Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1409
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Catania dalla Giudice dott.ssa Chiara Salamone, riguarda un appello relativo a un contratto di trasporto aereo, in cui l'appellante contestava il rigetto della sua richiesta di compensazione pecuniaria per un ritardo di volo. L'attrice, in qualità di mandataria, aveva chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea per un ritardo di oltre tre ore, invocando il Regolamento CE 261/2004. La compagnia aerea, invece, sosteneva che il ritardo fosse dovuto a un guasto dell'impianto di navigazione, eccependo l'assenza di responsabilità.

Il giudice ha accolto l'appello, ritenendo infondate le eccezioni preliminari della compagnia aerea. Ha argomentato che, secondo la normativa europea, il vettore aereo deve dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali, il che non è avvenuto nel caso specifico. L'avaria, pur essendo un evento imprevisto, rientra nel normale esercizio dell'attività del vettore e non può essere considerata "inevitabile". Pertanto, il giudice ha condannato la compagnia aerea a pagare la somma di euro 250,00, oltre agli interessi, e ha disposto la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1409
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1409
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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