Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1304/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: donazione e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Parte_1 C.F._1
Pollio n. 18, presso lo studio degli avv. ti Nunzio Mazzocchi e Anna Daria Provitera, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, C.F. elettivamente domiciliato in Napoli, al Controparte_1 C.F._2
Centro Direzionale – via G. Porzio – Isola A/7 scala C, presso lo studio dell'avv. Hilarry Sedu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il figlio, , Controparte_1
deducendo che in data 20/12/2005, con atto a ministero del notaio Repertorio n. Persona_1
44278 - Raccolta n. 11553, aveva donato allo stesso, quando ancora minorenne, la piena ed esclusiva proprietà dei cespiti siti in Frattaminore (NA), nel fabbricato denominato “Parco Paradiso”, ovvero pagina 1 di 7
posto auto scoperto al piano terra n. P6, in NCEU al fol. 3, p.lla 478, sub. 39, nonchè) posto auto coperto al piano terra n. P32, in NCEU al fol. 3, p.lla 478, sub. 65; che, successivamente all'intervenuta separazione dell'istante con la di lui coniuge, nonché madre del convenuto, vi era stato un graduale deterioramento del rapporto padre figlio;
che, versando in stato di bisogno, con lettera raccomandata consegnata in data
16/05/2023 aveva chiesto un aiuto economico al figlio, odierno convenuto, al fine di poter provvedere ai propri bisogni primari e del proprio nucleo familiare, formato con la nuova compagna, tuttavia, senza esito alcuno;
che, oltre al lamentato disinteresse morale ed assistenziale, il di lui figlio aveva promosso, negli anni,
numerose cause in suo danno.
Pertanto, lamentando in capo al convenuto la violazione degli obblighi di prestazione degli alimenti in favore del donante, di cui all'art. 433 c.c., nonché rappresentata la sussistenza di condotte sussumibili nella fattispecie di ingiuria grave, ex art. 801 c.c., adiva l'intestato Tribunale, concludendo per la revoca della donazione de quo.
Il convenuto si costituiva in data 08/04/2024, opponendosi all'accoglimento della Controparte_1
domanda formulata dall'istante, e premetteva che l'immobile di cui all'intervenuta donazione era stato oggetto del giudizio promosso dalla massa dei creditori dell'istante innanzi al Tribunale di Napoli, recante r.g. 85368/2010 e definito con sentenza n. 10405/2021, dichiarativa dell'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione de quo.
In punto di merito, contestando le avverse allegazioni, rappresentava di essere, al contrario,
impossibilitato a poter fornire al proprio genitore i richiesti sussidi economici, in quanto, attesa la giovane età, non era ancora economicamente autosufficiente e percettore di un proprio reddito;
che, al contrario,
l'istante non aveva mai ottemperato alle statuizioni accessorie economiche in favore della prole, sorte a suo carico in virtù della sentenza di separazione n. 3487/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, non fornendo adeguata assistenza morale, affettiva ed economica ai propri figli, maggiorenni ma non economicamente sufficienti.
Pertanto, evidenziata la strumentalità della richiesta revoca, nonché la persistenza degli oneri di mantenimento in capo al padre in favore del figlio non economicamente emancipato, concludeva affinché il
Tribunale, accertato che l'immobile donato era stato eletto quale residenza del convenuto, respingesse integralmente le domande formulate dall'istante.
pagina 2 di 7 Il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Depositate e memorie integrative ed istruttorie, ai sensi dell'artt. 171 ter, all'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 15/11/2024, ritenuta superflua la prova testimoniale articolata, veniva disposto rinvio all'udienza del 25/03/2025, per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini a ritrovo per il deposito delle memorie di rito.
A detta udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa in decisione.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 769 c.p.c., gli elementi costitutivi propri della donazione diretta sono quello oggettivo
(arricchimento del beneficiario) e quello soggettivo (spirito di liberalità o animus donandi) del benefattore: pertanto, si ha donazione quando il disponente si impoverisce volontariamente, nell'ottica dell'arricchimento del donatario.
In tema di revoca della donazione per ingratitudine, “la domanda non può essere proposta che quando il
donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole
d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436”. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
20722 del 13/08/2018).
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna delle circostanze tipiche indicate nell'art. 801 c.c., poste a fondamento della revocazione delle donazioni per ingratitudine, la quale si sostanzia in qualsiasi atto o comportamento del donatario, idoneo a ledere in maniera rilevante il patrimonio morale del donante, perché
espressione di una radicata e profonda avversione verso di lui (Cass. Civ. 7487 del 2011).
Ciò posto, a fronte della censurata mancata prestazione degli obblighi alimentari, si evidenzia che, ai sensi dell'art 438 c.c., gli stessi possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e consistono in prestazioni riconducibili alle primarie esigenze di vita, ovvero, l'alimentazione, l'alloggio, la cura della persona e il vestiario.
Quanto alla persona chiamata alla prestazione, essa deve essere in grado di sopportare l'onere, e, in caso contrario, le richieste di alimenti andranno indirizzate ad altro soggetto normativamente obbligato, ove esistente.
Pertanto, a seconda del caso di specie, sarà necessario valutare, in via comparativa, da un lato, le pagina 3 di 7 "condizioni economiche" di chi è chiamato a prestare gli alimenti e, dall'altro, l'entità del bisogno e alle condizioni dell'alimentando: si tratta, dunque, di un rapporto fra due posizioni economiche chiamate ad integrarsi e a porsi, in certa guisa, in equilibrio.
Orbene, nel caso in esame l'attore non ha dimostrato di versare in condizioni economiche tali da non poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento, né di trovarsi in condizioni fisiche o psichiche tali da non poter svolgere la propria attività lavorativa di avvocato.
Il convenuto, di converso, ha dimostrato di non trovarsi in condizioni economiche tali da poter versare i richiesti alimenti al padre: lo stesso immobile di cui alla donazione de quo è stata oggetto di azione revocatoria promossa da parte di creditori di , odierno istante, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
n. r.g. 85368/2010 e definita con Sent. n. 10405/2021, che ha dichiarato inefficace (ai sensi dell'art. 2901
c.c.) nei confronti degli attori, , e , l'atto Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
di donazione in questione, stipulato in Frattamaggiore il 20.12.2005 per notaio rep. n. 44278, da Per_1
in favore del figlio . Parte_1 Controparte_1
A ciò si aggiunga che il convenuto è praticante avvocato ed ha eletto l'immobile oggetto di donazione quale propria residenza (nonostante sussista il concreto rischio di perdere la disponibilità del bene stesso, in virtù dell'intervenuto accoglimento della suddetta azione revocatoria), disponendo di un'unica rendita,
derivante da un immobile donatogli dalla nonna paterna.
Ciò posto, risulta provato che il convenuto non versi in condizioni economiche favorevoli, atteso, altresì,
che lo stesso, benché maggiorenne, non sia ancora economicamente autosufficiente, atteso che non risulta un provvedimento di modifica della sentenza di separazione, n. 3487/2022 del 06/10/2022, emessa da questo
Tribunale all'esito del giudizio n. r.g. 12596/2017.
L'attore, ancora, censurava la condotta assunta dal figlio- il quale avrebbe instaurato una pluralità di giudizi, convenendo in giudizio il proprio genitore- ritenendola riconducibile alla grave ingiuria.
A tal riguardo, si evidenzia che, fronte di tali contestazioni, parte istante ometteva di provarne il fondamento, attesa la mancata allegazione di idoneo supporto probatorio documentale.
Al contrario, è stato il convenuto a versare in atti il provvedimento emesso da questo Tribunale in data
05/03/2020, a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.c. n. r.g. 14024/2018, con la quale l'attore è stato condannato al rilascio dell'immobile in Frattaminore alla via San Nicola 31, donato dalla nonna paterna al convenuto , nonché, per l'effetto, al risarcimento del danno derivante da illegittima Controparte_1
pagina 4 di 7 occupazione.
Ai fini della revocazione di una donazione, “l'ingiuria deve essere caratterizzata dalla manifestazione,
nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di
irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza
comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; tale presupposto non può essere desunto da singoli
accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una
situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di
quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine” (Cass., sez. II, 24.6.2008, n. 17188).
La Cassazione ha, inoltre, statuito che l'individuazione di un comportamento ingiurioso del donatario rilevante ex art. 801 c.c. può prescindere da qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo,
basandosi piuttosto su una valutazione fattuale tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso,
contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo.
(Ordinanza 13 agosto 2018, n. 20722)
Deve osservarsi a tal proposito che il convenuto nel 2020 aveva intentato la causa nei confronti dell'attore al fine di poter ricavare un'entrata economica dall'immobile donato dalla nonna paterna, atteso il mancato adempimento da parte del padre degli obblighi di mantenimento a suo carico già previsti nel predetto giudizio di separazione personale tra coniugi ( con Ordinanza presidenziale del 10/12/2018 con la quale veniva disposto obbligo di mantenimento a carico del nei confronti dei figli Parte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e , di importo pari ad € 700,00 Per_2 CP_1
mensili ), obblighi confermati anche con la sentenza, ove, in particolare, l'assegno di mantenimento veniva quantificato in €250,00 per la figlia ed € 400,00 per il figlio . Per_2 CP_1
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata o modificata.
Pertanto, l'odierno attore era inadempiente degli obblighi di mantenimento, come dimostrato, altresì dal convenuto, il quale ha prodotto l'atto di precetto notificato da parte della madre, , nonché il CP_6
pedissequo atto in opposizione, notificato da iscritto al n. r.g. 9587/22 e definito con Parte_1
sentenza di questo tribunale del 25/03/2024 di rigetto.
Si legge nella predetta sentenza, emessa da questo Tribunale, III Sezione Civile, “ Quanto all'inesistenza
della pretesa creditoria per la raggiunta indipendenza economica dei figli, il coniuge separato, tenuto a
pagina 5 di 7 contribuire al mantenimento del figlio, non ha il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od
eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo
necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. n. 13184/2011)”.
Dalla documentazione versata in atti da parte convenuta emerge, pertanto, che le azioni promosse avverso il padre erano rivolte unicamente a garantire un proprio sostentamento economico, a fronte della propria non autosufficienza economica, accertata all'esito del predetto giudizio di separazione.( circostanze, che di fatto, avallano, la concreta impossibilità di a prestare gli alimenti, di cui all'art. 438 Controparte_1
c.c.).
In definitiva, emerge dalla documentazione in atti una triste situazione di conflitto familiare, conseguita alla separazione dei coniugi e , ed una situazione economica di difficoltà che, Parte_1 CP_6
tuttavia, non integra gli estremi dell'ingratitudine, né per mancato versamento degli alimenti (tra l'altro mai ritualmente richiesti), né per ingiuria grave.
Per la controvertibilità delle questioni trattate sussistono gravi motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
• Rigetta la domanda di revocazione della donazione del 20/12/2005, di cui all'atto per notaio
, Repertorio n. 44278 - Raccolta n. 11553; Persona_1
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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