Sentenza 19 luglio 2023
Massime • 1
In tema di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese, di cui alla Direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia), nella valutazione dei requisiti per ottenere il rimborso ex artt. 27 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, occorre accertare l'esistenza di un'attività economica, significativa di un effettivo insediamento; ne consegue che, con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione, è necessario valutare la sussistenza di uno stato di effettiva padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2023, n. 21281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21281 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
uditi per la ricorrente l’Avvocato generale dello Stato Giammario Rocchitta e per le controricorrenti l’Avv. Beatrice Fimiani. FATTI DI CAUSA 1. Il 30 dicembre 1998 e il 29 giugno 1999 la società di diritto lussemburghese G.E. Holdings Luxembourg & Co. s.a.r.l. (d’innanzi: G.E.) formulò all’Erario un’istanza di rimborso – ai sensi dell'art. 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – delle ritenute operate sui dividendi percetti negli anni 1996 e 1997 dalla società OV PI Holding s.p.a. (d’innanzi: OV PI), della quale essa era titolare di una quota di partecipazione, pari al 25% nel 1996 e al 30,37% nel 1997 La società istante riteneva di poter beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte su tali dividendi in virtù della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cd. direttiva madre- figlia), sussistendone i requisiti applicativi. 3 2. Il successivo silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dalle due società con separati ricorsi, poi riuniti, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accolse la domanda. L’appello avverso tale decisione, proposto dall’Ufficio territoriale di Firenze dell’Amministrazione, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale ritenne che l’unico soggetto legittimato all’impugnazione fosse la Direzione Regionale. Detta pronunzia fu annullata da questa Corte con la sentenza n. 17601/2010, che affermò la legittimazione dell’Ufficio locale. Le società contribuenti riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. che, con la sentenza n. 482/2011, respinse la domanda di rimborso ritenendo che l’attribuzione a G.E., residente in [...], di una rilevante partecipazione nella società italiana costituisse ipotesi di abuso del diritto con finalità elusive, così da precluDEe l’esenzione. Avverso quest’ultima sentenza le società contribuenti proposero ricorso per cassazione, che fu accolto da questa Corte con la sentenza n. 30032/2018 sul rilievo del fatto che la decisione impugnata non era supportata da adeguata motivazione in ordine all’affermata fattispecie elusiva. 3. All’esito del secondo rinvio, la C.T.R. ha accolto la domanda di rimborso. In via preliminare, i giudici d’appello hanno ritenuto di delimitare l’oggetto del giudizio al solo accertamento della sussistenza o meno di una condotta elusiva. Al riguardo, hanno rilevato che la precedente sentenza della C.T.R. aveva statuito su tale solo profilo della controversia;
e che, sull’ulteriore tema dedotto in giudizio dall’Amministrazione, 4 concernente l’idoneità e la completezza della documentazione allegata dalle società all’istanza di rimborso, l’Ufficio non aveva ritenuto di proporre ricorso per cassazione incidentale condizionato, sì da cautelarsi rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale, poi verificatosi. Ciò premesso, e quanto all’abuso del diritto, la C.T.R. ha poi escluso che G.E. fosse stata costituita dalla capogruppo G.E. Company USA allo scopo di beneficiare di agevolazioni fiscali, sulla base delle seguenti circostanze: (a) dai bilanci della società risultava che essa aveva svolto per anni la propria attività di intermediazione finanziaria, acquisizione e gestione;
(b) i dividendi che le erano stati distribuiti da OV PI non erano, poi, confluiti nella controllante statunitense;
(c) se quest’ultima avesse voluto costituire la G.E. al solo scopo di fruire della detassazione dei dividendi italiani, le avrebbe conferito l’intera partecipazione di OV PI, invece che conservare per sé più della metà del capitale sociale;
(d) la gestione di partecipazioni societarie e della tesoreria rappresentavano oggetti sociali rilevanti e tali da giustificare la costituzione della società. 4. Quest’ultima sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Le società intimate hanno resistito con controricorso e depositato memoria in prossimità dell’udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 371, 384 e 394 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.”, l’Agenzia delle entrate si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia limitato l’oggetto del giudizio d’appello 5 all’accertamento circa la sussistenza o meno di un’ipotesi di abuso del diritto, ritenendo che si fosse formato il giudicato interno sul tema dell’idoneità della documentazione prodotta per ottenere il rimborso. Come si è osservato, tale statuizione conseguiva al rilievo del fatto che, nel precedente giudizio dinanzi a questa Corte, su quest’ultimo tema l’Amministrazione non aveva proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente contesta tale impostazione, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude dall’ambito applicativo del ricorso incidentale condizionato le domande della parte vittoriosa rimaste assorbite, poiché le stesse, in caso di annullamento, possono essere sottoposte al giudice del rinvio. 1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile. Nella parte in cui è sottoposta a critica, la sentenza impugnata (pag. 3) ha affermato che, all’esito del precedente giudizio di appello, «la parte privata, non risultando soccombente sul punto» relativo all’idoneità e completezza della documentazione necessaria al rimborso, «non lo ha fatto oggetto di ricorso per cassazione». Una tale affermazione, in sé consiDEata, non si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla ricorrente, che, in punto al rimedio del ricorso incidentale condizionato, lo ritiene inammissibile ove proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, e quindi non nel caso in cui esso investa questioni che siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice a quo in senso contrario alla stessa parte. 6 In proposito, la stessa sentenza impugnata, riassumendo le contrapposte allegazioni, recava l’indicazione del fatto che le società contribuenti avevano ribadito come sul tema della documentazione si fosse formato il giudicato interno (pagg. 1-2, p.to 7); sicché la successiva affermazione di una «non soccombenza» della parte privata ben poteva riferirsi alla sussistenza di una statuizione implicita sul punto, proprio in quanto coperta da giudicato. Lo scrutinio della censura, pertanto, imponeva la verifica di tale ultima questione. 1.2. Ora, è noto che questa Corte – al fine di stabilire se rispetto a una questione, sulla quale si sarebbe formato il giudicato, si sia esaurita la funzione giurisdizionale per effetto della mancata impugnazione, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa – non è vincolata all'interpretazione compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato (così, fra le altre, Cass. n. 29675/2019; Cass. n. 7499/2019). È parimenti noto, tuttavia, che occorre che detto vizio sia stato ritualmente indicato e allegato dal ricorrente nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma primo, num. 6), e 369, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ.; pertanto, è necessario che il motivo contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (in questo senso, fra molte, Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 17049/2015). 1.3. In particolare, il principio di autosufficienza vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denunci l’omesso esame da parte del giudice di merito;
in questo caso, infatti, il 7 ricorrente deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi, come formulati all'interno dell'atto di gravame (cfr. Cass. n. 7371/2018; Cass. n. 86/2012). L’Agenzia delle entrate, pertanto, avrebbe dovuto accompagnare la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell'atto che sorreggeva la censura asseritamente non esaminata, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata dell'impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’inammissibilità del motivo. 2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 27-bis, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 600/1973. Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero omesso di affrontare il tema dell’idoneità della documentazione prodotta dalle società, necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso. 2.1. La censura è assorbita dalla statuizione sul motivo che precede. Una volta, infatti, ritenuto inammissibile il motivo che contesta l’affermata sussistenza di giudicato interno sul punto, non vi è spazio per proceDEe al relativo esame nel merito. 3. Resta, dunque, il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 27-bis, comma quinto, del d.P.R. n. 600/1973. L’Amministrazione osserva al riguardo che, per effetto delle modifiche apportate alla disposizione invocata dall’art. 15, comma 1, della l. 18 febbraio 1999, n. 28, il rimborso è precluso alle società partecipate che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del relativo regime;
8 rileva, quindi, che tale preclusione opera sulla sola base di tale acclarato obiettivo, e non a fronte di un accertato risparmio di imposta. Si tratterebbe, dunque, di disposizione che valorizza le potenzialità applicative e non i concreti risultati;
e di tanto la C.T.R. non avrebbe tenuto conto, omettendo di consiDEare le circostanze fattuali che essa aveva evidenziato al riguardo e, per contro, valorizzando altre circostanze, passibili, tuttavia, d’esser diversamente interpretate. 3.1. Anche tale motivo appare, innanzitutto, inammissibile. La censura si sostanzia, infatti, nella richiesta di una nuova valutazione delle circostanze già scrutinate dalla C.T.R. nell’ambito dell’indagine circa l’insussistenza di finalità elusiva nell’attribuzione di partecipazione. L’Agenzia delle entrate, sul punto, sottopone a questa Corte la richiesta di una diversa valorizzazione delle allegazioni da lei già svolte nel giudizio di appello, assumendone la maggiore persuasività; ma si tratta, com’è evidente, di una forma di sindacato non consentita in questa sede. Peraltro, anche ove interpretata come denunzia dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, la censura non supererebbe il vaglio di ammissibilità. La sentenza impugnata, infatti, per espressa indicazione contenuta nella motivazione (pag. 3) ha condiviso, al riguardo, le valutazioni in fatto già operate dai giudici di prime cure. Sussiste, dunque, un’ipotesi di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ. 3.2. In ogni caso, il motivo è anche infondato. La sentenza d’appello ha ritenuto che, sulla base delle circostanze allegate e documentate, le società contribuenti 9 avessero dimostrato di aver posto in essere un’attività effettiva;
inoltre ha evidenziato circostanze logicamente incompatibili con l’intento elusivo della partecipazione. La diversa tesi della ricorrente – corroborata dai rilievi del Procuratore generale, il quale ha sottolineato che si tratterebbe di elementi di portata induttiva, inidonei a fornire la prova diretta dell’assenza di intento elusivo – non può essere condivisa. 3.3. In proposito, va premesso che, in tema di ritenute sui dividendi in uscita dall’Italia, il riconoscimento di benefici nell’ambito delle distribuzioni infragruppo opera, in ambito eurounitario, per effetto della menzionata direttiva madre-figlia, implementata a livello domestico dagli artt. 27 e 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. Tale direttiva, agendo sulla variabile fiscale, è volta ad assicurare concreta applicazione al principio di libertà di stabilimento espresso dall’art. 49 TFUE;
più in particolare, come anche osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13845/2021), essa mira ad istituire un regime fiscale comune che assicuri la neutralità delle distribuzioni di utili operate fra società collegate, entro i confini del territorio dell’Unione. Tale essendo il fine perseguito dalla disciplina di riferimento, occorre, allora, che le limitazioni dell’accesso ai benefici che essa comporta siano interpretate in un’ottica di valorizzazione della libertà di stabilimento. A tale particolare riguardo, mette conto richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che, da tempo, giustifica una restrizione alla libertà di stabilimento per ragioni di contrasto alle pratiche abusive solo in presenza di specifici comportamenti che consistano nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eluDEe 10 la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale (cfr. CGE, 12 settembre 2006, causa C- 196/04, Cadbury Schweppes, punto 55). La stessa Corte UE, in tal senso, ha escluso che integri gli estremi di una costruzione artificiosa il semplice fatto che la società “madre” sia dedita esclusivamente alla gestione di beni economici, come le partecipazioni in altre società (cfr. CGE, 20 dicembre 2017, cause riunite C-504/16 e C613/16, EI Holding AG, punto 73), poiché anche tale attività è significativa di un effettivo insediamento. 3.4. Sulla scorta di tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 27112 e 27113/2016) ha chiarito che quando, come nel caso di specie, si giudichi di holding o sub-holding di partecipazioni, la circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata in toto da altra società non residente (c.d. controllo “a cascata”), non provano l'artificiosità o la strumentalità della medesima;
per giungere a tale conclusione, infatti, occorre valutare la sussistenza di uno stato di effettiva padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti. In questo senso, allora, la stessa giurisprudenza ha prospettato, quale metodo di svolgimento della relativa indagine, il ricorso a un criterio di trasparenza, enucleando alcuni parametri significativi della padronanza e dell’autonomia di gestione del flusso di reddito e, per converso, dell’assenza di indici di artificiosità e di abusività. 11 Per questa ragione – seppur con riferimento a fini applicativi diversi, ma con significativi punti di contatto con la disciplina dei dividendi, vale a dire agli interessi di cui alla IRD (2003/49) – questa Corte (sentenza n. 6005/2023) ha fatto riferimento ai cd. parametri-spia, che, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia della Ue e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti leading cases, ha individuato: (a) nel substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva;
(b) nel dominion test, volto ad accertare se la percipiente possa disporre liberamente delle utilità ricevute o sia invece tenuta a rimetterle ad un soggetto terzo;
(c) nel business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero. 3.5. La sentenza impugnata ha attribuito rilievo a tali parametri, in particolare deducendo dalla documentazione di bilancio della percipiente l’effettivo svolgimento «nel corso di vari anni della sua attività di intermediazione finanziaria, acquisendo e gestendo partecipazioni societarie e gestendo la tesoreria delle affiliate europee del gruppo», nonché accertando positivamente che i dividendi non erano stati dalla stessa riversati alla capogruppo extra-UE. Essa, pertanto, si è conformata agli indicati indirizzi;
dunque, anche sul punto va esente dalle censure della ricorrente. 4. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non vi è luogo a provveDEe sul pagamento del doppio contributo unificato, poiché la parte soccombente è un’amministrazione patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 20.000,00, oltre € 200,00 per spese generali, 15% rimborso forfetario e oneri di legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.