Art. 20. (Trapianti all'estero) 1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalita' definite con il medesimo decreto. 2. Le spese di trapianto all'estero sono altresi' a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.
Versione
16 aprile 1999
16 aprile 1999
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 13/05/2020, n. 174Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 71540 – pag. 6 Sentenza n. 174/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: Salvatore Nicolella Presidente Rossella Cassaneti Consigliere (relatore) Francesco Maffei Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 71540 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di C. S., nato a (omissis) (omissis) l'(omissis) e residente a (omissis) (omissis) alla Via (omissis) n. (omissis) (c.f.: …Leggi di più...
- DM 3/11/1989·
- art. 1282 c.c.·
- danno erariale·
- rimborsi spese sanitarie·
- art. 93 C.G.C.·
- interessi legali·
- controllo amministrativo·
- contumacia·
- Legge n. 91/1999·
- determinazione dirigenziale·
- prestazioni assistenziali all'estero·
- colpa grave·
- trapianti d'organo·
- spese di giudizio