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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA OT Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il giorno 1 ottobre Parte_1 C.F._1
1979, con il patrocinio dell'avv. MOSSOLANI LAURA SARA e dell'avv. CALDIROLI
AN presso il cui Studio elegge domicilio;
e
(C.F. ), nato in [...] il 16 giugno Controparte_1 C.F._2
1975, con il patrocinio dell'avv. MALTONI ALBERTO e dell'avv. MALTONI ANDREA
ORESTE, presso il cui Studio elegge domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nell'attuale residenza;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i venerdì dalle ore 17:00 alle 21:00, salvo impegni lavorativi del padre o impegni extra-scolastici dei figli. In tal caso il padre si metterà
d'accordo con la madre sull'individuazione di un diverso giorno o di un diverso orario. Il padre terrà con sé i figli due domeniche al mese alternate dalle ore 14:00 alle ore 21:00, salvo diversi accordi delle parti;
3. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il 31 maggio;
le restanti festività verranno suddivise al 50% alternando le feste religiose di anno in anno;
4. Le parti concordano che i genitori si alterneranno nell'accompagnare entrambi i figli alle visite mediche specialistiche di cui hanno bisogno, previ accordi;
5. Le parti si impegnano a comunicarsi via e-mail tutti gli impegni dei figli e ogni informazione rilevante sugli stessi, nonché i rispettivi eventuali cambi di residenza, con annessi recapiti, anche telefonici;
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo mensile di Euro 325,00 (162,50 Euro a figlio - cifra rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza da ottobre 2023), rivalutabile annualmente in base allo stesso indice.
Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Monza che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_2 integralmente da;
Parte_1
8. Le parti si prestano sin d'ora il consenso reciproco per la richiesta, per sé stessi e per i figli, dei documenti validi per l'espatrio;
9. Le parti si impegnano a sottoscrivere eventuali richieste di autorizzazioni riguardanti i figli, ad esempio di natura scolastica, sanitaria, sportiva, via mail entro cinque giorni dalla reciproca richiesta;
10. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione di ordine economico e patrimoniale, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti.”
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con
Sentenza del Tribunale di Monza n. 2393/2023 del 26 ottobre 2023.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In assenza di trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato italiano, si omette la trasmissione dell'atto all'Ufficiale dello Stato Civile.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
presso il Consolato egiziano in Milano in data 23 marzo 2007, alle Controparte_1 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 LUGLIO 2025.
Il Presidente est.
LA OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA OT Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il giorno 1 ottobre Parte_1 C.F._1
1979, con il patrocinio dell'avv. MOSSOLANI LAURA SARA e dell'avv. CALDIROLI
AN presso il cui Studio elegge domicilio;
e
(C.F. ), nato in [...] il 16 giugno Controparte_1 C.F._2
1975, con il patrocinio dell'avv. MALTONI ALBERTO e dell'avv. MALTONI ANDREA
ORESTE, presso il cui Studio elegge domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nell'attuale residenza;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i venerdì dalle ore 17:00 alle 21:00, salvo impegni lavorativi del padre o impegni extra-scolastici dei figli. In tal caso il padre si metterà
d'accordo con la madre sull'individuazione di un diverso giorno o di un diverso orario. Il padre terrà con sé i figli due domeniche al mese alternate dalle ore 14:00 alle ore 21:00, salvo diversi accordi delle parti;
3. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il 31 maggio;
le restanti festività verranno suddivise al 50% alternando le feste religiose di anno in anno;
4. Le parti concordano che i genitori si alterneranno nell'accompagnare entrambi i figli alle visite mediche specialistiche di cui hanno bisogno, previ accordi;
5. Le parti si impegnano a comunicarsi via e-mail tutti gli impegni dei figli e ogni informazione rilevante sugli stessi, nonché i rispettivi eventuali cambi di residenza, con annessi recapiti, anche telefonici;
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo mensile di Euro 325,00 (162,50 Euro a figlio - cifra rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza da ottobre 2023), rivalutabile annualmente in base allo stesso indice.
Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Monza che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_2 integralmente da;
Parte_1
8. Le parti si prestano sin d'ora il consenso reciproco per la richiesta, per sé stessi e per i figli, dei documenti validi per l'espatrio;
9. Le parti si impegnano a sottoscrivere eventuali richieste di autorizzazioni riguardanti i figli, ad esempio di natura scolastica, sanitaria, sportiva, via mail entro cinque giorni dalla reciproca richiesta;
10. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione di ordine economico e patrimoniale, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti.”
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con
Sentenza del Tribunale di Monza n. 2393/2023 del 26 ottobre 2023.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In assenza di trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato italiano, si omette la trasmissione dell'atto all'Ufficiale dello Stato Civile.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
presso il Consolato egiziano in Milano in data 23 marzo 2007, alle Controparte_1 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 LUGLIO 2025.
Il Presidente est.
LA OT