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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NN CI AN Presidente
Dott. RA JE Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/05/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERTOLI MARILDA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10/2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERTOLI MARILDA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 11/07/2015 (atto n. 28, PARTE 1, anno 2015).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio minore in via condivisa e paritetica ad entrambe i genitori, e Persona_1 mantenimento della residenza anagrafica presso la madre.
3. I genitori concordano che i tempi di permanenza del figlio con i genitori vengano gestiti, con le Per_1 modalità sopra indicate e tenuto conto degli impegni e delle esigenze di studio ed extra scolastiche di Per_1 nonché degli impegni lavorativi di entrambe i genitori, garantendo la bi-genitorialità, come specificato al punto 2, e la facoltà del figlio di godere della presenza di ciascun genitore come di fatto è sempre stato anche in costanza di convivenza coniugale.
4. I genitori concordano che il figlio trascorra con ciascun genitore le ferie, sia natalizie che estive, con tempi e turnazione che di volta in volta le parti decideranno insieme al figlio, accordandosi sui periodi specifici in modo da garantire un'alternanza ed una compresenza con ciascun genitore. Il tutto sarà regolamentato compatibilmente alle esigenze dei genitori e sempre garantendo gli interessi del figlio.
5. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita,
l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione del figlio, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse del figlio medesimo.
6. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per il figlio.
7. L'assegno unico universale per il figlio, qualora ne sia fatta richiesta, verrà percepito da Parte_2
8. In ragione delle disponibilità economiche e di reddito dei genitori, e dell'affido condiviso e sostanzialmente paritetico, il mantenimento del figlio sarà diretto da parte di ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza, senza corresponsione di assegni di mantenimento, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura rispettivamente del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Le spese straordinarie, così ripartite, sono quelle regolamentate e previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 a cui le parti si richiamano dichiarando di averne preso visione e di aver accettato di fare riferimento alla elencazione di spese ivi richiamata. Le spese straordinarie, così previste, saranno rimborsate nella misura rispettivamente prevista a favore del genitore che le ha anticipate e debitamente documentate all'altro.
9. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese del figlio nella medesima proporzione della quota di riparto delle stesse.
10. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica.
11. Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Voler ordinare all'ufficiale di stato civile competente
l'annotazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il 11/07/2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
RA JE NN CI AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NN CI AN Presidente
Dott. RA JE Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/05/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERTOLI MARILDA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10/2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERTOLI MARILDA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 11/07/2015 (atto n. 28, PARTE 1, anno 2015).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio minore in via condivisa e paritetica ad entrambe i genitori, e Persona_1 mantenimento della residenza anagrafica presso la madre.
3. I genitori concordano che i tempi di permanenza del figlio con i genitori vengano gestiti, con le Per_1 modalità sopra indicate e tenuto conto degli impegni e delle esigenze di studio ed extra scolastiche di Per_1 nonché degli impegni lavorativi di entrambe i genitori, garantendo la bi-genitorialità, come specificato al punto 2, e la facoltà del figlio di godere della presenza di ciascun genitore come di fatto è sempre stato anche in costanza di convivenza coniugale.
4. I genitori concordano che il figlio trascorra con ciascun genitore le ferie, sia natalizie che estive, con tempi e turnazione che di volta in volta le parti decideranno insieme al figlio, accordandosi sui periodi specifici in modo da garantire un'alternanza ed una compresenza con ciascun genitore. Il tutto sarà regolamentato compatibilmente alle esigenze dei genitori e sempre garantendo gli interessi del figlio.
5. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita,
l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione del figlio, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse del figlio medesimo.
6. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per il figlio.
7. L'assegno unico universale per il figlio, qualora ne sia fatta richiesta, verrà percepito da Parte_2
8. In ragione delle disponibilità economiche e di reddito dei genitori, e dell'affido condiviso e sostanzialmente paritetico, il mantenimento del figlio sarà diretto da parte di ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza, senza corresponsione di assegni di mantenimento, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura rispettivamente del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
Le spese straordinarie, così ripartite, sono quelle regolamentate e previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 a cui le parti si richiamano dichiarando di averne preso visione e di aver accettato di fare riferimento alla elencazione di spese ivi richiamata. Le spese straordinarie, così previste, saranno rimborsate nella misura rispettivamente prevista a favore del genitore che le ha anticipate e debitamente documentate all'altro.
9. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese del figlio nella medesima proporzione della quota di riparto delle stesse.
10. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica.
11. Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Voler ordinare all'ufficiale di stato civile competente
l'annotazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il 11/07/2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
RA JE NN CI AN