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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente dott. Vincenzo Cantelli Giudice relatore dott. Paola Rossi Giudice
nel procedimento n. 290/2024 R.G. promosso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giordano Balossi (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata in e presso lo studio dell'avv. Federica Morabito (C.F.
); C.F._2
contro
, C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nevoni, C.F. , e C.F._3 dall'avv. Andrea Olivieri, C.F. C.F._4
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che ha proposto ricorso per l'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata del patrimonio di , deducendo di essere creditrice per Controparte_1
la somma di euro 539.839,28 derivante da saldo insoluto per canoni, spese ed interessi pagina 1 di 5 maturati in virtù del contratto di leasing finanziario intercorso tra le parti n. 15375/00 avente ad oggetto delle unità immobiliari site in Padova Piazza Aldo Moro;
Rilevato che la debitrice si è costituita, da un lato, chiedendo il rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale e contestando parzialmente il debito dedotto dalla ricorrente e, dall'altro, prestando acquiescenza all'istanza di apertura della liquidazione controllata;
Rilevato che dall'istruttoria emerge il mancato superamento delle soglie dimensionali poste dall'art. 2, comma 1, lett. d, CCI, richiamato dall'art. 121 CCI;
Rilevato, in particolare, il dato pacifico secondo cui sia l'attivo patrimoniale che i ricavi sono di ammontare inferiore alle soglie minime di legge per la liquidabilità; in particolare, a fronte della chiara affermazione in tal senso da parte della debitrice nel costituirsi non è seguita replica alcuna da parte della creditrice, evidenziandosi inoltre che il dato è comunque ben evincibile dai bilanci agli atti;
Rilevato dunque che l'unico profilo di controversia, afferente al superamento delle soglie dimensionali, riguarda l'ammontare dei debiti anche non scaduti, laddove, da un lato, la ricorrente afferma la sussistenza di un debito complessivo pari ad euro
539.839,28 derivante dal saldo residuo del contratto di leasing finanziario e, dall'altro, la debitrice afferma invece l'esistenza di un minor debito pari ad euro 151.348,84 e, in ogni caso, l'infondatezza della tesi della ricorrente, quantomeno per l'importo di euro
64.400,02 relativo alla fattura n. 12429 del 19.12.2023 per oneri condominiali dell'immobile oggetto di leasing richiesti erroneamente per il periodo successivo alla riconsegna del bene in data 23.02.2023;
Rilevato che le difese della debitrice sono fondate, nella misura in cui, da un lato, il credito della ricorrente è cristallizzato in un titolo giudiziale per una sua sola parte
(ossia per euro 184.890,89 oltre interessi e spese) ove invece la restante parte è oggetto di sola allegazione della stessa mediante richiamo ad un estratto conto di formazione unilaterale privo di efficacia probatoria e, dall'altro lato, l'affermazione della debitrice
– circa il necessario scomputo dell'importo di euro 64.400,02 relativo alla fattura n.
12429 del 19.12.2023 per oneri condominiali dell'immobile oggetto di leasing richiesti erroneamente per il periodo successivo alla riconsegna del bene in data 23.02.2023 – è rimasta priva di specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale si è limitata ad affermare che, in ogni caso, sarebbero dovuti interessi e spese in misura tale da pagina 2 di 5 superare comunque il limite dimensionale, senza tuttavia specificare tale affermazione mediante un esatto calcolo di quanto dovuto;
Rilevato che, in tale contesto, va evidenziata l'assenza di elementi di segno contrario che depongano invece per il superamento della dimensione dell'impresa minore, non dedotti dalla parte ricorrente, né emergenti dall'istruttoria d'ufficio;
Rilevato dunque che vi è rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale;
tuttavia, posta l'acquiescenza ed anzi l'accordo della debitrice rispetto all'istanza di liquidazione controllata, vi è apertura di tale ultima procedura, considerato che l'insolvenza è pacifica e deducibile in ogni caso dal mancato soddisfacimento del credito della ricorrente quantomeno per la minor somma di euro 184.890,89 oltre interessi e spese, dall'inesistenza della garanzia patrimoniale a fronte dei pignoramenti mobiliari negativi e dalla sussistenza di patrimonio netto negativo pari ad euro 374.761,00 come tale insufficiente a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (Cass.
28193/2020);
Rilevato che vi è compensazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza;
p.q.m.
• Rigetta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Padova via Niccolò Tommaseo n. 46, in persona del
Liquidatore dott. Controparte_2
• nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Cantelli;
• nomina liquidatore la dott.ssa cod. fisc. Persona_1
, con studio in Padova, Via N. Tommaseo nr. 74/B; C.F._5
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
• dispone che il liquidatore:
pagina 3 di 5 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
pagina 4 di 5 Il giudice estensore dott. Vincenzo Cantelli
Il Presidente dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
pagina 5 di 5