Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2358/2024 R.G., avente ad oggetto " modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
n. il 23/08/1985 in VE (AV) , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'Avv FLAMMIA PASQUALINO
RICORRENTE
E
n. il 23/09/1981 in VE (AV) rappresentato CP_1 C.F._2
dall'avv. MARTUCCI MARIARITA
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
in data 25 ottobre 2003, matrimonio dal quale sono nati -18.7.2003 e CP_1 Per_1
-6.9.2011; che con sentenza n. 667/2019 era stato pronunciato il divorzio tra di loro con Per_2
previsione di una somma a carico del a titolo di mantenimento in favore dei due figli minori CP_1
pari a complessivi euro 200,00; che la somma era da ritenersi troppo modesta e limitata, soprattutto a fronte delle mutate esigenze dei figli.
Ha chiesto, pertanto, un aumento del mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi euro 500,00 mensili nonché la corresponsione integrale dell'assegno di unico.
Ha, invero, rilevato che il a far data dal divorzio, ha cominciato una serie di attività CP_1
commerciali –'Verdarina Caffè' e 'Pabama'- che rendevano possibile, tra l'altro, l'aumento della corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Si è costituito il quale ha lamentato una forte contrazione delle sue entrate e CP_1
ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
All'udienza del 20.12.2024 il Giudice ha proceduto all'ascolto delle parti formulando una proposta transattiva che è stata tuttavia rifiutata dalla ricorrente.
La domanda va accolta nei limiti che si vanno a precisare.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Questa giurisprudenza va coordinata, con riferimento al caso di specie, con le pronunce relative ai figli maggiorenni, per cui occorre far guardare all'età del figlio “destinata a rilevare in un
rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente
diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto
al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza
professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel
mercato del lavoro.
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia
reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione
lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente
autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni
giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì
attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad
assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito
familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.”(cfr.
Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, n.38366).
Il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
In via generale, va detto che l'assegno di mantenimento nel caso di specie va certamente aumentato poiché dal 2019 al 2025 -anche dopo il periodo di pandemia da COVID-19- i costi della vita sono notevolmente aumentati;
sono aumentate anche le esigenze dei figli, tenuto conto dell'implementazione degli strumenti tecnologici di cui i vari ambienti -in primis quello scolastico-
fanno richiesta.
Va, altresì, rilevato -in particolare con riguardo ad che al momento della Persona_2
pronuncia di divorzio lo stesso frequentava la scuola primaria mentre attualmente frequenta la scuola secondaria, con una ragionevole ed esponenziale crescita delle sue esigenze non solo di materiale scolastico -basti solo pensare che i libri di testo sono a pagamento e non più a carico del Comune- ma anche -almeno ci si augura- con riguardo all'attività sociale che giustamente deve avere un ragazzo di 14 anni.
In tal senso non può questo collegio non considerare che ha dato inizio ad CP_1
una serie di attività che -seppur cessate- danno la misura di quanto il resistente sappia muoversi nell'ambiente economico e lavorativo e che abbia ipoteticamente una fluidità monetaria non necessariamente dichiara per intero.
In sintesi, con riguardo ad , l'assegno va aumentato ad euro 250,00 mensili e questo Per_2
in ragione del decorso del tempo, delle mutate esigenze e delle evidenti capacità organizzative a livello economico del padre, il quale, in ogni caso, non può pensare che tutto ricada sulla ex moglie che evidentemente non può mantenere i figli con euro 200,00 mensili. E' necessario che il si CP_1
renda conto della sua responsabilità di essere genitore e che non perché i figli non stiano presso di lui può demandare o svincolarsi da ogni tipo di responsabilità nei confronti di esseri che ha generato e ai quali è fondamentale garantire una vita dignitosa.
Diverso discorso va fatto -almeno parzialmente- per , il quale è maggiorenne, ha un Per_1
diploma al liceo scientifico ma ancora non ha trovato uno stabile ingresso nel mondo lavorativo. La madre ha riferito che ha intenzione di lavorare appena finisca il servizio civile e che avrebbe intenzione di lavorare come commesso in un negozio;
il padre, d'altro canto, ha replicato che il figlio avrebbe più volte rifiutato possibilità e opportunità di lavoro.
Il collegio -tenendo conto della giovanissima età e della naturale incertezza che potrebbe ancora persistere in capo a questo giovane adulto- ritiene equo riconoscere una somma a titolo di mantenimento che dovrà versare il padre di euro 150,00 mensili ma a decorrere dalla cessazione del servizio civile, di talché si deve intendere sospeso tale assegno di mantenimento nei confronti di a far data dall'introduzione della presente domanda. Per_1
Per il prosieguo, è evidente che le parti devono essere consapevoli che vi è una relazione inversamente proporzionale tra il progredire dell'età e l'onere contributivo dei genitori. dovrà, Per_1
cioè, nell'ipotesi in cui voglia continuare a percepire il mantenimento dal padre, dimostrare di essere concretamente intenzionato ad entrare nel mondo lavorativo in maniera responsabile e proficua, in uno specifico settore per il quale si rende necessaria una formazione che ragionevolmente egli possa pretendere dai genitori, producendo materiale atto a far riflettere questo collegio che abbia serie intenzioni di inserimento e che non voglia approfittare della disponibilità dei genitori stessi.
L'assegno unico di mantenimento può essere riconosciuto integralmente alla madre Pt_1
che è collocataria dei figli.
[...]
Vanno, invece, dichiarate inammissibili tutte le altre domande poiché non appartengono alla competenza cognitiva di questo Tribunale.
In ragione del comportamento processuale disponibile assunto da - CP_1
considerato che la decisione si sposta di poco dalla soluzione conciliativa offerta dal giudice all'udienza del 20 dicembre 2024 e che lui aveva accettato-le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
1- dispone che a far data dalla presente domanda, versi per il CP_1
figlio euro 250,00 mensili e per il figlio euro 150,00 Parte_2 CP_1
mensili a far data dalla cessazione del servizio civile;
2- dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
3- dichiara inammissibili tutte le altre domande;
4- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Avellino il 18/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio