Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3279
TRIB
Sentenza 17 settembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da un erede contro l'ente previdenziale, il quale aveva richiesto la restituzione di somme indebitamente percepite dalla defunta coniuge del ricorrente a titolo di indennità di malattia e maternità per diversi periodi compresi tra il 2007 e il 2008. Il ricorrente eccepiva la prescrizione decennale del diritto di credito dell'ente, sostenendo che la comunicazione di indebito ricevuta in data 4 aprile 2024 fosse tardiva e priva di precedenti atti interruttivi validi. Le conclusioni del ricorrente includevano l'accertamento della prescrizione, della decadenza dell'ente dall'azione di recupero, l'illegittimità degli atti impugnati, la nullità delle comunicazioni di indebito e la dichiarazione di non debenza della somma richiesta, oltre alla condanna alle spese legali. L'ente resistente, costituitosi in giudizio, contestava la prescrizione allegando comunicazioni di indebito inviate nel 2011 alla defunta e una comunicazione di liquidazione pensionistica all'erede nel 2019, oltre a trattenute operate sulla pensione del ricorrente.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale. Il giudice ha posto a carico dell'ente l'onere di provare l'inefficacia dell'eccezione di prescrizione mediante la produzione di atti interruttivi idonei. Richiamando l'art. 2943 c.c. e la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha chiarito che l'interruzione della prescrizione richiede atti che manifestino inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, come la notifica di un atto giudiziale o un atto formale di costituzione in mora. Nel caso di specie, la comunicazione del 2011 alla defunta era stata notificata oltre dieci anni prima della comunicazione del 2024, mentre la comunicazione del 2019 all'erede, inviata tramite posta ordinaria e PEC al patronato, non era stata ritenuta sufficiente a interrompere la prescrizione, mancando l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento idonea a costituire in mora il debitore. Anche le trattenute operate sulla pensione del ricorrente, non accompagnate da comunicazioni di indebito, sono state ritenute inidonee a produrre tale effetto. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato prescritta la somma richiesta e ha condannato l'ente previdenziale al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3279
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 3279
    Data del deposito : 17 settembre 2025

    Testo completo