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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1380/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] l'[...] , residente in [...]; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), residente in [...]; Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 9 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Contini ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Giacomo Pala nr. 2/A;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM ha espresso parere favorevole;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9
pagina 4 di 9 Con sentenza nr. 117/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle seguenti condizioni:
“A) emettere i provvedimenti sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B) assegnare la casa familiare sita in Olbia alla via dell'Olivastro n. 3, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla GL;
Parte_1 Per_1
C) disporre l'affido condiviso della maggiore GL con collocazione privilegiata presso la Per_1
residenza della madre;
D) , che per motivi di studio ha trasferito il proprio domicilio in Pavia, vedrà il padre ogni Per_1
volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e gli impegni lavorativi del padre medesimo;
E) fatti salvi i turni di lavoro e gli impegni di studio che non consentano l'attuazione di un calendario preciso, trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione tra i Per_1 genitori, le festività principali con ciascun genitore, che avrà cura di garantirgli i contatti con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
F) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
G) il sig. corrisponderà alla GL , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Per_1
ordinario della stessa, decorrente dal deposito del ricorso ed entro il 10 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN [...] intestato a Parte_3
; l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in
[...]
favore della GL saranno percepiti interamente dalla medesima;
le parti concorreranno in Per_1 pari misura alle spese straordinarie”.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, considerato che le parti dichiaravano di volere modificare l'importo dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento in favore della GL maggiorenne Per_1 non economicamente indipendente, da € 300,00 ad € 250,00 mensili, il Giudice Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima, rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 7 maggio 2025.
pagina 5 di 9 Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti dichiaravano di rinunciare a tale modifica, confermando l'importo di € 300,00 mensili che il padre, , si obbligava a Parte_2 versare, in via diretta, alla GL , ed insistevano per l'accoglimento delle seguenti Per_1
conclusioni:
“A) emettere i provvedimenti sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B) assegnare la casa familiare sita in Olbia alla via dell'Olivastro n. 3, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla GL;
Parte_1 Per_1
C) disporre l'affido condiviso della maggiore GL con collocazione privilegiata presso la Per_1
residenza della madre;
D) , che per motivi di studio ha trasferito il proprio domicilio in Pavia, vedrà il padre ogni Per_1
volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e gli impegni lavorativi del padre medesimo;
E) fatti salvi i turni di lavoro e gli impegni di studio che non consentano l'attuazione di un calendario preciso, trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione tra i Per_1 genitori, le festività principali con ciascun genitore, che avrà cura di garantirgli i contatti con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
F) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
G) il sig. corrisponderà alla GL , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Per_1
ordinario della stessa, decorrente dal deposito del ricorso ed entro il 10 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN [...] intestato a Parte_3
; l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in
[...]
favore della GL saranno percepiti interamente dalla medesima;
le parti concorreranno in Per_1
pari misura alle spese straordinarie;
H) disporre ogni altra condizione ritenuta opportuna nell'interesse del nucleo familiare;
I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 8.04.2006 in Olbia, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 17, parte I anno
2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
L) confermare le condizioni della separazione nei termini di cui alle presenti note”.
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, e ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
pagina 6 di 9 *****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, alle condizioni di cui all'omologa della separazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere C), D) ed E). Questo in quanto il raggiungimento della maggiore età da parte della GL delle parti comporta il venir meno delle determinazioni da adottare, o già adottate, in ordine all'affidamento, collocamento della medesima, e diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario. pertanto, potrà decidere in autonomia e libertà con quale dei genitori vivere, Per_1
ovvero trascorrere il proprio tempo.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di pagina 7 di 9 matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia, l'8 aprile 2006, tra:
nato a [...] il [...]; Parte_2
e
nata ad [...] l'[...] Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 17, parte I, anno 2006;
CONFERMA le condizioni di cui all'omologa della separazione, secondo quanto ulteriormente specificato in parte motiva;
NULLA per le spese di lite;
pagina 8 di 9 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1380/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] l'[...] , residente in [...]; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), residente in [...]; Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 9 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Contini ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Giacomo Pala nr. 2/A;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM ha espresso parere favorevole;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9
pagina 4 di 9 Con sentenza nr. 117/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle seguenti condizioni:
“A) emettere i provvedimenti sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B) assegnare la casa familiare sita in Olbia alla via dell'Olivastro n. 3, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla GL;
Parte_1 Per_1
C) disporre l'affido condiviso della maggiore GL con collocazione privilegiata presso la Per_1
residenza della madre;
D) , che per motivi di studio ha trasferito il proprio domicilio in Pavia, vedrà il padre ogni Per_1
volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e gli impegni lavorativi del padre medesimo;
E) fatti salvi i turni di lavoro e gli impegni di studio che non consentano l'attuazione di un calendario preciso, trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione tra i Per_1 genitori, le festività principali con ciascun genitore, che avrà cura di garantirgli i contatti con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
F) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
G) il sig. corrisponderà alla GL , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Per_1
ordinario della stessa, decorrente dal deposito del ricorso ed entro il 10 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN [...] intestato a Parte_3
; l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in
[...]
favore della GL saranno percepiti interamente dalla medesima;
le parti concorreranno in Per_1 pari misura alle spese straordinarie”.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, considerato che le parti dichiaravano di volere modificare l'importo dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento in favore della GL maggiorenne Per_1 non economicamente indipendente, da € 300,00 ad € 250,00 mensili, il Giudice Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima, rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 7 maggio 2025.
pagina 5 di 9 Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti dichiaravano di rinunciare a tale modifica, confermando l'importo di € 300,00 mensili che il padre, , si obbligava a Parte_2 versare, in via diretta, alla GL , ed insistevano per l'accoglimento delle seguenti Per_1
conclusioni:
“A) emettere i provvedimenti sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B) assegnare la casa familiare sita in Olbia alla via dell'Olivastro n. 3, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla GL;
Parte_1 Per_1
C) disporre l'affido condiviso della maggiore GL con collocazione privilegiata presso la Per_1
residenza della madre;
D) , che per motivi di studio ha trasferito il proprio domicilio in Pavia, vedrà il padre ogni Per_1
volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e gli impegni lavorativi del padre medesimo;
E) fatti salvi i turni di lavoro e gli impegni di studio che non consentano l'attuazione di un calendario preciso, trascorrerà, ad anni alterni e nel rispetto del principio della turnazione tra i Per_1 genitori, le festività principali con ciascun genitore, che avrà cura di garantirgli i contatti con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
F) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
G) il sig. corrisponderà alla GL , a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 Per_1
ordinario della stessa, decorrente dal deposito del ricorso ed entro il 10 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN [...] intestato a Parte_3
; l'assegno unico familiare, l'indennità scolastica e ogni altro emolumento pubblico erogato in
[...]
favore della GL saranno percepiti interamente dalla medesima;
le parti concorreranno in Per_1
pari misura alle spese straordinarie;
H) disporre ogni altra condizione ritenuta opportuna nell'interesse del nucleo familiare;
I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 8.04.2006 in Olbia, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 17, parte I anno
2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
L) confermare le condizioni della separazione nei termini di cui alle presenti note”.
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, e ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
pagina 6 di 9 *****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, alle condizioni di cui all'omologa della separazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere C), D) ed E). Questo in quanto il raggiungimento della maggiore età da parte della GL delle parti comporta il venir meno delle determinazioni da adottare, o già adottate, in ordine all'affidamento, collocamento della medesima, e diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario. pertanto, potrà decidere in autonomia e libertà con quale dei genitori vivere, Per_1
ovvero trascorrere il proprio tempo.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di pagina 7 di 9 matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia, l'8 aprile 2006, tra:
nato a [...] il [...]; Parte_2
e
nata ad [...] l'[...] Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 17, parte I, anno 2006;
CONFERMA le condizioni di cui all'omologa della separazione, secondo quanto ulteriormente specificato in parte motiva;
NULLA per le spese di lite;
pagina 8 di 9 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9