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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1324/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
RA AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
NI TI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23 ottobre 2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente a[...], C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliato in Aversa (CE) alla via San Girolamo n.10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Luca Francesco Chiantese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1 Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del 23/10/2025, si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/2/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Marano di Napoli (NA) il 21/12/1989 con
[...]
dal quale sono nate quattro figlie, tutte maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti, e riferendo che tra i coniugi è intervenuta sentenza di separazione, ha chiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il rigetto di qualsiasi richiesta di mantenimento in favore della sig.ra . CP_1
All'udienza del 14/5/2025, differita al 9/7/2025, rilevata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti della resistente rimasta contumace e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il ricorrente, presente personalmente, si è riportato al ricorso e la Giudice delegata, dichiarata la contumacia di ha rinviato al 23/10/2025. Controparte_1
A tale ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la
Giudice Delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM, con visto del 31/10/2025, nulla ha opposto.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente f.f. (avvenuta il 25/10/2022) nell'ambito del procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 4010/2024 del Tribunale di Napoli
Nord, passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Va, tuttavia, precisato che, benché venga richiesta da l ricorrente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo
2 scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che le stesse abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Il Collegio non deve assumere alcuna statuizione accessoria, atteso che il ricorrente non ha avanzato alcuna istanza così come la parte resistente rimasta contumace.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giustificati motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/12/1989 in Marano di Napoli (NA) da , nato a [...], il Parte_1
5/10/1969, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 47, parte Controparte_1
I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) spese non ripetibili.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
NI TI RA AR
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