Art. 4. (Applicabilita' del beneficio previsto dall'articolo 3). 1. Il beneficio previsto dall' articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo e per il titolo dell' art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si veda la precedente nota all'art. 3, comma 1.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo e per il titolo dell' art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si veda la precedente nota all'art. 3, comma 1.