Articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 19Articolo 21
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17 febbraio 1968
Art. 20. (Piani di conversione dell'attivita' cantieristica)

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i cantieri navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di conversione della loro produzione in altra attivita' industriale.
La facolta' di cui al comma precedente e' limitata ai cantieri che nel quinquennio solare precedente a quello della presentazione del piano abbiano costruito navi aventi ciascuna una stazza lorda di almeno 500 tonnellate se trattasi di navi da pesca ovvero di 3.000 tonnellate se trattasi di navi di altro tipo.
L'approvazione dei piani e' data sentito il parere del comitato di cui all'articolo 24; tale approvazione non puo' essere data se i piani non prevedono il reimpiego di personale addetto all'attivita' cantieristica nelle attivita' sostitutive o in altre della stessa zona geografica
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968