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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12274/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CI D'RS (CE) il 01/10/1943 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l , premettendo di aver ricevuto, in data 4.04.2024, tre comunicazioni di CP_1 indebiti, con le quali l chiedeva allo stesso, in qualità di erede della defunta moglie, CP_1 sig.ra , la restituzione di somme indebitamente percepite dalla de cuius Parte_2
a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo compreso tra la data 26.3.2007 e la data 11.4.2007 nonché per il periodo compreso tra la data 25.6.2007 e la data
22.7.2007 e, infine, per il periodo compreso tra la data 16.4.2008 e la data 15.6.2008.
Deduceva l'istante che la pretesa ripetibilità dell'importo complessivo di euro 1.092,69 formulata dall' doveva ritenersi prescritta, alla luce del periodo della contestata CP_1 indebita percezione (26.3.2007 – 15.6.2008), essendo la lettera dell' comunicata in CP_1
1 data 4/04/2024, irrimediabilmente tardiva, essendo decorso il termine prescrizionale decennale, senza l'intervento di pregressi atti interruttivi.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, l'istante concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 20485, 20486 e 20489; - accertare e dichiarare la decadenza dell' dal diritto di esercitare l'azione di recupero degli indebiti innanzi menzionati;
- CP_1 accertare e dichiarare per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati nei confronti del ricorrente;
- dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento delle n. 3 comunicazioni di indebito - indicate con i numeri pratica 20485, 20486 e 20489 - ricevute a titolo di erede della defunta sig.ra ; - dichiarare la nullità e/o disporre Parte_2
l'annullamento dell'intero procedimento di recupero degli indebiti;
- dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 1.092,69 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
n. 55/2014 e successive modifiche in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta, l allegava che le prime CP_1 comunicazioni dei predetti indebiti erano state comunicate mediante raccomandata A/R nell'anno 2011 alla IG.ra nonché con la comunicazione di liquidazione Parte_2 dei ratei di pensione, resa all'erede, odierno ricorrente, mediante posta ordinaria spedita il
18/04/2019, ove si indicava la presenza degli indebiti a suo carico. Precisava al riguardo l che la medesima comunicazione – trasmessa a mezzo PEC - era stata resa Pt_3 anche al patronato delegato. Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, l resistente Pt_3 chiedeva il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 16.9.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza emessa entro il termine previsto dalla norma cit.
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Giova premettere, in linea di principio, come l'art. 2697 2° co. c.c. prescriva in capo a chi eccepisca l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto o chi eccepisca che il diritto si è modificato ed estinto di fornire dimostrazione dei fatti su cui l'eccezione si fonda.
2 Conseguentemente, dinanzi all'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, sollevata dall'istante e fondata sulla documentazione versata in atti, in una con l'elasso del tempo, era onere di provare l'inefficacia dell'eccezione, mediante CP_1 produzione giudiziale degli atti che, secondo l , avrebbero avuto efficacia interruttiva Pt_3 del termine prescrizionale che, nel caso di ripetizione dell'indebito, risulta essere quello decennale.
Giova ulteriormente premettere, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., come tale effetto consegua al compimento di atti idonei a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, senza necessità di specifiche formule o adempimenti, producendosi l'effetto interruttivo per la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto un non soggetto a formule sacramentali che ha l'unico scopo di portare a conoscenza del debitore la chiara volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con ciò manifestando la volontà di recuperarlo (Cass. civ., sez. III, 16 agosto 2010, n. 18709; Trib. Prato, sez. lav., 6 settembre 2021, n. 137).
Ciò premesso, deve rilevarsi come, nei dieci anni precedenti alla comunicazione dell'indebito, nessun provvedimento risulti prodotto in atti, dal quale evincere l'inequivoca volontà di recupero, da parte dell' , di somme asseritamente corrisposte in assenza Pt_3 di titolo.
Ciò che risulta prodotto è esclusivamente la comunicazione di liquidazione dei ratei di pensione - resa all'erede mediante posta ordinaria spedita il 18/04/2019 – dalla quale emergerebbe l'esistenza di un'attività di recupero dell'indebito eseguita sui ratei della pensione per “indebiti” della dante causa.
Posto che neanche tale circostanza deve ritenersi confortata da adeguata evidenza, non può che evidenziarsi come, anche laddove ciò fosse da ritenersi realizzato, la mera trattenuta di una quota mensile dai ratei di pensione non potrebbe ritenersi avente efficacia interruttiva della prescrizione, difettando l'attitudine a portare a conoscenza del debitore la chiara volontà del creditore di far valere il proprio diritto di natura restitutoria, non essendo la fattispecie in alcun modo assimilabile a quella della richiesta di rateizzazione da parte del debitore, configurante la fattispecie del riconoscimento del debito.
L' unica lettera di diffida alla restituzione della somma indebitamente percepita dalla dante causa risulta essere quella alla stessa notificata nel lontano 23.12.2011, e quindi a più di dieci anni di distanza.
3 CP_ Né può sostenersi che le trattenute operate dall' sulla pensione del ricorrente, mai accompagnate da comunicazioni di indebito dell'Istituto, possano considerarsi atti interruttivi della prescrizione.
L'art. 2943 c.c. “ Interruzione da parte del titolare” dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione
è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria , dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”. A tal riguardo, la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito come il novero degli atti interruttivi della prescrizione, ex art. 2943 c.c., abbia natura tassativa, onde non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (ex multis, Cass. N. 14659/12, Cass. N. 12024/2000).
Con riguardo alla possibilità di qualificare la predetta comunicazione inviata al ricorrente nel 2019 come atto di messa in mora del debitore - pertanto in quanto tale idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione - va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Civ. n. 17123/2015).
Ne consegue, pertanto, la necessità di dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito avanzato da , in riferimento alla posizione della defunta CP_1 Parte_2 riguardo la prestazione previdenziale oggetto di causa.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del preteso credito avanzato dall' nei confronti del ricorrente per euro 1.092,69, in riferimento alla CP_1
4 posizione della defunta , riguardo la indennità di malattia e maternità Parte_2 percepite nel periodo compreso tra la data 26.3.2007 e la data 11.4.2007 nonché per il periodo compreso tra la data 25.6.2007 e la data 22.7.2007 e, infine, per il periodo compreso tra la data 16.4.2008 e la data 15.6.2008; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA E CPA e rimborso forfettario spese generali al
15 %, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 17.09.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12274/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CI D'RS (CE) il 01/10/1943 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l , premettendo di aver ricevuto, in data 4.04.2024, tre comunicazioni di CP_1 indebiti, con le quali l chiedeva allo stesso, in qualità di erede della defunta moglie, CP_1 sig.ra , la restituzione di somme indebitamente percepite dalla de cuius Parte_2
a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo compreso tra la data 26.3.2007 e la data 11.4.2007 nonché per il periodo compreso tra la data 25.6.2007 e la data
22.7.2007 e, infine, per il periodo compreso tra la data 16.4.2008 e la data 15.6.2008.
Deduceva l'istante che la pretesa ripetibilità dell'importo complessivo di euro 1.092,69 formulata dall' doveva ritenersi prescritta, alla luce del periodo della contestata CP_1 indebita percezione (26.3.2007 – 15.6.2008), essendo la lettera dell' comunicata in CP_1
1 data 4/04/2024, irrimediabilmente tardiva, essendo decorso il termine prescrizionale decennale, senza l'intervento di pregressi atti interruttivi.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, l'istante concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 20485, 20486 e 20489; - accertare e dichiarare la decadenza dell' dal diritto di esercitare l'azione di recupero degli indebiti innanzi menzionati;
- CP_1 accertare e dichiarare per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati nei confronti del ricorrente;
- dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento delle n. 3 comunicazioni di indebito - indicate con i numeri pratica 20485, 20486 e 20489 - ricevute a titolo di erede della defunta sig.ra ; - dichiarare la nullità e/o disporre Parte_2
l'annullamento dell'intero procedimento di recupero degli indebiti;
- dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 1.092,69 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
n. 55/2014 e successive modifiche in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta, l allegava che le prime CP_1 comunicazioni dei predetti indebiti erano state comunicate mediante raccomandata A/R nell'anno 2011 alla IG.ra nonché con la comunicazione di liquidazione Parte_2 dei ratei di pensione, resa all'erede, odierno ricorrente, mediante posta ordinaria spedita il
18/04/2019, ove si indicava la presenza degli indebiti a suo carico. Precisava al riguardo l che la medesima comunicazione – trasmessa a mezzo PEC - era stata resa Pt_3 anche al patronato delegato. Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, l resistente Pt_3 chiedeva il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 16.9.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza emessa entro il termine previsto dalla norma cit.
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Giova premettere, in linea di principio, come l'art. 2697 2° co. c.c. prescriva in capo a chi eccepisca l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto o chi eccepisca che il diritto si è modificato ed estinto di fornire dimostrazione dei fatti su cui l'eccezione si fonda.
2 Conseguentemente, dinanzi all'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, sollevata dall'istante e fondata sulla documentazione versata in atti, in una con l'elasso del tempo, era onere di provare l'inefficacia dell'eccezione, mediante CP_1 produzione giudiziale degli atti che, secondo l , avrebbero avuto efficacia interruttiva Pt_3 del termine prescrizionale che, nel caso di ripetizione dell'indebito, risulta essere quello decennale.
Giova ulteriormente premettere, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., come tale effetto consegua al compimento di atti idonei a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, senza necessità di specifiche formule o adempimenti, producendosi l'effetto interruttivo per la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto un non soggetto a formule sacramentali che ha l'unico scopo di portare a conoscenza del debitore la chiara volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con ciò manifestando la volontà di recuperarlo (Cass. civ., sez. III, 16 agosto 2010, n. 18709; Trib. Prato, sez. lav., 6 settembre 2021, n. 137).
Ciò premesso, deve rilevarsi come, nei dieci anni precedenti alla comunicazione dell'indebito, nessun provvedimento risulti prodotto in atti, dal quale evincere l'inequivoca volontà di recupero, da parte dell' , di somme asseritamente corrisposte in assenza Pt_3 di titolo.
Ciò che risulta prodotto è esclusivamente la comunicazione di liquidazione dei ratei di pensione - resa all'erede mediante posta ordinaria spedita il 18/04/2019 – dalla quale emergerebbe l'esistenza di un'attività di recupero dell'indebito eseguita sui ratei della pensione per “indebiti” della dante causa.
Posto che neanche tale circostanza deve ritenersi confortata da adeguata evidenza, non può che evidenziarsi come, anche laddove ciò fosse da ritenersi realizzato, la mera trattenuta di una quota mensile dai ratei di pensione non potrebbe ritenersi avente efficacia interruttiva della prescrizione, difettando l'attitudine a portare a conoscenza del debitore la chiara volontà del creditore di far valere il proprio diritto di natura restitutoria, non essendo la fattispecie in alcun modo assimilabile a quella della richiesta di rateizzazione da parte del debitore, configurante la fattispecie del riconoscimento del debito.
L' unica lettera di diffida alla restituzione della somma indebitamente percepita dalla dante causa risulta essere quella alla stessa notificata nel lontano 23.12.2011, e quindi a più di dieci anni di distanza.
3 CP_ Né può sostenersi che le trattenute operate dall' sulla pensione del ricorrente, mai accompagnate da comunicazioni di indebito dell'Istituto, possano considerarsi atti interruttivi della prescrizione.
L'art. 2943 c.c. “ Interruzione da parte del titolare” dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione
è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria , dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”. A tal riguardo, la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito come il novero degli atti interruttivi della prescrizione, ex art. 2943 c.c., abbia natura tassativa, onde non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (ex multis, Cass. N. 14659/12, Cass. N. 12024/2000).
Con riguardo alla possibilità di qualificare la predetta comunicazione inviata al ricorrente nel 2019 come atto di messa in mora del debitore - pertanto in quanto tale idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione - va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Civ. n. 17123/2015).
Ne consegue, pertanto, la necessità di dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito avanzato da , in riferimento alla posizione della defunta CP_1 Parte_2 riguardo la prestazione previdenziale oggetto di causa.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del preteso credito avanzato dall' nei confronti del ricorrente per euro 1.092,69, in riferimento alla CP_1
4 posizione della defunta , riguardo la indennità di malattia e maternità Parte_2 percepite nel periodo compreso tra la data 26.3.2007 e la data 11.4.2007 nonché per il periodo compreso tra la data 25.6.2007 e la data 22.7.2007 e, infine, per il periodo compreso tra la data 16.4.2008 e la data 15.6.2008; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA E CPA e rimborso forfettario spese generali al
15 %, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 17.09.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
5