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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 218/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
Cont DALL'AVV. MIOTTO GIAMPAOLO elett. presso lo studio dell'avv. A
BECCARA GABRIELE in Trento Via Rosmini, 45
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. BENZONI MARCO
appellato
Avente ad oggetto: solo danni a cose
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 419/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 22.7.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
nel merito: ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza reietta, voglia la Corte
Ecc.ma, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Trento
(Giudice unico: Dott.ssa Enrica Poli), si chiede che Codesta Corte Ecc.ma• accertata e dichiarata la responsabilità della per l'incidente stradale Controparte_2
verificatosi il 13.09.2018, verso le ore 01:30, alla progressiva chilometrica 27+800 della s.s. 48, in località Tesero, nel quale rimase danneggiata l'autovettura OPEL ASTRA
targata ET601FZ di proprietà del signor voglia condannare la medesima Parte_2
a risarcire i danni che ne sono conseguiti in favore di CP_2 Parte_1
assicuratrice del danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
[...]
nella misura di €. 8.648,00 o di quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, ferme restando le restanti statuizioni disposte dalla sentenza impugnata, al riguardo delle spese sostenute dall'odierna appellante;
• con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: si chiede che Codesta Corte Ecc.ma, nel solo caso lo ritenga necessario, voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed acquisita ogni utile informazione, ricostruisca il C.T.U. la dinamica dell'incidente stradale per cui è causa, avvenuto il 13.9.2018 alle ore 01:30 circa al signor proprietario e conducente dell'autovettura Opel Astra targata Parte_2
ET601FZ, mentre si trovava a percorrere la S.S. 48 in località Tesero (TN),
pag. 2/19 precisamente al km 27+800, precisando ogni particolare utile in merito alla modalità di accadimento del medesimo”.
PARTE APPELLATA:
NEL MERITO
- respingersi, per i motivi di cui in narrativa, l'appello e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Trento. - con rifusione delle spese e competenze di lite.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spa Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la , Controparte_2
esponendo che:
la stessa aveva versato quale indennizzo assicurativo in forza di polizza kasko in favore dell'assicurato l'importo di euro 8.648,00 per i danni subiti dalla Parte_2
autovettura di proprietà dello stesso in occasione del sinistro avvenuto in data 13.9.18,
alle ore 1,30, quando l'assicurato che percorreva alla guida del veicolo di sua proprietà
a velocità moderata la s.s. 48, in tratto extraurbano privo di illuminazione e adiacente a due pendii montuosi, veniva urtato da un cervo che sbucava improvvisamente dalla vegetazione boschiva a ridosso della carreggiata;
aveva inoltre sostenuto la spesa di
186,67 per gli accertamenti strumentali ed euro 1459,12 per compenso per assistenza stragiudiziale e nel procedimento di negoziazione assistita;
pag. 3/19 nel tratto stradale interessato dal sinistro si erano verificati 63 investimenti stradali causati da fauna selvatica, di cui 47 cagionati da cervi, nell'arco temporale dal 2014 al
2018;
la convenuta, proprietaria della strada, si era limitata ad apporre segnali di CP_2
pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, senza adottare ulteriori cautele.
Chiedeva pertanto la condanna della , ai sensi Controparte_2
dell'articolo 2052 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in forza di surroga ai sensi dell'articolo 1916 c.c. nonché dei costi direttamente sostenuti, per l'importo complessivo di euro 10.293,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sinistro al saldo.
La si costituiva in giudizio, contestando sia la Controparte_2
verificazione del sinistro sia le modalità dello stesso così come esposte in citazione,
sostenendo che il danneggiato doveva dimostrare che il pregiudizio fosse stato cagionato da un animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso, nonché, ai sensi dell'art. art. 2054 comma 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, mentre il proprietario dell'animale doveva fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Sosteneva che la fattispecie fosse inquadrabile sotto l'egida di cui all'art. 2043 c.c.,
con i conseguenti oneri probatori in capo al danneggiato;
che sui luoghi del sinistro era presente segnaletica verticale indicante il pericolo di attraversamento gli animali selvatici e non sussisteva alcun proprio obbligo di recinzione di tutte le strade e di segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi né vi era alcuna possibilità di pag. 4/19 governare gli animali selvatici, aggiungendo di aver attivato ronde continue da parte degli operatori del servizio gestioni strade. Rilevava che il sinistro dedotto in giudizio si sarebbe verificato in una chilometrica diversa rispetto a quella in cui si erano verificati i sinistri ai quali parte attrice faceva riferimento e che il sinistro andava ricondotto all'ipotesi di caso fortuito. Affermava la responsabilità del conducente dell'autovettura,
che non aveva tenuto una condotta di guida consona allo stato della strada, tanto da non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, posto che la presenza possibile di animali selvatici era sicuramente prevedibile in quanto nota e segnalata sì
che doveva ritenersi sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente circa la verificazione del sinistro. Contestava infine la quantificazione del danno, essendo onere della società attrice dimostrare l'entità dei danni effettivamente patiti dal veicolo dell'assicurato ed i costi necessari per la riparazione nonché la loro congruità e pertinenza rispetto al sinistro;
contestava che fossero rimborsabili le spese di assistenza stragiudiziale anche relative al procedimento di negoziazione assistita ed i costi collegati agli accertamenti stragiudiziali in quanto privi di pertinenza con il sinistro in questione.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si procedeva all'istruzione della causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 419/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento condannava la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 4.324,00 oltre rivalutazione ed interessi nonché
[...]
l'importo di euro 729,56 per spese di assistenza stragiudiziale di negoziazione assistita,
pag. 5/19 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava la al rimborso in favore Controparte_2
di parte attrice dell'ulteriore metà delle spese.
Riteneva il tribunale che i danni cagionati della fauna selvatica dovevano essere risarciti dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c., come più volte affermato dalla Suprema Corte. Riteneva altresì che, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e l'animale, era operativa anche la presunzione di responsabilità a carico del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo di cui all'art. 2054
comma 1 cc;
riteneva raggiunta la prova della verificazione del sinistro stradale alla luce del rapporto di servizio, del filmato video prodotto dalla parte attrice e dalla documentazione fotografica, sinistro verificatosi in quanto l'animale selvatico,
provenendo da zona a ridosso della strada, al di fuori del centro abitato, aveva investito l'autovettura condotta e di proprietà di colpendola nella parte anteriore Parte_2
destra.
Rilevava, in considerazione delle circostanze non contestate oltreché riferite dagli testi escussi, che in corrispondenza del tratto di strada interessato dal sinistro era presente idonea segnaletica stradale di attraversamento di animali selvatici. Riteneva il tribunale che dalla visione del video prodotto da parte attrice era possibile ritenere che la velocità
tenuta dal conducente non fosse consona al rischio segnalato, rilevando che l'impatto nella parte anteriore destra del veicolo era avvenuto in occasione del tentativo del conducente di riposizionare il veicolo con superamento della linea di mezzeria.
Concludeva pertanto che parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 cc.
pag. 6/19 Anche con riguardo alla posizione di parte convenuta, escludeva fosse configurabile il caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c. posto che l'attraversamento della strada pubblica da parte del cervo non era affatto imprevedibile ed eccezionale, corrispondendo invece al contegno notoriamente ascrivibile a tale tipologia di animali selvatici e comunque tale evenienza era a conoscenza della convenuta con riferimento specifico alla CP_2
strada statale interessata. Inoltre le misure in concreto adottate non potevano qualificarsi come satisfattive del criterio di massima adeguatezza e diligenza esigibili, soprattutto in considerazione dei rilievi statistici che riguardavano lo specifico tratto stradale.
Rilevava il tribunale che la presenza di catarifrangenti era stata dedotta in modo del tutto generico e che non erano state adottate adeguate e più diligenti misure disponibili sulla base all'avanzamento scientifico, anche in considerazione della quantità di sinistri avvenuti nel tratto di strada in questione, nè era stata provata la presenza di guardrail o muri di contenimento all'altezza della strada dove sinistro si era verificato;
pure generica era risultata la deduzione in ordine alla presenza di ronde, ferma peraltro l'inefficienza interdittiva di tali ronde rispetto al rischio concretatosi, tenuto conto dell'ora notturna.
Concludeva pertanto il tribunale nel senso che nessuna delle parti aveva offerto idonea prova liberatoria per superare la presunzione di responsabilità stabilita dalle richiamate norme, sicché della verificazione del sinistro dovevano ritenersi responsabili sia il conducente l'autovettura assicurata, sia l'ente convenuto normativamente preposto alla gestione della fauna selvatica.
Riteneva provato l'effettivo esborso dell'importo di euro 8.648,00 da parte della compagnia assicuratrice, alla luce della fattura e dell'accordo transattivo intervenuto pag. 7/19 con la carrozzeria, ritenendo le lavorazioni, concentrate nell'area anteriore destra dell'autovettura, conformi e pertinenti con i danni allegati e rappresentati dalle foto prodotte, sicché riteneva dovuto in favore della compagnia assicuratrice l'importo di euro 4.329, debito di valore;
su tale somma di denaro devalutata alla data dell'esborso,
venivano riconosciuti rivalutazione ed interessi di legge;
successivamente alla pubblicazione della sentenza venivano riconosciuti i soli interessi di legge.
Non veniva rimborsato l'importo preteso dalla società attrice a titolo di spese peritali in quanto non integrante parte dell'indennizzo riconosciuto ed utile ad acquisire elementi nel rapporto con l'assicurato, ma non strumentale rispetto alla causa.
Liquidava nel rispetto delle tariffe forense le spese di assistenza legale stragiudiziale e per negoziazione assistita ridotte a metà sia in relazione all'esito del giudizio sia in considerazione dell'utilità soltanto parziale dell'attività espletata ai fini della definizione del giudizio.
In relazione all'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, le spese di lite venivano compensate per un mezzo e la veniva Controparte_2
condannata al rimborso in favore di parte attrice dell'ulteriore metà.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello articolando i Parte_1
motivi di impugnazione di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.24 e decisa nella camera di consiglio del 22.7.25.
pag. 8/19 * * * *
Con il primo motivo di impugnazione la spa lamenta che Parte_1
erroneamente il tribunale abbia ritenuto applicabile la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c..
Sostiene la società appellante che in primo luogo rileva la circostanza che essa agisca in via surrogatoria al diritto al risarcimento del danno rispetto alla posizione del proprietario e non del conducente del veicolo, sicché risulta ininfluente la condotta da quest'ultimo tenuta in ordine alla verificazione del sinistro. Infatti l'azione legale prevista dall'art. 1916 cc ha per oggetto il risarcimento di cui è titolare il proprietario del veicolo e non riguarda la posizione del conducente dello stesso. Il conducente del veicolo può essere titolare del diritto al risarcimento del danno cagionato da animali solo nel caso in cui abbia subito danni alla persona, cosa che non è avvenuta nel caso in esame. La società appellante ha agito per ottenere in via surrogatoria il ristoro dei danni cagionati all'autovettura dell'assicurato, diritto che competeva al proprietario e non al conducente. Conseguentemente non poteva essere opposta alla società appellante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Sostiene che il diritto al risarcimento del danno è
stato azionato nel presente giudizio da un soggetto giuridico diverso dal conducente del veicolo, vale a dire dalla soc. con conseguente scissione della posizione Parte_1
giuridica del proprietario, trasferita al suo assicuratore in virtù della surrogazione, da quella del conducente.
Sostiene in conclusione la società appellante che l'applicazione della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 cc non possa riguardare l'assicuratore che si sia surrogato nei diritti del proprietario dell'autoveicolo assicurato, essendo questa pag. 9/19 applicabile al solo conducente la cui posizione giuridica rimane estranea all'azione promossa dal suddetto assicuratore. Sostiene ancora che tale principio risulta affermato anche da recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte (Cass. n. 19614/24). Non
essendo la presunzione in questione applicabile all'assicuratore che si sia surrogato nel diritto risarcitorio del proprietario, era irrilevante l'omessa adozione da parte del conducente di ogni opportuna esigibile cautela, in quanto l'azione di risarcimento non era stata promossa da quest'ultimo, bensì dell'assicuratore del proprietario al quale non
è opponibile presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. Rileva la società
appellante che agli atti di casa non vi è prova né di una velocità eccessiva del conducente né di una qualche condotta imprudente o negligente dello stesso.
Sotto diverso profilo, sostiene la società appellante l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 cc al danneggiato dal fatto dell'animale selvatico in quanto tale, e quindi anche all'assicurazione che si sia surrogata nei suoi diritti, ritenendo che la presunzione di cui all'art. 2054 cc sia stata applicata dal Tribunale in una fattispecie completamente diversa, vale a dire a quella del danno subito dal proprietario di un veicolo a causa del fatto di un animale. Pur prendendo atto che la giurisprudenza ha proposto una lettura estensiva dell'articolo 2054 cc, tale da far ritenere la relativa disciplina applicabile anche al caso in esame, ritiene la società appellante che tale orientamento giurisprudenziale non possa essere condiviso, rilevando che la presunzione legale di cui all'art. 2054 cc soccorra tutti e solamente coloro che subiscono un danno cagionato dalla circolazione di un veicolo, fattispecie opposta rispetto a quella dedotta in giudizio in quanto in questo caso è stato il proprietario di un veicolo ad aver subito un danno a causa del fatto di un animale. Quello controverso nel presente giudizio non sarebbe un danno cagionato dalla circolazione di veicoli disciplinato pag. 10/19 dall'articolo 2054 c.c. bensì un danno cagionato da animali di cui all'articolo 2052 c.c.
Aderendo all'insegnamento giurisprudenziale fatto proprio dal tribunale si dovrebbe credere che la presunzione in parola operi in favore non del danneggiato, come prevede l'art. 2054 c.c., ma a beneficio del danneggiante, sicché si perseguirebbe una finalità
opposta a quella propria di tale disposizione, finalizzata ad agevolare il danneggiato.
Sostiene la società appellante che in tal modo si farebbe un'applicazione analogica di una norma istitutiva di una presunzione legale ad un caso diverso da quello specificamente contemplato dalla legge, il che è inammissibile in quanto le norme implicanti limitazioni alla libertà della prova sono di stretta interpretazione,
insuscettibili di analogia legis. Sostiene pertanto società appellante che l'estensione analogica della presunzione di responsabilità del conducente a favore del proprietario di un animale che abbia cagionato un danno ad un veicolo e/o al suo conducente sia strutturalmente inammissibile sotto il profilo giuridico. Sulla base di tale argomentazione, ritiene la società appellante che la non Controparte_2
potesse giovarsi di alcuna presunzione circa la responsabilità del conducente del veicolo danneggiato dall'animale selvatico ed era quindi onerata della prova che tale conducente avesse contribuito a cagionare il danno in questione per inosservanza di una qualche norma di comportamento e segnatamente per aver mantenuto una velocità non consona,
come da essa allegato, prova tuttavia che non era stata raggiunta. Pertanto il tribunale avrebbe dovuto ritenere la esclusiva responsabile del Controparte_2
danno cagionato dell'animale, danno indennizzato dall' al proprio assicurato e Parte_1
del quale la stessa doveva ottenere il rimborso.
pag. 11/19 Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che erroneamente il tribunale di Trento abbia ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.. Lo stesso tribunale ha affermato che l'incidente si è
verificato in un tratto extraurbano dove vige in via generale il limite di 90 km/h; pur in presenza della segnaletica che avvisava della possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata, ciò non implicava l'obbligo di ridurre drasticamente la velocità o addirittura viaggiare a passo d'uomo. Sostiene società appellante che dalla visione del filmato prodotto non è possibile argomentare che il conducente tenesse una velocità non consona, potendosi al contrario argomentare, attraverso l'avanzamento del veicolo rispetto ai paracarri di colore bianco posti ad distanza regolare sul margine della strada,
che l'autovettura procedeva a velocità alquanto moderata. Il filmato dimostra inoltre la repentinità dell'attraversamento dell'animale da destra verso sinistra perché il cervo era entrato nel campo visivo del conducente solo quando l'auto si trovava a brevissima distanza;
che l'animale diviene visibile solo quando tra esso e il veicolo c'era uno spazio inferiore all'intervallo tra due paracarri più prossimi al punto dell'attraversamento, uno spazio di pochissimi metri, sicché l'impatto era comunque inevitabile.
Del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che dal video si nota che pochi attimi prima dell'impatto, il veicolo avesse avuto uno scarto verso sinistra, fino a occupare parte della corsia opposta per poi rientrare prontamente in quella di pertinenza,
particolare che al contrario dimostra che il conducente era attento alla guida poiché, al concretizzarsi del pericolo, reagì prontamente, deviando il veicolo nella direzione opposta rispetto al punto in cui era sorta la turbativa, condotta che istintivamente qualunque conducente avrebbe posto in essere in tale situazione. Nessun elemento pag. 12/19 consente di ritenere fondata la considerazione del tribunale secondo cui l'impatto con la animale sarebbe avvenuto soltanto in conseguenza dello scarto in questione, posto che tale manovra aveva allontanato il veicolo dall'animale e l'impatto era avvenuto con la fiancata destra, circostanze che dimostravano che non era stata l'autovettura ad investire l'animale, ma al contrario era stato l'animale ad urtare il veicolo.
Sempre fini del raggiungimento della prova liberatoria, il tribunale aveva omesso di considerare altre circostanze rilevanti ai fini di integrare tale prova liberatoria, non avendo considerato il fatto che il sinistro si era verificato nottetempo, in un tratto stradale del tutto sprovvisto di illuminazione pubblica;
il cervo proveniva dalla fitta vegetazione del declivio boschivo esistente alla destra della carreggiata, circostanza che rendeva più difficile l'avvistamento dell'animale tanto che dal filmato il cervo si scorge solo quando, nell'immettersi nella carreggiata, entrava nel fascio luminoso dei fari del veicolo;
l'autovettura dopo l'urto aveva proseguito la sua corsa senza uscire di strada e senza che il conducente perdesse il controllo del veicolo, circostanza non plausibile in caso di velocità eccessiva;
in occasione del sinistro l'autovettura aveva riportato danni di entità contenuta, comunque tale da consentirle di proseguire regolarmente viaggio,
senza necessità dell'intervento del soccorso del carro attrezzi, ed il conducente non aveva riportato alcuna lesione.
Inoltre doveva essere valorizzata la circostanza che sul margine della carreggiata dal quale proveniva l'animale non vi era alcun mezzo idoneo a preclude nell'attraversamento né catadiottri, né guardrail, né muretti di contenimento, sicché il cervo non aveva incontrato nessun ostacolo e si era potuto immettere rapidamente nella carreggiata. Conseguentemente doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art.
pag. 13/19 2054 comma 1 cc perché, stante la pronta reazione del conducente, la velocità
dell'autovettura, anche se fosse stata eccessiva, non sarebbe in nesso causale con l'incidente in quanto l'animale era entrato nel campo visivo del conducente quando si trovava a pochi metri di distanza e pochi attimi prima dell'urto, e quindi il conducente non avrebbe avuto comunque il tempo e lo spazio sufficienti per evitare l'urto,
qualunque fosse la velocità tenuta.
In secondo luogo diversi elementi consentivano di escludere che la velocità non fosse moderata e in particolare: l'esame del filmato che dimostrava che il veicolo procedeva a velocità moderata, i danni modesti riportati dal veicolo, il fatto che il conducente non avesse perso il controllo del veicolo, il fatto che il conducente non avesse riportato lesioni, il fatto che il tratto di strada era privo di illuminazione pubblica e di qualunque sistema di protezione della carreggiata idoneo a prevenire l'attraversamento da parte di animali selvatici.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta la mancata ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente, mezzo di prova che avrebbe potuto dimostrare la velocità tenuta dall'autovettura, le condizioni di avvistabilità dell'immissione dell'animale sulla carreggiata e quindi l'evitabilità o meno dell'incidente. La società appellante chiede quindi che tale incombente istruttorio sia espletato nel presente giudizio d'appello.
Con il quinto motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata circa la regolamentazione le spese di lite, che avrebbero dovuto essere riconosciute in suo favore, stante la fondatezza della domanda proposta, con pag. 14/19 adeguamento anche degli importi liquidati tenendo conto del valore della somma che verrà riconosciuta in suo favore.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale;
le due presunzioni concorrono su piano paritario, dovendosi escludere che il vaglio dell'una debba precedere sul piano logico il vaglio dell'altra (da ultimo Cass. n. 17252/24; Cass. n. 31335/23; Cass.
n.11107/23, Cass. n. 16550/22; Cass. n. 13848/20).
Sostiene parte appellante che tale principio sia applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il conducente e il proprietario del veicolo siano soggetti diversi, soprattutto in considerazione del fatto che essa società appellante agisce ai sensi dell'art. 1916 cc,
surrogandosi nei diritti del proprietario che ha ricevuto l'indennizzo in forza della polizza kasko stipulata con la stessa.
A prescindere dalla correttezza di tale conclusione, va rilevato che nel caso di specie il soggetto assicurato, era sia conducente che proprietario del mezzo Parte_2
danneggiato in conseguenza dell'urto con il cervo sicché la tesi difensiva nella società
appellante risulta infondata. Del resto la stessa giurisprudenza da essa invocata afferma che la presunzione di colpa prevista dall'art.2054 non concorrerebbe con la responsabilità di cui all'art. 2052 cc quando parte sia il proprietario non conducente. In
motivazione viene infatti affermato: “Orbene - secondo il richiamato consolidato pag. 15/19 orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le peculiarità della fattispecie e le difese delle parti non offrono elementi per riconsiderare - la presunzione di responsabilità, fissata dall'art. 2052 c.c., può concorrere con la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c., quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni dallo stesso subiti alla persona di quest'ultimo o al suo patrimonio,
ma non concorre allorquando parte in causa sia il proprietario (non conducente) e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall'autovettura per effetto del sinistro. In tal caso, non opera neppure la presunzione di responsabilità solidale del proprietario per i danni causati dal conducente, prevista dall'art. 2054 terzo comma c.c., in quanto detta presunzione opera per l'appunto per i danni causati dal conducente a terzi, mentre nel caso di specie il proprietario viene in rilievo (non come corresponsabile tenuto al risarcimento per i danni causati, ma) come soggetto danneggiato”.
Deve pure ritenersi infondata la tesi difensiva con cui si chiede di discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, sul presupposto che l'art. 2054 prevede una presunzione a beneficio del danneggiato mentre, ritenendo concorrente l'applicazione di tale presunzione con l'applicazione dell'art. 2052 c.c., si determinerebbe una presunzione a beneficio del danneggiante.
Infatti va considerato che gli animali selvatici costituiscono comunque una componente del patrimonio faunistico della convenuta, sicché il ferimento o CP_2
l'abbattimento dell'animale determina comunque un danno all'ente pubblico.
E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale si sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
pag. 16/19 Infatti dalla visione del filmato prodotto della società attrice non è possibile ricavare che il conducente proprietario del mezzo in occasione del sinistro tenesse una condotta di guida impropria, viaggiando a velocità non prudenziale. Del resto il sinistro è
avvenuto in tratto extraurbano della strada statale 48, soggetta per tale ragione al limite di velocità di 90 km/h.
Il fatto che il conducente viaggiasse velocità non prudenziale può essere escluso anche dalla circostanza che il mezzo ha riportato danni non particolarmente significativi e tali da non impedire la prosecuzione della marcia e che il conducente non ha perso il controllo dell'autovettura, rimanendo all'interno della carreggiata.
Sempre dalla visione del video prodotto dalla società appellante e dall'ubicazione dei danni subiti dall'autovettura, concentrati nello spigolo anteriore laterale del veicolo, è
possibile affermare che il cervo ha urtato il veicolo nel momento in cui si è immesso nella carreggiata. Pertanto l'animale non si trovava già sulla strada, con possibilità per il conducente di arrestare la marcia appena aveva la possibilità di avvistarlo, ma si è
immesso sulla carreggiata nel momento stesso in cui veicolo transitava, impedendo un avvistamento tempestivo.
Va anche considerato che, come riferito dal conducente sentito come Parte_2
teste, il cervo proveniva da un declivio esistente sulla destra della carreggiata, tenendo conto della direzione di marcia del teste, da una stradina secondaria che si trova a quota più bassa rispetto alla strada statale. Il fatto quindi che il cervo provenisse da una zona che si trovava a quota più bassa rispetto al piano della strada statale impediva al conducente di avvistarlo con un certo anticipo, mentre si avvicinava alla strada.
pag. 17/19 Un avvistamento dell'animale prima che lo stesso si immettesse sulla carreggiata era reso impossibile anche dal fatto che, come si ricava sempre dal video prodotto dalla società appellante, in relazione all'ora notturna, il cervo diveniva visibile per il conducente solo quando entrava nel fascio di luce dei fari, quando ormai lo stesso era prossimo ad impattare con il veicolo. Infine la manovra di scarto verso sinistra, che effettivamente si percepisce dal video in questione, è stata posta in essere dal conducente nel preciso istante in cui il cervo diveniva visibile vicino al lato sinistro dell'autovettura e costituisce pertanto una manovra istintiva di emergenza che non ha alcun nesso causale con la verificazione del sinistro, posto che il rientro verso destra del conducente è avvenuto successivamente all'avvistamento dell'animale.
Deve pertanto concludersi che, in relazione alla repentinità dell'accesso dell'animale sulla carreggiata, alla sua non avvistabilità prima di tale accesso, al fatto che il sinistro si sia verificato in strada extraurbana dove vige il limite di velocità di 90 km/h,
all'ubicazione dei danni nella parte sinistra dell'autovettura, alla prosecuzione della marcia del veicolo, la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc risulti superata.
Alla luce delle circostanze esposte, vanno integralmente rimborsate alla soc.
le spese sostenute per la riparazione del veicolo, documentate per euro Parte_1
8.648,00, e non contestate in questo giudizio dalla Provincia appellata.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello le spese di lite devono essere regolamentate con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio e, in conseguenza del totale accoglimento della domanda proposta dalla le stesse sono poste a carico Parte_3
della , soccombente, e vengono liquidate, applicando lo Controparte_2
scaglione di valore della somma riconosciuta in favore società appellante, nei valori pag. 18/19 medi di cui al DM n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del presente grado che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
Par 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 419/24 del Tribunale di Trento, condanna la Controparte_2
al pagamento in favore della dell'importo
[...] Parte_1
di euro 8.648,00 oltre accessori come riconosciuti nella impugnata sentenza;
2) condanna la al rimborso in favore della Controparte_2 [...]
assicurazioni delle spese di entrambi gradi di giudizio, liquidate, Parte_1
quanto al giudizio di primo grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate,
oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, e liquidate, quanto al presente giudizio d'appello, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 174,00 per anticipazioni
Cosi deciso in Trento, lì 22.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 218/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
Cont DALL'AVV. MIOTTO GIAMPAOLO elett. presso lo studio dell'avv. A
BECCARA GABRIELE in Trento Via Rosmini, 45
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. BENZONI MARCO
appellato
Avente ad oggetto: solo danni a cose
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 419/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 22.7.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
nel merito: ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza reietta, voglia la Corte
Ecc.ma, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Trento
(Giudice unico: Dott.ssa Enrica Poli), si chiede che Codesta Corte Ecc.ma• accertata e dichiarata la responsabilità della per l'incidente stradale Controparte_2
verificatosi il 13.09.2018, verso le ore 01:30, alla progressiva chilometrica 27+800 della s.s. 48, in località Tesero, nel quale rimase danneggiata l'autovettura OPEL ASTRA
targata ET601FZ di proprietà del signor voglia condannare la medesima Parte_2
a risarcire i danni che ne sono conseguiti in favore di CP_2 Parte_1
assicuratrice del danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
[...]
nella misura di €. 8.648,00 o di quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo, ferme restando le restanti statuizioni disposte dalla sentenza impugnata, al riguardo delle spese sostenute dall'odierna appellante;
• con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: si chiede che Codesta Corte Ecc.ma, nel solo caso lo ritenga necessario, voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed acquisita ogni utile informazione, ricostruisca il C.T.U. la dinamica dell'incidente stradale per cui è causa, avvenuto il 13.9.2018 alle ore 01:30 circa al signor proprietario e conducente dell'autovettura Opel Astra targata Parte_2
ET601FZ, mentre si trovava a percorrere la S.S. 48 in località Tesero (TN),
pag. 2/19 precisamente al km 27+800, precisando ogni particolare utile in merito alla modalità di accadimento del medesimo”.
PARTE APPELLATA:
NEL MERITO
- respingersi, per i motivi di cui in narrativa, l'appello e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Trento. - con rifusione delle spese e competenze di lite.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spa Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la , Controparte_2
esponendo che:
la stessa aveva versato quale indennizzo assicurativo in forza di polizza kasko in favore dell'assicurato l'importo di euro 8.648,00 per i danni subiti dalla Parte_2
autovettura di proprietà dello stesso in occasione del sinistro avvenuto in data 13.9.18,
alle ore 1,30, quando l'assicurato che percorreva alla guida del veicolo di sua proprietà
a velocità moderata la s.s. 48, in tratto extraurbano privo di illuminazione e adiacente a due pendii montuosi, veniva urtato da un cervo che sbucava improvvisamente dalla vegetazione boschiva a ridosso della carreggiata;
aveva inoltre sostenuto la spesa di
186,67 per gli accertamenti strumentali ed euro 1459,12 per compenso per assistenza stragiudiziale e nel procedimento di negoziazione assistita;
pag. 3/19 nel tratto stradale interessato dal sinistro si erano verificati 63 investimenti stradali causati da fauna selvatica, di cui 47 cagionati da cervi, nell'arco temporale dal 2014 al
2018;
la convenuta, proprietaria della strada, si era limitata ad apporre segnali di CP_2
pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, senza adottare ulteriori cautele.
Chiedeva pertanto la condanna della , ai sensi Controparte_2
dell'articolo 2052 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in forza di surroga ai sensi dell'articolo 1916 c.c. nonché dei costi direttamente sostenuti, per l'importo complessivo di euro 10.293,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal sinistro al saldo.
La si costituiva in giudizio, contestando sia la Controparte_2
verificazione del sinistro sia le modalità dello stesso così come esposte in citazione,
sostenendo che il danneggiato doveva dimostrare che il pregiudizio fosse stato cagionato da un animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso, nonché, ai sensi dell'art. art. 2054 comma 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, mentre il proprietario dell'animale doveva fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Sosteneva che la fattispecie fosse inquadrabile sotto l'egida di cui all'art. 2043 c.c.,
con i conseguenti oneri probatori in capo al danneggiato;
che sui luoghi del sinistro era presente segnaletica verticale indicante il pericolo di attraversamento gli animali selvatici e non sussisteva alcun proprio obbligo di recinzione di tutte le strade e di segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi né vi era alcuna possibilità di pag. 4/19 governare gli animali selvatici, aggiungendo di aver attivato ronde continue da parte degli operatori del servizio gestioni strade. Rilevava che il sinistro dedotto in giudizio si sarebbe verificato in una chilometrica diversa rispetto a quella in cui si erano verificati i sinistri ai quali parte attrice faceva riferimento e che il sinistro andava ricondotto all'ipotesi di caso fortuito. Affermava la responsabilità del conducente dell'autovettura,
che non aveva tenuto una condotta di guida consona allo stato della strada, tanto da non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, posto che la presenza possibile di animali selvatici era sicuramente prevedibile in quanto nota e segnalata sì
che doveva ritenersi sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente circa la verificazione del sinistro. Contestava infine la quantificazione del danno, essendo onere della società attrice dimostrare l'entità dei danni effettivamente patiti dal veicolo dell'assicurato ed i costi necessari per la riparazione nonché la loro congruità e pertinenza rispetto al sinistro;
contestava che fossero rimborsabili le spese di assistenza stragiudiziale anche relative al procedimento di negoziazione assistita ed i costi collegati agli accertamenti stragiudiziali in quanto privi di pertinenza con il sinistro in questione.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si procedeva all'istruzione della causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 419/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento condannava la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 4.324,00 oltre rivalutazione ed interessi nonché
[...]
l'importo di euro 729,56 per spese di assistenza stragiudiziale di negoziazione assistita,
pag. 5/19 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava la al rimborso in favore Controparte_2
di parte attrice dell'ulteriore metà delle spese.
Riteneva il tribunale che i danni cagionati della fauna selvatica dovevano essere risarciti dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c., come più volte affermato dalla Suprema Corte. Riteneva altresì che, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e l'animale, era operativa anche la presunzione di responsabilità a carico del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo di cui all'art. 2054
comma 1 cc;
riteneva raggiunta la prova della verificazione del sinistro stradale alla luce del rapporto di servizio, del filmato video prodotto dalla parte attrice e dalla documentazione fotografica, sinistro verificatosi in quanto l'animale selvatico,
provenendo da zona a ridosso della strada, al di fuori del centro abitato, aveva investito l'autovettura condotta e di proprietà di colpendola nella parte anteriore Parte_2
destra.
Rilevava, in considerazione delle circostanze non contestate oltreché riferite dagli testi escussi, che in corrispondenza del tratto di strada interessato dal sinistro era presente idonea segnaletica stradale di attraversamento di animali selvatici. Riteneva il tribunale che dalla visione del video prodotto da parte attrice era possibile ritenere che la velocità
tenuta dal conducente non fosse consona al rischio segnalato, rilevando che l'impatto nella parte anteriore destra del veicolo era avvenuto in occasione del tentativo del conducente di riposizionare il veicolo con superamento della linea di mezzeria.
Concludeva pertanto che parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 cc.
pag. 6/19 Anche con riguardo alla posizione di parte convenuta, escludeva fosse configurabile il caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c. posto che l'attraversamento della strada pubblica da parte del cervo non era affatto imprevedibile ed eccezionale, corrispondendo invece al contegno notoriamente ascrivibile a tale tipologia di animali selvatici e comunque tale evenienza era a conoscenza della convenuta con riferimento specifico alla CP_2
strada statale interessata. Inoltre le misure in concreto adottate non potevano qualificarsi come satisfattive del criterio di massima adeguatezza e diligenza esigibili, soprattutto in considerazione dei rilievi statistici che riguardavano lo specifico tratto stradale.
Rilevava il tribunale che la presenza di catarifrangenti era stata dedotta in modo del tutto generico e che non erano state adottate adeguate e più diligenti misure disponibili sulla base all'avanzamento scientifico, anche in considerazione della quantità di sinistri avvenuti nel tratto di strada in questione, nè era stata provata la presenza di guardrail o muri di contenimento all'altezza della strada dove sinistro si era verificato;
pure generica era risultata la deduzione in ordine alla presenza di ronde, ferma peraltro l'inefficienza interdittiva di tali ronde rispetto al rischio concretatosi, tenuto conto dell'ora notturna.
Concludeva pertanto il tribunale nel senso che nessuna delle parti aveva offerto idonea prova liberatoria per superare la presunzione di responsabilità stabilita dalle richiamate norme, sicché della verificazione del sinistro dovevano ritenersi responsabili sia il conducente l'autovettura assicurata, sia l'ente convenuto normativamente preposto alla gestione della fauna selvatica.
Riteneva provato l'effettivo esborso dell'importo di euro 8.648,00 da parte della compagnia assicuratrice, alla luce della fattura e dell'accordo transattivo intervenuto pag. 7/19 con la carrozzeria, ritenendo le lavorazioni, concentrate nell'area anteriore destra dell'autovettura, conformi e pertinenti con i danni allegati e rappresentati dalle foto prodotte, sicché riteneva dovuto in favore della compagnia assicuratrice l'importo di euro 4.329, debito di valore;
su tale somma di denaro devalutata alla data dell'esborso,
venivano riconosciuti rivalutazione ed interessi di legge;
successivamente alla pubblicazione della sentenza venivano riconosciuti i soli interessi di legge.
Non veniva rimborsato l'importo preteso dalla società attrice a titolo di spese peritali in quanto non integrante parte dell'indennizzo riconosciuto ed utile ad acquisire elementi nel rapporto con l'assicurato, ma non strumentale rispetto alla causa.
Liquidava nel rispetto delle tariffe forense le spese di assistenza legale stragiudiziale e per negoziazione assistita ridotte a metà sia in relazione all'esito del giudizio sia in considerazione dell'utilità soltanto parziale dell'attività espletata ai fini della definizione del giudizio.
In relazione all'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, le spese di lite venivano compensate per un mezzo e la veniva Controparte_2
condannata al rimborso in favore di parte attrice dell'ulteriore metà.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello articolando i Parte_1
motivi di impugnazione di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.24 e decisa nella camera di consiglio del 22.7.25.
pag. 8/19 * * * *
Con il primo motivo di impugnazione la spa lamenta che Parte_1
erroneamente il tribunale abbia ritenuto applicabile la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c..
Sostiene la società appellante che in primo luogo rileva la circostanza che essa agisca in via surrogatoria al diritto al risarcimento del danno rispetto alla posizione del proprietario e non del conducente del veicolo, sicché risulta ininfluente la condotta da quest'ultimo tenuta in ordine alla verificazione del sinistro. Infatti l'azione legale prevista dall'art. 1916 cc ha per oggetto il risarcimento di cui è titolare il proprietario del veicolo e non riguarda la posizione del conducente dello stesso. Il conducente del veicolo può essere titolare del diritto al risarcimento del danno cagionato da animali solo nel caso in cui abbia subito danni alla persona, cosa che non è avvenuta nel caso in esame. La società appellante ha agito per ottenere in via surrogatoria il ristoro dei danni cagionati all'autovettura dell'assicurato, diritto che competeva al proprietario e non al conducente. Conseguentemente non poteva essere opposta alla società appellante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Sostiene che il diritto al risarcimento del danno è
stato azionato nel presente giudizio da un soggetto giuridico diverso dal conducente del veicolo, vale a dire dalla soc. con conseguente scissione della posizione Parte_1
giuridica del proprietario, trasferita al suo assicuratore in virtù della surrogazione, da quella del conducente.
Sostiene in conclusione la società appellante che l'applicazione della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 cc non possa riguardare l'assicuratore che si sia surrogato nei diritti del proprietario dell'autoveicolo assicurato, essendo questa pag. 9/19 applicabile al solo conducente la cui posizione giuridica rimane estranea all'azione promossa dal suddetto assicuratore. Sostiene ancora che tale principio risulta affermato anche da recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte (Cass. n. 19614/24). Non
essendo la presunzione in questione applicabile all'assicuratore che si sia surrogato nel diritto risarcitorio del proprietario, era irrilevante l'omessa adozione da parte del conducente di ogni opportuna esigibile cautela, in quanto l'azione di risarcimento non era stata promossa da quest'ultimo, bensì dell'assicuratore del proprietario al quale non
è opponibile presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. Rileva la società
appellante che agli atti di casa non vi è prova né di una velocità eccessiva del conducente né di una qualche condotta imprudente o negligente dello stesso.
Sotto diverso profilo, sostiene la società appellante l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 cc al danneggiato dal fatto dell'animale selvatico in quanto tale, e quindi anche all'assicurazione che si sia surrogata nei suoi diritti, ritenendo che la presunzione di cui all'art. 2054 cc sia stata applicata dal Tribunale in una fattispecie completamente diversa, vale a dire a quella del danno subito dal proprietario di un veicolo a causa del fatto di un animale. Pur prendendo atto che la giurisprudenza ha proposto una lettura estensiva dell'articolo 2054 cc, tale da far ritenere la relativa disciplina applicabile anche al caso in esame, ritiene la società appellante che tale orientamento giurisprudenziale non possa essere condiviso, rilevando che la presunzione legale di cui all'art. 2054 cc soccorra tutti e solamente coloro che subiscono un danno cagionato dalla circolazione di un veicolo, fattispecie opposta rispetto a quella dedotta in giudizio in quanto in questo caso è stato il proprietario di un veicolo ad aver subito un danno a causa del fatto di un animale. Quello controverso nel presente giudizio non sarebbe un danno cagionato dalla circolazione di veicoli disciplinato pag. 10/19 dall'articolo 2054 c.c. bensì un danno cagionato da animali di cui all'articolo 2052 c.c.
Aderendo all'insegnamento giurisprudenziale fatto proprio dal tribunale si dovrebbe credere che la presunzione in parola operi in favore non del danneggiato, come prevede l'art. 2054 c.c., ma a beneficio del danneggiante, sicché si perseguirebbe una finalità
opposta a quella propria di tale disposizione, finalizzata ad agevolare il danneggiato.
Sostiene la società appellante che in tal modo si farebbe un'applicazione analogica di una norma istitutiva di una presunzione legale ad un caso diverso da quello specificamente contemplato dalla legge, il che è inammissibile in quanto le norme implicanti limitazioni alla libertà della prova sono di stretta interpretazione,
insuscettibili di analogia legis. Sostiene pertanto società appellante che l'estensione analogica della presunzione di responsabilità del conducente a favore del proprietario di un animale che abbia cagionato un danno ad un veicolo e/o al suo conducente sia strutturalmente inammissibile sotto il profilo giuridico. Sulla base di tale argomentazione, ritiene la società appellante che la non Controparte_2
potesse giovarsi di alcuna presunzione circa la responsabilità del conducente del veicolo danneggiato dall'animale selvatico ed era quindi onerata della prova che tale conducente avesse contribuito a cagionare il danno in questione per inosservanza di una qualche norma di comportamento e segnatamente per aver mantenuto una velocità non consona,
come da essa allegato, prova tuttavia che non era stata raggiunta. Pertanto il tribunale avrebbe dovuto ritenere la esclusiva responsabile del Controparte_2
danno cagionato dell'animale, danno indennizzato dall' al proprio assicurato e Parte_1
del quale la stessa doveva ottenere il rimborso.
pag. 11/19 Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che erroneamente il tribunale di Trento abbia ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.. Lo stesso tribunale ha affermato che l'incidente si è
verificato in un tratto extraurbano dove vige in via generale il limite di 90 km/h; pur in presenza della segnaletica che avvisava della possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata, ciò non implicava l'obbligo di ridurre drasticamente la velocità o addirittura viaggiare a passo d'uomo. Sostiene società appellante che dalla visione del filmato prodotto non è possibile argomentare che il conducente tenesse una velocità non consona, potendosi al contrario argomentare, attraverso l'avanzamento del veicolo rispetto ai paracarri di colore bianco posti ad distanza regolare sul margine della strada,
che l'autovettura procedeva a velocità alquanto moderata. Il filmato dimostra inoltre la repentinità dell'attraversamento dell'animale da destra verso sinistra perché il cervo era entrato nel campo visivo del conducente solo quando l'auto si trovava a brevissima distanza;
che l'animale diviene visibile solo quando tra esso e il veicolo c'era uno spazio inferiore all'intervallo tra due paracarri più prossimi al punto dell'attraversamento, uno spazio di pochissimi metri, sicché l'impatto era comunque inevitabile.
Del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che dal video si nota che pochi attimi prima dell'impatto, il veicolo avesse avuto uno scarto verso sinistra, fino a occupare parte della corsia opposta per poi rientrare prontamente in quella di pertinenza,
particolare che al contrario dimostra che il conducente era attento alla guida poiché, al concretizzarsi del pericolo, reagì prontamente, deviando il veicolo nella direzione opposta rispetto al punto in cui era sorta la turbativa, condotta che istintivamente qualunque conducente avrebbe posto in essere in tale situazione. Nessun elemento pag. 12/19 consente di ritenere fondata la considerazione del tribunale secondo cui l'impatto con la animale sarebbe avvenuto soltanto in conseguenza dello scarto in questione, posto che tale manovra aveva allontanato il veicolo dall'animale e l'impatto era avvenuto con la fiancata destra, circostanze che dimostravano che non era stata l'autovettura ad investire l'animale, ma al contrario era stato l'animale ad urtare il veicolo.
Sempre fini del raggiungimento della prova liberatoria, il tribunale aveva omesso di considerare altre circostanze rilevanti ai fini di integrare tale prova liberatoria, non avendo considerato il fatto che il sinistro si era verificato nottetempo, in un tratto stradale del tutto sprovvisto di illuminazione pubblica;
il cervo proveniva dalla fitta vegetazione del declivio boschivo esistente alla destra della carreggiata, circostanza che rendeva più difficile l'avvistamento dell'animale tanto che dal filmato il cervo si scorge solo quando, nell'immettersi nella carreggiata, entrava nel fascio luminoso dei fari del veicolo;
l'autovettura dopo l'urto aveva proseguito la sua corsa senza uscire di strada e senza che il conducente perdesse il controllo del veicolo, circostanza non plausibile in caso di velocità eccessiva;
in occasione del sinistro l'autovettura aveva riportato danni di entità contenuta, comunque tale da consentirle di proseguire regolarmente viaggio,
senza necessità dell'intervento del soccorso del carro attrezzi, ed il conducente non aveva riportato alcuna lesione.
Inoltre doveva essere valorizzata la circostanza che sul margine della carreggiata dal quale proveniva l'animale non vi era alcun mezzo idoneo a preclude nell'attraversamento né catadiottri, né guardrail, né muretti di contenimento, sicché il cervo non aveva incontrato nessun ostacolo e si era potuto immettere rapidamente nella carreggiata. Conseguentemente doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art.
pag. 13/19 2054 comma 1 cc perché, stante la pronta reazione del conducente, la velocità
dell'autovettura, anche se fosse stata eccessiva, non sarebbe in nesso causale con l'incidente in quanto l'animale era entrato nel campo visivo del conducente quando si trovava a pochi metri di distanza e pochi attimi prima dell'urto, e quindi il conducente non avrebbe avuto comunque il tempo e lo spazio sufficienti per evitare l'urto,
qualunque fosse la velocità tenuta.
In secondo luogo diversi elementi consentivano di escludere che la velocità non fosse moderata e in particolare: l'esame del filmato che dimostrava che il veicolo procedeva a velocità moderata, i danni modesti riportati dal veicolo, il fatto che il conducente non avesse perso il controllo del veicolo, il fatto che il conducente non avesse riportato lesioni, il fatto che il tratto di strada era privo di illuminazione pubblica e di qualunque sistema di protezione della carreggiata idoneo a prevenire l'attraversamento da parte di animali selvatici.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta la mancata ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente, mezzo di prova che avrebbe potuto dimostrare la velocità tenuta dall'autovettura, le condizioni di avvistabilità dell'immissione dell'animale sulla carreggiata e quindi l'evitabilità o meno dell'incidente. La società appellante chiede quindi che tale incombente istruttorio sia espletato nel presente giudizio d'appello.
Con il quinto motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata circa la regolamentazione le spese di lite, che avrebbero dovuto essere riconosciute in suo favore, stante la fondatezza della domanda proposta, con pag. 14/19 adeguamento anche degli importi liquidati tenendo conto del valore della somma che verrà riconosciuta in suo favore.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale;
le due presunzioni concorrono su piano paritario, dovendosi escludere che il vaglio dell'una debba precedere sul piano logico il vaglio dell'altra (da ultimo Cass. n. 17252/24; Cass. n. 31335/23; Cass.
n.11107/23, Cass. n. 16550/22; Cass. n. 13848/20).
Sostiene parte appellante che tale principio sia applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il conducente e il proprietario del veicolo siano soggetti diversi, soprattutto in considerazione del fatto che essa società appellante agisce ai sensi dell'art. 1916 cc,
surrogandosi nei diritti del proprietario che ha ricevuto l'indennizzo in forza della polizza kasko stipulata con la stessa.
A prescindere dalla correttezza di tale conclusione, va rilevato che nel caso di specie il soggetto assicurato, era sia conducente che proprietario del mezzo Parte_2
danneggiato in conseguenza dell'urto con il cervo sicché la tesi difensiva nella società
appellante risulta infondata. Del resto la stessa giurisprudenza da essa invocata afferma che la presunzione di colpa prevista dall'art.2054 non concorrerebbe con la responsabilità di cui all'art. 2052 cc quando parte sia il proprietario non conducente. In
motivazione viene infatti affermato: “Orbene - secondo il richiamato consolidato pag. 15/19 orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le peculiarità della fattispecie e le difese delle parti non offrono elementi per riconsiderare - la presunzione di responsabilità, fissata dall'art. 2052 c.c., può concorrere con la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c., quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni dallo stesso subiti alla persona di quest'ultimo o al suo patrimonio,
ma non concorre allorquando parte in causa sia il proprietario (non conducente) e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall'autovettura per effetto del sinistro. In tal caso, non opera neppure la presunzione di responsabilità solidale del proprietario per i danni causati dal conducente, prevista dall'art. 2054 terzo comma c.c., in quanto detta presunzione opera per l'appunto per i danni causati dal conducente a terzi, mentre nel caso di specie il proprietario viene in rilievo (non come corresponsabile tenuto al risarcimento per i danni causati, ma) come soggetto danneggiato”.
Deve pure ritenersi infondata la tesi difensiva con cui si chiede di discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, sul presupposto che l'art. 2054 prevede una presunzione a beneficio del danneggiato mentre, ritenendo concorrente l'applicazione di tale presunzione con l'applicazione dell'art. 2052 c.c., si determinerebbe una presunzione a beneficio del danneggiante.
Infatti va considerato che gli animali selvatici costituiscono comunque una componente del patrimonio faunistico della convenuta, sicché il ferimento o CP_2
l'abbattimento dell'animale determina comunque un danno all'ente pubblico.
E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale si sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
pag. 16/19 Infatti dalla visione del filmato prodotto della società attrice non è possibile ricavare che il conducente proprietario del mezzo in occasione del sinistro tenesse una condotta di guida impropria, viaggiando a velocità non prudenziale. Del resto il sinistro è
avvenuto in tratto extraurbano della strada statale 48, soggetta per tale ragione al limite di velocità di 90 km/h.
Il fatto che il conducente viaggiasse velocità non prudenziale può essere escluso anche dalla circostanza che il mezzo ha riportato danni non particolarmente significativi e tali da non impedire la prosecuzione della marcia e che il conducente non ha perso il controllo dell'autovettura, rimanendo all'interno della carreggiata.
Sempre dalla visione del video prodotto dalla società appellante e dall'ubicazione dei danni subiti dall'autovettura, concentrati nello spigolo anteriore laterale del veicolo, è
possibile affermare che il cervo ha urtato il veicolo nel momento in cui si è immesso nella carreggiata. Pertanto l'animale non si trovava già sulla strada, con possibilità per il conducente di arrestare la marcia appena aveva la possibilità di avvistarlo, ma si è
immesso sulla carreggiata nel momento stesso in cui veicolo transitava, impedendo un avvistamento tempestivo.
Va anche considerato che, come riferito dal conducente sentito come Parte_2
teste, il cervo proveniva da un declivio esistente sulla destra della carreggiata, tenendo conto della direzione di marcia del teste, da una stradina secondaria che si trova a quota più bassa rispetto alla strada statale. Il fatto quindi che il cervo provenisse da una zona che si trovava a quota più bassa rispetto al piano della strada statale impediva al conducente di avvistarlo con un certo anticipo, mentre si avvicinava alla strada.
pag. 17/19 Un avvistamento dell'animale prima che lo stesso si immettesse sulla carreggiata era reso impossibile anche dal fatto che, come si ricava sempre dal video prodotto dalla società appellante, in relazione all'ora notturna, il cervo diveniva visibile per il conducente solo quando entrava nel fascio di luce dei fari, quando ormai lo stesso era prossimo ad impattare con il veicolo. Infine la manovra di scarto verso sinistra, che effettivamente si percepisce dal video in questione, è stata posta in essere dal conducente nel preciso istante in cui il cervo diveniva visibile vicino al lato sinistro dell'autovettura e costituisce pertanto una manovra istintiva di emergenza che non ha alcun nesso causale con la verificazione del sinistro, posto che il rientro verso destra del conducente è avvenuto successivamente all'avvistamento dell'animale.
Deve pertanto concludersi che, in relazione alla repentinità dell'accesso dell'animale sulla carreggiata, alla sua non avvistabilità prima di tale accesso, al fatto che il sinistro si sia verificato in strada extraurbana dove vige il limite di velocità di 90 km/h,
all'ubicazione dei danni nella parte sinistra dell'autovettura, alla prosecuzione della marcia del veicolo, la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc risulti superata.
Alla luce delle circostanze esposte, vanno integralmente rimborsate alla soc.
le spese sostenute per la riparazione del veicolo, documentate per euro Parte_1
8.648,00, e non contestate in questo giudizio dalla Provincia appellata.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello le spese di lite devono essere regolamentate con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio e, in conseguenza del totale accoglimento della domanda proposta dalla le stesse sono poste a carico Parte_3
della , soccombente, e vengono liquidate, applicando lo Controparte_2
scaglione di valore della somma riconosciuta in favore società appellante, nei valori pag. 18/19 medi di cui al DM n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del presente grado che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
Par 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 419/24 del Tribunale di Trento, condanna la Controparte_2
al pagamento in favore della dell'importo
[...] Parte_1
di euro 8.648,00 oltre accessori come riconosciuti nella impugnata sentenza;
2) condanna la al rimborso in favore della Controparte_2 [...]
assicurazioni delle spese di entrambi gradi di giudizio, liquidate, Parte_1
quanto al giudizio di primo grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate,
oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, e liquidate, quanto al presente giudizio d'appello, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre ad euro 174,00 per anticipazioni
Cosi deciso in Trento, lì 22.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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