Articolo 8 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 maggio 1985
Art. 8.
I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con la anzianita' massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.
Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianita' di servizio dai singoli ordinamenti.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di eta', di dispensa dal servizio, nonche' i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianita' utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonche' l'eta' prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovra' farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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