Articolo 20 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 aprile 1999
Art. 20. (Trapianti all'estero) 1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalita' definite con il medesimo decreto. 2. Le spese di trapianto all'estero sono altresi' a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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