TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6869/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6869/2023 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di mandataria con rappresentanza di , C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE D'ANGELO, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata in Piazzale Falcone Borsellino, n. 12, C.F._2
Trapani; appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO ALOIA, C.F.
, e dall'AVV. PAOLA ISABELLA, C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Piera Cinzia Sicari sito in Corso Italia, n.
46, Catania;
appellata avente ad oggetto: contratto di trasporto aereo – inadempimento – ritardo volo.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, da intendersi trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella formulazione novellata dal d.lgs. 149/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nella qualità di Parte_1
mandataria con rappresentanza di , nei confronti della sentenza n. 1403/2023 emessa Parte_2 dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio dalla stessa promosso, la domanda attorea di compensazione pecuniaria per la somma di euro 250,00, formulata ai sensi dell'art. 7
Regolamento CE 261/2004 nei confronti della convenuta è stata Controparte_1
rigettata, con compensazione delle spese di lite tra parti.
In primo grado l'attrice aveva chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
per il ritardo di oltre tre ore del volo AZ1738 (tratta Catania-Milano Linate,
[...]
27.06.2022, previsto per le ore 6:25) e la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniara ex artt. 6 e 7 Reg. UE 261/2004 nella misura di euro 250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la società convenuta aveva invece eccepito che il volo aveva subito il ritardo a causa dell'avaria dell'impianto di navigazione. ha proposto appello nei confronti della sentenza di rigetto deducendo che Parte_1
l'avaria eccepita dalla compagnia aerea non è da considerarsi circostanza eccezionale giustificativa del ritardo e ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1403/2023, resa tra le parti dal Giudice di Pace di Catania, in persona del dott.
Avv. Giuseppina Cicero all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 579/2023, emessa in data 15 maggio 2023, depositata in data 17 maggio 2023, mai notificata all'odierna appellante,accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare l'inadempimento contrattuale di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
- per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 250,00 a passeggero, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di
Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo del volo AZ1738 con tratta Controparte_2
– Aeroporto di Milano Linate Enrico Forlanini (LIN) del 27.06.2022 ore
[...]
06.25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348bis c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigettto per infondatezza. La compagnia convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, gradatamente:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt.
342 c.p.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto da Parte_1
in rappresentanza del Sig. sia infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti
[...] Parte_2 in narrativa e per l'effetto respingere l'impugnazione proposta;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre sensibilmente la pretesa di parte attrice alla diversa somma da accertarsi in corso di giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Tanto premesso, occorre innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari formulate da parte appellata, che devono ritenersi infondate.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di specie, parte appellante ha esposto un motivo idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, la parte della sentenza (peraltro, molto succinta nella motivazione) investita dai motivi di censura ed ha indicato il vizio della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione del motivo di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, infatti, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti
(per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017 n. 27199). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate (relative, peraltro, ad un unico profilo), senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
Infondata risulta anche l'altra eccezione preliminare, fondata sulla manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; tale pronuncia di manifesta infondatezza può essere infatti emessa solo prima della fase di rimessione del procedimento in decisione, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, situazione insussistente nel caso in esame (Corte appello Firenze, Sez. IV, 27.03.2023, n. 613).
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. L'art. 7 del Reg. UE 261/04 prevede che, in caso di ritardo pari o superiore a tre ore per le tratte comprese entro i 1500 km, come nel caso di specie, al passeggero spetti una compensazione pecunaria pari a euro 250,00. Nonostante la formulazione letterale della norma, il diritto a tale compensazione concerne non solo il caso di cancellazione del volo, ma anche il caso di ritardo superiore alle soglie previste, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C-402/2007 e C-432/2007 (sentenza ) e ritenuto dalla Per_1
giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 9474/2021;
Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, n. 537/2022; Tribunale Civitavecchia, Sez. I, 7.12.2022, n. 1268;
Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, n. 1370/2019).
Il vettore non deve corrispondere alcuna compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che il ritardo superiore alle tre ore è dovuto a circostanze eccezionali, come previsto dall'art. 5 par. III del
Regolamento citato;
dunque il passeggero-creditore deve solo provare l'acquisto del titolo di viaggio (e di essersi presentato all'imbarco), incombendo invece sul vettore-debitore l'onere di provare l'assenza di ritardo rilevante oppure il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile, ossia un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito, e ciò conformemente anche alla normativa nazionale, in particolare gli artt. 1218 e 2697 c.c. (Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2002).
Nel caso di specie la compagnia convenuta, pur non contestando il ritardo, ha dedotto che esso è stato determinato da un guasto dell'impianto di navigazione e il Giudice di primo grado ha ritenuto tale motivo sufficiente a esonerare la compagnia all'obbligo di compensazione pecuniaria.
Parte appellante non ha contestato il fatto storico allegato dalla compagnia aerea, ma ha dedotto che l'avaria non può qualificarsi ritenere circostanza eccezionale.
Tale ricostruzione deve condividersi, in quanto, sebbene un guasto ad alcuni componenti di un aeromobile, quale, nel caso di specie, l'impianto di navigazione, potrebbe costituire, di per sé, un evento inaspettato, la Corte di giustizia, tuttavia, ritiene che esso rientri nel normale esercizio dell'attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere di per sè considerato “inevitabile”, salvo che il vettore dimostri l'impossibilità di far fronte al problema verificatosi, pur avendo adottate tutte le misure necessarie per evitarlo.
Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte UE, la suddetta nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi dell'art. 5 par. III Reg. n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. La ricorrenza di circostanze che attentano alla sicurezza del volo, come i guasti o le anomalie improvvise, possono esonerare il vettore dall'obbligo alla compensazione solo se si dimostra il carattere eccezionale dell'inconveniente su piano causale, dovendosi al tal fine valutare la sua natura e gravità, tenendo anche in considerazione che gli odierni elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione e di controllo impongono ai vettori aerei di preventivare l'insorgenza di problematiche tecniche impreviste e di porvi immediatamente rimedio;
il vettore, dunque, dovrebbe dimostrare che l'avaria non si sarebbe potuta evitare con misure idonee a far fronte alla situazione nemmeno in caso di manutenzioni ordinarie eseguite, dovrebbe dimostrare di aver svolto diligentemente i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo e anche che, nonostante la messa in campo di tutte le risorse di cui disponeva, non avrebbe potuto evitare l'evento dannoso se non a pena di sacrifici ingenti per la intera compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica. Sul tema, la giurisprudenza della Corte di giustizia adotta un'interpretazione restrittiva della disciplina richiamata;
si rinvia ad esempio alle sentenze del
19.11.2009 (cause riunite C402/07 e C- 32/07) e del 17.09.2015, che hanno stabilito che, l'articolo
5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, costituendo una deroga al principio del diritto a una compensazione pecuniaria dei passeggeri, va interpretato restrittivamente (in questo senso già sentenza , C-549/07). Persona_2
Nel caso in esame, la compagnia aerea odierna appellata, pur sostenendo di aver provveduto, attraverso dipendenti e incaricati, ad ogni attività necessaria e possibile al fine di evitare il ritardo, non ha fornito alcuna prova al riguardo;
di conseguenza, l'avaria non riveste quel carattere di eccezionalità che esonera il vettore dall'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria.
Per tali motivi, il motivo di impugnazione è fondato e va accolto;
di conseguenza Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di nella qualità di
[...] Parte_1
mandataria con rappresentanza di , di euro 250,00, oltre interessi al tasso legale a Parte_2 decorrere dalla domanda (29.11.2022, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente;
la liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (stante la limitata attività processuale espletata in emtrambi i gradi), alla luce del carattere documentale del giudizio, delle limitate questioni giuridiche esaminate, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi e delle modalità di assunzione della decisione nell'odierno grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6869/2023, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 1403/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a nella qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria con rappresentanza di euro 250,00, oltre interessi al tasso legale a Parte_2
decorrere dal 22.11.2022;
- condanna a corrispondere a nella qualità di Controparte_1 Parte_1
mandataria con rappresentanza di , le spese di lite, liquidate in euro 139,00 per il primo Parte_2
grado ed euro 232,00 per il secondo grado, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 06/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6869/2023 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di mandataria con rappresentanza di , C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE D'ANGELO, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata in Piazzale Falcone Borsellino, n. 12, C.F._2
Trapani; appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO ALOIA, C.F.
, e dall'AVV. PAOLA ISABELLA, C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Piera Cinzia Sicari sito in Corso Italia, n.
46, Catania;
appellata avente ad oggetto: contratto di trasporto aereo – inadempimento – ritardo volo.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, da intendersi trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella formulazione novellata dal d.lgs. 149/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nella qualità di Parte_1
mandataria con rappresentanza di , nei confronti della sentenza n. 1403/2023 emessa Parte_2 dal Giudice di pace di Catania, con cui, all'esito del giudizio dalla stessa promosso, la domanda attorea di compensazione pecuniaria per la somma di euro 250,00, formulata ai sensi dell'art. 7
Regolamento CE 261/2004 nei confronti della convenuta è stata Controparte_1
rigettata, con compensazione delle spese di lite tra parti.
In primo grado l'attrice aveva chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
per il ritardo di oltre tre ore del volo AZ1738 (tratta Catania-Milano Linate,
[...]
27.06.2022, previsto per le ore 6:25) e la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniara ex artt. 6 e 7 Reg. UE 261/2004 nella misura di euro 250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la società convenuta aveva invece eccepito che il volo aveva subito il ritardo a causa dell'avaria dell'impianto di navigazione. ha proposto appello nei confronti della sentenza di rigetto deducendo che Parte_1
l'avaria eccepita dalla compagnia aerea non è da considerarsi circostanza eccezionale giustificativa del ritardo e ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1403/2023, resa tra le parti dal Giudice di Pace di Catania, in persona del dott.
Avv. Giuseppina Cicero all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 579/2023, emessa in data 15 maggio 2023, depositata in data 17 maggio 2023, mai notificata all'odierna appellante,accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare l'inadempimento contrattuale di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
- per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 250,00 a passeggero, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di
Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo del volo AZ1738 con tratta Controparte_2
– Aeroporto di Milano Linate Enrico Forlanini (LIN) del 27.06.2022 ore
[...]
06.25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348bis c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigettto per infondatezza. La compagnia convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, gradatamente:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt.
342 c.p.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello così come formulato, dichiararlo in ogni caso inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto da Parte_1
in rappresentanza del Sig. sia infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti
[...] Parte_2 in narrativa e per l'effetto respingere l'impugnazione proposta;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre sensibilmente la pretesa di parte attrice alla diversa somma da accertarsi in corso di giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Tanto premesso, occorre innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari formulate da parte appellata, che devono ritenersi infondate.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di specie, parte appellante ha esposto un motivo idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, la parte della sentenza (peraltro, molto succinta nella motivazione) investita dai motivi di censura ed ha indicato il vizio della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione del motivo di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, infatti, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti
(per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017 n. 27199). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate (relative, peraltro, ad un unico profilo), senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
Infondata risulta anche l'altra eccezione preliminare, fondata sulla manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c.; tale pronuncia di manifesta infondatezza può essere infatti emessa solo prima della fase di rimessione del procedimento in decisione, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, situazione insussistente nel caso in esame (Corte appello Firenze, Sez. IV, 27.03.2023, n. 613).
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. L'art. 7 del Reg. UE 261/04 prevede che, in caso di ritardo pari o superiore a tre ore per le tratte comprese entro i 1500 km, come nel caso di specie, al passeggero spetti una compensazione pecunaria pari a euro 250,00. Nonostante la formulazione letterale della norma, il diritto a tale compensazione concerne non solo il caso di cancellazione del volo, ma anche il caso di ritardo superiore alle soglie previste, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C-402/2007 e C-432/2007 (sentenza ) e ritenuto dalla Per_1
giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 9474/2021;
Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, n. 537/2022; Tribunale Civitavecchia, Sez. I, 7.12.2022, n. 1268;
Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, n. 1370/2019).
Il vettore non deve corrispondere alcuna compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che il ritardo superiore alle tre ore è dovuto a circostanze eccezionali, come previsto dall'art. 5 par. III del
Regolamento citato;
dunque il passeggero-creditore deve solo provare l'acquisto del titolo di viaggio (e di essersi presentato all'imbarco), incombendo invece sul vettore-debitore l'onere di provare l'assenza di ritardo rilevante oppure il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile, ossia un evento riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito, e ciò conformemente anche alla normativa nazionale, in particolare gli artt. 1218 e 2697 c.c. (Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2002).
Nel caso di specie la compagnia convenuta, pur non contestando il ritardo, ha dedotto che esso è stato determinato da un guasto dell'impianto di navigazione e il Giudice di primo grado ha ritenuto tale motivo sufficiente a esonerare la compagnia all'obbligo di compensazione pecuniaria.
Parte appellante non ha contestato il fatto storico allegato dalla compagnia aerea, ma ha dedotto che l'avaria non può qualificarsi ritenere circostanza eccezionale.
Tale ricostruzione deve condividersi, in quanto, sebbene un guasto ad alcuni componenti di un aeromobile, quale, nel caso di specie, l'impianto di navigazione, potrebbe costituire, di per sé, un evento inaspettato, la Corte di giustizia, tuttavia, ritiene che esso rientri nel normale esercizio dell'attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere di per sè considerato “inevitabile”, salvo che il vettore dimostri l'impossibilità di far fronte al problema verificatosi, pur avendo adottate tutte le misure necessarie per evitarlo.
Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte UE, la suddetta nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi dell'art. 5 par. III Reg. n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. La ricorrenza di circostanze che attentano alla sicurezza del volo, come i guasti o le anomalie improvvise, possono esonerare il vettore dall'obbligo alla compensazione solo se si dimostra il carattere eccezionale dell'inconveniente su piano causale, dovendosi al tal fine valutare la sua natura e gravità, tenendo anche in considerazione che gli odierni elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione e di controllo impongono ai vettori aerei di preventivare l'insorgenza di problematiche tecniche impreviste e di porvi immediatamente rimedio;
il vettore, dunque, dovrebbe dimostrare che l'avaria non si sarebbe potuta evitare con misure idonee a far fronte alla situazione nemmeno in caso di manutenzioni ordinarie eseguite, dovrebbe dimostrare di aver svolto diligentemente i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo e anche che, nonostante la messa in campo di tutte le risorse di cui disponeva, non avrebbe potuto evitare l'evento dannoso se non a pena di sacrifici ingenti per la intera compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica. Sul tema, la giurisprudenza della Corte di giustizia adotta un'interpretazione restrittiva della disciplina richiamata;
si rinvia ad esempio alle sentenze del
19.11.2009 (cause riunite C402/07 e C- 32/07) e del 17.09.2015, che hanno stabilito che, l'articolo
5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, costituendo una deroga al principio del diritto a una compensazione pecuniaria dei passeggeri, va interpretato restrittivamente (in questo senso già sentenza , C-549/07). Persona_2
Nel caso in esame, la compagnia aerea odierna appellata, pur sostenendo di aver provveduto, attraverso dipendenti e incaricati, ad ogni attività necessaria e possibile al fine di evitare il ritardo, non ha fornito alcuna prova al riguardo;
di conseguenza, l'avaria non riveste quel carattere di eccezionalità che esonera il vettore dall'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria.
Per tali motivi, il motivo di impugnazione è fondato e va accolto;
di conseguenza Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di nella qualità di
[...] Parte_1
mandataria con rappresentanza di , di euro 250,00, oltre interessi al tasso legale a Parte_2 decorrere dalla domanda (29.11.2022, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte appellata soccombente;
la liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (stante la limitata attività processuale espletata in emtrambi i gradi), alla luce del carattere documentale del giudizio, delle limitate questioni giuridiche esaminate, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi e delle modalità di assunzione della decisione nell'odierno grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6869/2023, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 1403/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a nella qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria con rappresentanza di euro 250,00, oltre interessi al tasso legale a Parte_2
decorrere dal 22.11.2022;
- condanna a corrispondere a nella qualità di Controparte_1 Parte_1
mandataria con rappresentanza di , le spese di lite, liquidate in euro 139,00 per il primo Parte_2
grado ed euro 232,00 per il secondo grado, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 06/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone