Art. 4.
Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.
Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.