Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 790/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 790/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Sara Caponio Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa “ope Controparte_1
legis” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- Appellata -
OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 1°.
4.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
1. – ha prestato servizio alle dipendenze dell' di Bari Parte_1 Controparte_1
dal 2.11.1977 al 1°.9.2011.
2. – Con provvedimento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dell'11.11.2013 l'
[...]
le ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.894,74, da Controparte_2
eseguirsi entro trenta giorni dalla notifica, a titolo di recupero di assegni di natura stipendiale indebitamente percepiti, per giorni ed ore di permessi retribuiti, richiesti ai sensi dell'art. 33 co. 3
L. n. 104/1992, dal 28.11.2002 al 9.7.2010, per l'assistenza del genitore.
3. – Con ricorso depositato il 12.12.2013 l'intimata ha proposto opposizione al provvedimento ingiunzionale per il recupero del credito, con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 cpc, sulla scorta di tre motivi: 1) prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4) cod.
civ. della pretesa creditoria;
2) violazione dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 in quanto il provvedimento d'ingiunzione è stato notificato con raccomandata e non secondo le tipiche forme prescritte dall'anzidetta norma;
3) violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona fede, per avere l'Amministrazione (almeno tanto sembrerebbe desumersi dalle pagg. 16 segg. del ricorso introduttivo) ingenerato in lei l'affidamento nella non necessaria risottoposizione a visita del padre per la concessione dei benefici di cui alla L. n. 104/1992, dopo che l'interessata aveva già ottenuto in passato la liquidazione del trattamento retributivo. Pertanto, l'opponente ha chiesto di porre nel nulla il provvedimento d'ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
4. – L si è costituita in giudizio ed ha contestato il fondamento della Controparte_1
domanda, concludendo per la sua reiezione.
5. – Con sentenza n. 1656 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cpc il 3.5.2023 l'adito giudice monocratico del Tribunale di Bari, dopo aver rilevato l'irritualità delle “note conclusive”
del 27.4.2023, in quanto depositate da in difetto di autorizzazione, ha rigettato Parte_1
l'opposizione e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2 5.1. – Il giudicante ha innanzitutto precisato che non è in contestazione la fruizione dei permessi retribuiti e né l'ammontare del credito restitutorio. Inoltre, ha ritenuto che l'azione di recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente ex art. 2033 cod. civ. è soggetta all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. e ciò in quanto l'art. 2948 co. 1 n. 4) cod.
civ. non è destinato a trovare applicazione se non nei casi espressamente previsti;
che la notifica dell'ingiunzione di pagamento mediante il recapito di raccomandata postale, anziché nelle forme previste dall'art. 2 R.D. n. 639/1910, non è idonea ad inficiarla giacché essa è valida ed efficace indipendentemente dalla stessa notificazione;
che, in ogni caso, la debitrice, proponendo l'opposizione avverso il provvedimento ingiunzionale, ha sanato, per raggiungimento dello scopo,
ogni eventuale vizio di notificazione;
che non è ravvisabile la violazione del principio di affidamento incolpevole per una pluralità di ragioni: dalla documentazione di causa non risulta che vi sia stato il riconoscimento in favore del padre dell'opponente della condizione di grave invalidità, la quale, presupposto per la fruizione dei benefici di cui all'art. 33 co. 3 L. n. 104/1992,
non emerge dal verbale dell' n. 112516; a detta manchevolezza documentale non può Parte_2
ovviarsi con il verbale della Commissione di Prima istanza dell'8.9.2005, che ha riconosciuto al genitore della dipendente la condizione di invalido totale ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.
18/1980 e alla L. n. 508/1988; dunque, ha formulato l'istanza di concessione delle Parte_1
agevolazioni previste dall'art. 104/1992 pur non essendo titolare dei relativi requisiti, poiché mai riconosciuti, circostanza di cui poteva agevolmente rendersi conto ove avesse agito con l'ordinaria diligenza;
peraltro, non risulta neppure depositato (né rinvenuto fra gli atti dell'AdE) un provvedimento assentivo del datore di lavoro alla fruizione dei benefici;
infine, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di domanda di ripetizione di somme corrisposte a titolo di retribuzione avanzata da un'Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, la semplice circostanza che l'erogazione sia avvenuta “sine titulo” legittima la ripetibilità delle somme ex art. 2033 cod. civ. nonostante la buona fede dell'“accipiens” (peraltro insussistente nella specie),
afferendo il profilo soggettivo alla sola restituzione dei frutti e degli interessi.
3 6. – Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato in tre motivi (1. Parte_1
violazione del diritto di difesa per avere il primo giudice “pretermesso” ingiustificatamente l'esame delle note conclusive;
2. prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione delle somme;
3. violazione del principio dell'affidamento incolpevole), chiedendo la declaratoria di nullità della pronunzia o la sua integrale riforma, con il riconoscimento della non debenza delle somme oggetto del provvedimento ingiunzionale, o quantomeno di quelle erogatele da settembre
2005 al 2010 perché per detti anni i permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 le erano spettanti e soltanto per colpa dell'Amministrazione non sono stati accertati, con vittoria delle spese del doppio grado.
Cont 7. – Il gravame è stato contrastato dall' , che ne ha eccepito l'inammissibilità in ragione del carattere meramente reiterativo delle doglianze, deducendone subordinatamente, nel merito,
l'infondatezza, vinte le spese di secondo grado.
8. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 1°.
4.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
9. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
10. – In via pregiudiziale di rito, deve osservarsi come non sussista il radicale vizio dell'inammissibilità dell'appello eccepito dalla Difesa erariale in quanto l'impugnante ha legittimamente sottoposto al controllo del giudice del grado superiore la corretta risoluzione delle questioni giuridiche definite nella sentenza gravata, sulla scorta di un sostenibile percorso di revisione critica del ragionamento posto a base della pronunzia reiettiva.
11. – Il primo motivo di appello, finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, svela, “prima facie”, la sua manifesta infondatezza per una pluralità di ragioni: a) il Tribunale di Bari, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge di regolare lo svolgimento e la definizione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, ha incensurabilmente adottato il modulo della decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies cpc in considerazione della natura esclusivamente documentale della causa;
b) detto modello decisorio non contempla la concessione alle parti di un
4 termine per il deposito di note conclusive;
c) cionondimeno, la ricorrente le ha depositate ugualmente, pur in difetto di un provvedimento autorizzativo del giudice;
d) in ogni caso,
all'udienza di discussione, l'opponente ha avuto la possibilità di illustrare al giudice le proprie contestazioni avverso l'ingiunzione di pagamento;
e) fra l'altro, era sua facoltà richiedere al giudicante un rinvio della discussione orale per apprestare una più compiuta difesa;
f) infine,
l'ingiunta non ha neppure allegato che l'esame delle note difensive avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella poi adottata.
12. – Il secondo motivo d'impugnazione è parimenti destituito di fondamento giuridico tenuto conto che il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ.
ed il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità percepite senza titolo dal dipendente resta soggetto alla prescrizione ordinaria in quanto l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. è stata esclusa da Cass.
5.11.2019 n. 28436 giacché
l'unica fattispecie regolata dal n. 4) della predetta norma codicistica è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista “ex ante”, in relazione al titolo dell'obbligazione (così, Cass.
1°.
8.2023 n. 23419, pag. 7 della motivazione). Poiché il momento di decorrenza del termine decennale di prescrizione coincide con la data del pagamento, “ab origine” soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo, nella specie il provvedimento di revoca dei permessi retribuiti prot. n.
2010/152122 del 13.9.2010 ha avuto l'effetto d'interrompere la prescrizione prima che giungesse a scadenza il termine decennale decorrente dai primi pagamenti risalenti all'anno 2002.
13. – Infine, non miglior sorte accompagna il terzo motivo d'impugnazione, il quale non può
che sfociare in un esito reiettivo, anche relativamente all'istanza subordinata di dichiarazione di non debenza delle somme erogate alla dipendente da settembre 2005 al 2010.
13.1. – In proposito, è rimasta incontestata la deduzione dell'appellata secondo cui la documentazione presentata da si è rivelata inidonea alla fruizione del beneficio, Parte_1
5 sia con riferimento al verbale di visita della Commissione medica ex L. n. 104/1992 dell' Pt_2
del 19.6.2002, che non ha riconosciuto al genitore lo status di portatore di handicap in stato
[...]
di gravità, e sia con riferimento al successivo accertamento medico da parte della Commissione di prima istanza della Regione Puglia dell'8.9.2005, finalizzato al riconoscimento dell'invalidità
civile e non alla concessione dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992. In particolare, dalla nota
Cont prot. 13386 del 15.4.2013 si desume che l' ha quantificato in complessivi sette mesi e ventisette giorni i periodi usufruiti dall'interessata ai sensi dell'art. 33 co. 3 L. n. 104/1992 in assenza dei presupposti di legge. La suddetta deduzione difensiva dell'Amministrazione trova,
altresì, riscontro nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), nella quale, come sopra anticipato, si è precisato, sulla scorta della documentazione esaminata dal giudice, che Pt_1
ha proposto l'istanza di fruizione dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992 senza essere in
[...]
possesso dei relativi presupposti in quanto non riconosciuti dal datore di lavoro, dal quale non risulta(va) emesso alcun provvedimento autorizzativo. Dimodoché, il verbale della Commissione
di prima istanza dell'8.9.2005 non è risultato presente nella documentazione relativa ai permessi ex
L. n. 104/1992 e, comunque, il verbale per l'accertamento dello stato d'invalidità civile da parte della suddetta Commissione non costituisce per la PA valido documento per conseguire i benefici previsti da quest'ultima legge.
13.2. – D'altra parte, l'appellante non si confronta con l'ulteriore “ratio decidendi” su cui si fonda la decisione impugnata, con la quale è stata fatta corretta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione sia avvenuta “sine titulo”, è consentita la ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c. e tale ripetibilità non è esclusa per la buona fede dell'“accipiens”, in quanto questa norma riguarda,
sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass.
8.4.2010 n.
8338, Cass. 20.2.2017 n. 4323; cfr, altresì, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato
6 23.9.2024 n. 7712, pagg. 10 e 11, il quale ha ritenuto che per le Pubbliche Amministrazioni “la
restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto,
dunque, di attività vincolata…atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone
all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione
dell'art. 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati (Cons. St., sez. IV, 17 agosto 2023,
n. 7799). Come questa Sezione ha già chiarito…, secondo orientamento invero decisamente
maggioritario della Cassazione, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato, l'azione di
recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente…: il solo temperamento al
principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità
di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del
debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza
libera e dignitosa. In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, infatti, l'affidamento del
percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d'ostacolo all'esercizio, da parte
dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon
andamento, né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento
soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re
ipsa (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201)…”.
13.3. – Alla luce dei suesposti principi, anche l'ultimo motivo di appello va, pertanto,
respinto, dovendosi escludere, avuto riguardo all'entità della somma oggetto della prestazione restitutoria, il carattere eccessivamente oneroso (peraltro neppure allegato dall'interessata) del recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria.
14. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. La loro determinazione deve avvenire in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense).
Le competenze legali sono liquidate secondo gli importi fasici minimi in ragione della modesta complessità delle questioni dibattute dalle parti.
7 15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1656/2023, pronunciata il Controparte_1
3.5.2023, con atto di citazione del 9.6.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 a titolo di compenso professionale;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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