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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 20.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 42421/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Maria Bosio, giusta Parte_1
procura in atti, presso il cui studio in Roma, viale Parioli n.47/a è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.2024, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del- la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 legge 118/1971 e della condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3, legge 104/1992, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiara- tosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda:
- di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della decisione negativa da parte della Commissione Medico Legale che negava la sussistenza del CP_1
requisito sanitario per le provvidenze richieste;
- che il consulente tecnico nominato in sede di ATP, dott. , riteneva non Persona_1
sussistente il requisito sanitario per il diritto alle provvidenze richieste, confermando so- stanzialmente la valutazione della Commissione medica;
- che le conclusioni del CTU appaiono erronee, frutto di una inadeguata e minimalistica valutazione medico-legale delle patologie che affliggono il periziato, che non tengono con- to dell'impegno funzionale delle stesse e della loro interazione ed incidenza sulla qualità della vita;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso, cui era seguita la propo- sizione del presente ricorso a norma dell'art.445 bis cpc.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti per il diritto alla suddetta provvidenza a decorrere dalla domanda am- ministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da di- strarsi in favore dei difensori antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva la reiezione della domanda, ec- CP_1
cependo la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, genericamente censurato di er- roneità ed inadeguatezza nella valutazione diagnostica.
Non ritenendosi necessario l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata, quindi, decisa come da di- spositivo.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'unica contestazione mossa alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, dr. , riguarda l'asserita inadeguata e minimalistica va- Persona_1
2 lutazione delle conseguenze invalidanti delle singole patologie certificate con conseguente sottovalutazione percentuale dello stato di invalidità, in definitiva per non avere riconosciu- to quanto richiesto.
In realtà non vi è alcuna prospettazione di valide argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, peraltro in adesione al giudizio già espresso dalla Commis- sione Medica, in una sorta di doppia conforme.
Invero, il CTU nominato nella fase preventiva ha dato conto delle patologie riscontrate in tale sede, riportando fedelmente le certificazioni prodotte e svolgendo la propria valutazio- ne del livello di invalidità conseguente, secondo scienza e coscienza.
Peraltro la certificazione del Dipartimento Salute Mentale ASL RM3 riferisce testualmente che il ricorrente “attualmente, all'esame psichiatrico, risulta lucido, orientato”, sebbene con
“tono dell'umore deflesso, con contenuti di pensiero orientati in senso depressivo” ed il consulente in sede di ATP ha dato conto di una sindrome depressiva che sulla base della suddetta documentazione non poteva certo ritenere grave.
Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico, le necessarie e puntuali conte- stazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004), peraltro collimanti con quanto accertato dalla Commissione medica dell' , in una sorta di dop- CP_1
pia conforme.
Poiché parte ricorrente ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 20.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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