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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
) elettivamente domiciliato in Roma in viale Parte_1 C.F._1
Giulio Cesare n. 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rappresentato e difeso come da delega in atti
RICORRENTE
E
– (Cod. Fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Distrettuale della Direzione di Coordinamento Metropolitano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 24.04.2025,
[...]
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1
esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo CP_1
Tribunale l'accertamento degli stessi, con ogni provvedimento consequenziale.
1 Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la CP_1
concessione dei benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Va innanzitutto rilevato che dal fascicolo telematico emerge la tempestività del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 24.04.2025) rispetto alla dichiarazione di dissenso (depositata in data 9.04.2025), con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da . CP_1
Nel merito, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato, e documentato, un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100 %, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile
(così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n.15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione la S.C. ha precisato che “nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e
2 concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20819).
Alla luce di tali principi, appare evidente che nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Ed, infatti, la consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (si veda la relazione del consulente tecnico dott.ssa non integrano le Per_1 condizioni previste dall'art 1 della Legge 18/80 poiché attualmente non sussiste un impedimento assoluto a compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente.
A fronte di tali accertamenti appaiono, dunque, del tutto generiche dal punto di vista medico legale le contestazioni contenute nel ricorso, non essendo stato in alcun modo chiarito, nell'atto introduttivo del giudizio, in che modo le patologie che affliggono la ricorrente renderebbero impossibile la deambulazione o impossibile compiere gli atti quotidiani della vita. Né possono assumere rilievo le valutazioni effettuate dalla parte ricorrente se non supportate da obiettività clinica e da idonei e specifici accertamenti diagnostici che la parte ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente a fondamento del presente ricorso in opposizione (per l'affermazione del principio secondo cui “Dalla disposizione di cui all'art.
445, comma 6, c.p.c. si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Infatti sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici” cfr., per tutti, Tribunale Roma sez. lav., 08/09/2020, n.4912).
Infine, le critiche mosse in fase di opposizione circa il non aver considerato le percentuali per ciascuna patologia non appare circostanziata in quanto il ctu ha preso in considerazione tutte le patologie documentate dalle certificazioni in atti al fine della valutazione conclusiva, né, peraltro, le percentuali sono state indicate dalla parte ricorrente, a confutazione del corretto operato del Ctu.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico
3 d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente pur soccombente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att.
PQM
Respinge il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Civitavecchia, 27/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Soro
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