Versione
4 maggio 1985
4 maggio 1985
Art. 8.
I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con la anzianita' massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.
Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianita' di servizio dai singoli ordinamenti.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di eta', di dispensa dal servizio, nonche' i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianita' utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonche' l'eta' prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovra' farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.
I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con la anzianita' massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.
Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianita' di servizio dai singoli ordinamenti.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di eta', di dispensa dal servizio, nonche' i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianita' utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonche' l'eta' prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovra' farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 46Provvedimento: […] quella indicata nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 141/1985, […] 65,60%. Gli stessi giudici del procedimento di ottemperanza non avevano ben valutato la sentenza, che nella motivazione richiamava espressamente l'art. 8 della legge n. 141 del 1985 (il quale stabilisce che l'aliquota del 65,60% applicabile alle pensioni di cui ai primi due commi dello stesso non si applica alle pensioni privilegiate quale - 10 -Leggi di più...
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