Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2013, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3477-2010 proposto da:
IA NO ZLNNLN47M02C7661, AB LU SBBLCN455E422LL0, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCARDI DIONIGI giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON MA, GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 71/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/01/2009 R.G.N. 1145/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato DIONIGI BIANCARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IA BB e NG NI citavano a giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, l'avv. Gianluca Sgravato, nella qualità di curatore dell'eredità giacente di SE BR, AN EL e la s.p.a. OV RE Assicurazione per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi in data 23 luglio 1999. Osservavano, a sostegno della domanda, che in quella circostanza il furgone appartenente al defunto SE e condotto dal EL aveva invaso la corsia opposta di marcia lungo la S.S. Ostigliese andando a scontrarsi con la Fiat EM di proprietà della BB e condotta dallo NI, la quale proveniva dalla direzione opposta. Aggiungevano che da loro accertamenti era emerso che il SE era morto in data precedente l'incidente, che i suoi eredi avevano rinunciato all'eredità e che il talloncino assicurativo del furgone, sottoscritto da una certa agenzia Brait s.r.l., era intestato alla società OV RE.
Si costituivano i convenuti;
in particolare, la OV RE negava l'esistenza di un qualsiasi rapporto di assicurazione, l'eredità giacente del SE contestava la sussistenza della propria legittimazione passiva, mentre il EL - ammettendo che i fatti si erano svolti così come descritti dagli attori - chiedeva di poter chiamare in giudizio la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, presso l'impresa designata, ossia la s.p.a. Generali Assicurazioni.
Con successiva memoria depositata il 15 maggio 2002, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, nel testo allora vigente, gli attori estendevano la domanda nei confronti del Fondo di garanzia. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 12 novembre 2005, condannava in solido AN EL ed il curatore dell'eredità giacente di BR SE a pagare alla BB la somma di Euro 4.648,77 ed allo NI la somma di Euro 17.635,48, oltre interessi sul capitale via via rivalutato;
rigettava, invece, la domanda proposta dagli attori contro la s.p.a. Assicurazioni Generali, dichiarando la società di assicurazione priva di legittimazione passiva rispetto all'azione intentata verso di lei dal EL.
2. La pronuncia veniva appellata da IA BB e NI NG e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 19 gennaio 2009, rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali.
Osservava la Corte territoriale che gli appellanti avevano ragione nel sostenere - contrariamente a quanto deciso dalla sentenza di primo grado - che, a seguito del tempestivo invio della richiesta di pagamento alla CONSAP ed alla s.p.a. Assicurazioni Generali, essi avevano soddisfatto la condizione di proponibilità della domanda di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22. Tale elemento, però, non era sufficiente a consentire l'estensione della condanna anche all'impresa designata, poiché tale domanda era stata tardivamente proposta, in sede di memoria presentata, come si è detto, ai sensi dell'art. 183, comma 5, codice di rito. Nè gli attori potevano fare proprie "per estensione le domande di manleva formulate dal garantito, essendo tale possibilità consentita solo ove esista un unico rapporto obbligatorio".
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono ricorso IA BB e NG NI, con atto affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., essendo stata emessa la pronuncia di appello extra petita.
Rilevano i ricorrenti che la s.p.a. Assicurazioni Generali si era costituita in giudizio, dietro chiamata del EL, con comparsa del 25 ottobre 2001, e che essi avevano esteso la domanda nei confronti di tale società con la memoria del 15 maggio 2002, ai sensi dell'art. 183, comma 5, codice di rito. La s.p.a. Assicurazioni Generali aveva eccepito la tardività della domanda soltanto con la comparsa di risposta nel giudizio di appello, senza mai formulare alcuna questione sul punto in sede di giudizio di primo grado;
ne consegue che l'eccezione dovrebbe ritenersi tardiva, secondo il dettato dell'art. 345 c.p.c., comma 2. 1.2. Il motivo non è fondato.
Gli odierni ricorrenti ammettono che l'estensione della domanda risarcitoria è stata da loro compiuta nei confronti della società di assicurazione soltanto con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5, depositata in data 15 maggio 2002; così come ammettono che la società assicuratrice si era già costituita, sia pure dietro chiamata del conducente EL, con la comparsa del 25 ottobre 2001 (v. ricorso, p. 16). Rilevano, tuttavia, che la Corte di merito avrebbe errato nel dichiarare la tardività di detta domanda, in quanto essa sarebbe stata eccepita dalle Generali Assicurazione soltanto con la comparsa di risposta in appello.
Costituisce, al contrario, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte - alla quale l'odierna pronuncia intende dare continuità - che il comma quinto dell'art. 183 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, consentiva alle parti non già di proporre domande nuove, ma solo di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte (sentenze 2 settembre 2005, n. 17699, e 5 giugno 2012, n. 8989). È stato poi, anche di recente, ribadito che, nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. come formulati dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5, cit.; ne consegue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini perentori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 codice di rito (sentenza 24 gennaio 2012, n. 947). Nonostante la tardività dell'estensione della domanda, quindi, sia stata eccepita solo in appello, ciò non comporta in alcun modo l'erroneità della decisione assunta, su questo punto, dal giudice di secondo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c., comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis.
Rilevano i ricorrenti, a sostegno della censura, che per aversi domanda nuova occorre la deduzione di una nuova causa petendi che determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
nella specie, al contrario, non sono mutati ne' il petitum ne' la causa petendi, perché gli attori hanno solo mutato il destinatario dell'azione risarcitoria, essendo risultato nel corso del giudizio che non sussisteva alcun contratto di assicurazione con la s.p.a. OV RE Assicurazioni.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21.
Rilevano i ricorrenti che non è esatto quanto affermato dalla Corte d'appello circa l'impossibilità per i danneggiati di fare proprie le domande di manleva formulate dal garantito. Nel caso specifico, infatti, "si tratta di un unico rapporto obbligatorio e l'estensione della domanda nei confronti di un soggetto già in causa è ammissibile, anche per ragioni di economia processuale". L'obbligazione del Fondo di garanzia è, per costante giurisprudenza, di natura risarcitoria, assumendo il Fondo la qualità di adiectus solutionis causa;
ne consegue che, in caso di mancanza di copertura assicurativa, tra responsabile del sinistro e Fondo di garanzia sussiste un'unica obbligazione, senza possibilità di scissione.
4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi privi di fondamento. La Corte d'appello di Brescia ha osservato che l'estensione della domanda da parte degli odierni ricorrenti nei confronti della società di assicurazione è avvenuta tardivamente;
ed ha altresì rilevato che la BB e lo NI non potevano fare propria la domanda di manleva formulata dal conducente EL, in quanto non esisteva un unico rapporto obbligatorio. Ora, è indubbio che nel caso in esame la chiamata in garanzia non è avvenuta in modo "rituale", poiché non è stata compiuta dal danneggiato, ma dal conducente il quale, in quanto non anche proprietario, rimaneva estraneo al rapporto assicurativo. Gli unici che avrebbero potuto avanzare pretese nei confronti dell'assicuratore - in qualità di impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 - erano perciò, oltre all'eredità giacente di SE
BR, gli attori, in relazione ai quali, però, la domanda era evidentemente nuova, sussistendo comunque una sicura diversità di causa petendi.
D'altra parte, questa Corte ha in più occasioni ribadito che 1'obbligazione assunta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - e, per esso, dall'impresa designata - ha natura risarcitoria e non indennitaria ed è sostitutiva di quella del responsabile (v. sentenze 28 febbraio 2002, n. 2963, 19 agosto 2009, n. 18401, e 1 febbraio 2011, n. 2347), sicché non è configurabile, come si vorrebbe nel terzo motivo di ricorso, un'unica obbligazione risarcitoria. Ne consegue che è corretta l'argomentazione del giudice d'appello secondo cui, nella specie, gli odierni ricorrenti non potevano giovarsi, al fine di rendere tempestiva la domanda da loro proposta contro la società di assicurazione, di quella proposta dal conducente. Soccorre sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamata dalla Corte bresciana, in base alla quale, mentre nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (sentenza 28 marzo 2003, n. 4740, sostanzialmente ribadita dalla sentenza 3 marzo 2010, n. 5057). Non essendosi verificata, quindi, l'estensione automatica della domanda, è palese che la sentenza impugnata resiste alle censure contenute nel secondo e terzo motivo di ricorso.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013