Articolo 4 della Legge 19 dicembre 2002, n. 277
Articolo 3
Versione
5 gennaio 2003
Art. 4. (Applicabilita' del beneficio previsto dall'articolo 3). 1. Il beneficio previsto dall' articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo e per il titolo dell' art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si veda la precedente nota all'art. 3, comma 1.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2003
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