CA
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/11/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 356/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 356/2019 R.G. e vertente tra
), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Parte_ l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o “la , con l'avv. ANGELA MARIA Pt_1
FATTORUSSO (C.F. – pec: C.F._1 Email_1
-appellante- nei confronti di
)), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche solo , con l'avv. STEFANIA IERACITANO (C.F. CP_1
CodiceFiscale_2 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 80/2019, pubblicata in data 24.01.2019, emessa a definizione del proc. n. 1546/2013 R.G..
* * *
Pagina 1 di 16 R.G. 356/2019.
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.07.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 5.07.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito il Tribunale CP_1
di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1546/2013 R.G.) e ivi deducendo:
(1) i diversi vizi (e.g. interessi ultra-legali e c.m.s. non debitamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale contra legem) a suo avviso affliggenti alcuni rapporti da essa intrattenuti con la
Parte
i.e. il c/c ordinario n. 24215 (poi n. 10548.45) e i n. 2 c/c anticipi su esso affluenti (c/c n. 53317 - poi n. 11666Y - e c/c n. 12986B);
(2) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
(3) l'illegittimo indebito per la complessiva somma di € 1.680.757,96.
Alla luce di ciò l'attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e per l'effetto altresì condannare la alla ripetizione dell'indebito. Pt_1
Parte I.1.2.- Con comparsa del 15.01.2014 si è costituita in giudizio la contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando:
(1) l'inammissibilità della domanda;
(2) la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito;
(3) l'insussistenza, nel merito, dei vizi ex adverso prospettati.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) è stata espletata C.T.U. contabile [cfr. elaborato depositato il 25.05.2016];
(B) è stato instaurato procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. (proc. n.
1546-1/2013 R.G.), culminato con il rigetto della cautela richiesta;
(C) è stato infine disposto, con provvedimento del 5.04.2017, il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pagina 2 di 16 R.G. 356/2019.
I.1.4.- All'esito, poi, del relativo procedimento, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
80/2019 del 24/01/2019), nella quale il primo giudicante ha:
(1) accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea e per l'effetto condannato la Pt_1
convenuta alla restituzione dell'indebito di € 156.180,52;
(2) condannato la convenuta altresì al pagamento delle spese di lite, nonché di C.T.U.. Pt_1
Parte I.2.1.- Avverso tale sentenza la ha poi proposto appello innanzi alla presente Corte, instaurando l'odierno giudizio di gravame (n. 356/2019 R.G.), chiedendone la riforma e ivi in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
(B) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese.
I.2.2.- Con comparsa del 2.09.2019 si è poi costituita in questo grado l'appellata , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'illegittimità e infondatezza dell'avverso appello.
I.2.3.- Con provvedimento del 4.11.2019, a scioglimento della riserva assunta il 21.10.2019, preso atto del già intervenuto provvedimento di assegnazione delle somme precettate (con conseguente non luogo a provvedere sulla formulata istanza ex art. 283 c.p.c.), è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito di ciò, nonché di alcuni rinvii e mutamento del relatore, con provvedimento collegiale del 4.07.2024 il giudizio di gravame è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940], divenuta definitivamente irretrattabile poiché passata in giudicato.
Pagina 3 di 16 R.G. 356/2019.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello avanzato è poi da disattendere, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza qui gravata.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal motivo di gravame relativo alla dedotta
“inammissibilità” dell'azione di ripetizione attorea [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso è infondato e da disattendere.
V.1.- Giova muovere, a tal riguardo, dalla circostanza, ormai acquisita, che “la chiusura del conto corrente non costituisce presupposto procedurale o condizione di ammissibilità dell'azione”, “ma … presupposto sostanziale del diritto alla ripetizione, e, quindi, condizione dell'azione” - in quanto “la pendenza del rapporto di conto corrente attiene”, appunto e pacificamente, “al merito della domanda”, “configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione”, risultando pertanto strictu sensu “erronea” la declaratoria di “inammissibilità”
(anche considerando che la domanda ripetitoria rimane senz'altro esperibile, nel caso di
“versamenti” “eseguiti su un conto scoperto”, “anche in costanza di rapporto”, ciò evidentemente precludendo di qualificare la chiusura in termini di condizione procedurale o di
“ammissibilità” dell'azione) –, “con la conseguenza che” “la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione”, i.e. “al momento della pronuncia sul merito della domanda (come chiarito, confermando la già prevalente e preferibile giurisprudenza di merito
– cfr. Trib. Napoli, 5/02/2021, n. 1173; Trib. Spoleto, 21/08/2018; Trib. Salerno 16/01/2018 -, in recenti e plurimi arresti della S. Corte: v., da ultimo, Cass. civ., 15/02/2024, n. 4214; Cass. civ., 3/07/2023, n. 18681; Cass. civ., 16/02/2021, n. 4066)].
V.2.- Ciò rammentato e venendo ai c/c oggetto di causa, fermo e considerato che la decisione
è stata qui assunta nel gennaio 2019 (occorrendo pertanto verificare se “la chiusura del c/c” fosse sussistente in quest'ultimo tempus – v. supra, sub V.1.), occorre osservare che:
(A) il c/c n. 53317 (poi n. 11666Y) è cessato già in data 4.03.2004 [come desumibile dagli e/c in atti e altresì chiaramente accertato dal C.T.U. – avendo l'ausiliario appunto espressamente evidenziato, sulla base di quanto “risulta[nte] dall'estratto conto 31.3.2004 con la indicazione del saldo finale 0”, l'intervenuta “estinzione conto” già “il 4.03.2004” (cfr. pagg.
7, 17, 18 e 34 dell'elaborato peritale del 25.05.2016)], e dunque senz'altro prima della decisione del 2019;
(B) il c/c ordinario n. 24215 (poi denominato n. 10548.45) è stato chiuso già in data
25.11.2013 [come pur in tal caso accertato dal C.T.U. (avendo quest'ultimo accertato che si
Pagina 4 di 16 R.G. 356/2019.
trattava di “conto chiuso il 25.11.2013” - cfr. pagg. 5, 6, 11 e 37 dell'elaborato peritale del
25.05.2016) e chiaramente emergente per tabulas (giusta missiva, in atti, inviata al correntista dalla e nella quale quest'ultima, in sede di esazione del saldo finale, così si esprimeva: Pt_1
“abbiamo, altresì, provveduto in data 25/11/2013 alla chiusura … del conto corrente medesimo”], e dunque pur in tal caso senz'altro prima della decisione del 2019;
(C) il c/c n. 12986B, infine, pur estintosi dopo il 31.05.2008 [cfr. pagg. 8, 22 e 27 della
C.T.U. del 25.05.2016], non può che essere cessato comunque prima del c/c ordinario su cui affluiva (cessato, come detto, in 25.11.2013, con cessazione di ogni affidamento già qualche giorno prima – “in data 30/10/2013 abbiamo receduto, con effetto immediato, dall'apertura di credito … utilizzata e regolata nel conto corrente nr. 1054845”: cfr. ancora missiva della del 25.11.2013) [costituendo i c/c anticipi, come noto, c/c “non … normalmente Pt_1 operativi”, né chiaramente idonei ad autonomamente operare a prescindere dal c/c ordinario, trattandosi di “una mera evidenza contabile” degli anticipi “concessi dalla banca al cliente” su quest'ultimo e su esso utilizzabili nei limiti dell'affidamento (implicando infatti
“l'annotazione”, nel c/c anticipi, “del rientro delle somme anticipate” non già uno spostamento patrimoniale, ma solo che “il cliente p[ossa] dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli”), essendo pacifico, trattandosi appunto di mere annotazioni contabili, che “gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie”, che “il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto” e che, in definitiva, “il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario” (cfr. ex aliis,
Cass. civ., 20/06/2011, n. 13449), avendo del resto anche il C.T.U. evidenziato che le
“competenze non sono state mai addebitate sul predetto conto ma invece solamente lì liquidate per essere poi addebitate sul conto di ordinaria operatività”, trattandosi, in definitiva, di “un unico rapporto senza soluzione di continuità”: cfr. pagg. 27 e 42 della
C.T.U. del 25.05.2016)] e dunque anche in tal caso senz'altro prima della decisione del 2019.
V.3.- A fronte di quanto precede, e dunque di rapporti pacificamente non più in essere, come necessario e altresì sufficiente, al momento della decisione (v. supra, sub V.1.-V.2.), è pertanto pacifico che il 1° motivo d'appello avanzato dalla sia da disattendere. Pt_1
VI.- Venendo, poi, alla 2° ragione di gravame, rubricata “prescrizione” [v. supra, sub I.2.1.], essa involge censure diverse e dunque da distintamente esaminarsi.
Pagina 5 di 16 R.G. 356/2019.
VII.- La appellante ha in primo luogo eccepito [cfr. pagg. 10-13 dell'atto di appello] Pt_1
che, in difetto di un contratto scritto di apertura di credito, il c/c non poteva ritenersi affidato e dunque, dovendosi presumere il carattere “solutorio” di tutte le rimesse, il termine prescrizionale doveva decorrere già da tali rimesse e non invece dalla chiusura del c/c, come invece ritenuto in prime cure (cfr. pagg.
2-3 della sentenza di 1° grado).
VII.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto dedotto dall'appellante, è pacifico e va qui ribadito che la mera mancata produzione di un contratto scritto di apertura di credito non è circostanza tale da escludere, ex se, la natura affidata del rapporto.
VII.2.- Sul punto, infatti, occorre rammentare che il C.I.C.R., in attuazione della facoltà di cui all'art. 117, comma II, T.U.B. (già art. 3, comma III, della L. n. 154 del 1992), ha abilitato la
B.I. a escludere l'obbligo di forma scritta per taluni contratti bancari (cfr. art. 10 Delibera
CICR 4/03/2003) e quest'ultima, nelle diverse disposizioni attuative via via intervenute, ha escluso tale obbligo “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (tra i quali, ad esempio, le operazioni regolate in conto corrente)” (cfr., e.g., Titolo X, cap. I, n. 2, Istruzioni del 25/07/2003, nonché successive
Istruzioni B.I. 29/07/2009, 15/02/2010 e 9/02/2011), da ciò conseguendo che è pacifico che l'obbligo di forma scritta operi per il solo contratto “genetico” (c.d. madre o normativo) del rapporto di c/c e, invece, “non sia richiesto a pena di invalidità che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto” [cfr., da ultimo, Corte App. Napoli, 04/10/2022, in Leggi
d'Italia.it, nonché Cass. civ., 23/10/2019, n. 27201 e Cass. civ., 27/03/2017, n. 7763].
VII.3.- L'eventuale invalidità per difetto di forma, peraltro e in ogni caso, evidentemente sarebbe invocabile solo dal correntista.
Trattandosi, infatti, di “nullità di protezione”, essa “opera soltanto a vantaggio del cliente”
(ex art. 127, comma II, T.U.B., individuante la parte debole, a prescindere dalla sua eventuale natura anche consumeristica, nella “controparte” dell'istituto di credito) e “non ha modo di operare ove la [predetta] controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio” [vizio che, anche ove in thesi sussistente, non potrebbe venire “dichiarato” nel caso di difetto di “manifestazione di interesse della parte” protetta e interessata – costituendo tale “interesse” invalicabile “limite” al “rilievo” officioso e risultando qui del tutto evidente che “la rilevazione di tale vizio”, esponendo la parte all'exceptio praescriptionis avversaria, “non corrispond[a] all'interesse
Pagina 6 di 16 R.G. 356/2019.
della correntista”], dovendosi pertanto concludere che “se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale”, “non pote[ndosi] attribuire … rilievo assorbente al dato della mancata allegazione del contratto di apertura di credito” [cfr.
Cass. civ., 3/07/2024, n. 18230; Cass. civ., 24/01/2024, n. 2338; Cass. civ., 14/12/2023, n.
34997].
VII.4.- Né, in senso diverso da quanto precede, può opinarsi che il difetto di contratto scritto precluderebbe di valutare la natura dei versamenti, non potendosi stabilire “i limiti dell'affidamento” [cfr. pag. 13 dell'atto di appello della Banca].
A tal proposito, infatti, occorre rammentare che “la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale … del contratto di apertura di credito in conto corrente” [cfr. Cass. civ., 17/07/2023, n. 20455; Cass. civ., 23/04/1996, n.
3842; Cass. civ., 9/03/1995, n. 2752; Cass. civ., 11/03/1992, n. 2915, nonché ancora Cass. n.
34997/2023, cit.], evidentemente non rilevando, pertanto, la sua assenza al fine di stabilire la natura “non affidata” del rapporto [potendosi ben ritenere, in tali casi, che sia lo “scoperto … in concreto consentito” a rappresentare il “valore monetario” dell'apertura concessa – cfr., da ultimo, Cass. n. 34997/2023, cit.].
VII.5.- Chiarito, pertanto, che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta” (cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n. 5387), essendo inoltre pacifico che la presenza o meno di un'apertura di credito rimanga sempre rilevabile, anche in sede impugnatoria, sulla scorta di tutto quanto acquisito al processo (e.g. produzioni documentali, deduzioni contenute negli atti difensivi – trattandosi di eccezione in senso lato e risultando dunque “sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”: cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n.
5364; Cass. civ., 6/02/2024, n. 3310; Cass. n. 20455/2023, cit.), occorre osservare che nel caso di specie la natura affidata del c/c risultava:
(1) non contestata dalla convenuta – avendo proprio quest'ultima evidenziato, al Pt_1 contrario, le “linee di credito” e le “aperture di credito” concesse alla correntista “sui rapporti oggetto di causa” e “documentate agli atti”, nonché causalmente giustificanti l'applicazione della c.m.s., “trae[ndo]” quest'ultima “origine” proprio dalle “apertura di
Pagina 7 di 16 R.G. 356/2019.
credito concessa” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in 1° grado della Banca convenuta)
(2) desumibile in via inferenziale (ex art. 2729 c.c.) – considerando: (i) le evidenze documentali in atti e le chiare risultanze peritali a tal riguardo [avendo l'ausiliario invero pacificamente accertato, proprio sulla base di quanto chiaramente “risultante degli estratti conto” in atti, gli affidamenti concessi, chiarendone anche la diversa misura via via stabilita
“in corso di rapporto” (cfr. pagg. 6 e 7 della C.T.U. del 25.05.2016)]; (ii) la stessa presenza dei n. 2 c/c anticipi affluenti sul c/c ordinario [i.e. del c/c n. 53317 - poi n. 11666Y - e del c/c n. 12986B, entrambi costituenti c/c anticipi del c/c ordinario n. 24215 (poi n. 10548.45)], invero ex se integranti una modalità operativa per l'affidamento [costituendo il c/c anticipi appunto “un'apertura di credito”, semplicemente “del tipo anticipi”, e quindi solo una peculiare “tipologia di linea di credito” (cfr. pag. 42 della C.T.U. del 25.05.2016), essendo le
“anticipazioni”, del resto, appunto da concedersi in virtù e nei limiti dell'affidamento concesso (v. supra, sub V.2., punto (C))], nonché (iii) la predetta c.m.s., qui pacificamente
“applicata” [“in misura variabile in corso di rapporto” ovvero “nella misura dello 0,175% su base trimestrale”: cfr. pagg.
6-7 e 8 della C.T.U. del 25.05.2016] e causalmente giustificabile solo nel caso di apertura di credito (trattandosi di “remunerazione” che, in definitiva, “non può che essere pattuita nell'ambito di un rapporto affidato”: cfr. Cass. civ., 15/05/2019, n.
12997).
VII.6.- A fronte, pertanto, di tali evidenze, di per sé tali da implicare la natura “affidata” del rapporto di c/c de quo [trattandosi, come appena rilevato, di circostanza evincibile ex art. 2729
c.c. e comunque, poiché non specificamente e tempestivamente contestata (v. supra, sub
VII.5., punto (1)), esclusa dal novero dei fatti “bisognosi di prova” – atteso che, in difetto di contestazione, “l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”: v., ex multis, Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n.
27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837], è pacifico che nel caso di specie non possa in alcun modo prospettarsi, come pur invocato dall'appellante, il carattere “solutorio” di tutte le rimesse (cfr. ancora pag. 13 dell'atto di appello).
E infatti, se un tale carattere è suscettibile di presumersi nel solo caso in cui si sia
“risolutivamente escluso” che per il c/c sussista un “affidamento” anche “di fatto” (cfr. Cass. civ., 30/10/2018, n. 27705, richiamata dalla Banca appellante), al contrario nei casi, analoghi
Pagina 8 di 16 R.G. 356/2019.
a quello di specie, di rapporto “affidato”, i versamenti hanno “normalmente funzione ripristinatoria della provvista” [cfr. Cass. civ., 26/02/2014, n. 4518, nonché successive conformi – cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/09/2017, n. 20933; Corte App. Milano, n. 651/2018;
Corte Appello L'Aquila, n. 84/2018].
Presunzione di ripristinatorietà, quest'ultima, che “corrisponde allo schema causale tipico del contratto” e che impone alla Banca eccipiente di dimostrare “in concreto” l'eventuale
“diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi)”, provando la loro “diversa destinazione” “in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale” [cfr. ancora
Cass. n. 4518/2014, cit., nonché succ. conf.]; e ciò in perfetta consonanza con il dictum nomofilattico di Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019, n. 15895, ove, previo ridimensionamento dell'onus allegatorio gravante sull'istituto di credito invocante la prescrizione, si ribadisce tuttavia che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio” [cfr. Cass. n. 15895/2019, cit., spec. “Motivi della decisione”, par. 7].
VII.7.- Riparto del carico dimostrativo in virtù del quale, pertanto, era effettivamente onere della convenuta congruamente dimostrare la “diversa finalizzazione” di tutte o alcune Pt_1 rimesse al fine di conseguire l'invocata declaratoria di prescrizione - onere, tuttavia, qui evidentemente non ottemperato [non avendo l'istituto dimostrato tale “diversa destinazione”, eccezionale e “in deroga” all'ordinaria operatività contrattuale], a ciò evidentemente conseguendo che alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata [decorrendo il relativo termine, in difetto di rimesse idonee ad anticiparne la decorrenza già nel corso del rapporto e come rammentato in prime cure (cfr. pagg.
2-3 della sentenza di 1° grado), solo dalla “chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2/12/2010, n. 24418)] e che, pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha provveduto alla reiezione della relativa exceptio.
VIII.- Statuizione reiettiva, quest'ultima, da parimenti confermarsi pur a fronte dell'ulteriore doglianza veicolata dalla Banca impugnante nell'ambito del motivo di gravame in tema di
“prescrizione” e specificamente fondata, in tal caso, sulle deduzioni del loro C.T.P. a tal riguardo.
VIII.1.- Il Consulente di Parte della Banca, nei passaggi poi riportati anche nell'odierno atto di appello [v. pagg. 14-15 dell'atto di gravame, nonché già pagg.
4-7 delle osservazioni del
Pagina 9 di 16 R.G. 356/2019.
2.05.2016 di cui al 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c.], ha in particolare sostenuto la necessità, nell'ambito della verifica prescrizionale, di tener conto di “tutte” le competenze del c/c anticipi n. 53317 (poi n. 11666Y), ivi comprese quelle “che sulla base dei nuovi parametri di ricalcolo vanno a determinarsi come illegittime”, in quanto, “applicando i principi di cui alla Sentenza di Cassazione n. 24418/2010” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2/12/2010, n. 24418), le
“competenze derivanti da[i] conti tecnici una volta addebitati sui conti ordinari” costituirebbero sempre “crediti certi, liquidi ed esigibili” e dunque sarebbero a tal riguardo da calcolarsi “anche” le “competenze” da ritenersi “illegittime” sulla base dei “parametri di ricalcolo” previsti ex lege.
VIII.2.- Una tale argomentazione, tuttavia, è da pacificamente disattendersi sia sulla scorta di quanto già evidenziato dal C.T.U. di 1° grado [v. infra, sub VIII.3.], sia dei principi nomofilattici oggi vigenti [v. infra, sub VIII.4.].
VIII.3.- Quanto al primo versante, in particolare, il C.T.U., in sede di 3° termine ex art. 195, comma III, c.p.c., e dunque di valutazione delle osservazioni delle parti, ha sottolineato che la rielaborazione proposta dalla Banca convenuta [volta ad utilizzare, per il predetto c/c anticipi n. 53317 - poi n. 11666Y -, il saldo c.d. ricalcolato o rettificato (già depurato delle annotazioni illegittime) e non già il saldo c.d. banca (come da e/c in atti)], oltre a non risultare in alcun modo prevista o discendente dal dictum di Cass. n. 24418/2010 (la quale, del resto e come sottolineato anche dall'ausiliario, pacificamente “NON FA alcun riferimento alla casistica dei cc.dd. conti tecnici”) e altresì a confliggere con i quesiti peritali fissati nell'ordinanza, pacificamente non contestata, del 13.03.2015 (ove la previa individuazione ed esclusione dal ricalcolo delle competenze illegittime risultava “la prima” e ineludibile
“operazion[e] da effettuare”, integrando una delle “precondizioni necessarie” per giungere a un ricalcolo secundum legem ), si fondava sul presupposto, non condivisibile, di “lasciare inalterato l'importo” di tutte le “competenze”, “anche” quelle “illegittime”, e non consentiva, in definitiva, di giungere a una “corretta ricostruzione dei rapporti stessi” [cfr. pagg. 40-44 della C.T.U. del 25.05.2016].
VIII.4.- E infatti, venendo al versante giurisprudenziale, fermo che nell'arresto di Cass. n.
24418/2010 effettivamente non si trattano i c/c anticipi, né, a fortiori, si delinea un loro ipotetico regime derogatorio rispetto alla verifica prescrizionale [del resto neanche in thesi ammissibile, considerando che i c/c anticipi sono intimamente connessi al c/c ordinario
Pagina 10 di 16 R.G. 356/2019.
(costituendo, come detto, una loro “evidenza contabile” – v. supra, sub V.2., punto (C)) e, affluendo su quest'ultimo, condizionano la legittimità o illegittimo del suo saldo (tanto che
“anche tali altri contratti, collegati al conto corrente principale” costituiscono “oggetto necessario del giudizio” e della rielaborazione del c/c ordinario: v., ex multis, Trib. Lanciano,
9/06/2016, n. 273], è poi pacifico che la verifica prescrizionale sul c/c deve necessariamente compiersi sulla base del c.d. saldo rettificato (depurato dalle annotazioni illegittime) e non già del c.d. saldo banca ormai pacifico, in quanto:
(1) “se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti”,
“anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati” e dunque “inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista” – natura che dipende dal “reale passivo del correntista”, occorrendo pertanto previamente “determinare” quest'ultimo secundum legem
“anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” -
, rappresentando tali estratti “una realtà contabile solo apparente e virtuale” e risultando quindi necessario “effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci”;
(2) “la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa”, a fronte di ciò, “non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute”, occorrendo “una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista” e risultando l'effettivo “conto passivo extra-fido” soltanto “quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie”;
(3) né può utilmente invocarsi, a favore della tesi del c.d. saldo banca, il disposto dell'art. 1422 c.c. (in tema di imprescrittibilità dell'azione di nullità), potendo invero tale regula iuris trovare applicazione solo ex post, i.e. per “tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato” ed essendo pacifico che “ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle”, non confligge in alcun modo con l'art. 1422 c.c., ma “risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori”, precipuamente finalizzata a “contrappore una realtà giuridica” “a quella storica offerta dalla banca”, onde consentire l'operatività delle azioni proposte, fra cui
Pagina 11 di 16 R.G. 356/2019.
quelle di nullità, solo e soltanto “per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”;
(4) “al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse
“effettivamente solutorie”, è allora evidente, in definitiva, che “va preso in riferimento il saldo rettificato” e che pertanto “la ricerca dei versamenti di natura solutoria … deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca” “e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con
l'individuazione” della natura “solutoria” o meno “di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale” [v., da ultimo, Cass. civ., 24/06/2024, n.
17287; Cass. civ., 16/03/2023, n. 7721; Cass. civ., 15/02/2021, n. 3858; Cass. civ.,
19/05/2020, n. 9141].
VIII.5.- Avendo dunque l'ausiliario, nel caso di specie, così ritualmente proceduto [v. pagg.
40-44, nonché pagg. 9 e 11 della C.T.U. del 25.05.2016], è evidente che occorra disattendere anche tale doglianza della Banca impugnante.
IX.- Da disattendere, infine, risulta altresì l'ultima doglianza veicolata dalla Banca impugnante nell'ambito del motivo compendiato supra, sub I.2.1., e specificamente relativa, in particolare, agli interessi usurari espunti dal C.T.U. con riguardo ai n. 2 c/c anticipi [in misura pari, in specie, a € 36.823,34 per il c/c n. 53317 (poi n. 11666Y) e a € 11.733,25 per il c/c n. 12986B (cfr. pagg. 20 e 25 della C.T.U. del 25.05.2016)].
IX.1.- E infatti, premesso che tale deduzione critica risulta qui astrattamente scrutinabile pur se non pertinente al motivo di gravame in punto di exceptio praescripionis [trattandosi di mera modalità espositiva di per sé non integrante un vizio procedurale preclusivo all'esame nel merito della censura avanzata], né confluita nelle conclusioni finali [in virtù del principio per cui “la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa”, essendo sufficiente che
“dal contesto complessivo dell'atto” e “in termini non formali” emerga, come nel caso di specie, “una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo” (cfr. Cass. civ., 17/07/2019, n. 19235 e Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751)], è da osservarsi che essa si fonda sul presupposto per cui si verterebbe nel caso di specie in
Pagina 12 di 16 R.G. 356/2019.
un'ipotesi di usura sopravvenuta, e dunque irrilevante secondo il dictum di Cass. civ., Sez. un., 19/10/2017, n. 24675.
IX.2.- E tuttavia, in disparte ogni valutazione sulle recenti puntualizzazioni della S. Corte riguardo a tale dictum (Cass. civ., 28/09/2023, n. 27545, spec. par.
5.3. dei “Motivi della decisione”), dirimente è muovere dal rilievo, pacifico e altresì precisato nelle pronunce richiamate dalla stessa impugnante (cfr. Trib. Monza, 13/06/2018, n. 1678; Trib. Roma,
6/02/2018, n. 2731), che nei rapporti di c/c “l'accertamento di usurarietà … deve tener conto delle peculiarità proprie di tale tipologia” di rapporto.
In quest'ultimo, in particolare, è necessario “raffrontare il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell'ultima variazione”, in quanto, in ossequio alla natura diacronica e tempo per tempo rinnovantesi del rapporto di c/c, è appunto l'ultima variazione il momento genetico del nuovo corso del rapporto (trattandosi in tal caso, come si è osservato, non già di usura sopravvenuta, bensì di “nuova” usura originaria): dal momento della modifica, infatti, è pacifico che sorga un “nuovo” vincolo obbligatorio, non verificandosi il fenomeno del contrasto a posteriori di una clausola già pattuita (in ciò sostanziandosi l'usura c.d. sopravvenuta censurata da Cass. n. 24675/2017, cit.), bensì emergendo una nuova pattuizione, operante pro futuro (usura c.d. genetica), essendo, in definitiva, proprio il tasso
“oggetto dell'ultima variazione” ex art. 118 T.U.B. (al quale riconoscersi, anche sulla scorta della spettante – ex art. 118 T.U.B. – e non esercitata facoltà di recesso, “natura pattizia”) quello “convenuto” o “promesso” e pertanto idoneo a dar luogo all'illecito ex Legge n.
108/1996, poiché tasso rilevante “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394”.
A ciò consegue che, “nell'ipotesi” di superamento “per effetto dello ius variandi”, “deve essere applicata la disciplina dell'art. 1815 c.c.”, pur non “per tutta la durata del rapporto”, bensì, in ossequio al continuo rinnovarsi del rapporto, “a decorrere dal momento di tale pattuizione e fino a nuovo accordo non in contrasto con la disciplina in materia di usura”, con la conseguenza che, nel caso di tale “nuova” usura originaria, “deve escludersi
l'applicazione degli interessi con riferimento ai soli trimestri in cui si è avuto il superamento del tasso-soglia” [cfr., ex multis, Trib. Perugia, 3/08/2021; Trib. Ancona, 3/06/2021; Trib.
Lecce, 12/05/2020; Trib. Arezzo, 16/04/2020; Trib. Padova, 29/11/2019; Trib. Roma,
23/10/2019; Trib. Padova, 9/11/2018; Trib. Padova, 16/03/2018; Trib. Udine, 20/07/2018;
Pagina 13 di 16 R.G. 356/2019.
Trib. Monza, 13/06/2018; Trib. Torino, 20/04/2017; Trib. Palermo, 2/07/2016; Trib.
Lanciano, 9/06/2016; Trib. Padova, 12/08/2014].
IX.3.- Applicando tali coordinate al caso di specie, occorre osservare che nei rapporti qui in esame risultava appunto pattuito lo ius variandi ex art. 118 T.U.B. [ai sensi, in particolare, dell'art. 16 del contratto del c/c anticipi n. 53317 e dell'art. 11 del contratto del c/c anticipi n.
12986B], applicato secundum legem e dunque confermato, nella propria rielaborazione, anche dal C.T.U. [essendo state rispettate, per entrambi i rapporti, le modalità comunicative previste ex lege con riguardo a tutte le “variazioni sfavorevoli al cliente” - “comunicate negli estratti conto bancari, periodicamente inviati al Correntista per tutta la durata del rapporto” -, avendo dunque la “operato conformemente alla disciplina prevista dall'art. 118 TUB” Pt_1
e non occorrendo pertanto alcuna operazione rideterminativa a tal riguardo (cfr. pagg. 32-34 della C.T.U. del 25.05.2016)].
IX.4.- A fronte di ciò, è pertanto da rilevarsi che, a seguito di ius variandi e dunque di mutamento (in aumento o in diminuzione) del tasso globale (T.E.G.), proprio quest'ultimo integrava il parametro rilevante “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394” - costituendo il tasso “oggetto dell'ultima variazione” su cui operare il consueto raffronto di usurarietà -, dando luogo a un fenomeno di usura genetica (e non già sopravvenuta) comportante la necessaria espunsione degli interessi per i “trimestri” interessati dal
“superamento del tasso-soglia” [v. supra, sub IX.2.].
IX.5.- Essendosi il C.T.U. a ciò attenuto [avendo appunto specificamente provveduto a espungere gli interessi riferibili ai trimestri connotati, a seguito di variazione del T.E.G., da un superamento del tasso soglia ratione temporis vigente (cfr. all. 12 e 13 della C.T.U. del
25.05.2016 relativi, rispettivamente, al c/c n. 53317, poi n. 11666Y, e c/c n. 12986B), e dunque, con riguardo al c/c n. 53317, poi n. 11666Y, i trimestri del 1999, del 2000, del 2002, nonché il 3° e il 4° del 2001, e, con riferimento al c/c n. 12986B, i trimestri del 2005, il 1°, il
2° e il 3° del 2006 e il 2° del 2007 (cfr. pagg. 20 e 25 della C.T.U. del 25.05.2016)] e avendo dunque espunto interessi connotati da (nuova) usurarietà genetica [v. supra, sub IX.2.], è dunque evidente che anche tale deduzione critica meriti reiezione.
X.- Risultando pertanto da globalmente disattendersi, oltre al 1° motivo d'appello [v. supra, sub V.-V.3.], anche i complessivi profili di censura fatti valere nel 2° motivo di gravame [v. supra, sub VI.-IX.5.], occorre qui ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da
Pagina 14 di 16 R.G. 356/2019.
dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
XI.- Venendo al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifici motivi di gravame, anche incidentali, con riguardo alla regolazione ex art. 91 c.p.c. di prime cure: v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza dell'appellante, sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario e sono poi liquidate, come in dispositivo, sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), applicando il pertinente scaglione in base al valore della causa, i.e. €
156.180,52 [come indicato a pag. 19 dell'appello, nonché pacificamente costituente l'“effettivo oggetto del gravame” (cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613), poiché pari al quantum riconosciuto in prime cure e qui integralmente contestato] e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, dell'effettivo valore dell'affare e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XI.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 356/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 80/2019, pubblicata in data 24.01.2019, emessa a definizione del proc. n. 1546/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
Pagina 15 di 16 R.G. 356/2019.
C.P.A. e I.V.A. come per legge e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 novembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
Pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 356/2019 R.G. e vertente tra
), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Parte_ l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o “la , con l'avv. ANGELA MARIA Pt_1
FATTORUSSO (C.F. – pec: C.F._1 Email_1
-appellante- nei confronti di
)), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche solo , con l'avv. STEFANIA IERACITANO (C.F. CP_1
CodiceFiscale_2 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 80/2019, pubblicata in data 24.01.2019, emessa a definizione del proc. n. 1546/2013 R.G..
* * *
Pagina 1 di 16 R.G. 356/2019.
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.07.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 5.07.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito il Tribunale CP_1
di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1546/2013 R.G.) e ivi deducendo:
(1) i diversi vizi (e.g. interessi ultra-legali e c.m.s. non debitamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale contra legem) a suo avviso affliggenti alcuni rapporti da essa intrattenuti con la
Parte
i.e. il c/c ordinario n. 24215 (poi n. 10548.45) e i n. 2 c/c anticipi su esso affluenti (c/c n. 53317 - poi n. 11666Y - e c/c n. 12986B);
(2) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
(3) l'illegittimo indebito per la complessiva somma di € 1.680.757,96.
Alla luce di ciò l'attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e per l'effetto altresì condannare la alla ripetizione dell'indebito. Pt_1
Parte I.1.2.- Con comparsa del 15.01.2014 si è costituita in giudizio la contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando:
(1) l'inammissibilità della domanda;
(2) la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito;
(3) l'insussistenza, nel merito, dei vizi ex adverso prospettati.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) è stata espletata C.T.U. contabile [cfr. elaborato depositato il 25.05.2016];
(B) è stato instaurato procedimento cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. (proc. n.
1546-1/2013 R.G.), culminato con il rigetto della cautela richiesta;
(C) è stato infine disposto, con provvedimento del 5.04.2017, il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pagina 2 di 16 R.G. 356/2019.
I.1.4.- All'esito, poi, del relativo procedimento, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
80/2019 del 24/01/2019), nella quale il primo giudicante ha:
(1) accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea e per l'effetto condannato la Pt_1
convenuta alla restituzione dell'indebito di € 156.180,52;
(2) condannato la convenuta altresì al pagamento delle spese di lite, nonché di C.T.U.. Pt_1
Parte I.2.1.- Avverso tale sentenza la ha poi proposto appello innanzi alla presente Corte, instaurando l'odierno giudizio di gravame (n. 356/2019 R.G.), chiedendone la riforma e ivi in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
(B) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese.
I.2.2.- Con comparsa del 2.09.2019 si è poi costituita in questo grado l'appellata , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'illegittimità e infondatezza dell'avverso appello.
I.2.3.- Con provvedimento del 4.11.2019, a scioglimento della riserva assunta il 21.10.2019, preso atto del già intervenuto provvedimento di assegnazione delle somme precettate (con conseguente non luogo a provvedere sulla formulata istanza ex art. 283 c.p.c.), è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito di ciò, nonché di alcuni rinvii e mutamento del relatore, con provvedimento collegiale del 4.07.2024 il giudizio di gravame è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940], divenuta definitivamente irretrattabile poiché passata in giudicato.
Pagina 3 di 16 R.G. 356/2019.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello avanzato è poi da disattendere, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza qui gravata.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal motivo di gravame relativo alla dedotta
“inammissibilità” dell'azione di ripetizione attorea [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso è infondato e da disattendere.
V.1.- Giova muovere, a tal riguardo, dalla circostanza, ormai acquisita, che “la chiusura del conto corrente non costituisce presupposto procedurale o condizione di ammissibilità dell'azione”, “ma … presupposto sostanziale del diritto alla ripetizione, e, quindi, condizione dell'azione” - in quanto “la pendenza del rapporto di conto corrente attiene”, appunto e pacificamente, “al merito della domanda”, “configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione”, risultando pertanto strictu sensu “erronea” la declaratoria di “inammissibilità”
(anche considerando che la domanda ripetitoria rimane senz'altro esperibile, nel caso di
“versamenti” “eseguiti su un conto scoperto”, “anche in costanza di rapporto”, ciò evidentemente precludendo di qualificare la chiusura in termini di condizione procedurale o di
“ammissibilità” dell'azione) –, “con la conseguenza che” “la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione”, i.e. “al momento della pronuncia sul merito della domanda (come chiarito, confermando la già prevalente e preferibile giurisprudenza di merito
– cfr. Trib. Napoli, 5/02/2021, n. 1173; Trib. Spoleto, 21/08/2018; Trib. Salerno 16/01/2018 -, in recenti e plurimi arresti della S. Corte: v., da ultimo, Cass. civ., 15/02/2024, n. 4214; Cass. civ., 3/07/2023, n. 18681; Cass. civ., 16/02/2021, n. 4066)].
V.2.- Ciò rammentato e venendo ai c/c oggetto di causa, fermo e considerato che la decisione
è stata qui assunta nel gennaio 2019 (occorrendo pertanto verificare se “la chiusura del c/c” fosse sussistente in quest'ultimo tempus – v. supra, sub V.1.), occorre osservare che:
(A) il c/c n. 53317 (poi n. 11666Y) è cessato già in data 4.03.2004 [come desumibile dagli e/c in atti e altresì chiaramente accertato dal C.T.U. – avendo l'ausiliario appunto espressamente evidenziato, sulla base di quanto “risulta[nte] dall'estratto conto 31.3.2004 con la indicazione del saldo finale 0”, l'intervenuta “estinzione conto” già “il 4.03.2004” (cfr. pagg.
7, 17, 18 e 34 dell'elaborato peritale del 25.05.2016)], e dunque senz'altro prima della decisione del 2019;
(B) il c/c ordinario n. 24215 (poi denominato n. 10548.45) è stato chiuso già in data
25.11.2013 [come pur in tal caso accertato dal C.T.U. (avendo quest'ultimo accertato che si
Pagina 4 di 16 R.G. 356/2019.
trattava di “conto chiuso il 25.11.2013” - cfr. pagg. 5, 6, 11 e 37 dell'elaborato peritale del
25.05.2016) e chiaramente emergente per tabulas (giusta missiva, in atti, inviata al correntista dalla e nella quale quest'ultima, in sede di esazione del saldo finale, così si esprimeva: Pt_1
“abbiamo, altresì, provveduto in data 25/11/2013 alla chiusura … del conto corrente medesimo”], e dunque pur in tal caso senz'altro prima della decisione del 2019;
(C) il c/c n. 12986B, infine, pur estintosi dopo il 31.05.2008 [cfr. pagg. 8, 22 e 27 della
C.T.U. del 25.05.2016], non può che essere cessato comunque prima del c/c ordinario su cui affluiva (cessato, come detto, in 25.11.2013, con cessazione di ogni affidamento già qualche giorno prima – “in data 30/10/2013 abbiamo receduto, con effetto immediato, dall'apertura di credito … utilizzata e regolata nel conto corrente nr. 1054845”: cfr. ancora missiva della del 25.11.2013) [costituendo i c/c anticipi, come noto, c/c “non … normalmente Pt_1 operativi”, né chiaramente idonei ad autonomamente operare a prescindere dal c/c ordinario, trattandosi di “una mera evidenza contabile” degli anticipi “concessi dalla banca al cliente” su quest'ultimo e su esso utilizzabili nei limiti dell'affidamento (implicando infatti
“l'annotazione”, nel c/c anticipi, “del rientro delle somme anticipate” non già uno spostamento patrimoniale, ma solo che “il cliente p[ossa] dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli”), essendo pacifico, trattandosi appunto di mere annotazioni contabili, che “gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie”, che “il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto” e che, in definitiva, “il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario” (cfr. ex aliis,
Cass. civ., 20/06/2011, n. 13449), avendo del resto anche il C.T.U. evidenziato che le
“competenze non sono state mai addebitate sul predetto conto ma invece solamente lì liquidate per essere poi addebitate sul conto di ordinaria operatività”, trattandosi, in definitiva, di “un unico rapporto senza soluzione di continuità”: cfr. pagg. 27 e 42 della
C.T.U. del 25.05.2016)] e dunque anche in tal caso senz'altro prima della decisione del 2019.
V.3.- A fronte di quanto precede, e dunque di rapporti pacificamente non più in essere, come necessario e altresì sufficiente, al momento della decisione (v. supra, sub V.1.-V.2.), è pertanto pacifico che il 1° motivo d'appello avanzato dalla sia da disattendere. Pt_1
VI.- Venendo, poi, alla 2° ragione di gravame, rubricata “prescrizione” [v. supra, sub I.2.1.], essa involge censure diverse e dunque da distintamente esaminarsi.
Pagina 5 di 16 R.G. 356/2019.
VII.- La appellante ha in primo luogo eccepito [cfr. pagg. 10-13 dell'atto di appello] Pt_1
che, in difetto di un contratto scritto di apertura di credito, il c/c non poteva ritenersi affidato e dunque, dovendosi presumere il carattere “solutorio” di tutte le rimesse, il termine prescrizionale doveva decorrere già da tali rimesse e non invece dalla chiusura del c/c, come invece ritenuto in prime cure (cfr. pagg.
2-3 della sentenza di 1° grado).
VII.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto dedotto dall'appellante, è pacifico e va qui ribadito che la mera mancata produzione di un contratto scritto di apertura di credito non è circostanza tale da escludere, ex se, la natura affidata del rapporto.
VII.2.- Sul punto, infatti, occorre rammentare che il C.I.C.R., in attuazione della facoltà di cui all'art. 117, comma II, T.U.B. (già art. 3, comma III, della L. n. 154 del 1992), ha abilitato la
B.I. a escludere l'obbligo di forma scritta per taluni contratti bancari (cfr. art. 10 Delibera
CICR 4/03/2003) e quest'ultima, nelle diverse disposizioni attuative via via intervenute, ha escluso tale obbligo “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (tra i quali, ad esempio, le operazioni regolate in conto corrente)” (cfr., e.g., Titolo X, cap. I, n. 2, Istruzioni del 25/07/2003, nonché successive
Istruzioni B.I. 29/07/2009, 15/02/2010 e 9/02/2011), da ciò conseguendo che è pacifico che l'obbligo di forma scritta operi per il solo contratto “genetico” (c.d. madre o normativo) del rapporto di c/c e, invece, “non sia richiesto a pena di invalidità che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto” [cfr., da ultimo, Corte App. Napoli, 04/10/2022, in Leggi
d'Italia.it, nonché Cass. civ., 23/10/2019, n. 27201 e Cass. civ., 27/03/2017, n. 7763].
VII.3.- L'eventuale invalidità per difetto di forma, peraltro e in ogni caso, evidentemente sarebbe invocabile solo dal correntista.
Trattandosi, infatti, di “nullità di protezione”, essa “opera soltanto a vantaggio del cliente”
(ex art. 127, comma II, T.U.B., individuante la parte debole, a prescindere dalla sua eventuale natura anche consumeristica, nella “controparte” dell'istituto di credito) e “non ha modo di operare ove la [predetta] controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio” [vizio che, anche ove in thesi sussistente, non potrebbe venire “dichiarato” nel caso di difetto di “manifestazione di interesse della parte” protetta e interessata – costituendo tale “interesse” invalicabile “limite” al “rilievo” officioso e risultando qui del tutto evidente che “la rilevazione di tale vizio”, esponendo la parte all'exceptio praescriptionis avversaria, “non corrispond[a] all'interesse
Pagina 6 di 16 R.G. 356/2019.
della correntista”], dovendosi pertanto concludere che “se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale”, “non pote[ndosi] attribuire … rilievo assorbente al dato della mancata allegazione del contratto di apertura di credito” [cfr.
Cass. civ., 3/07/2024, n. 18230; Cass. civ., 24/01/2024, n. 2338; Cass. civ., 14/12/2023, n.
34997].
VII.4.- Né, in senso diverso da quanto precede, può opinarsi che il difetto di contratto scritto precluderebbe di valutare la natura dei versamenti, non potendosi stabilire “i limiti dell'affidamento” [cfr. pag. 13 dell'atto di appello della Banca].
A tal proposito, infatti, occorre rammentare che “la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale … del contratto di apertura di credito in conto corrente” [cfr. Cass. civ., 17/07/2023, n. 20455; Cass. civ., 23/04/1996, n.
3842; Cass. civ., 9/03/1995, n. 2752; Cass. civ., 11/03/1992, n. 2915, nonché ancora Cass. n.
34997/2023, cit.], evidentemente non rilevando, pertanto, la sua assenza al fine di stabilire la natura “non affidata” del rapporto [potendosi ben ritenere, in tali casi, che sia lo “scoperto … in concreto consentito” a rappresentare il “valore monetario” dell'apertura concessa – cfr., da ultimo, Cass. n. 34997/2023, cit.].
VII.5.- Chiarito, pertanto, che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta” (cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n. 5387), essendo inoltre pacifico che la presenza o meno di un'apertura di credito rimanga sempre rilevabile, anche in sede impugnatoria, sulla scorta di tutto quanto acquisito al processo (e.g. produzioni documentali, deduzioni contenute negli atti difensivi – trattandosi di eccezione in senso lato e risultando dunque “sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”: cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n.
5364; Cass. civ., 6/02/2024, n. 3310; Cass. n. 20455/2023, cit.), occorre osservare che nel caso di specie la natura affidata del c/c risultava:
(1) non contestata dalla convenuta – avendo proprio quest'ultima evidenziato, al Pt_1 contrario, le “linee di credito” e le “aperture di credito” concesse alla correntista “sui rapporti oggetto di causa” e “documentate agli atti”, nonché causalmente giustificanti l'applicazione della c.m.s., “trae[ndo]” quest'ultima “origine” proprio dalle “apertura di
Pagina 7 di 16 R.G. 356/2019.
credito concessa” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in 1° grado della Banca convenuta)
(2) desumibile in via inferenziale (ex art. 2729 c.c.) – considerando: (i) le evidenze documentali in atti e le chiare risultanze peritali a tal riguardo [avendo l'ausiliario invero pacificamente accertato, proprio sulla base di quanto chiaramente “risultante degli estratti conto” in atti, gli affidamenti concessi, chiarendone anche la diversa misura via via stabilita
“in corso di rapporto” (cfr. pagg. 6 e 7 della C.T.U. del 25.05.2016)]; (ii) la stessa presenza dei n. 2 c/c anticipi affluenti sul c/c ordinario [i.e. del c/c n. 53317 - poi n. 11666Y - e del c/c n. 12986B, entrambi costituenti c/c anticipi del c/c ordinario n. 24215 (poi n. 10548.45)], invero ex se integranti una modalità operativa per l'affidamento [costituendo il c/c anticipi appunto “un'apertura di credito”, semplicemente “del tipo anticipi”, e quindi solo una peculiare “tipologia di linea di credito” (cfr. pag. 42 della C.T.U. del 25.05.2016), essendo le
“anticipazioni”, del resto, appunto da concedersi in virtù e nei limiti dell'affidamento concesso (v. supra, sub V.2., punto (C))], nonché (iii) la predetta c.m.s., qui pacificamente
“applicata” [“in misura variabile in corso di rapporto” ovvero “nella misura dello 0,175% su base trimestrale”: cfr. pagg.
6-7 e 8 della C.T.U. del 25.05.2016] e causalmente giustificabile solo nel caso di apertura di credito (trattandosi di “remunerazione” che, in definitiva, “non può che essere pattuita nell'ambito di un rapporto affidato”: cfr. Cass. civ., 15/05/2019, n.
12997).
VII.6.- A fronte, pertanto, di tali evidenze, di per sé tali da implicare la natura “affidata” del rapporto di c/c de quo [trattandosi, come appena rilevato, di circostanza evincibile ex art. 2729
c.c. e comunque, poiché non specificamente e tempestivamente contestata (v. supra, sub
VII.5., punto (1)), esclusa dal novero dei fatti “bisognosi di prova” – atteso che, in difetto di contestazione, “l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”: v., ex multis, Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n.
27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837], è pacifico che nel caso di specie non possa in alcun modo prospettarsi, come pur invocato dall'appellante, il carattere “solutorio” di tutte le rimesse (cfr. ancora pag. 13 dell'atto di appello).
E infatti, se un tale carattere è suscettibile di presumersi nel solo caso in cui si sia
“risolutivamente escluso” che per il c/c sussista un “affidamento” anche “di fatto” (cfr. Cass. civ., 30/10/2018, n. 27705, richiamata dalla Banca appellante), al contrario nei casi, analoghi
Pagina 8 di 16 R.G. 356/2019.
a quello di specie, di rapporto “affidato”, i versamenti hanno “normalmente funzione ripristinatoria della provvista” [cfr. Cass. civ., 26/02/2014, n. 4518, nonché successive conformi – cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/09/2017, n. 20933; Corte App. Milano, n. 651/2018;
Corte Appello L'Aquila, n. 84/2018].
Presunzione di ripristinatorietà, quest'ultima, che “corrisponde allo schema causale tipico del contratto” e che impone alla Banca eccipiente di dimostrare “in concreto” l'eventuale
“diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi)”, provando la loro “diversa destinazione” “in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale” [cfr. ancora
Cass. n. 4518/2014, cit., nonché succ. conf.]; e ciò in perfetta consonanza con il dictum nomofilattico di Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019, n. 15895, ove, previo ridimensionamento dell'onus allegatorio gravante sull'istituto di credito invocante la prescrizione, si ribadisce tuttavia che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio” [cfr. Cass. n. 15895/2019, cit., spec. “Motivi della decisione”, par. 7].
VII.7.- Riparto del carico dimostrativo in virtù del quale, pertanto, era effettivamente onere della convenuta congruamente dimostrare la “diversa finalizzazione” di tutte o alcune Pt_1 rimesse al fine di conseguire l'invocata declaratoria di prescrizione - onere, tuttavia, qui evidentemente non ottemperato [non avendo l'istituto dimostrato tale “diversa destinazione”, eccezionale e “in deroga” all'ordinaria operatività contrattuale], a ciò evidentemente conseguendo che alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata [decorrendo il relativo termine, in difetto di rimesse idonee ad anticiparne la decorrenza già nel corso del rapporto e come rammentato in prime cure (cfr. pagg.
2-3 della sentenza di 1° grado), solo dalla “chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2/12/2010, n. 24418)] e che, pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha provveduto alla reiezione della relativa exceptio.
VIII.- Statuizione reiettiva, quest'ultima, da parimenti confermarsi pur a fronte dell'ulteriore doglianza veicolata dalla Banca impugnante nell'ambito del motivo di gravame in tema di
“prescrizione” e specificamente fondata, in tal caso, sulle deduzioni del loro C.T.P. a tal riguardo.
VIII.1.- Il Consulente di Parte della Banca, nei passaggi poi riportati anche nell'odierno atto di appello [v. pagg. 14-15 dell'atto di gravame, nonché già pagg.
4-7 delle osservazioni del
Pagina 9 di 16 R.G. 356/2019.
2.05.2016 di cui al 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c.], ha in particolare sostenuto la necessità, nell'ambito della verifica prescrizionale, di tener conto di “tutte” le competenze del c/c anticipi n. 53317 (poi n. 11666Y), ivi comprese quelle “che sulla base dei nuovi parametri di ricalcolo vanno a determinarsi come illegittime”, in quanto, “applicando i principi di cui alla Sentenza di Cassazione n. 24418/2010” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2/12/2010, n. 24418), le
“competenze derivanti da[i] conti tecnici una volta addebitati sui conti ordinari” costituirebbero sempre “crediti certi, liquidi ed esigibili” e dunque sarebbero a tal riguardo da calcolarsi “anche” le “competenze” da ritenersi “illegittime” sulla base dei “parametri di ricalcolo” previsti ex lege.
VIII.2.- Una tale argomentazione, tuttavia, è da pacificamente disattendersi sia sulla scorta di quanto già evidenziato dal C.T.U. di 1° grado [v. infra, sub VIII.3.], sia dei principi nomofilattici oggi vigenti [v. infra, sub VIII.4.].
VIII.3.- Quanto al primo versante, in particolare, il C.T.U., in sede di 3° termine ex art. 195, comma III, c.p.c., e dunque di valutazione delle osservazioni delle parti, ha sottolineato che la rielaborazione proposta dalla Banca convenuta [volta ad utilizzare, per il predetto c/c anticipi n. 53317 - poi n. 11666Y -, il saldo c.d. ricalcolato o rettificato (già depurato delle annotazioni illegittime) e non già il saldo c.d. banca (come da e/c in atti)], oltre a non risultare in alcun modo prevista o discendente dal dictum di Cass. n. 24418/2010 (la quale, del resto e come sottolineato anche dall'ausiliario, pacificamente “NON FA alcun riferimento alla casistica dei cc.dd. conti tecnici”) e altresì a confliggere con i quesiti peritali fissati nell'ordinanza, pacificamente non contestata, del 13.03.2015 (ove la previa individuazione ed esclusione dal ricalcolo delle competenze illegittime risultava “la prima” e ineludibile
“operazion[e] da effettuare”, integrando una delle “precondizioni necessarie” per giungere a un ricalcolo secundum legem ), si fondava sul presupposto, non condivisibile, di “lasciare inalterato l'importo” di tutte le “competenze”, “anche” quelle “illegittime”, e non consentiva, in definitiva, di giungere a una “corretta ricostruzione dei rapporti stessi” [cfr. pagg. 40-44 della C.T.U. del 25.05.2016].
VIII.4.- E infatti, venendo al versante giurisprudenziale, fermo che nell'arresto di Cass. n.
24418/2010 effettivamente non si trattano i c/c anticipi, né, a fortiori, si delinea un loro ipotetico regime derogatorio rispetto alla verifica prescrizionale [del resto neanche in thesi ammissibile, considerando che i c/c anticipi sono intimamente connessi al c/c ordinario
Pagina 10 di 16 R.G. 356/2019.
(costituendo, come detto, una loro “evidenza contabile” – v. supra, sub V.2., punto (C)) e, affluendo su quest'ultimo, condizionano la legittimità o illegittimo del suo saldo (tanto che
“anche tali altri contratti, collegati al conto corrente principale” costituiscono “oggetto necessario del giudizio” e della rielaborazione del c/c ordinario: v., ex multis, Trib. Lanciano,
9/06/2016, n. 273], è poi pacifico che la verifica prescrizionale sul c/c deve necessariamente compiersi sulla base del c.d. saldo rettificato (depurato dalle annotazioni illegittime) e non già del c.d. saldo banca ormai pacifico, in quanto:
(1) “se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti”,
“anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati” e dunque “inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista” – natura che dipende dal “reale passivo del correntista”, occorrendo pertanto previamente “determinare” quest'ultimo secundum legem
“anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” -
, rappresentando tali estratti “una realtà contabile solo apparente e virtuale” e risultando quindi necessario “effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci”;
(2) “la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa”, a fronte di ciò, “non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute”, occorrendo “una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista” e risultando l'effettivo “conto passivo extra-fido” soltanto “quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie”;
(3) né può utilmente invocarsi, a favore della tesi del c.d. saldo banca, il disposto dell'art. 1422 c.c. (in tema di imprescrittibilità dell'azione di nullità), potendo invero tale regula iuris trovare applicazione solo ex post, i.e. per “tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato” ed essendo pacifico che “ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle”, non confligge in alcun modo con l'art. 1422 c.c., ma “risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori”, precipuamente finalizzata a “contrappore una realtà giuridica” “a quella storica offerta dalla banca”, onde consentire l'operatività delle azioni proposte, fra cui
Pagina 11 di 16 R.G. 356/2019.
quelle di nullità, solo e soltanto “per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”;
(4) “al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse
“effettivamente solutorie”, è allora evidente, in definitiva, che “va preso in riferimento il saldo rettificato” e che pertanto “la ricerca dei versamenti di natura solutoria … deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca” “e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con
l'individuazione” della natura “solutoria” o meno “di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale” [v., da ultimo, Cass. civ., 24/06/2024, n.
17287; Cass. civ., 16/03/2023, n. 7721; Cass. civ., 15/02/2021, n. 3858; Cass. civ.,
19/05/2020, n. 9141].
VIII.5.- Avendo dunque l'ausiliario, nel caso di specie, così ritualmente proceduto [v. pagg.
40-44, nonché pagg. 9 e 11 della C.T.U. del 25.05.2016], è evidente che occorra disattendere anche tale doglianza della Banca impugnante.
IX.- Da disattendere, infine, risulta altresì l'ultima doglianza veicolata dalla Banca impugnante nell'ambito del motivo compendiato supra, sub I.2.1., e specificamente relativa, in particolare, agli interessi usurari espunti dal C.T.U. con riguardo ai n. 2 c/c anticipi [in misura pari, in specie, a € 36.823,34 per il c/c n. 53317 (poi n. 11666Y) e a € 11.733,25 per il c/c n. 12986B (cfr. pagg. 20 e 25 della C.T.U. del 25.05.2016)].
IX.1.- E infatti, premesso che tale deduzione critica risulta qui astrattamente scrutinabile pur se non pertinente al motivo di gravame in punto di exceptio praescripionis [trattandosi di mera modalità espositiva di per sé non integrante un vizio procedurale preclusivo all'esame nel merito della censura avanzata], né confluita nelle conclusioni finali [in virtù del principio per cui “la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa”, essendo sufficiente che
“dal contesto complessivo dell'atto” e “in termini non formali” emerga, come nel caso di specie, “una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo” (cfr. Cass. civ., 17/07/2019, n. 19235 e Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751)], è da osservarsi che essa si fonda sul presupposto per cui si verterebbe nel caso di specie in
Pagina 12 di 16 R.G. 356/2019.
un'ipotesi di usura sopravvenuta, e dunque irrilevante secondo il dictum di Cass. civ., Sez. un., 19/10/2017, n. 24675.
IX.2.- E tuttavia, in disparte ogni valutazione sulle recenti puntualizzazioni della S. Corte riguardo a tale dictum (Cass. civ., 28/09/2023, n. 27545, spec. par.
5.3. dei “Motivi della decisione”), dirimente è muovere dal rilievo, pacifico e altresì precisato nelle pronunce richiamate dalla stessa impugnante (cfr. Trib. Monza, 13/06/2018, n. 1678; Trib. Roma,
6/02/2018, n. 2731), che nei rapporti di c/c “l'accertamento di usurarietà … deve tener conto delle peculiarità proprie di tale tipologia” di rapporto.
In quest'ultimo, in particolare, è necessario “raffrontare il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell'ultima variazione”, in quanto, in ossequio alla natura diacronica e tempo per tempo rinnovantesi del rapporto di c/c, è appunto l'ultima variazione il momento genetico del nuovo corso del rapporto (trattandosi in tal caso, come si è osservato, non già di usura sopravvenuta, bensì di “nuova” usura originaria): dal momento della modifica, infatti, è pacifico che sorga un “nuovo” vincolo obbligatorio, non verificandosi il fenomeno del contrasto a posteriori di una clausola già pattuita (in ciò sostanziandosi l'usura c.d. sopravvenuta censurata da Cass. n. 24675/2017, cit.), bensì emergendo una nuova pattuizione, operante pro futuro (usura c.d. genetica), essendo, in definitiva, proprio il tasso
“oggetto dell'ultima variazione” ex art. 118 T.U.B. (al quale riconoscersi, anche sulla scorta della spettante – ex art. 118 T.U.B. – e non esercitata facoltà di recesso, “natura pattizia”) quello “convenuto” o “promesso” e pertanto idoneo a dar luogo all'illecito ex Legge n.
108/1996, poiché tasso rilevante “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394”.
A ciò consegue che, “nell'ipotesi” di superamento “per effetto dello ius variandi”, “deve essere applicata la disciplina dell'art. 1815 c.c.”, pur non “per tutta la durata del rapporto”, bensì, in ossequio al continuo rinnovarsi del rapporto, “a decorrere dal momento di tale pattuizione e fino a nuovo accordo non in contrasto con la disciplina in materia di usura”, con la conseguenza che, nel caso di tale “nuova” usura originaria, “deve escludersi
l'applicazione degli interessi con riferimento ai soli trimestri in cui si è avuto il superamento del tasso-soglia” [cfr., ex multis, Trib. Perugia, 3/08/2021; Trib. Ancona, 3/06/2021; Trib.
Lecce, 12/05/2020; Trib. Arezzo, 16/04/2020; Trib. Padova, 29/11/2019; Trib. Roma,
23/10/2019; Trib. Padova, 9/11/2018; Trib. Padova, 16/03/2018; Trib. Udine, 20/07/2018;
Pagina 13 di 16 R.G. 356/2019.
Trib. Monza, 13/06/2018; Trib. Torino, 20/04/2017; Trib. Palermo, 2/07/2016; Trib.
Lanciano, 9/06/2016; Trib. Padova, 12/08/2014].
IX.3.- Applicando tali coordinate al caso di specie, occorre osservare che nei rapporti qui in esame risultava appunto pattuito lo ius variandi ex art. 118 T.U.B. [ai sensi, in particolare, dell'art. 16 del contratto del c/c anticipi n. 53317 e dell'art. 11 del contratto del c/c anticipi n.
12986B], applicato secundum legem e dunque confermato, nella propria rielaborazione, anche dal C.T.U. [essendo state rispettate, per entrambi i rapporti, le modalità comunicative previste ex lege con riguardo a tutte le “variazioni sfavorevoli al cliente” - “comunicate negli estratti conto bancari, periodicamente inviati al Correntista per tutta la durata del rapporto” -, avendo dunque la “operato conformemente alla disciplina prevista dall'art. 118 TUB” Pt_1
e non occorrendo pertanto alcuna operazione rideterminativa a tal riguardo (cfr. pagg. 32-34 della C.T.U. del 25.05.2016)].
IX.4.- A fronte di ciò, è pertanto da rilevarsi che, a seguito di ius variandi e dunque di mutamento (in aumento o in diminuzione) del tasso globale (T.E.G.), proprio quest'ultimo integrava il parametro rilevante “ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394” - costituendo il tasso “oggetto dell'ultima variazione” su cui operare il consueto raffronto di usurarietà -, dando luogo a un fenomeno di usura genetica (e non già sopravvenuta) comportante la necessaria espunsione degli interessi per i “trimestri” interessati dal
“superamento del tasso-soglia” [v. supra, sub IX.2.].
IX.5.- Essendosi il C.T.U. a ciò attenuto [avendo appunto specificamente provveduto a espungere gli interessi riferibili ai trimestri connotati, a seguito di variazione del T.E.G., da un superamento del tasso soglia ratione temporis vigente (cfr. all. 12 e 13 della C.T.U. del
25.05.2016 relativi, rispettivamente, al c/c n. 53317, poi n. 11666Y, e c/c n. 12986B), e dunque, con riguardo al c/c n. 53317, poi n. 11666Y, i trimestri del 1999, del 2000, del 2002, nonché il 3° e il 4° del 2001, e, con riferimento al c/c n. 12986B, i trimestri del 2005, il 1°, il
2° e il 3° del 2006 e il 2° del 2007 (cfr. pagg. 20 e 25 della C.T.U. del 25.05.2016)] e avendo dunque espunto interessi connotati da (nuova) usurarietà genetica [v. supra, sub IX.2.], è dunque evidente che anche tale deduzione critica meriti reiezione.
X.- Risultando pertanto da globalmente disattendersi, oltre al 1° motivo d'appello [v. supra, sub V.-V.3.], anche i complessivi profili di censura fatti valere nel 2° motivo di gravame [v. supra, sub VI.-IX.5.], occorre qui ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da
Pagina 14 di 16 R.G. 356/2019.
dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
XI.- Venendo al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifici motivi di gravame, anche incidentali, con riguardo alla regolazione ex art. 91 c.p.c. di prime cure: v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza dell'appellante, sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario e sono poi liquidate, come in dispositivo, sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), applicando il pertinente scaglione in base al valore della causa, i.e. €
156.180,52 [come indicato a pag. 19 dell'appello, nonché pacificamente costituente l'“effettivo oggetto del gravame” (cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613), poiché pari al quantum riconosciuto in prime cure e qui integralmente contestato] e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, dell'effettivo valore dell'affare e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XI.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 356/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 80/2019, pubblicata in data 24.01.2019, emessa a definizione del proc. n. 1546/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
Pagina 15 di 16 R.G. 356/2019.
C.P.A. e I.V.A. come per legge e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 novembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
Pagina 16 di 16