Sentenza 14 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2004, n. 9186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9186 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCOES S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. FAURO 43, presso l'avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO PINZA, LUIGI DE FINIS, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO ALBERGO ROMA S.R.L., in persona del Curatore Dott. Maurizio Scozzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso l'avvocato DANTE CONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO ROSA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 178/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 30/01/2004 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PETRONIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato ROSA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. LA CORTEosserva quanto segue.
Con ricorso notificato il 22.4.1997 la SCOES Soc. Coop. a r.l. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento Albergo Roma s.r.l. aveva ammesso al passivo, con collocazione chirografaria, il credito da essa vantato di L. 906.237.390, oltre interessi, con esclusione quindi del privilegio richiesto ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c.. Il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione e contro la decisione interponeva appello la SCOES, che sostanzialmente si doleva dei criteri adottati per l'individuazione dei requisiti che sarebbero stati necessari per l'attribuzione del privilegio in oggetto, nella specie ritenuti insussistenti, nonché dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte di Appello di Trento confermava la sentenza di primo grado, affermando che il tribunale correttamente aveva escluso il riconoscimento del privilegio, poiché non risultante la prevalenza del lavoro dei soci rispetto all'apporto del soci tecnici ed amministrativi e perché prevalente quello degli esterni rispetto a quello dei soci.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la SCOES, poi ulteriormente illustrato con memoria, che con due distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente l'errata interpretazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. che, contrariamente a quanto ritenuto, non avrebbe subordinato il riconoscimento del privilegio alla prevalenza del lavoro dei soci su quello di eventuali dipendenti, sul capitale investito o su altri fattori di produzione, ma che avrebbe semplicemente richiesto lo svolgimento da parte del socio di attività lavorativa corrispondente all'oggetto sodale. Il vizio di motivazione sarebbe stato poi individuabile nell'omessa pronuncia in ordine al censurato assunto del giudice di primo grado, secondo il quale il riconoscimento della prelazione sarebbe precluso dalla natura del credito insinuato dalla SCOES, in quanto discendente dalla esecuzione di contratti di appalto.
Resisteva con controricorso il fallimento Albergo Roma s.r.l., che contestava la fondatezza delle argomentazioni svolte con il ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La controversia veniva quindi decisa all'esito della pubblica udienza del 30.1.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la SCOES ha denunziato violazione di legge in relazione all'art. 2755 bis n. 5 c.c., lamentando che il credito di L. 906.237.390 da essa vantato era stato ammesso al passivo del fallimento Albergo Roma s.r.l. con collocazione chirografaria, anziché con quella privilegiata per la quale era stata formulata richiesta.
In particolare la Corte di Appello di Trento, dopo aver premesso che il riconoscimento del privilegio per un credito di una cooperativa di produzione e lavoro avrebbe presupposto una sua correlazione alla effettività e pertinenza del lavoro dei soci ed una prevalenza del lavoro di questi rispetto ai non soci, aveva ritenuto corretta la decisione che aveva disposto l'ammissione del credito in sede chirografaria, osservando che nella specie tale correlazione doveva essere esclusa in quanto nel periodo di interesse (1994-1996) il numero dei dipendenti sarebbe stato tre volte superiore a quello dei soci ed il volume di affari, ammontante ad oltre 24 miliardi, avrebbe confermato la prevalenza del lavoro dei dipendenti esterni sull'attività lavorativa svolta dai soci.
Tale valutazione, secondo i ricorrenti, risulterebbe tuttavia errata poiché il solo dato da considerare ai fini del riconoscimento del sollecitato privilegio sarebbe individuabile nell'effettività delle prestazioni svolte da parte dei soci lavoratori, secondo le modalità necessarie ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, ipotesi che sarebbe stata ravvisabile nel caso di specie.
Il rilievo è infondato.
In proposito va infatti osservato che questa Corte ha più volte affermato (C. 1980/ 2022, C. 1995/ 840, C. 1995/ 3592, C. 1997/ 2984) che, perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis c.c., occorrono la effettività e la "pertinenza" professionale del lavoro dei soci, nonché la prevalenza del lavoro di questi rispetto a quello dei non soci;
ha inoltre al riguardo precisato che la necessità dell'esistenza dei detti requisiti si desume dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che per essere relativi alla vendita di manufatti ed alla somministrazione di servizi, risultano strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci.
Non si ravvisano elementi per mutare il consolidato indirizzo ora richiamato e pertanto, non essendovi stata contestazione in ordine al giudizio (peraltro adeguatamente motivato) formulato dalla Corte di merito in punto di fatto circa la prevalenza degli apporti esterni rispetto a quello dei soci, la censura va disattesa.
Analogamente da disattendere l'ulteriore doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione. Tale vizio è stato dedotto in relazione alla omessa pronuncia della Corte di Appello sul motivo di impugnazione con il quale era stata censurata la decisione di primo grado, nella parte in cui il privilegio non era stato ritenuto estensibile ai crediti di cooperative di produzione e lavoro se discendenti, come nella specie, da contratti di appalto.
La Corte di Appello ha infatti ritenuto decisivo, ai fini del rigetto dell'impugnazione, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti soggettivi indispensabili per il riconoscimento del privilegio mobiliare, ed ha correttamente dichiarato "assorbiti tutti gli altri motivi della vertenza", fra i quali, quindi, anche quello in oggetto. Da ciò consegue che non è configurabile il dedotto vizio di motivazione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004