fino al suo trasferimento in Germania, avversato dal padre;
(ii) alla domanda “Vero che nel corso del mese di ottobre 2023 dell'anno 2023 Controparte_1 ha provveduto al cambio della serratura della porta d'ingresso dell'immobile sito in Imperia Via Andrea Doria n.38 piano secondo?”, rispondeva: «ho cambiato la serratura ma nel mese di novembre 2023». Ed infatti, consapevole di non avere più titolo alla detenzione in quanto non si sarebbe trasferita in Germania, nel novembre del 2023 cambiava la serratura per impedire alla nonna di accedere all'immobile con le chiavi in possesso della stessa. (7.2) Avendo il comodato durata fino al 31.10.2023, ai sensi dell'art. Controparte_1
1809 cc, era obbligata a restituire l'immobile alla scadenza del termine convenuto. Non avendo dato corso alla restituzione dell'immobile al termine del Controparte_1 periodo concordato, la domanda di riconsegna è fondata.
Pag. 3 a 4 (8) La domanda di riconsegna è altresì fondata anche qualora si ritenga, come dichiarato, in contrasto insanabile con l'ammesso cambio della serratura effettuato nel novembre del 2023, dalla in sede di interpello, («…Non mi era stato dato un limite CP_1 temporale») che non fosse stato convenuto un termine. Invero, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art. 1810 cc). Nella specie, la ricorrente, con raccomandata ar del 29.02.2024, ha chiesto la restituzione dell'immobile, obbligazione rimasta inadempiuta. (9) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del motivo di ricorso svolto in via principale, con effetto di assorbimento del motivo di ricorso svolto in via subordinata. (9.1) Pertanto, avendo la parte ricorrente rinunciato alla domanda volta al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, va condannata al rilascio, in Controparte_1 favore di dell'immobile sito in Imperia alla via Andrea Doria Parte_1
n.38, cen peria Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19), libero da cose persone (10) In ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e del contenuto dei messaggi WhatsApp allegati alla comparsa di costituzione, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pron
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al rilascio, in Controparte_1 favore di dell'immobile sito ndrea Doria Parte_1 n.38, cen peria Sez. ON, F.5/Part.530/Sub.19, libero da cose persone
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 30.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
Pag. 4 a 4