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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12237/2023
N Ricorrenti Difensore
1 RESENDE Controparte_1 CP_2
2 RESENDE -minorenne- CP_3 CP_4
3 RESENDE CP_5 Controparte_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8 Controparte_9
6 RESENDE Controparte_10
7 RESENDE-minorenne- CP_11
8 RESENDE-minorenne- CP_12
9 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 04.03.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,50
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12237/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12237 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 RESENDE Controparte_1 CP_2
2 -minorenne- CP_3 CP_15
3 RESENDE CP_5 Controparte_6
4 Controparte_7
5 Controparte_16
6 RESENDE Controparte_10
7 RESENDE-minorenne- CP_11
8 RESENDE-minorenne- CP_12
9 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 03.09.2023
1. , nata il [...], in [...], in Persona_1 proprio e in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
2. , nato il [...], in [...], Parte_1
3. , nata il [...], in [...], tutti ivi residenti in [...], Londrina, Parana;
4. , nata il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Controparte_7 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
5. , nata il [...], in [...], entrambe ivi Controparte_18 residenti in [...], Londrina, Parana;
6. nato il [...], in Brasile, in [...] e in Persona_2 qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
7. , nato il [...], in [...], Parte_2
8. , nato il [...], in [...], tutti ivi residenti in [...] Antonio Camilo n. 141, Presidente , Per_3 Persona_4
9. nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Rocio n. 50, Londrina, Parana;
accertare e dichiarare che i Signori , Persona_1
, , Parte_1 Controparte_17 CP_7
, ,
[...] Controparte_18 Persona_2
,
[...] Parte_2 Parte_3
, sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto CP_13 ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso, Controparte_14 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei Signori
[...]
, , Persona_1 Parte_1 [...]
, , Controparte_17 Controparte_7 Controparte_18
, , ,
[...] Persona_2 Parte_2 [...]
, provvedendo alle eventuali comunicazioni Parte_3 CP_13 alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato in data [...], a [...] Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 3
(PD) il quale emigrava in Brasile ove in data 9.9.1899, si univa in matrimonio con Per_6
Da detta unione matrimoniale nasceva:
[...]
• in data 10.7.1910 che, in data 5.7.1927, si univa in matrimonio Persona_7 con . Dalla coppia nascevano: Controparte_19
➢ in data 9.9.1939, in Brasile, che, in data 23.7.1960, in Brasile, Persona_8 si univa in matrimonio con . Da detta unione Persona_9 matrimoniale nasceva:
✓ In data 27.9.1975, in Brasile, che, in data Controparte_7
30.6.1994, in Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
dal quale divorziava il 26.3.2004. Controparte_20
Dalla relazione di con Controparte_7 Persona_10
nasceva:
[...]
❖ n data 28.11.2012, in Brasile, Controparte_18
.
[...]
➢ In data 30.9.1952, in Brasile, che in data 25.2.1975, in CP_13
Brasile, si univa in matrimonio con , dal quale Controparte_21 divorziava il 30.5.1991. Da detta unione matrimoniale nascevano:
✓ In data 21.5.1975, in Brasile, il quale Persona_2
In data 2.2.2006, in Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
e dalla coppia nascevano: Parte_4
❖ in data 22.3.2011, in Brasile, Parte_3
❖ In data 12.4.2014, in Brasile, Parte_2
In data 17.1.1998, in Brasile, si univa in matrimonio con CP_13 [...]
, dal quale divorziava il 20.11.2002. Persona_11
✓ In data 12.05.1981, in Brasile, Parte_5
che, in data 24.7.2008, in Brasile, si univa in matrimonio
[...] con e dall'unione matrimoniale nascevano In data Controparte_22
25.12.2013, in Brasile:
❖ Parte_1
❖ Controparte_17
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata per nata in data [...], la discendenza diretta per linea CP_13 paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano
Dott. Giovanni Calasso 4
passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n.
87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_14 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato in [...] Persona_5
15.1.1881, a Urbana (PD)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Con riferimento alla posizione di in data 9.9.1939, si rileva che la stessa non Persona_8 ha potuto rivere la cittadinanza italiana in quanto la madre, , in data Persona_7
5.7.1927, si univa in matrimonio con . cittadino brasiliano, e procreando Controparte_19 prima dell'anno 1948 (per dette linea di discendenza) non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia
Dott. Giovanni Calasso 5
confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 6
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
17,50
Lecce-Venezia, 04.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7